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CAPITOLO TERZO L INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO Sommario: 1. L invalidità nel matrimonio. - 2. Le singole invalidità. - 3. Gli effetti della pronuncia di invalidità. - 4. Il matrimonio putativo. 1. L INVALIDITÀ NEL MATRIMONIO Al pari degli altri negozi giuridici (compresi, quindi, i contratti), anche per il matrimonio sono previste cause di invalidità che conducono all impugnazione del relativo atto (artt. 117 e ss.). Tuttavia il legislatore manifesta nei confronti del matrimonio un particolare favor, per cui, pur potendosi far riferimento a taluni principi valevoli per i contratti, ad esso sono dedicate specifiche previsioni normative che ne disciplinano vizi e sanzioni. In generale è possibile individuare un principio di conservazione del matrimonio (in considerazione degli importanti effetti che da esso scaturiscono, non solo per i contraenti, ma anche per altri soggetti non responsabili dell atto, quali i figli) purché siano stati rispettati i dettami legislativi in tema di presupposti e vi sia una volontà liberamente formatasi. Le singole cause di invalidità matrimoniale sono fissate dalla legge, la quale prevede una serie di figure di invalidità diversamente graduate e sanzionate a seconda della gravità dell interesse leso. Si è osservato in dottrina come le legge utilizzi una terminologia alquanto imprecisa, facendo riferimento alla categoria della nullità anche quando dalla disciplina concreta risulti che il matrimonio è solo annullabile. Da un punto di vista dogmatico, molti Autori hanno sostenuto la irrilevanza, in materia matrimoniale, della distinzione tra le due categorie di invalidità, giacché anche dal matrimonio nullo discendono effetti nei confronti dei figli, purché non incestuosi o frutto di bigamia. Altri Autori, invece (BONILINI), hanno parlato di nullità nelle ipotesi più gravi, in cui è la stessa manifestazione di un consenso effettivo, reale, ad essere posta in discussione (es. matrimonio contratto sotto violenza fisica, o per gioco). Sul piano pratico, peraltro, la rilevanza della distinzione tra nullità ed annullabilità appare ulteriormente attenuata dall istituto del cd. matrimonio putativo (cfr. art. 128, 4 comma).

34 2. LE SINGOLE INVALIDITÀ Capitolo Terzo L invalidità del matrimonio può essere causata da: A) Violazione degli impedimenti matrimoniali Mancanza di stato libero Non può contrarre matrimonio chi sia vincolato da un precedente matrimonio (art. 86). L azione di impugnazione, che è imprescrittibile, può essere promossa dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal P.M., nonché da chi abbia un interesse legittimo ed attuale (art. 117, 1 comma). La nullità del matrimonio non può essere addotta se il precedente matrimonio è dichiarato nullo o annullabile, venendo meno ab origine l impedimento. Si ritiene nullo anche il matrimonio contratto dal coniuge del dichiarato morto, qualora questi ritorni o ne sia accertata l esistenza (erronea dichiarazione di morte presunta ex art. 68), ma vengono fatti salvi gli effetti civili (relativi all assistenza materiale ed alla legittimazione dei figli). Nel caso in cui, invece, si accerti che la morte sia effettivamente intervenuta, ma in un momento successivo rispetto alla celebrazione del secondo matrimonio, in considerazione del particolare favor orientato alla conservazione del matrimonio, si ammette una sanatoria (cd. legale) di esso (art. 68, 3 comma). In caso di assenza, pur non potendosi celebrare un ulteriore matrimonio, resta preclusa l azione di impugnazione in considerazione dell incertezza circa la sussistenza dell impedimento (art. 117, 3 comma). Minore età È possibile impugnare un matrimonio contratto da un minore di età che non abbia ottenuto l autorizzazione del tribunale. La relativa azione spetta allo stesso minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ovvero all altro coniuge, ai genitori e al P.M. (art. 117, 2 comma). Nel caso in cui sia proposta dai soggetti indicati, escluso il minore, la domanda non potrà essere accolta qualora il minore sia divenuto maggiorenne o vi sia stato concepimento o procreazione, nonché nei casi in cui si accerti la volontà del minore di mantenere in vita il rapporto coniugale. Parentela, affinità e adozione In caso di violazione dell impedimento di cui all art. 87, possono proporre azione di invalidità i coniugi, gli ascendenti prossimi, il P.M. e

L invalidità del matrimonio tutti coloro che sono portatori di un interesse legittimo ed attuale. Si devono, però, distinguere i casi in cui l impedimento sia dispensabile mediante autorizzazione del tribunale, per i quali l azione di annullamento va esercitata entro un anno dalla celebrazione, dalle ipotesi di nullità non dispensabili, alle quali non si applica il termine di decadenza (art. 117, 4 comma). Delitto Anche in tale ipotesi è possibile esercitare l azione di impugnazione da parte dei soggetti indicati dall art. 117, 1 comma, analogamente a quanto previsto per i casi di violazione degli artt. 86 e 87; tali fattispecie sono accomunate dal fatto di essere poste a tutela di un interesse pubblico. Interdizione L interdetto non può contrarre matrimonio, ma se nonostante tale divieto si unisce ad altra persona con vincolo matrimoniale l atto è passibile di annullamento su domanda del tutore, del P.M., nonché di chiunque vi abbia interesse (art. 119 c.c.). L azione può essere promossa anche nel caso in cui la sentenza di interdizione venga pronunciata in seguito al matrimonio, se l infermità sussisteva già al momento della sua contrazione. Nell ipotesi di revoca dell interdizione, l interdetto può proporre personalmente l azione di annullamento del matrimonio; l azione è, però, preclusa quando vi sia stata coabitazione per un anno, successivamente alla revoca. B) Incapacità naturale Si può verificare l ipotesi in cui un soggetto, pur non essendo affetto da infermità mentale, sia comunque, al momento della celebrazione del matrimonio, in stato di incapacità d intendere e di volere. Tale incapacità si sostanzia nella mancata comprensione o volizione del matrimonio quale vincolo giuridico e sociale tra due persone, derivata da una causa temporanea, quale l ubriachezza o l assunzione di stupefacenti, ovvero da infermità di mente che non sia causa di interdizione. L azione può essere promossa solo dal soggetto che versava in stato d incapacità e non può essere esercitata se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle proprie facoltà mentali (art. 120). C) I vizi della volontà Così come per i contratti, anche per il matrimonio i vizi che inficiano la volontà del soggetto rilevano quali cause di annullamento dell atto. L art. 35

36 Capitolo Terzo 122, modificato dalla novella del 1975, al fine di assicurare una più intensa tutela della libertà del consenso, prende in espressa considerazione due vizi del volere che incidono sulla validità del matrimonio: la violenza morale esercitata su uno dei coniugi e l errore che cada sulla identità dell altro coniuge o su qualità personali dello stesso, purché, in tale ultimo caso, possa qualificarsi essenziale secondo le prescrizioni di legge. Violenza Quanto alla violenza morale, la minaccia può essere imposta da uno dei nubendi o da un terzo e deve consistere in una minaccia grave, idonea a coartare la volontà e ad estorcere il consenso. L azione non può essere esercitata trascorso un anno dalla cessazione della violenza, qualora vi sia stata coabitazione tra i soggetti. Legittimato attivo è solo il soggetto cui è stata rivolta la minaccia. Timore Diversa dalla violenza, ma a questa parificata quanto alle conseguenze sull atto, è l ipotesi in cui un soggetto venga indotto al matrimonio per evitare un pericolo di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. In questo caso deve trattarsi di pericolo e non di semplice soggezione psicologica verso lo sposo o terzi, pur potendo estrinsecarsi in un timore solamente apparente, in quanto condizionante pur sempre la libertà del consenso. Errore La novella del 1975 ha profondamente innovato tale fattispecie, disciplinando, in particolare, l ipotesi di errore sulle qualità del soggetto, nel caso in cui si accerti che il soggetto non sarebbe addivenuto al matrimonio se avesse avuto esatta conoscenza delle condizioni dell altro coniuge, sempre che l errore riguardi una delle ipotesi previste dal codice. L art. 122 indica come errore essenziale: l esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale anteriore alla conclusione del matrimonio, che renda impossibile lo svolgimento della vita coniugale; la condanna per un delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni o la dichiarazione di delinquenza abituale ovvero la condanna per delitti concernenti la prostituzione; lo stato di gravidanza causata da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento e la gravidanza sia stata portata a termine.

L invalidità del matrimonio L elencazione si ritiene tassativa e comprende (nel primo punto) anche l ipotesi d impotenza di un coniuge di cui l altro non fosse a conoscenza. In tutti questi casi è prevista la decadenza dall azione se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell errore. D) La simulazione L art. 123, introdotto dalla novella del 1975, disciplina l ipotesi della simulazione di matrimonio, prevedendo la possibilità di impugnare tale atto qualora i coniugi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso scaturenti. La ratio della previsione normativa va individuata nella esigenza di impedire matrimoni non orientati a costituire quella comunione di vita che il legislatore indica quale elemento indispensabile della fattispecie matrimoniale. L azione può essere esercitata dai coniugi, nel termine di un anno dalla celebrazione e sempre che i contraenti non abbiano convissuto come coniugi. Si tratta evidentemente di una annullabilità relativa e sanabile. Quali effetti discendono dal matrimonio simulato? La peculiare disciplina del matrimonio simulato si manifesta proprio con riguardo agli effetti di tale negozio. A differenza degli altri contratti simulati, infatti, nel matrimonio si producono gli effetti tipici ad esso collegati, ad esempio si costituisce lo status di coniuge. Tale circostanza ha rafforzato l opinione di quanti ritengono impropria la definizione di matrimonio simulato, in quanto si tratta di un atto annullabile e non già di un atto privo di effetti tra le parti. In realtà, nel caso di specie, l efficacia del matrimonio trova il proprio fondamento nelle peculiarità dell istituto, in virtù delle quali il matrimonio è comunque produttivo di effetti, anche se invalido (AULETTA). 3. GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI INVALIDITÀ L invalidità del matrimonio consegue ad una pronuncia giudiziale resa a seguito della domanda di chi è legittimato ad agire e dell accertamento giudiziale in ordine alla esistenza della causa di invalidità denunciata. Durante tale fase il matrimonio continua a produrre i suoi effetti, anche se il tribunale, su domanda di parte, può ordinare la separazione temporanea dei coniugi. A seguito della emanazione della sentenza, il matrimonio si estingue, e dovrebbe estinguersi retroattivamente, attenendo il vizio al momento genetico del vincolo, ma, trattandosi di un negozio del tutto particolare, 37

38 Capitolo Terzo con effetti di indubbia rilevanza per i coniugi e soprattutto per gli eventuali figli, la retroattività della efficacia della sentenza viene limitata per tutelare quelle situazioni che si sono create sull apparenza di un valido vincolo matrimoniale. A) Effetti riguardanti i figli La pronuncia di invalidità non ha efficacia retroattiva nei confronti della prole nata dal matrimonio annullato o dichiarato nullo, che rimane legittima nonostante la malafede dei genitori, salvo, in tale ultimo caso, che la nullità dipenda da bigamia od incesto, eventi che valgono a radicare in capo ai figli lo status di figli naturali riconosciuti (quando il riconoscimento sia consentito) e non di figli legittimi. B) Effetti riguardanti i coniugi Nei confronti dei coniugi, la pronuncia di invalidità produce i seguenti effetti: i coniugi riacquistano lo stato libero, potendo, di conseguenza, addivenire ad un altro matrimonio; cessano gli obblighi reciproci, salvo eventuali obblighi alimentari; non possono essere ripetute le prestazioni effettuate per il mantenimento di un «coniuge», in quanto trovano giustificazione quanto meno nella convivenza more uxorio intervenuta tra i soggetti; si determina lo scioglimento della comunione legale e la cessazione del fondo patrimoniale. Si verifica, inoltre, la nullità della donazione obnuziale, ma il coniuge di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti percepiti; viene meno il diritto di successione in capo al coniuge superstite se la sentenza interviene prima della morte dell altro, in quanto è venuto meno lo status di coniuge; se, invece, la sentenza è successiva alla morte, il coniuge conserverà il diritto a succedere, salvo che il de cuius non fosse legato da valido matrimonio con altro soggetto. 4. IL MATRIMONIO PUTATIVO Di regola l annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi. In caso di annullamento, pertanto, i coniugi riacquistano ex tunc il loro stato di libertà. La legge, tuttavia, considera valido il matrimonio a taluni effetti (art. 128), nei confronti dei figli nati dall unione invalida, indipendentemen-

L invalidità del matrimonio te dalla buona o mala fede di uno o di entrambi i coniugi, e nei confronti degli stessi coniugi, qualora risulti che almeno uno di essi sia stato in buona fede, ignaro cioè della causa di invalidità, ovvero sia stato costretto a contrarre matrimonio per effetto di violenza morale o timore. Pertanto, gli effetti del cd. matrimonio putativo (ossia matrimonio che i coniugi reputavano valido) sono così disciplinati: a) quanto ai coniugi: se hanno contratto il matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l annullamento opera soltanto ex nunc, per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi. Se le condizioni anzidette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. La buona fede si presume ed è sufficiente che esista al momento della celebrazione del matrimonio. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi il mantenimento, per un periodo massimo di tre anni ed in proporzione alle sue sostanze, dell altro coniuge, se questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze; se hanno contratto il matrimonio in mala fede, tra di loro non si producono gli effetti del matrimonio putativo; b) quanto ai figli: il matrimonio putativo produce gli stessi effetti del matrimonio valido nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio, nonché nei confronti dei figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l invalidità; se i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità), questo ha comunque gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. In caso di bigamia o incesto i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti (nei casi in cui il riconoscimento è consentito) e non di figli legittimi. 39

40 Casi di inesistenza Casi di nullità: l azione è imprescrittibile. Casi di annullabilità assoluta: l azione si prescrive in dieci anni, è esercitabile da chiunque vi abbia interesse. È prevista la possibilità di una sanatoria. Casi di annullabilità relativa: l azione si prescrive in dieci anni; legittimate ad esperirla sono solo persone determinate. Vizi del consenso Glossario Capitolo Terzo Manca la celebrazione. Manca il consenso degli sposi. Il matrimonio è celebrato tra persone dello stesso sesso. Vincolo di precedente matrimonio. Rapporto di parentela, affinità e adozione non dispensabile. Impedimentum criminis. Vincolo di parentela, affinità e adozione dispensabile. Interdizione giudiziale. Violazione dei limiti di età minima previsti dalla legge (117). Incapacità naturale di intendere e di volere (120). Violenza (122) Il matrimonio può essere impugnato se il consenso è stato Errore (122) Il matrimonio può essere impugnato quando il consenso è stato dato per Simulazione (123) Estorto con violenza. Determinato da timore di eccezionale gravità. Errore sull identità della persona. Errore essenziale sulle qualità personali dell altro coniuge. Buona fede: è una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Intesa in senso soggettivo, essa rileva quale erronea convinzione di agire secondo diritto, quale ignoranza di ledere un diritto altrui e quale affidamento in una situazione giuridica apparente, cioè difforme da quella reale. Donazione obnuziale: è la donazione fatta in vista di un futuro matrimonio, dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri di questi. Essa non ha efficacia se non si verifica la condicio della successiva celebrazione del matrimonio; viene resa nulla dall eventuale annullamento del matrimonio.

L invalidità del matrimonio Efficacia retroattiva: sta ad indicare la idoneità di un atto a produrre i suoi effetti a partire da un momento anteriore a quello della produzione dell atto medesimo. Tale efficacia è generalmente disposta quando non si vuole determinare una soluzione di continuità tra la situazione giuridica che deve regolarsi e l atto che la regola. Incapacità naturale: consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi un soggetto, normalmente capace, al momento del compimento di un atto. Esso è caratterizzato dalla esistenza di un vizio di mente, dovuto a qualsiasi causa, anche transitoria (es. sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza etc.), di gravità tale da privare il soggetto della capacità di intendere e di volere. Simulazione: ricorre quando le parti, d accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dal loro interno volere; le parti, cioè pongono in essere un negozio giuridico del quale non vogliono gli effetti, ovvero si propongono di realizzare effetti diversi da quelli tipici del negozio posto in essere. 41