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Novità fiscali del 30 ottobre 2008: opzione IRAP: chiarimenti in fotofinish delle Entrate... sono sufficienti? Contratti di locazione esenti da IVA: registrazione telematica; redditi di lavoro dipendente: chiarimenti Pubblicato il 30 ottobre 2008 Indice: 1) Redditi di lavoro dipendente (straordinari e premi applicazione dell imposta sostitutiva): Chiarimenti 2) Contratti di locazione esenti da IVA: Registrazione telematica 3) Opzione IRAP: Chiarimenti in fotofinish delle Entrate, sono sufficienti? 4) Brevi fiscali 1) Redditi di lavoro dipendente (straordinari e premi applicazione dell imposta sostitutiva): Chiarimenti L Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti, in aggiunta a quelli già contenuti nella C.M. Lavoro e Agenzia Entrate 11.7.2008, n. 49, in merito all applicazione dell imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per lavoro straordinario e per premi di produttività (art. 2, D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008). Alcuni dei chiarimenti più rilevanti sono riportati di seguito. Soggetti interessati: la tassazione agevolata trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato: sia dipendenti di datori di lavoro 1

imprenditori che di datori di lavoro liberi professionisti, come pure lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro. Lavoro festivo e notturno: la tassazione sostitutiva si applica anche alle somme erogate per lavoro festivo e notturno o alle maggiorazioni per l articolazione dell attività in turni. Straordinario forfetizzato: l imposta sostitutiva si applica sull intero importo corrisposto al lavoratore quale straordinario forfetizzato indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l orario normale. Premi di produttività: i premi e le provvigioni su vendite percepiti in base a percentuali sul fatturato possono fruire della tassazione sostitutiva se determinano un aumento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o sono legati alla competitività e redditività dell impresa. Incentivi all esodo: la tassazione agevolata non si applica ai cd. incentivi all esodo in quanto la stessa è finalizzata ad incentivare le prestazioni lavorative che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o competitività e redditività dell impresa. Straordinari e premi erogati agli eredi: le somme corrisposte agli eredi a titolo di straordinari e premi sono soggette ad imposta sostitutiva del 10% e non rientrano nel novero dei redditi soggetti a tassazione separata (art. 17, D.P.R. 917/1986). Calcolo dell imposta sostitutiva: al fine della determinazione del limite massimo di 3.000 su cui applicare l imposta sostitutiva, il sostituto d imposta deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell imposta stessa, ma al netto delle trattenute previdenziali. (Circolare Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate 22/10/2008, n. 59, commento di Roberta Coser, in La Settimana Fiscale de Il Sole 24 Ore n. 41 del 06/11/2008) 2

2) Contratti di locazione esenti da IVA: Registrazione telematica Le locazioni di immobili tra soggetti appartenenti a gruppi bancari o assicurativi o, comunque, in generale, a gruppi che svolgono per la maggior parte del proprio fatturato operazioni esenti da Iva sono a loro volta esenti dall imposta, ai sensi dell art. 6, L. 133/1999 (se sia verificata la sussistenza di alcune condizioni di base): Tale norma, che avrebbe dovuto essere abrogata a partire dall 1/7/2008, in virtù dell art. 1, co. 262, Legge 244/2007, resterà invece in vigore fino all 1/1/2009, per effetto delle variazioni introdotte dall art. 82, co. 16, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008. A seguito dell introduzione, da parte dell art. 1, co. 261, lett. b), L. 244/2007, di un nuovo co. 2 all art. 10, D.P.R. n. 633/1972, in vigore dall 1/7/2008, «sono altresì esenti dall imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione ( ) sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse». L art. 82, co. 14, lett. a), D.L. 112/2008 ha modificato l art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986, ricomprendendo tra gli atti da registrare obbligatoriamente e in termine fisso anche le «locazioni di immobili esenti ai sensi dell art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972», in tal modo ampliando le fattispecie contrattuali da considerare non soggette ad Iva ai fini dell imposta di registro. 3

La norma ha, inoltre, disciplinato le modalità di registrazione di tali contratti di locazione, che deve avvenire esclusivamente in forma telematica. La successiva lett. b) ha variato la formulazione dell art. 40, co. 1, D.P.R. 131/1986, includendo tra gli atti che si considerano non soggetti ad Iva anche le locazioni di immobili esenti ai sensi dell art. 6, L. 133/1999 e dell art. 10, co. 2, D.P.R. 633/1972, che sono quindi da considerarsi assoggettati ad imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall art. 5, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986. Infine, il Provvedimento Agenzia Entrate del 6/10(2008 (provvedimento attuativo) ha fissato le modalità ed i termini per gli adempimenti e il versamento dell imposta di registro. Contratti di locazione immobiliare esenti da IVA registrazione e versamento Adempimento Distinzione del periodo Situazione rilevante Modalità/termini di adempimento Registrazione del contratto Allegazione del contratto Base imponibile del tributo 31/10/2008 Stipula fino a tale data Registrazione tra il 01/11/2008 e il 30/11/2008 Stipula dal 01/11/2008 Registrazione e versamento entro 30 giorni dalla stipula 06/10/2008 Stipula fino a tale data Facoltà di allegazione del contratto Stipula dal 07/10/2008 Obbligo di allegazione 25/06/2008 Contratti in corso a tale data Contratti iniziati dopo tale data del contratto Corrispettivo riferito alla residua durata del contratto Intero corrispettivo pattuito (di Elia Orsi, in La Settimana Fiscale de Il Sole 24 Ore n. 41 del 06/11/2008, pag. 15-18) 4

3) Opzione IRAP: Chiarimenti in fotofinish delle Entrate, sono sufficienti? L Agenzia delle Entrate con la irap.pdf >circolare n. 60 del 28/2/2008 (a due giorni dalla scadenza dell opzione IRAP) ha fornito alcuni (peraltro, i primi ) chiarimenti sulle novità alla disciplina IRAP introdotte dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007). In particolare, ha voluto, in prima istanza, spiegare la nuova modalità di calcolo prevista, dal periodo d imposta 2008, per i soggetti IRPEF e le società di persone (art. 5 bis del Dlgs n. 446/1997), in maniera tale da indurli, eventualmente ad optare per la nuova determinazione della base imponibile, ai fini IRAP, prevista per le società di capitali e gli enti commerciali. Determinazione della base imponibile ai fini IRAP dei soggetti IRPEF e società di persone (art. 5 bis citato) Ambito soggettivo Le nuove modalità di determinazione del valore della produzione netta si applicano: 1) alle S.N.C. e S.A.S. e società ad esse equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, del Tuir residenti nel territorio dello Stato; 2) alle persone fisiche residenti titolari di reddito d impresa di cui all art. 55 del Tuir; 3) alle persone fisiche non residenti titolari di reddito d impresa di cui all art. 55 del Tuir. Più precisamente, le nuove regole di quantificazione del valore della produzione contenute nella disposizione in commento sono rivolte ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che rivestono la forma giuridica di società in nome collettivo e in accomandita semplice e a quelle ad esse equiparate (trattasi delle società di fatto che hanno per oggetto l esercizio di attività commerciali), nonché alle persone fisiche titolari di reddito d impresa, ivi compresi i soggetti non residenti che sono assoggettati al tributo regionale in relazione all esercizio di attività commerciali 5

svolte nel territorio dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi per il tramite di stabili organizzazioni (base fissa o ufficio). Restano esclusi dall ambito di applicazione del nuovo art. 5-bis le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) dell art. 73 del TUIR. La nuova base imponibile per tali soggetti La novella normativa individua i componenti del valore della produzione e i costi di produzione che assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società di persone e delle imprese individuali. Detti componenti assumono rilievo ai fini dell Irap secondo le medesime regole valevoli per la determinazione del reddito d impresa. A tal fine non si applicano, pertanto, i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti positivi e negativi previsti dai principi contabili in materia di formazione del bilancio, come invece previsto dall art. 5 per i soggetti IRES. L art. 5-bis, comma 1, prevede, quindi, che la base imponibile dell imposta è data dalla differenza tra: La somma dei ricavi d esercizio tipici di cui al comma 1, lettere a), b), f) e g) dell articolo 85 del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del Tuir; e, la somma dei costi d esercizio delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali. Tale disposizione prevede, come ha rilevato l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 60/2008, in maniera esplicita che: 1) i componenti positivi si assumono direttamente secondo le regole fiscali contenute nel Tuir; 6

2) i componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. Rilevando ulteriormente che la normativa sul reddito d impresa non disciplina espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l ammontare risultante dall applicazione delle disposizioni generali del reddito d impresa, si assumono nell imponibile Irap applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17/1/1992. Ricavi ai fini IRAP Danno luogo a ricavi rilevanti ai sensi del citato art. 5-bis: i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle cessioni a titolo oneroso di beni-merci, di beni di consumo, ad esclusione di quelli strumentali all attività di impresa [comma 1, lettere a) e b) dell art. 85 del Tuir]; le indennità risarcitorie conseguite, anche in forma assicurativa, per la perdita ed il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi [comma 1, lettera f) dell art. 85 del Tuir]; i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura erogati in base a contratto [comma 1, lettera g) dell art. 85 del Tuir]; i contributi erogati in base a norma di legge che, ai sensi del medesimo art. 5-bis, concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. Dette voci sono rilevanti nel periodo d imposta di competenza, secondo le ordinarie regole fiscali contenute nell art. 109 del Tuir. 7

Poiché la norma fa riferimento ai contributi erogati in base a norma di legge, ai fini del calcolo della base imponibile Irap vanno compresi nella voce ricavi sia i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge [si tratta dei ricavi di cui al comma 1 dell art. 85, lettera h) del Tuir], sia i proventi in denaro o in natura conseguiti sempre in base a norma di legge a titolo di contributo [si tratta delle sopravvenienze attive di cui al comma 3 dell art. 88, lettera b) del Tuir]. Per quanto concerne il periodo d imposta cui imputare correttamente tali componenti positive della base imponibile, l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge, essendo riconducibili tra i ricavi d esercizio, sono imputati per competenza ai sensi dell art. 109 del Tuir; i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo, in base a disposizioni di legge, essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano, ai sensi del citato comma 3 dell art. 88, lettera b) del Tuir, nell esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto (secondo il principio di cassa). In deroga al principio generale i predetti contributi non concorrono alla formazione della base imponibile qualora la legge istitutiva, ovvero altre disposizioni di carattere speciale, ne prevedano espressamente l esenzione dall IRAP. Mentre, invece, non rientrino tra i ricavi rilevanti ai fini della quantificazione del valore della produzione IRAP i proventi di natura finanziaria di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell art. 85 del Tuir. Pertanto, non sono imponibili ai fini IRAP i corrispettivi derivanti dalla cessione di attività finanziarie (azioni, quote di partecipazione anche non rappresentate da titoli e strumenti finanziari similari alle azioni di società o enti IRES, che non beneficiano del regime della partecipation exemption, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa 8

diversi dalle azioni e dagli strumenti similari alle azioni), non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni che formano oggetto di scambio per l impresa [comma 1 lettere c), d) ed e) dell art. 85 del Tuir]. Plusvalenze e minusvalenze: Non rilevano ai fini IRAP Secondo l Agenzia delle Entrate le plusvalenze non sono menzionate dall art. 5-bis e quindi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. In particolare, non rilevano le plusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d azienda (che invece in precedenza concorrevano in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP), né le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (cd. beni-patrimonio che, invece, se riferite ad immobili rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione delle società di capitali e degli enti commerciali, nonché delle società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che, optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dei soggetti IRES). Analogamente, tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile Irap la citata norma (art. 5 bis) non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non rileva ai fini del calcolo del tributo. Tuttavia, che ai sensi dell art. 1, comma 51, della legge finanziaria 2008, resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. Pertanto, fermo restando che dal periodo d imposta 2008 le plusvalenze non concorrono alla formazione della base imponibile dell Irap, occorre in ogni caso aumentare la base imponibile medesima delle quote delle plusvalenze (o delle 9

eventuali componenti positive) rateizzate (o rinviate) per effetto della disciplina previgente. Variazione delle rimanenze finali L Agenzia delle Entrate ha prima ricordato come l art. 5-bis disponga che il valore delle rimanenze da assumere ai fini della determinazione della base imponibile Irap deve essere considerato nello stesso ammontare che risulta dall applicazione delle regole fiscali contenute negli artt.92 e 93 del Tuir. L art. 92 del Tuir disciplina le variazioni delle rimanenze dei beni individuati dall art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, ossia i beni merce e le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili non strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), dette variazioni di rimanenze incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono. Ha poi ricordato che, ai sensi del comma 1 dell art. 92 del Tuir, le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono alla formazione del reddito d esercizio per un ammontare non inferiore a quello derivante dall applicazione dei seguenti criteri. Le rimanenze finali dei suddetti beni, a meno che non siano valutate con il criterio del costo specifico, devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore e devono essere valutate attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato applicando i criteri indicati nei successivi commi da 2 a 4 del medesimo art. 92. Inoltre, nel caso di svalutazione delle rimanenze di beni, si dovrà assumere il valore derivante dall applicazione del successivo comma 5. Infine, ai sensi del comma 6 dell art. 92 del Tuir, i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale (12 mesi) sono valutati a costi 10

specifici. L art. 93 del Tuir disciplina le modalità di valutazione delle rimanenze relativamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, le rimanenze sono valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti nell esercizio. Inoltre, delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si deve tenere conto, finché dette maggiorazioni non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%. Costi della produzione ai fini IRAP L art. 5-bis prevede, al comma 1, che ai fini della determinazione della base imponibile Irap devono essere sottratti dal valore della produzione i seguenti componenti negativi: 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 2) costi per servizi; 3) ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. L Agenzia delle Entrate, altresì, ha ricordato che l art. 5-bis del decreto Irap, nello stabilire che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo sono determinati secondo le regole fiscali, fa riferimento a voci di costo che non essendo tutte specificamente disciplinate dal TUIR possono essere individuate utilizzando la classificazione per natura tipica delle disposizioni civilistiche. Le suddette componenti negative, al pari delle componenti positive del valore della produzione, si assumono con i medesimi criteri di determinazione e di imputazione temporale dettati dalle disposizioni del TUIR. Fanno eccezione i costi per servizi che possono essere individuati sulla base della disciplina fiscale facendo riferimento a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dal D.M 17/1/1992. 11

Inoltre, l art. 5-bis del decreto IRAP prevede che sono indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile dell imposta i seguenti componenti: a) le spese per il personale dipendente e assimilato; b) i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell art.11 del medesimo decreto IRAP, vale a dire: i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR; i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all art. 49, commi 2, lettera a), e 3, del TUIR; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell art. 47 del TUIR; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del TUIR; c) la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; d) le perdite su crediti; e) l imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. dicembre 1992, n. 504. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: Per quanto riguarda tali voci di costo in esame rilevanti ai fini dell Irap, le stesse corrispondono alle voci indicate nell aggregato B6 dello schema di conto economico di cui all art. 2425 del codice civile, i cui importi vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale, e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile dell IRAP, essendo relativi a voci di costo non richiamate dalla norma in commento. I costi relativi ai beni in parola sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci. Sono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione. 12

Di tale voce fanno parte anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale. Costi per servizi La circolare n. 60/2008 è, quindi, passata ad esaminare la voce: Costi per servizi (che potrebbe essere destinata a contenere talune voci in precedenza elencate nella voce oneri di gestioni, non più menzionata dalla neo norma e dalla stessa circolare n. 60/2008). In base ai criteri individuati nell art. 1 del D.M. del 17 gennaio 1992, per attività consistenti nella prestazione di servizi ai fini dell applicazione delle imposte sui redditi vengono intese quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell art. 3 del D.P.R. n. 633/72 e quelle elencate nel comma 4 dello stesso art. 3, nelle lettere a), b), c), e) f) e h). In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 3, si tratta delle prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni, le somministrazioni di alimenti e bevande, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Dette prestazioni, anche ai fini che qui interessano, rilevano secondo i criteri indicati al successivo comma 3 dell art. 3. Le prestazioni che ai sensi del D.M. 17/1/1992 costituiscono prestazioni di servizi ai 13

soli fini delle imposte dirette, sono quelle indicate al comma 4 del medesimo art. 3 (ai fini dell imposta sul valore aggiunto non sono, invece, considerate prestazioni di servizi), ossia: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell articolo 2 [del D.P.R. n. 633 del 1972]; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell articolo 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. [articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972]. Costi per ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali o immateriali Vanno inclusi nel costo relativo all ammortamento dei beni strumentali materiali, tutti gli ammortamenti fiscali, senza possibilità di far valere gli ammortamenti anticipati e/o accelerati, già previsti all art. 102, comma 3, del TUIR, abrogato dal comma 33, lettera n), numero 1, della legge finanziaria 2008. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le predette voci di costo si assumono secondo i medesimi importi ammessi in deduzione sulla base delle disposizioni del TUIR. 14

Stessa cosa vale per i costi relativi alla locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali il cui valore, ai fini della quantificazione dell IRAP, si assume secondo le regole fiscali contenute nel comma 7 del men 15