Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA



Documenti analoghi
Decreto sviluppo - IVA Modifiche al regime delle cessioni e delle locazioni di immobili

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall

Fiscalità 2015: RECENTI SENTENZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IVA. Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio In collaborazione con

L'IVA e registro nelle operazioni di cessione immobiliare. Manuale operativo

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:

Risoluzione n. 375/E

La gestione delle fatture in regime reverse charge

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

Responsabilità solidale a carico dell acquirente: previsioni normative

Milano, 30 Marzo 2010

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Vendita soggetta al regime IVA

RISOLUZIONE N. 337/E

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

Antonella Guerri Gli immobili nell Iva e nelle Imposte Indirette

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

ASSOCIAZIONE ICT DOTT. COM I L R A P P R E S E N T A N T E F I S C A L E D E L S O G G E T T O N O N R E S I D E N T E.

RISOLUZIONE N. 123/E

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

Dott. Salvatore Fiorenza Piazza Cavour, 3 Dott. Ferdinando Ramponi Tel. (+39) Dott. Massimo Rho Fax (+39)

Disciplina IVA in materia di cessioni e locazioni immobiliari

Emission trading Profili Iva

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006

Cessione veicoli, trattamento IVA

REVERSE CHARGE NELLE OPERAZIONI CON L ESTERO: ASPETTI SANZIONATORI

NOVITA IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del , GU ), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012

Imposta di bollo sui documenti informatici

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

Informativa n. 1 /2013

Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

CIRCOLARE 36/E

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE. La dichiarazione annuale 2016 anno d imposta 2015

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Ampliato il reverse charge. DDL di Stabilità 2015

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Gennaio 2008 Anno IV N. 1

Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

INDICE PREMESSA CENNI GENERALI SULL IVA... 11

Pesaro, lì 29 marzo CIRCOLARE n. 06/ La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

RISOLUZIONE N. 110/E

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

N Le Operazioni con San Marino

Università La Sapienza di Roma

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

Novità in materia di Rimborsi IVA

IMPOSTA DI BOLLO: OPERAZIONI SOGGETTE ED ESENTI

Esercitazioni svolte 2010 Scuola Duemila 1. Esercitazione n. 7. Emanuela Perucci SCELTA MULTIPLA

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

RISOLUZIONE N. 141/E

SPESOMETRO ANNO 2013

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

DETRAZIONE IRAP PER FINANZIAMENTO APT E CONSORZI PRO LOCO

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

TERRITORIALITA IVA e INTRASTAT AGENZIE VIAGGIO

IVA - Cessioni e locazioni di fabbricati Circolare dell'agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013, n. 22

prot. n Spett.le LORO SEDI

Prot.n Vigente regime IVA per le locazioni e cessioni di fabbricati

semp mp ilf i i f cat ca a

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

Roma, 8 novembre 2011

PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE: LE OPERAZIONI FRANCO FABBRICA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI

Roma, 23 dicembre Prot. n.

GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2013: SCADENZA AL 27 DICEMBRE 2013

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:

Le associazioni sportive

Spesometro e novità IVA recate dai recenti provvedimenti normativi e di prassi

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

Torbole Casaglia, 04/02/2015. Circolare 03/2015. OGGETTO: Il reverse charge - Le novita dal 2015 A TUTTI I CLIENTI

Informativa per la clientela

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners

Circolare n. 10. Oggetto: Decreto fare, novità in tema di responsabilità solidale negli appalti per le ritenute dei

Transcript:

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche

Legge finanziaria per il 2008 Le principali novità riguardano: I. Aliquote II. Detraibilità dell imposta III. Reverse charge IV. Iva di gruppo V. Regime di esenzione VI. Responsabilità solidale VII. Rimborsi VIII. IVA sulle telecomunicazioni

I. Aliquote (Articolo 1, commi 79, 261 lettera f) e g), 263 e 252) Il regime agevolato IVA previsto per gli spettacoli di burattini e marionette viene esteso ai corsi mascherati in costume. Cancellata l IVA l ridotta al 10% per la cessione di cavalli, asini, muli e bardotti vivi non destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari. Corretto l elenco l dei beni ex di lusso. Ripristinata l aliquota l ordinaria del 20% per i premi delle corse di cavalli.

II. Detraibilità dell imposta (Articolo 1, commi 77 e 78) Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare il regime ordinario d imposta d limitatamente alle prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. In tali casi, le suddette agenzie possono detrarre l imposta l dovuta o versata ai loro fornitori se trattasi di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Qualora applichino sia il regime ordinario sia il regime speciale d imposizione d sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi. L efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.

II. Detraibilità dell imposta (Articolo 1, comma 261, lettera e) L imposta relativa all acquisto acquisto o all importazione di aerei, navi ed ex beni di lusso (nonché dei relativi componenti e ricambi) è ammessa in detrazione solo se i beni formano oggetto dell attivit attività propria dell impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni. Stabilita la detraibilità al 40% per l imposta l relativa all acquisto acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore ad uso promiscuo. La disposizione non si applica quando i suddetti veicoli formano oggetto dell attivit attività propria dell impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. L IVA sull acquisto di carburanti, lubrificanti e relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, è detraibile nella stessa misura in cui risulta detraibile l acquisto l del mezzo di trasporto.

III. Reverse charge (Articolo 1, comma 155) Riformulata la disciplina del regime IVA con riguardo alle sanzioni e all applicazione applicazione del meccanismo dell inversione contabile: è punito con la sanzione amministrativa fra il 100 e il 200% dell imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell esercizio esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l imposta l relativa agli acquisti di beni e servizi, connessa all errata applicazione del meccanismo dell inversione contabile;

III. Reverse charge (Articolo 1, comma 155) la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l imposta l in fattura omettendone il versamento; qualora l imposta l sia stata assolta irregolarmente è prevista una sanzione amministrativa pari al 3% dell imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro e, comunque, non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della disposizione; al pagamento delle sanzioni e dell imposta sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all applicazione applicazione del meccanismo dell inversione contabile.

III. Reverse charge (Articolo 1, commi 156, 157, 162 e 163) Il meccanismo dell inversione contabile IVA viene esteso alle cessioni di fabbricati strumentali. La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1 1 marzo 2008, fermo il regime riguardante la cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Dal 1 1 febbraio 2008, l inversione l contabile per il pagamento IVA non si applica ai servizi resi nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

IV. IVA di gruppo (Articolo 1, commi 63 e 64) Non è più possibile utilizzare nella liquidazione dell IVA di gruppo le eccedenze detraibili generate da imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo. Per effetto della nuova disposizione, l eccedenza l di credito di una società esistente all atto atto di ingresso in una liquidazione di gruppo, restando nella disponibilità della società stessa, potrà essere richiesta a rimborso (ricorrendone i presupposti) oppure utilizzata dalla medesima negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, secondo le regole ordinarie (v. risoluzione DPF del 14 febbraio 2008, n.4).

IV. IVA di gruppo (Articolo 1, commi 63 e 64) In definitiva, nei calcoli compensativi del gruppo confluiranno solo le eccedenze di credito che si formano negli anni per i quali trova applicazione - in capo allo stesso ente o società controllante - la liquidazione di gruppo. Detto ente o società non potrà considerare, con riferimento ai calcoli compensativi di un dato anno: - le eccedenze detraibili di società partecipanti alla liquidazione di gruppo (incluso l ente l o società controllante), derivanti da dichiarazioni relative ad anni anteriori a quello a partire dal quale partecipano alla liquidazione ione del gruppo gestita dallo stesso ente o società controllante; - l eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo gestita nell anno precedente da un altro ente o società controllante. La disposizione si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all anno anno 2008.

V. Regime di esenzione (Articolo 1, commi 261, lettera b) e 262) A partire dal 1 1 luglio 2008, sono esenti da IVA le prestazioni di servizi a favore dei consorziati effettuate da consorzi costituti da soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione non è stata superiore al 10% e se i corrispettivi dovuti dai consorziati non superano i costi imputabili alle prestazioni stesse. A partire dal 1 1 luglio 2008, è eliminata l esenzione IVA sulle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono in misura preponderante operazioni esenti.

VI. Responsabilità solidale (Articolo 1, commi 164 e 165) Nelle operazioni di cessioni di immobili, il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell IVA, nonché della relativa sanzione, sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell atto di cessione. Il cessionario che non agisce nell esercizio esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all ufficio territorialmente competente copia dell attestazione del pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazione.

VII. Rimborsi IVA (Articolo 1, commi 215 e 216) Le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA infrannuali devono essere presentate in via telematica. Con decreto del Ministro dell Economia e delle finanze sono definite le modalità applicative e il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte si intendono obbligatorie.

VII. Rimborsi IVA (Articolo 1, commi 124) Anche i Confidi iscritti nell elenco elenco speciale previsto dall articolo articolo 107 del TUB possono concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle Pmi,, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato.

VII. Rimborsi IVA (Articolo 1, comma 95) Viene ridotto di due miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 lo stanziamento per i rimborsi dell IVA auto a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006. I risparmi in termini di minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento al predetto stanziamento sono iscritti (per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

VIII. IVA sulle telecomunicazione (Articolo 1 comma 158) Modificata la base imponibile dell IVA sui servizi di telecomunicazione e di telematica. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti di soggetti che agiscono nell esercizio esercizio di imprese, arti e professioni, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l imposta. l

VIII. IVA sulle telecomunicazione (Articolo 1 comma 159) Il venditore che non indica la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l imposta l è punito con sanzione amministrativa pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente (sanzione aumentata al 40% nel caso di indicazioni non veritiere). L acquirente che, nell esercizio esercizio di imprese, arti e professioni, abbia acquistato mezzi tecnici per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo di indicazioni o con indicazioni non veritiere è punito con una sanzione amministrativa del 20% del corrispettivo dell acquisto non documentato se non provvede entro 15 giorni successivi all acquisto acquisto a presentare un documento sui dati relativi all operazione irregolare.