Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013)
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Mantova è adottato ai sensi dell articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, così come sostituito dall art. 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. Tale norma prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale, approvato dal Governo con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell interesse pubblico. Il Piano Nazionale Anticorruzione - predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 72/2013 a sua volta individua l adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni tra le principali azioni e misure di prevenzione della corruzione e dell illegalità a livello decentrato. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Mantova tiene inoltre conto delle Linee guida di cui alla delibera n. 75/2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che forniscono specifiche indicazioni sia in merito alla procedura da seguire ai fini dell adozione del codice sia in merito ai contenuti dello stesso. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO La procedura di adozione del codice di comportamento è espressamente prevista dall art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e integrata dalle Linee guidata emanate dall A.N.AC con delibera n. 75/2013. Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il supporto e la collaborazione del dirigente dell Area Amministrativa e dell Ufficio Personale, ha predisposto la bozza di Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Mantova ed ha avviato la procedura aperta alla partecipazione, prevista dalla norma, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell Amministrazione di un avviso con cui si invitavano le Organizzazioni Sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e degli utenti e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla Camera di commercio di Mantova a far pervenire proposte e osservazioni in merito. Il testo del codice aperto alla partecipazione, corredato da un apposito modello per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte nonché dal testo del D.P.R. n. 62/2013 (Codice nazionale), è stato pubblicato sul sito istituzionale dell Ente dal 11 al 31 marzo 2014. 2
Nel termine stabilito non sono pervenute osservazioni né proposte di modifica e/o integrazione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di consultazione. Contestualmente alla pubblicazione, il testo del Codice è stato inoltrato ai componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione per l acquisizione del parere obbligatorio. L OIV si è formalmente riunito in data 11 aprile 2014 per l esame della bozza del codice ed in tale occasione ha formulato alcune osservazioni e proposte di cui si è integralmente tenuto conto nella stesura definitiva del Codice. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Mantova è stato formalmente approvato con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17 aprile 2014 e verrà pubblicato, unitamente alla presente relazione illustrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione Disposizioni generali ) del sito internet istituzionale. Come previsto dal codice stesso (articolo 21), il testo sarà ufficialmente consegnato a ciascun dipendente tramite pec. Sarà inoltre cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione promuoverne la conoscenza all interno dell ente attraverso appositi incontri rivolti al personale. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA STRUTTURA E CONTENUTI Il Codice, che integra e specifica le previsioni normative del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, si compone di 21 articoli raggruppati in tre titoli: TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (articoli 1-11) TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AI SETTORI CHE SONO MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE (articoli 12-16) TITOLO III DIPOSIZIONI FINALI (articoli 17-21) Nel dettaglio, il contenuto dei singoli articoli è il seguente: TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE L articolo, dopo avere integralmente richiamato i contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice generale) in quanto applicabili al personale della Camera di commercio, definisce la sfera degli ulteriori destinatari secondo le espresse indicazioni contenute nell art. 2 del D.P.R. n. 62/2013: collaboratori, consulenti, collaboratori di imprese fornitrici. ART. 2 - REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA L articolo contiene ulteriori specificazioni, rispetto a quanto stabilito nell art. 4 - commi 2, 3, 4 e 5 - del D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento al valore consentito. Vengono inoltre individuati i 3
casi in cui è fatto divieto al dipendente di accettare incarichi di qualsiasi natura. ART. 3 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI L articolo disciplina la partecipazione ad associazioni e organizzazioni con riferimento alle modalità e ai termini per effettuare le dovute comunicazioni all Amministrazione. ART. 4 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI L articolo disciplina modalità e termini per le comunicazioni previste dall art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013. ART. 5 - CONFLITTI DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE L articolo ad integrazione di quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del codice generale - definisce la procedura per la comunicazione dell astensione, da parte del dipendente, in caso di conflitto di interesse. ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L articolo ad integrazione di quanto stabilito dall articolo 8 del codice generale specifica gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le attività ed azioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni corruttivi, ivi compresa la segnalazione di illeciti ed irregolarità a danno dell interesse pubblico. L articolo ribadisce altresì le misure di tutela del dipendente che segnala un illecito già individuate dal D.Lgs. n. 165/2001. ART. 7 - TRASPARENZA E TRACCIABILITA L articolo ad integrazione di quanto stabilito dall articolo 9 del codice generale specifica gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile della Trasparenza al fine di assicurare l adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. ART. 8 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI L articolo - ad integrazione di quanto stabilito dall articolo 10 del codice generale individua i comportamenti nei rapporti privati che sono vietati al dipendente in quanto ritenuti lesivi dell immagine dell amministrazione. ART. 9 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO L articolo ribadisce ed integra le regole già individuate dall articolo 11 del codice generale - che devono essere osservate dai dipendenti con riguardo al comportamento in servizio. In particolare, vi sono specificati gli obblighi inerenti la cura della strumentazione, dei beni e dei locali, nonché l utilizzo dei mezzi dell Ente. ART. 10 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO L articolo integra le disposizioni contenute nell articolo 12 del codice generale relativamente al comportamento da tenere nei rapporti con l utenza, in particolare con riguardo alle comunicazioni tramite posta elettronica e ai rapporti con gli organi di informazione. ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI L articolo ribadisce le disposizioni contenute nell art 13 del codice generale. Un apposito comma è dedicato ai doveri di vigilanza. 4
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AI SETTORI CHE SONO MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE Gli articoli dal 12 al 16 prevedono disposizioni comuni e disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione: uffici che si occupano di contratti, affidamenti e forniture; uffici che si occupano di acquisizione di personale e sviluppi di carriera; uffici che si occupano di erogazione di contributi; personale con funzioni di carattere ispettivo. TITOLO III DIPOSIZIONI FINALI ART. 17 - VIGILANZA SUL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO L articolo specifica i doveri di vigilanza, posti in capo ai dirigenti e ai responsabili di unità organizzativa, sull osservanza del Codice di comportamento richiamando inoltre le regole generali sul procedimento disciplinare. ART. 18 - RESPONSABILITA CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE L articolo ribadisce i contenuti dell articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013 in materia di responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri dei codici di comportamento. ART. 19 - MONITORAGGIO E ATTIVITA FORMATIVE L articolo definisce le regole per il monitoraggio sul livello di attuazione dei codici di comportamento stabilendo altresì l obbligo di tenere conto degli esiti di tale monitoraggio in sede di aggiornamento del codice di amministrazione. L articolo pone in capo all OIV una specifica attività di supervisione sull applicazione del codice, mentre è fatto obbligo ai dipendenti di partecipare alle apposite attività formative. ART. 20 - ADEGUAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO L articolo prevede le modalità di revisione e aggiornamento dei contenuti del Codice, in coerenza e conformità con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione nel tempo vigente nonché delle linee guida nel tempo emanate dall Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI L articolo definisce le modalità per la consegna del codice di comportamento ai dipendenti e ai collaboratori e le condizioni per l applicabilità del codice ai soggetti esterni all Ente. 5