730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 08 24.04.2014 Società di comodo: novità 2014 Rateizzazione delle plusvalenze, nuova collocazione in Unico SC, chiarimenti in tema di impianti fotovoltaici e rivalutazione degli immobili Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Con riferimento alla disciplina delle società di comodo, due sono le principali novità di quest anno che riguardano i prospetti della dichiarazione: in primo luogo, per le società di capitali, il prospetto è accolto nel quadro RS e non più nel quadro RF; in secondo luogo sono stati introdotti nuovi campi per la compilazione del modello, nel rispetto delle previsioni di cui alla Risoluzione 68/E del 2013 in tema di rateizzazione delle plusvalenze. Altri aspetti di cui tener conto riguardano inoltre specifici chiarimenti che, nel corso dell anno 2013, l Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti: si ricordano, a tal fine, la Circolare 36/E del 2013 (relativa agli impianti fotovoltaici) e la Risoluzione 101/E che attiene alla disciplina della rivalutazione degli immobili. Premessa La prima novità di quest anno, in tema di società di comodo, riguarda la collocazione del prospetto: non troveremo più, infatti, il prospetto delle società di comodo nel quadro RF del modello Unico Sc ma, come avveniva per le società di persone, quest anno la compilazione dovrà essere effettuata nel quadro RS. Ma le novità che riguardano il modello non si fermano soltanto al quadro che quest anno le accoglierà: alcune importanti innovazioni recepiscono quanto previsto dalla Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013 in tema di rateizzazione delle plusvalenze. 1
SOCIETA DI COMODO E UNICO14: Le novità di Unico14 Anche per le società di capitali il prospetto delle società di comodo trova spazio nel quadro RS (non più in RF) Nuovi campi per tener conto della rateizzazione della plusvalenza ai fini del test di operatività e nuove istruzioni per la determinazione della perdita sistematica in caso di plusvalenza rateizzata. Nel corso del 2014 sono inoltre intervenuti importanti chiarimenti con riferimento agli impianti fotovoltaici e alla rivalutazione degli immobili, che di seguito verranno affrontati. La rateizzazione delle plusvalenze La Risoluzione 68/E del 2013 ha introdotto importanti novità con riferimento alle variazioni che possono incidere sulla determinazione del reddito minimo. Se, infatti, l anno scorso, avevamo a disposizione soltanto il rigo RF82 per indicare l ammontare dei proventi esenti e dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d imposta o ad imposte sostitutive che non concorrono alla formazione del reddito, quest anno il rigo RS124 è pronto ad ospitare, oltre ai dati anzidetti, l importo delle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR. 2
proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; RS124 Colonna 1 reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell art. 87 del TUIR; dividendi che fruiscono della detassazione di cui all art. 89 del TUIR; Novità: l importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR; importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto delle disposizioni agevolative, da indicare ai fini dell adeguamento del reddito da dichiarare. Viene inoltre introdotta la colonna 2, nella quale va indicato l importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell esercizio dell opzione di cui all art. 86, comma 4, del TUIR. Altra novità riguarda l introduzione della colonna 3, nella quale va indicata la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2; se il risultato è negativo l importo va preceduto dal segno -. 3
Se la società risulta non operativa (ricavi effettivi inferiori a quelli presunti) occorre dichiarare un reddito non inferiore al reddito imponibile minimo Reddito minimo presunto Redditi esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo d imposta o ad imposte sostitutive. Da quest anno anche le plusvalenze rateizzate rilevano nella determinazione del reddito minimo. Reddito imponibile minimo (da confrontare con quello dichiarato). Appare quindi evidente come, nel caso in cui la società non superi il test di operatività, la corretta compilazione del quadro, secondo le nuove istruzioni sia estremamente rilevante. Una società ha realizzato nel 2013 una plusvalenza (su un bene posseduto da almeno 3 anni solari) pari a 1.000 euro, rateizzata in 5 quote. In tal caso dovrà quindi compilare il rigo RS124 di Unico 2014 (anno 2013) colonna 1 indicando come variazione in diminuzione dal reddito minimo i quinti restanti (800 euro). Da Unico 2015 (anno 2014) indicherà nella colonna 2 del rigo RS124 il quinto tassato della plusvalenza come variazione in aumento. Nel 2014 il reddito minimo sarà determinato, dunque, sommando 1/5 della plusvalenza realizzata nel 2013. 4
In altre parole, i due righi accoglieranno gli importi così come descritto nella tabella che segue: ESPOSIZIONE NEL RIGO RS124 DELLA PLUSVALENZA COLONNA 1 2 DESCRIZIONE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NELL ANNO X DELLE RESIDUE QUOTE DI PLUSVALENZA RINVIATE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SINGOLA QUOTA DI PLUSVALENZA RINVIATA NEGLI ANNI DA (X+1) A (X+4) Rateizzazione delle plusvalenze e perdita sistematica La stessa Risoluzione ha chiarito che la rateizzazione della plusvalenza ha effetti anche ai fini della determinazione della perdita sistematica. Effetti ai fini del test di operatività Rateizzazione della plusvalenza Effetti ai fini del test delle perdite triennali In special modo viene ricordato che tra le cause di disapplicazione automatica previste per le società in perdita sistematica troviamo, tra le altre, la seguente: h. società con somma algebrica positiva tra perdita fiscale di periodo e proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero frutto di disposizioni agevolative; 5
Con la Risoluzione in oggetto viene quindi espressamente stabilito che tra le disposizioni agevolative possono ora essere annoverate anche le plusvalenze rateizzate ai sensi dell art. 86 comma 4 del Tuir. Come noto, però, a differenza delle altre agevolazioni, la rateizzazione della plusvalenza riflette i suoi effetti anche negli esercizi successivi. Pertanto risulta necessario: - incrementare il risultato fiscale di periodo dell importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi, nel periodo d imposta in cui la plusvalenza viene realizzata; - per i periodi d imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, ridurre il risultato fiscale di periodo dell importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata. Rateizzazione plusvalenza: Effetti sul test delle perdite sistematiche Esercizio n: il risultato fiscale di periodo deve essere incrementato dell importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi Esercizi successivi: è necessario ridurre il risultato fiscale di periodo dell importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione (plusvalenza riportata dall esercizio precedente). RATEIZZAZIONE PLUSVALENZA I esercizio I esercizio successivo II esercizio successivo III esercizio successivo IV esercizio successivo Risultato fiscale + plusvalenza rinviata Ris. fiscale quota di plusvalenza rateizzata Ris. fiscale quota di plusvalenza rateizzata Ris. fiscale quota di plusvalenza rateizzata Ris. fiscale quota di plusvalenza rateizzata Nel caso in cui, a seguito dell appena esposta modalità di determinazione del risultato di periodo il contribuente non risulti in perdita sistematica andrà indicato il codice 9 nella casella Soggetto in perdita sistematica. 6
Chiarimenti in tema di impianti fotovoltaici Con riferimento alle società che operano nel settore delle energie rinnovabili, la Circolare 36/E del 19.12.2013 ha dettato importanti principi per la corretta applicazione della disciplina delle società di comodo. Ricordiamo, in primo luogo, come, in questo settore, i ricavi caratteristici possono essere ricondotti a due distinte componenti: la tariffa incentivante (o tariffa premio autoconsumo, a seconda che il soggetto benefici dei Conti Energia Primo, Secondo, Terzo e Quarto, oppure del V Conto energia), la quale consiste in un contributo erogato per un periodo di 20 anni volto a sostenere la produzione di energia; il prezzo di vendita dell energia prodotta, che dipende principalmente dalle modalità di vendita. Va infatti ricordato come la vendita possa avvenire sia in modalità indiretta, stipulando una convenzione di ritiro dedicato con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sia diretta, attraverso la vendita in borsa o a un grossista. La modalità più diffusa è sicuramente la vendita diretta, mentre la vendita indiretta riguarda soltanto gli impianti di grande taglia. Settore delle energie rinnovabili: i ricavi caratteristici La tariffa incentivante -> contributo erogato per sostenere la produzione di energia Il prezzo di vendita -> Corrispettivo per l energia prodotta. Ciò che in questo contesto vuole essere sottolineato riguarda il fatto che entrambe le componenti sono soggette a vincoli, per cui gli operatori non possono godere di piena autonomia nella determinazione dei prezzi. Settore delle energie rinnovabili: i ricavi caratteristici I prezzi di vendita sono fissati: l imprenditore non può determinare i prezzi liberamente 7
Per gli anzidetti motivi, con la Circolare 36/E del 2013 si è correttamente ritenuto che le società operanti in questo settore possano richiedere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, presentando le motivazioni e la relativa idonea documentazione in grado di dimostrare che i ricavi conseguiti, ancorché inferiori a quelli minimi calcolati ai sensi dell articolo 30 della Legge n. 724/1994, siano stati determinati esclusivamente da fattori esogeni. Società che effettuano la vendita indiretta -> La vendita dell energia avviene sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di Le motivazioni da vendita. richiamare nell interpello disapplicativo Società che effettuano la vendita diretta -> in questo caso è necessario dimostrare, di volta in volta, l esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge. Con la Circolare 36/E del 2013, l Agenzia delle Entrate sostanzialmente recepisce quello che è stato un orientamento già mostrato dalla giurisprudenza. Occorre infatti ricordare come la sentenza della CTR di Bolzano del 30/4/2013 n. 46/2/13 avesse già individuato nella fattispecie in oggetto una condizione oggettiva per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. La Circolare in oggetto assume altresì rilevanza anche per un altro importante chiarimento. Viene infatti stabilito che, ai fini del calcolo previsto per il test di operatività, gli impianti fotovoltaici devono essere sempre ricompresi nella categoria Immobili, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano inquadrati come mobili o immobili. Andrà pertanto applicato il coefficiente del 6 % e quello del 4,75% per il calcolo del reddito presunto. 8
Percentuali da applicare agli impianti fotovoltaici Calcolo dei ricavi minimi presunti: 6% Calcolo del reddito minimo presunto: 4,75% Con specifico riferimento, invece, alla disciplina delle perdite sistematiche, non possono essere individuate specifiche cause di disapplicazione con riferimento alle società produttrici di energia rinnovabile. IN SINTESI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOCIETA DI COMODO: Circolare 36/2013 La fissazione esterna dei prezzi rappresenta un oggettiva situazione per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (per la quale può essere quindi presentato interpello disapplicativo); Agli impianti fotovoltaici vanno applicate le stesse aliquote previste per gli immobili ai fini del test di operatività. La rivalutazione degli immobili Con riferimento alla rivalutazione degli immobili operata nel 2008 occorre rilevare come la stessa assuma rilevanza fiscale con l esercizio 2013. Se da un lato le imprese potranno finalmente iniziare a dedurre fiscalmente gli ammortamenti, in questa sede va ricordato un importante effetto collaterale : l aumento del valore dell immobile ai fini del calcolo per la disciplina sulle società di comodo. Occorre a tal proposito rilevare come inizialmente fossero sorti alcuni dubbi in merito ai valori da considerare nel test di operatività, così come nelle percentuali da applicare. Tali dubbi sono stati tuttavia risolti con la Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013. 9
A seguito dei chiarimenti forniti possiamo dire che, con specifico riferimento al test di operatività, al fine di poter individuare i ricavi minimi per l anno 2013, i valori da considerare sono i seguenti: valore non rivalutato degli immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione); maggior valore a seguito della rivalutazione per l anno 2013. Allo stesso modo, per l anno 2014, i dati da indicare sono: valore non rivalutato degli immobili per il 2012; maggior valore a seguito della rivalutazione per l anno 2013 e 2014. IMMOBILI RIVALUTATI EX ART. 15, D.L. 185/2008 VALORE DI RIFERIMENTO AI FINI DEL TEST DI OPERATIVITÀ ANNO D IMPOSTA VALORE RIVALUTATO 2014 VALORE RIVALUTATO 2013 VALORE NON RIVALUTATO 2012 VALORE NON RIVALUTATO 2011 La Risoluzione chiarisce altresì che, per quanto riguarda l applicazione dell aliquota del 4% prevista dall articolo 30, co. 1, lettera b), della L. n. 724/94, questa va riferita esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell esercizio e nei due precedenti, come chiaramente previsto dall articolo 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994. Aliquota del 4% Solo per gli immobili abitativi acquisiti i rivalutati nell esercizio e nei due precedenti L aliquota da applicare agli immobili rivalutati che non siano a destinazione abitativa e che non siano situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti è pertanto sempre quella del 6%. - Riproduzione riservata - 10