INFORTUNI del DIPENDENTE DURANTE la TRASFERTA

Documenti analoghi
Circolare Inail n. 52 del 23 ottobre 2013: tutela infortunio lavoratore in missione od in trasferta *

Infortunio in itinere: quando spetta al lavoratore l'assicurazione

Dipartimento Studi e Legislazione FLP

INFORTUNI SUL LAVORO. Un focus sui casi IN ITINERE

Missione e trasferta: quando è infortunio in itinere?

PREVENZIONE INFORTUNI STRADALI SUL LAVORO E IN ITINERE. INAIL Direzione Territoriale Udine Processo Prevenzione

Settembre 2016 Infortunio in itinere

Quando l'inail non riconosce un infortunio

Oggetto Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.

LE BANCHE DATI DELL INAIL e un focus sugli infortuni sul lavoro con mezzo di trasporto

Infortunio in itinere indennizzabile solo sulla pubblica via

LAVORO-BICI-SICURI Parte II

II TRIMESTRE (Periodo: gennaio-giugno 2018)

Malattia professionale

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Safety& Security del personale italiano all estero

I TRIMESTRE (Periodo: gennaio-marzo 2018)

Infortunio in itinere e rischio elettivo (Cass. n. 6725/2013)

III TRIMESTRE 2018 (Periodo: gennaio-settembre 2018)

I TRIMESTRE (Periodo: gennaio-marzo 2018)

II TRIMESTRE 2019 (Periodo: gennaio-giugno 2019)

IV TRIMESTRE 2018 (Periodo: gennaio-dicembre 2018)

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Inviamo in allegato la Circolare INAIL integrale. Fraterni saluti. - A tutte le strutture UIL. IL SEGRETARIO CONFEDERALE (Paolo Carcassi) All.

DENUNCIARE UN INFORTUNIO O UNA MALATTIA PROFESSIONALE

I TRIMESTRE 2019 (Periodo: gennaio-marzo 2019)

STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Via Bezzecca, Lecco (LC) Tel. 0341/363512/3 Fax 0341/

Fonti: INAIL- Banca dati statistica. Istat - Le Forze di Lavoro

LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI SU LAVORO

III TRIMESTRE (Periodo: gennaio-settembre 2017)

Circolare Informativa n 19/2014. Le ultime novità in materia di lavoro

BOLLETTINO TRIMESTRALE DENUNCE DI INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 41/2016 Giovedì 27 ottobre 2016

RSPP INCIDENTI, INFORTUNI E INFORTUNI MANCATI. Definizioni, obblighi e sanzioni. Corso di aggiornamento 14 ore 2.2

INAIL: circolare n. 5/2014 del esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio, nuova denuncia di malattia professionale

GUIDA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA INFORTUNIO SUL LAVORO - INTRO -

Il Lavoro AGILE. ( Smartworking ) La Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

7 Danno morte nel sistema D.lgs. n. 38/2000

RIASSUNTO DELLA TESI DI LAUREA DAL TITOLO : LA TUTELA DELL INFORTUNIO SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

Oggetto: INTERVALLI TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CHIARIMENTI MINISTERIALI

INCIDENTI IN ITINERE OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. Dott. Ing. Daniele Longo. Coordinatore AIAS - Bari

L assicurazione INAIL per colf e assistenti familiari o badanti. Servizio Tutela Salute e Disabilità

Assicurazione infortuni domestici: il premio si paga entro il 31 gennaio

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U)

Commissione per il Lavoro e la Previdenza

Risposta n. 294 QUESITO

CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI. OPERATORI ESTERNI lezione 1

MALATTIE PROFESSIONALI

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Approfondimenti. Infortunio in itinere: indennizzabilità e limiti. Presupposti e condizioni soggettive. Monica Lambrou - Avvocato

D. LGS. 81/2008 e s.m.i.: gli adempimenti per scuole e imprese

COMUNE DI DELIANUOVA

CENTURION PAYROLL SERVICE SRL NEWSLETTER MARZO 2017 N 1 STUDIO DOTT.SSA MONICA MELANI

Giovedì 14 Aprile :37 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Aprile :54

Scritto da Ciro Tadicini Martedì 27 Settembre :54 - Ultimo aggiornamento Martedì 27 Settembre :57

Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia

Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Sovrintendenza sanitaria centrale Avvocatura generale

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI. Casellario Centrale Infortuni Rapporto Statistico

COLF E ASSISTENTI FAMILIARI ASPETTI ASSICURATIVI

STRUTTURA DIDATTICA... PROGETTO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE. (Rif. Nota/Delibera del... Prot. n... inviata da... )

Gli infortuni sul lavoro

TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Caduta dalle scale condominiali mentre si va al lavoro: no all'infortunio in itinere (TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 13 aprile 2005 n.

COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA. Provincia di Caltanissetta

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI I DATI DEL 2018

Convegno Donne e lavoro in provincia di Bergamo Analisi socio economiche e approfondimenti giuslavoristici

PARTE PRIMA PREVENZIONE

Casellario Centrale Infortuni

Lavoro & Previdenza La Circolare su temi previdenziali e di lavoro

Oggetto Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporto di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo.

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

PROTEZIONE ABITAZIONE - TUTELA LEGALE SCELTA CLASSICA

SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

DISCIPLINA DELLE MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEL SEGRETARIO DIRETTORE E DEI DIPENDENTI DELL ENTE

DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (art. 53, d.p.r. 30/06/1965 n art.18, comma 1, lettera r, d.lgs. 09/04/2008 n.81)

Sistema legisla:vo in materia di sicurezza SoggeC del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compi:, obblighi, responsabilità

INDICE CAPITOLO I ORIGINI STORICHE E FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELLA TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Dichiarazione dell assicurato

La tutela Inail degli infortuni in itinere

L applicazione della Convenzione, per quanto concerne l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete 6 :

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI I DATI DEL 2017

Assicurazione Inail casalinghe 2019

Oggetto Erogazione delle prestazioni ai minorenni. Autorizzazione del giudice tutelare.

Dott. Paolo Barbina. Infortuni sul lavoro: segnalazione e comunicazione al pz. PALMANOVA 25 maggio 2016 MONFALCONE 8 giugno 2015

L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI LA TUTELA DEI LAVORATORI AUTONOMI

Casellario Centrale Infortuni Rapporto Statistico 2011

COMUNE DI CASTELLALTO (Provincia di Teramo) REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Rapporto Statistico 2014

La nuova denuncia infortuni INAIL al debutto

informazioni a cura del Comitato Amministratore Fondo Autonomo Speciale per l Assicurazione contro gli Infortuni Domestici

IL JOBS ACT DEL LAVORO AUTONOMO

Legge 12 marzo 1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Transcript:

Circolare informativa per la clientela n. 7/2014 del 27 febbraio 2014 INFORTUNI del DIPENDENTE DURANTE la TRASFERTA SOMMARIO 1. FONTI NORMATIVE... 2 2. OCCASIONE di LAVORO e INFORTUNIO in ITINERE... 2 3. INFORTUNIO VERIFICATOSI in TRASFERTA... 3 4. TRAGITTO dall ABITAZIONE al LUOGO di SVOLGIMENTO della PRESTAZIONE... 3 5. SPOSTAMENTI dall ALBERGO al LUOGO di SVOLGIMENTO della PRESTAZIONE... 4 6. INFORTUNI VERIFICATISI nella STANZA d ALBERGO... 4 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE... 4

Accade non di rado che il dipendente inviato dal datore di lavoro in trasferta, o in missione che dir si voglia, rimanga vittima di un infortunio. Proprio con riguardo a tale situazione, alla luce delle ultime modifiche normative e della posizione della giurisprudenza, l Inail, con la Circolare 23.10.2013, n. 52, ha stabilito i principi che regolamentano l operatività della tutela assicurativa. In particolare, la circolare fa il punto sugli infortuni che si verificano mentre il dipendente è impegnato in una trasferta e ha precisato in quali casi opera la copertura assicurativa. 1. F O N T I N O R M A T I V E La norma di riferimento è costituita dall art. 2, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), così come modificato dall art. 12, D.Lgs. 23.2.2000, n. 38. La norma citata, in sintesi, dispone quanto segue: l assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un inabilità temporanea che importi l astensione dal lavoro per più di 3 giorni; salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l assicurazione comprende gli infortuni occorsi agli assicurati nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno al luogo di consumazione abituale dei pasti (si tratta del cd. infortunio in itinere); l interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all adempimento di obblighi penalmente rilevanti; l assicurazione opera anche se viene utilizzato il mezzo di trasporto privato, purché necessitato. La tutela assicurativa non opera per quegli infortuni direttamente cagionati dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni nonché nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. 2. O C C A S I O N E D I L A V O R O E I N F O R T U N I O I N I T I N E R E Con riguardo al concetto di «occasione di lavoro», si è avuto un ampliamento della tutela originariamente limitata al fatto che l evento fosse riconducibile a un rischio specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa la quale prevede ora l indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia, con conseguente ricomprensione di tutte le attività prodromiche e strumentali all esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e a questa stessa funzionalmente connesse; con l unico limite, beninteso, del rischio elettivo che si ha nel caso in cui l evento lesivo consegua a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crea e affronta volutamente, sulla base di ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento. Anche la tutela dell infortunio in itinere è stata protagonista di analogo ampliamento, cosicché oggi essa esplicitamente ricomprende anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro nel caso in cui il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.

INFORTUNI in BICICLETTA e BIKE SHARING L Inail, con la Nota 7.11.2011, prot. 8476, si è occupato anche degli infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike sharing. Pur non essendo l argomento di stretta pertinenza della trasferta, merita ricordare che: l infortunio è sempre indennizzabile quando l evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico; nel caso di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto viene indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l uso della bicicletta; il servizio di bike sharing, pur se promosso e gestito dalle amministrazioni locali, non può essere assimilato al mezzo pubblico di trasporto. 3. I N F O R T U N I O V E R I F I C A T O S I I N T R A S F E R T A Se quanto sopra opera con riguardo alle situazioni normali, qualche differenza si ha nel caso della trasferta. Sono state, quindi, esaminate le diverse situazioni, disciplinando gli infortuni che si verificano: durante il tragitto dall abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa; durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa; all interno della stanza d albergo in cui il lavoratore dimori temporaneamente. NOZIONE di «TRASFERTA» Con il termine «trasferta» s identifica il mutamento temporaneo del luogo nel quale deve essere resa la prestazione lavorativa, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. Correlata alla missione è l erogazione dell indennità di trasferta, la quale presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla (ossia al di fuori del Comune nel quale è situata l unità produttiva di appartenenza) mentre non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione. 4. T R A G I T T O D A L L A B I T A Z I O N E A L L U O G O D I S V O L G I M E N T O D E L L A P R E S T A Z I O N E

Mentre con riguardo alla prestazione di lavoro resa «in sede» una qualche rilevanza potrebbe assumere anche la scelta del lavoratore circa il luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, nel caso in esame il tragitto dal luogo in cui si trova l abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro: ne consegue, quindi, che tutto ciò che accade nel corso della missione va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, dal momento in cui la trasferta ha inizio e fino alla sua conclusione. A tale regola generale di tutela fanno eccezione solo le seguenti due ipotesi: infortunio che si verifichi nel corso dello svolgimento di un attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; nel caso di rischio elettivo, ove cioè l evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa e tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente dalle proprie scelte. 5. S P O S T A M E N T I D A L L A L B E R G O A L L U O G O D I S V O L G I M E N T O D E L L A P R E S T A Z I O N E La regola è identica a quella appena sopra esposta: ne consegue, quindi, che anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa, devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere. 6. I N F O R T U N I V E R I F I C A T I S I N E L L A S T A N Z A D A L B E R GO La regola generale avallata dalla giurisprudenza della Cassazione è quella secondo la quale l infortunio che il lavoratore subisce all interno della propria abitazione non è indennizzabile, in quanto risulta oggettivamente difficile stabilire se lo spostamento tra le mura domestiche fosse ricollegabile all attività lavorativa e, inoltre, il lavoratore ha grande familiarità con l ambiente in cui vive. Del tutto diverso è, invece, il caso del lavoratore che soggiorni in una stanza d albergo (o in un residence, in un bed & breakfast e strutture similari): in tale ipotesi, infatti, oltre a mancare quella familiarità con i locali (e quindi, in pratica, con spigoli, gradini ecc.), tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a che vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta. 7. C O N S I DERAZIONI CO N C L U SIVE A seguito di quanto sopra, l Inail ha precisato che in relazione ai casi futuri, alle pratiche in istruttoria nonché a quelle per le quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in trasferta dall inizio della medesima e fino al rientro presso l abitazione sono coperti dalla tutela assicurativa, con

l unica eccezione delle ipotesi di rischio elettivo e delle attività che esorbitano da quelle in qualche misura connesse all attività lavorativa.