RIASSUNTO DELLA TESI DI LAUREA DAL TITOLO : LA TUTELA DELL INFORTUNIO SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

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1 RIASSUNTO DELLA TESI DI LAUREA DAL TITOLO : LA TUTELA DELL INFORTUNIO SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. In Italia il problema dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro cominciò ad imporsi all attenzione degli studiosi e degli uomini politici dopo il 1870, ossia quando nel Paese si verificò un incremento dell attività in vari settori produttivi, incremento cui fece riscontro un aggravamento del fenomeno infortunistico. Una tutela contro gli infortuni sul lavoro fu prevista per la prima volta, infatti, nel 1898, quando il legislatore italiano, con la legge n. 80 del 17 marzo, sancì l obbligo assicurativo per gli infortuni degli operai sul lavoro. Essa si basava sul principio del <<rischio professionale>>, per il quale, tenuto conto del carattere ineluttabile dell infortunio sul lavoro, si poneva il risarcimento del danno derivante da quest ultimo a carico dell imprenditore, ossia di colui che, in definitiva, traeva vantaggio dall esercizio dell industria. Si trattava di una vera e propria assicurazione, ancorché obbligatoria, per la responsabilità civile del datore di lavoro, che poteva essere stipulata con qualsiasi assicuratore e in virtù della quale il lavoratore infortunato non doveva più provare, 188

2 per avere diritto alle prestazioni, che l infortunio fosse derivato da colpa del datore di lavoro. La disciplina fu ulteriormente ampliata dal decreto luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1450, che estese la tutela anche ai lavoratori dell agricoltura e, definitivamente, con il R.D. 13 maggio 1929, n. 428, che introdusse l assicurazione contro le malattie professionali. Il R.D. 23 marzo 1933, n. 264 affidò poi la tutela degli infortuni sul lavoro in esclusiva ad un Ente pubblico: l Inail. Solo nel 1935, però, si ebbe la unificazione delle disposizioni concernenti le due forme assicurative, contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. Tale unicità del sistema assicurativo si è mantenuta nel Testo Unico del Il Testo Unico sull assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR. 30 giugno 1965 n. 1124, ha costituito e costituisce tuttora una delle principali fonti legislative in materia di tutela contro i rischi del lavoro. Esso costituisce una codificazione vera e propria nel settore infortunistico, nella quale sono state riunite norme primarie e norme regolamentari. Il medesimo Testo ha, inoltre, realizzato un ampliamento del campo di applicazione della tutela, sia dal punto di vista soggettivo che da 189

3 quello oggettivo, un miglioramento delle prestazioni in rendita ed un potenziamento delle attività di rieducazione e riqualificazione professionale degli invalidi al lavoro. Per quanto riguarda il suo contenuto, esso nel Titolo I disciplina l assicurazione obbligatoria nel settore industriale (attività protette, oggetto dell assicurazione, persone assicurate e via dicendo); nel Titolo II disciplina l assicurazione obbligatoria nel settore agricolo; nel Titolo III i c.d. regimi speciali ed infine nel Titolo IV contiene speciali disposizioni per particolari categorie di soggetti. Tale Testo Unico, tuttavia, pur costituendo una tappa fondamentale nel processo di ammodernamento della tutela infortunistica, non ha naturalmente esaurito né bloccato l evoluzione legislativa in materia, la quale, invece è proseguita a ritmo intenso fino all emanazione del più recente D.Lgs. 38/2000, che ha determinato una svolta nella materia. Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 rappresenta, infatti, l ultimo importante provvedimento di riforma della speciale assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le novità, invero, spaziano un po dovunque. 190

4 Anzitutto vi è un estensione dei soggetti obbligati all assicurazione con un coinvolgimento di tre categorie, in particolare: i parasubordinati, i dipendenti appartenenti all area dirigenziale e gli sportivi professionisti. In secondo luogo, il danno biologico rientra finalmente nell oggetto assicurativo, per cui le prestazioni erogate dall Inail a seguito di infortunio saranno determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Più certezza anche per l infortunio in itinere, la cui disciplina viene peculiarmente enucleata dall art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Sul fronte delle prestazioni, inoltre, la nuova normativa introduce la rivalutazione annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall Inail. Conviene, quindi, conseguentemente alle osservazioni anzi fatte, approfondire la disciplina legislativa dell infortunio sul lavoro, basandosi sulle disposizioni del T.U., ancora in vigore in quanto non derogate dalla novella del Sotto un primo aspetto, occorre esaminare l ambito di applicazione della disciplina dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo l attenzione su quelle che possono essere definite come attività protette. Esse possono essere divise in due categorie: - attività 191

5 comportanti l uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che le adopera, apparecchi a pressione o apparecchi ed impianti elettrici e termici, anche per vendita, prova, presentazione pratica o esperimento, svolte individualmente o in opifici, laboratori, o ambienti organizzati per lavori, o per o servizi; - attività, dettagliatamente elencate dalla legge, intrinsecamente ed oggettivamente pericolose. Tali attività, protette indipendentemente dall uso di macchine, apparecchi ed impianti, sono, a titolo esemplificativo, quelle edili, stradali, di scavo, di trasporto e così via. Per quanto attiene, invece, ai soggetti obbligati all assicurazione, essi sono i datori di lavoro che, nell esercizio delle attività indicate, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria. Datore di lavoro può pertanto essere una persona fisica o una persona giuridica, un ente pubblico o privato, compresi lo Stato e gli enti locali. La legge individua poi altre categorie di soggetti che debbono essere considerati datori di lavoro e come tali tenuti all obbligo assicurativo. Ben più articolata è invece la disciplina dei soggetti assicurati, poiché la nozione di persona assicurata contro i rischi del lavoro non comprende tutti i lavoratori in generale, ma solo coloro nei cui confronti ricorrono particolari condizioni di carattere soggettivo ed 192

6 oggettivo previste dalla legge. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione. Sono poi indicate specificatamente e tassativamente altre speciali categorie soggette alla medesima tutela quali: gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i componenti di equipaggi o di navi galleggianti, i commessi viaggiatori e i piazzisti ecc. A tale elencazione sono di recente stata aggiunte tre nuove categorie di lavoratori, introdotte dal D.Lgs.38/2000, vale a dire i parasubordinati, i dirigenti e gli sportivi professionisti. Il rapporto assicurativo non si instaura però solo tra due soggetti, la persona assicurata e la persona che assicura. Esso consta di un terzo soggetto, la cui presenza è imprescindibile per la regolare costituzione di un rapporto assicurativo: l assicuratore, vale a dire l Inail, tenuto a fornire le prestazioni a fronte del diritto all incasso dei premi. L Inail è un ente pubblico, erogatore di servizi, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e di quello del Tesoro. Esso ha sede legale in Roma e sedi operative nelle città capoluogo di provincia ed in altri centri urbani con rilevanti insediamenti industriali, coordinate da direzioni regionali. 193

7 Ma veniamo ora alla nozione giuridica di infortunio sul lavoro. Ai sensi dell art. 2 DPR 1124/1965, l infortunio sul lavoro è l evento avvenuto per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui derivi: - la morte del lavoratore; - l inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; - l inabilità temporanea assoluta che determini l astensione dal lavoro per più di tre giorni. La <<causa violenta>> rappresenta il primo requisito della nozione giuridica dell infortunio sul lavoro. Essa può definirsi come l evento lesivo che arrechi un danno all organismo del lavoratore, mediante un azione determinata e concentrata nel tempo. Caratteri essenziali della causa violenta sono, pertanto, l esteriorità e la rapidità del suo manifestarsi. Quest ultimo aspetto differenzia l infortunio dalla malattia professionale. Il secondo elemento costitutivo della figura giuridica dell infortunio indennizzabile è l <<occasione di lavoro>>. Ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogni qualvolta il lavoro abbia determinato il rischio, anche al di fuori dell orario di lavoro. E necessario che sussista un nesso eziologico, quanto meno mediato e indiretto, tra attività lavorativa e sinistro, mentre non è sufficiente la 194

8 sola circostanza che l infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro. Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore danno che può provenire dallo stesso apparato produttivo oppure dipendere da fatti e situazioni proprie del lavoratore e ogni altra condizione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell attività lavorativa. Il lavoratore, pertanto, non ha diritto all indennizzo nelle ipotesi di rischio elettivo, cioè quando il rischio è originato da una spontanea e libera scelta del lavoratore stesso che si comporta in modo tale da interrompere qualsiasi connessione con l occasione di lavoro e da privare l evento di ogni aspetto di professionalità. L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende poi anche l infortunio in itinere e ciò in seguito alla modifica introdotta dal D.Lgs. 38/2000. Ai sensi dell art. 12 del predetto decreto si intende per infortunio in itinere quello occorso agli assicurati durante il normale percorso: - di andata e ritorno dal luogo di abitazione aquello di lavoro; 195

9 - che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; - di andata e ritorno dl luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale. Le interruzioni o le deviazioni non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie, mentre si considerano necessarie quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessario in quanto manchino mezzi pubblici o quando vi siano, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o siano eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore. Nell ipotesi di uso di mezzo privato, sono esclusi gli infortuni direttamente causati dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni. Non è invece coperto di assicurazione il conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. 196

10 L infortunio è indennizzabile qualora abbia provocato la morte o una lesione personale. Dall infortunio possono, infatti, derivare al lavoratore: - l impedimento assoluto e di fatto a svolgere il proprio lavoro dal momento dell infortunio e sino alla guarigione clinica della lesione: tale condizione è definita dalla legge inabilità temporanea assoluta al lavoro; - la perdita completa o parziale dell attitudine al lavoro, in modo permanente: tale condizione è definita dalla legge inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro. Si ha inabilità al lavoro di carattere temporaneo quando le conseguenze dell infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare completamente le sue attitudini al lavoro. In questo caso però il diritto alle prestazioni sorge quando si tratti di un inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all infortunato di attendere al lavoro. Si ha invece inabilità al lavoro di carattere permanente quando le conseguenze dell infortunio sono destinate a durare per tutta la vita. A differenza di quanto avviene per l inabilità temporanea, la inabilità al lavoro permanente deve essere generica e cioè riferita a qualsiasi 197

11 lavoro proficuo. L inabilità permanente può essere a sua volta assoluta quando tolga completamente le attitudini al lavoro, o parziale. Più complessa, anche dopo la soluzione data dal legislatore, è la questione della rilevanza, ai fini della tutela previdenziale contro gli infortuni e le malattie professionali, del danno biologico, e, cioè, del danno alla persona del lavoratore. Il danno biologico, infatti, a partire dal 2000 entra finalmente nell oggetto assicurativo della tutela obbligatoria Inail. Esso è definito come la lesione all integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale. L art. 13 D.Lgs. 38/2000 porta a compimento una sorta di reductio ad unum volta a superare tutte le difficoltà che la scienza medica prima e la giurisprudenza poi hanno finora riscontrato nell ardua opera di scorporare dal danno biologico (di esclusiva pertinenza del lavoratore) il danno alla capacità di lavoro generica (di spettanza Inail). La nuova disposizione, infatti, pone a carico esclusivo dell Istituto previdenziale l obbligo dell integrale risarcimento del danno biologico che deriva al lavoratore a seguito dell infortunio così che quest ultimo dovrà eventualmente agire nei confronti dell Inail per tale causa petendi e non più, come prima, instaurando un giudizio nei confronti del responsabile civile. 198

12 Per quanto riguarda le questioni relative alle conseguenze economiche, ossia alle prestazioni spettanti al lavoratore o ai familiari, è preliminare chiarire che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il diritto alle prestazioni sorge indipendentemente dall adempimento da parte del datore di lavoro dei vari obblighi imposti dalla legge e, in particolare, dall avvenuto versamento dei contributi previdenziali. Infatti, in questa forma di tutela trova piena applicazione il principio dell automaticità delle prestazioni. Le prestazioni sono tanto economiche quanto sanitarie. La legge di riforma sanitaria ha attribuito al S.S.N. la competenza ad erogare le prestazioni sanitarie ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o che abbiano contratto malattia professionale. Le prestazioni sanitarie consistono essenzialmente nell erogazione delle cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa. Le prestazioni economiche, invece, si distinguono in caso di inabilità temporanea assoluta o di inabilità permanente, parziale o assoluta. Nella prima ipotesi il soggetto protetto ha diritto ad un indennità giornaliera con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui 199

13 si è verificato l infortunio o si è manifestata la malattia professionale e per tutta la durata dell inabilità stessa. L indennità giornaliera è ragguagliata al 60% della retribuzione, ma ove la durata dell inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura di tale indennità è elevata al 75% della retribuzione. In caso di inabilità permanente il soggetto protetto ha diritto ad una rendita con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione dell inabilità temporanea assoluta. Se l inabilità permanente è assoluta, la rendita è pari all intera retribuzione già goduta, se l inabilità permanente è parziale, la legge dispone che la rendita sia pari ad una percentuale variabile della retribuzione. A quest ultimo proposito, tuttavia, bisogna ricordare che il legislatore del 2000, come innanzi detto, ottemperando ai ripetuti inviti formulati dai giudici costituzionali, ha preso in considerazione il danno biologico derivante da infortunio o da malattia professionale e ha dettato per esso una speciale disciplina, per cui la prestazione prevista nell ambito del nuovo sistema di indennizzo sostituisce e non si aggiunge alla rendita per inabilità permanente. Il danno biologico dà luogo ad un indennizzo, erogato sotto forma di rendita, determinata in base ad una <<tabella delle menomazioni>>, comprensiva degli 200

14 aspetti dinamico-sociali, in base all età, al momento della guarigione clinica e nella misura indicata nella <<tabella indennizzo danno biologico>>. Quando, però, la menomazione conseguente a danno biologico assume maggiore gravità, e cioè, applicando la <<tabella delle menomazioni>> risulta superiore al 16%, l indennizzo è commisurato, in base alla <<tabella dei coefficienti>>, alla retribuzione percepita, al tipo di attività lavorativa svolta ed alla ricollocabilità del soggetto protetto. Ed è questo l indennizzo che tiene luogo della rendita per inabilità permanente, anche perché è determinato con le modalità e i criteri previsti per quest ultima. Le prestazioni economiche anzidette costituiscono sicuramente le più rilevanti erogate dall Inail, ma non esauriscono le possibili prestazioni spettanti al lavoratore in ipotesi di infortunio. La legge prevede infatti, anzitutto, una rendita per i superstiti, in caso di morte del lavoratore ed inoltre tutta una serie di prestazioni accessorie, in caso di inabilità permanente. Un cenno a parte merita infine la responsabilità civile del datore di lavoro nel caso di infortunio del lavoratore. In proposito è sufficiente rilevare che la legge esonera espressamente i datori di lavoro dalla responsabilità derivante dallo stesso infortunio, a meno che una 201

15 sentenza penale stabilisca che l infortunio sia avvenuto per fatto costituente reato perseguibile d ufficio, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un suo dipendente. 202

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