Il documento sulle competenze specialistiche degli infermieri

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Il documento sulle competenze specialistiche degli infermieri

Il documento una storia complessa che inizia nel 2011 con l attivazione di un tavolo congiunto tra il Ministero della salute e alcune Regioni il coordinamento delle Regioni partecipanti è affidato alla regione Veneto L obiettivo dichiarato è individuare e definire «nuove» competenze e responsabilità degli infermieri. La base di elaborazione è data da: bisogni emergenti dei singoli e delle collettività innovazione e sostenibilità del SSN del sistema salute ridefinizione della funzione degli ospedali e del territorio nuovi paradigmi organizzativi e assistenziali up grading formativo ed operativo degli infermieri relazioni e responsabilità intra equipe curativo assistenziale

Il documento in una prima fase : individua 4 aree di esercizio professionale (cure primarie, intensiva e dell emergenza urgenza, chirurgia, pediatria, salute mentale) declina «competenze» più propriamente definibili come prestazioni che vengono raggruppate in elencazioni indica come luogo della formazione unicamente il SSR definisce l infermiere post formazione «esperto» non prevede alcun aggancio con percorsi formativi accademici post base già effettuati o effettuabili (master)

Il documento prima fase Suscita una forte reazione di metodo e di merito - con motivazioni e toni diversi da parte di: FNC Ipasvi (Consiglio naz.le straordinario Gruppi di lavoro) FNOMCeO Associazioni e Sindacati medici Associazioni delle professioni sanitarie Associazioni infermieristiche

Il documento attuale recepisce la posizione della FNC IPASVI ed è condiviso dalle OOSS del Comparto sanità Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Accordo, in relazione alle aree di intervento del successivo articolo 2, definisce le modalità e i percorsi validi su tutto il territorio nazionale per riconoscere e promuovere lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità professionali dell infermiere e dell infermiere pediatrico al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni professionali in correlazione con gli obiettivi di educazione, prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale. 2. Le esperienze avanzate, già in essere in alcune Regioni o Aziende saranno ricondotte alle modalità e ai percorsi definiti dal presente accordo.

Art. 2 (Aree di intervento) Sono individuate le seguenti aree di intervento: AREA CURE PRIMARIE SERVIZI TERRITORIALI/DISTRETTUALI AREA INTENSIVA E DELL EMERGENZA URGENZA AREA MEDICA AREA CHIRURGICA AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali) 1.Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, basato sulla formazione, sulla ricerca e sull esperienza professionale acquisita in ambito lavorativo, avrà come riferimento le norme deontologiche, le disposizioni normative ed amministrative relative ai contenuti dei profili professionali e gli ordinamenti formativi universitari, nonché le scelte di programmazione nazionale e regionale, per migliorare la presa in carico della persona, la continuità assistenziale fra ospedale e territorio, il governo dei bisogni assistenziali, sanitari e socio sanitari delle persone, delle famiglie e della comunità assistita /

Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali) 2. Le regioni e le province autonome, previo confronto con le rappresentanze professionali e sindacali, definiscono, all interno del processo di accreditamento professionale, i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la conseguente revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, ad iniziare dall organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali. 3. Con riferimento al precedente comma 2 le regioni e le provincie autonome, sulla base di una specifica intesa con le rappresentanze sindacali e professionali, definiranno, in collaborazione con l Università, entro 180 giorni dall approvazione del presente Accordo, i percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse specifiche esperienze, nonché i percorsi formativi da effettuarsi in ambito regionale o aziendale, anche ai fini dell attribuzione dei Crediti Formativi Universitari (CFU).

Art. 4 (Formazione e sperimentazione ) 1. Con successivo provvedimento del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica di concerto con il Ministero della Salute e d intesa con le Regioni e Province Autonome, saranno emanati gli indirizzi per dare corso alla formazione dell'infermiere specialista, in attuazione dell art. 6 comma 1 lettera c, della legge 1 febbraio 2006 n. 43, nonché i criteri per il riconoscimento dei CFU relativi ai percorsi pregressi effettuati in ambito regionale e delle provincie autonome. In relazione all attuazione delle modalità e dei percorsi di cui all articolo 3, saranno inoltre rivisitati i piani di studio delle Lauree, delle Lauree Magistrali e dei Master universitari di I e II livello 2.Le regioni e le provincie autonome promuovono specifiche ed innovative sperimentazioni clinico, assistenziali, gestionali e formative, in ottemperanza alle modalità e ai percorsi di cui all articolo 3 e successivamente ai processi formativi di cui al precedente comma, avendo come riferimento una moderna ed efficace integrazione delle competenze all interno di equipe multi -professionali.

Art. 5 (Governo dell evoluzione professionale, formativa e organizzativa nel SSN) 1.Le regioni e le provincie autonome inviano la documentazione relativa ai percorsi di cui ai precedente articolo 3 al Ministero della Salute. 2.Per promuovere lo sviluppo omogeneo delle competenze professionali e dei conseguenti modelli organizzativi nel Servizio Sanitario Nazionale, nonché per promuovere e diffondere le buone pratiche, presso il Ministero della Salute è istituito l Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e organizzative, cui partecipano i rappresentanti del Ministero della Salute, i rappresentanti delle Regioni, le rappresentanze professionali e sindacali. 3.L Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e organizzative, valutata la documentazione pervenuta ai sensi del comma 1, esprime pareri motivati al fine di promuovere lo sviluppo omogeneo nel Servizio Sanitario Nazionale. L Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e organizzative ha facoltà di organizzare i propri lavori secondo le modalità operative e le priorità che riterrà opportuno individuare. Il Ministero della Salute è incaricato della diffusione dei pareri dell Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e organizzative.

Art. 5 (Governo dell evoluzione professionale, formativa e organizzativa nel SSN) 4.I pareri dell Osservatorio nazionale delle buone pratiche professionali e organizzative di cui al comma 2, trasmessi periodicamente al Comitato di Settore, costituiranno elementi propedeutici alla revisione degli strumenti giuridici, economici e normativi nell ambito delle trattative per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Art. 6 (Invarianza) Dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il documento sulle competenze specialistiche degli infermieri: Grazie per l attenzione