La cessazione del contratto di agenzia. Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci



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La cessazione del contratto di agenzia Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci

Ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia Recesso ordinario con preavviso (art. 1750 c.c.) Recesso straordinario o per giusta causa (art.1751, 2 comma, c.c.) Clausole risolutive espresse (art.1456 c.c.)

Recesso ordinario con preavviso: art. 1750 c.c. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore a: 1 mese per il primo anno di durata del contratto 2 mesi per il secondo anno iniziato, 3 mesi per il terzo anno iniziato 4 mesi per il quarto anno, 5 mesi per il quinto anno 6 mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Recesso ordinario con preavviso: interpretazione della Cassazione «La mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge nè rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso». (Cass. 15 marzo 2012, n. 4149) «La parte che recede, in caso di mancato preavviso, è tenuta al risarcimento del danno derivante da tale omissione. Deve escludersi la configurabilità di altri danni risarcibili, poichè la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salvo l ipotesi del licenziamento ingiurioso». (Cass. 15 ottobre 2010, n. 21279)

Recesso per giusta causa: art. 1751 comma 2 c.c. «L indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un inadempienza imputabile all agente, la quale per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto» La definizione in esame presuppone un inadempimento: invece, la definizione di giusta causa ex art. 2119 c.c. è più ampia ricomprendendo qualsiasi causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Clausola di produzione minima E una delle clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.) più usate nel rapporto di agenzia. Essa dà la facoltà al preponente di far cessare con effetto immediato il rapporto di agenzia qualora l agente non adempia all obbligazione di raggiungere un determinato fatturato in un determinato periodo di tempo. In caso di applicazione di tali clausole è dovuta all agente l indennità di cessazione del rapporto? Ove l inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa non configuri la fattispecie dell inadempimento di cui all art. 1751 c.c., l agente avrebbe diritto all indennità di cessazione del rapporto; art. 18 Direttiva: prevede che l indennità di fine rapporto non sia dovuta «quando il preponente risolve il contratto per un inadempienza imputabile all agente la quale giustifichi la risoluzione immediata del contratto»: sembrerebbe rientrare anche l art. 1456 c.c.

L indennità di cessazione del rapporto

L art. 1751 dopo l applicazione della Direttiva CEE 86/653 «All atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all agente un indennità se (e nella misura in cui) ricorrono le seguenti condizioni: - l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti». N.B. Viene eliminato ogni riferimento a fonti esterne di disciplina dell indennità. Anche se l art. 1751 c.c. non riproduce integralmente la locuzione se e nella misura in cui, esso dovrà essere interpretato come se la locuzione ci sia in base all obbligo di interpretazione conforme per il giudice di applicare la norma nazionale interpretandola conformemente alla direttiva comunitaria.

Come si calcola l indennità secondo art. 1751? Il procedimento per la determinazione dell indennità di cessazione del rapporto è ben esplicato dalla Relazione della Commissione Europea del 23 luglio 1996 sull applicazione dell art. 17 della Direttiva 86/653/CE. In essa vi si legge: «Il sistema di indennità si ispira all art. 89b del HGB che dal 1953... ha dato luogo ad un ampia giurisprudenza per quanto riguarda il calcolo di quest ultima. Tale giurisprudenza e la prassi da essa derivante dovrebbero fornire un aiuto di grande portata ai tribunali degli altri Stati membri nell interpretazione delle disposizioni dell art. 17». Anche al punto 22 della sentenza della CdG del 26 marzo 2006, si legge: «La Corte ha già avuto modo di far riferimento alla relazione sull applicazione dell art. 17 della direttiva presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell indennità e mira a facilitare un interpretazione più uniforme del detto art. 17».

L applicazione concreta dell art. 1751 FASE 1 Accertamento del numero di nuovi clienti e dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti. I clienti esistenti che non sono stati sviluppati NON devono essere presi in considerazione. Una volta individuati i clienti, calcolo della relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto d agenzia. Viene effettuata, poi, una stima (calcolata in termini di anni, di solito 2-3 anni) della probabile durata futura dei vantaggi che derivano al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con i clienti sviluppati. Deduzione del tasso di migrazione e degli interessi. FASE 2 Aggiustamento della cifra per motivi di equità sulla base di diversi fattori. FASE 3 Raffronto dell importo calcolato con il massimo previsto dall art. 17, par. 2, lett. b) della Direttiva (una annualità di provvigioni).

Facciamo un esempio Provvigioni ultimo anno: 150.000 N totale clienti 120 N clienti nuovi 30 N clienti sviluppati 10 Provvigioni sui 30 clienti nuovi e sui 10 clienti sviluppati negli ultimi 12 mesi di agenzia: 50.000 Durata prevista dei benefici pari a tre anni con «tasso di migrazione» del 20%: 1 Anno 50.000-10.000= 40.000 2 Anno 40.000-8.000= 32.000 3 Anno 32.000-6.400= 25.600 Totale provvigioni perdute: 97.600 Deduzione degli interessi 97.600-4.880 = 92.720 ad esempio 5% (2,5% all anno) Media delle provvigioni degli ultimi 5 anni: 85.000 L indennità è 85.000 Fase Uno Fase Due (equità) Fase Tre

Gli Accordi Economici Collettivi Gli a.e.c. hanno ritenuto di poter «dare esecuzione» alla nuova formulazione dell art. 1751 c.c. ( Accordi Ponte stipulati nel 1992), mantenendo lo stesso sistema precedente, che tiene conto della durata del rapporto e dell ammontare delle provvigioni ricevute dall agente. Del tutto irrilevanti i vantaggi che il preponente riceverà nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, come è irrilevante se l agente abbia procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato quelli esistenti.

Il principio dell interpretazione conforme: 1751 vs. A.E.C. L indennità di cessazione degli a.e.c. (a.e.c. agenti commercio del 16 febbraio 2009 e a.e.c. agenti industria del 30 luglio 2014) è composta da tre voci: FIRR; indennità suppletiva di clientela; indennità meritocratica (quest ultima introdotta nel 2002). Le prime due riconosciute espressamente anche se non sussistono i requisiti legali e determinate applicando una percentuale delle provvigioni corrisposte durante il rapporto; la terza riconosciuta solo in presenza «dell aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l acquisizione di nuovi clienti». La giurisprudenza ha ritenuto l art. 1751 «inapplicabile» e comunque gli a.e.c «più favorevoli» per l agente.

Le indennità nell A.E.C. commercio del 16 febbraio 2009 1) Indennità di risoluzione del rapporto Agente o rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta 1% sull intero ammontare delle provvigioni liquidate all agente, integrata nelle misure del: 3% fino al limite di 6.200 di provvigioni liquidate per ciascun anno; 1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200 e 9.300. Agente o rappresentante con obbligo di esclusiva per una sola ditta 3% fino al limite di 12.400 di provvigioni liquidate per ciascun anno; 1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 12.400 e 18.600. 2) Indennità suppletiva di clientela 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia; 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto; 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi. 3) Indennità meritocratica: è dovuta solo qualora l agente abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, Si calcola determinando la percentuale di INCREMENTO DI FATTURATO che si ottiene raffrontando i volumi di fatturato medio della azienda nella zona o per la clientela affidata all agente in un periodo prossimo all inizio del rapporto di agenzia ed in un periodo prossimo alla cessazione. A seconda della percentuale di incremento sarà dovuta all agente un indennità in misura percentuale rispetto al massimale di cui all art. 1751 terzo comma. Per determinare l ammontare della suddetta indennità vanno detratti dalla somma calcolata in base al punto che precede gli importi dovuti a titolo di FIRR e di indennità suppletiva di clientela.

Le indennità nel nuovo A.E.C. industria del 30 luglio 2014 Per la prima volta per il calcolo dell indennità meritocratica, si fa riferimento ai principi utilizzati nel cosiddetto modello alla tedesca (il cui sistema di calcolo è quello indicato dalla Relazione della Commissione Europea del 23 luglio 1996 sull applicazione dell art. 17 della Direttiva 86/653) Ricalcando l AEC Commercio del 2009, il nuovo AEC Industria prevede che l indennità sia composta da tre elementi: Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) Indennità suppletiva di clientela indennità meritocratica La vera novità che viene introdotta è nel metodo di calcolo della nuova indennità meritocratica

Il metodo di calcolo dell indennità meritocratica nel nuovo A.E.C. industria del 30 luglio 2014 1) individuazione del valore dell «incremento di clientela e/o giro d affari» Rapporto < 5 anni: differenza fra i guadagni complessivi degli ultimi 4 trimestri e i primi 4 trimestri (rivalutati) Rapporto 5-10 anni: differenza fra la media annua delle provvigioni degli ultimi 2 anni e dei primi 2 anni (rivalutati) Rapporto > 10 anni: differenza fra la media annua delle provvigioni degli ultimi 3 anni e dei primi 3 anni (rivalutati) IMPORTANTE: Il raffronto fra dati iniziali e finali va fatto in termini omogenei : andranno neutralizzati gli effetti di variazioni di territorio, clientela, prodotti e provvigioni

Nuovo A.E.C. industria del 30 luglio 2014 2) individuazione del «periodo di prognosi» TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI (ANNI DI PROIEZIONE) TASSO DI MIGRAZIONE Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 2,25 15% Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni 2,75 20% Agente monomandatario con duratata superiore a 10 anni 3,25 35% Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 2,00 17% Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni 2,50 22% Agente plurimandatario con duratata superiore a 10 anni 3,00 37%

Nuovo A.E.C. industria del 30 luglio 2014 3) «diminuzione forfetaria» dell importo di una parentale variabile pari: al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni; al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni; al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni 4) «confronto» della somma ottenuta con il massimale di cui al terzo comma dell art. 1751 c.c. (cioè la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore a 5 anni). Qualora l importo calcolato ecceda il tetto massimo l indennità sarà pari a quest ultimo.

Il 1751 è derogabile da parte della contrattazione collettiva? Art. 1751 c.c. (che si presume sia l attuazione completa degli artt. 17 e 19 della Direttiva) prevede al penultimo comma l inderogabilità delle norme a svantaggio dell agente. Si tratta di un inderogabilità relativa che permette alla contrattazione individuale e collettiva una deroga solo se consentano all agente di percepire con valutazione ex ante un idennità pari o superiore a quella massima prevista dal comma 3 dell art. 1751. La Corte di Giustizia, nella causa De Zotti c. Honyvem, con la sentenza del 23 marzo 2006, ha posto fine al dibattito.

La sentenza De Zotti c. Honyvem 1. «la direttiva deve essere interpretata nel senso che l indennità di cessazione del rapporto che risulta dalla direttiva stessa non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un indennità determinata secondo criteri diversi da quelli imperativamente fissati, a meno che non sia provato (con una valutazione ex ante al momento della stipulazione del contratto) che l applicazione di tale accordo garantisca all agente, in ogni caso, un indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall applicazione della direttiva». 2. «35... la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell indennità... la Relazione 1996 fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell indennità e mira a facilitare un interpretazione più uniforme dell art. 17. 36. Si deve pertanto risolvere la seconda questione, nel senso che, all interno dell ambito fissato dall art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell equità».

Pertanto La Corte di Giustizia ha dichiarato la nullità delle clausole attualmente contenute negli accordi economici collettivi in merito alla determinazione dell indennità di cessazione del rapporto in quanto in contrasto con una norma imperativa di legge. Gli agenti non potrebbero più richiedere: nè il FIRR; nè l indennità di clientela; nè l indennità meritocratica.

La giurisprudenza della Cassazione dopo la sentenza della CdG Dopo la sentenza della CdG del 23 marzo 2006, i giudici nazionali dovrebbero applicare l art. 1751 c.c. alla luce dell interpretazione data dalla CdG, e, quindi, in un modo solo. Tuttavia, nonostante la chiarezza della sentenza della CdG, la Corte di Cassazione si è discostata da tale interpretazione (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 21309) affermando che: «ai sensi dell art. 1751, comma 6, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore»; che «la valutazione del carattere di maggior favore, o non, del trattamento previsto dagli a.e.c. rispetto alla disciplina legale sia effettuata in concreto ex post - e non ex ante».

Un esempio di confronto tra indennità Zona: Sardegna Fatturato provvigioni 2005 (prima del contratto): 0 1 gennaio 2006: contratto di agenzia tra la Società Alfa e il geometra Pinna Fatturato provvigioni 2006: 50.000 Fatturato provvigioni 2007: 100.000 1 gennaio 2007: recesso della Società dal contratto

A) Quanto è dovuto all agente se la Società recede dal contratto e mantiene tutti i clienti procurati dall agente? AEC 1751 c.c. FIRR 1% 1.500 0 indennità clientela 3% 4.500 0 indennità meritocratica 1% diff. tra 50 e 100 500 0 1751 6.500 75.000

B) Quanto è dovuto all agente se la Società Alfa recede dal contratto e l agente passa a lavorare alla Società concorrente Beta portandosi via tutti i clienti? AEC 1751 c.c. FIRR 1% 1.500 0 indennità clientela 3% 4.500 0 indennità meritocratica 1% diff. tra 50 e 100 500 0 Totale 6.500 0

Quindi, in sintesi Quale norma di fonte comunitaria va interpretata esclusivamente in armonia con lo scopo della direttiva e con i principî dell ordinamento comunitario. Il giudice non può mai fare alcun riferimento agli A.E.C. e dovrà fare esclusivo riferimento alla relazione del 1996. Non esiste un altro sistema di calcolo possibile se non quello previsto dall art. 1751 c.c. Le stesse condizioni determinano sia l an che il quantum.

e ai fini del calcolo dell indennità La durata del contratto non conta nulla. Occorre valutare i nuovi clienti (o i clienti sviluppati), non l aumento di fatturato complessivo. La valutazione equitativa interviene dopo il computo. La media degli ultimi 5 anni è solo un limite massimo, non è la quantificazione dell indennità. Nelle valutazioni di equità occorre tenere conto del patto di non concorrenza e dell impegno dell agente al netto del merito del prodotto e degli investimenti (pubblicitari, di struttura, etc.) fatti dal preponente.

I casi di esclusione Ove ricorrano le condizioni, l indennità ex art. 1751 c.c. è dovuta nei casi: di recesso dal contratto a tempo indeterminato e cessazione del contratto a termine. In caso di morte dell agente e di recesso dell agente dovuto ad un inadempienza del preponente o qualora l età, l infermità o la malattia non gli consentano la prosecuzione del rapporto. NON è dovuta in caso di: recesso del preponente per un inadempimento dell agente la cui gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; recesso dell agente; cessione da parte dell agente del proprio contratto ad un terzo.

I casi di esclusione «La concessione dell indennità non priva comunque l agente del diritto all eventuale risarcimento dei danni». Tale risarcimento dovrà derivare da un fatto ulteriore rispetto al recesso, il quale di per sè non costituisce inadempimento, ma esercizio di un diritto. Esempi: denigrazione professionale, ingiuriosità del recesso del preponente.

Il diritto al risarcimento del danno «La concessione dell indennità non priva comunque l agente del diritto all eventuale risarcimento dei danni». Tale risarcimento dovrà derivare da un fatto ulteriore rispetto al recesso, il quale di per sé non costituisce inadempimento, ma esercizio di un diritto. Esempi: denigrazione professionale, ingiuriosità del recesso del preponente

Il termine di decadenza «L agente decade dal diritto all indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l intenzione di far valere i propri diritti».

Q & A