La legge di riforma delle procedure concorsuali «CODICE DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA»

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La legge di riforma delle procedure concorsuali «CODICE DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA» TITOLO IV : STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI Capo I- accordi strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione Capo II: Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento SEZ. I disposizioni di carattere generale SEZ.II RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (già Piano del consumatore) SEZ.III CONCORDATO MINORE (già Accordo dell imprenditore non fallibile) TITOLO V : LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (già fallimento) Capo da I a VIII- norme per liquidazione giudiziale (già fallimento) per imprenditori individuali e società Capo IX: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO 1

Previste PROCEDURE FAMILIARI (art.66): possibile la presentazione di un unico piano (parenti entro 3 grado, affini 2 grado, altri nuclei familiari, unioni civili, convivenze riconosciute) masse attive e passive distinte (rispettando quindi il principio della responsabilità patrimoniale personale) Nel caso di più richieste di piano per membri della stessa famiglia il Giudice adotta i provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza è del primo Giudice adito. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni previste per il Concordato Minore (viene data prevalenza a tale disciplina in quanto di maggior tutela per i creditori essendo sottoposta alla votazione per l approvazione). 2

Titolo IV- Capo II- Sezione II Ristrutturazione dei debiti del consumatore (già Piano del Consumatore nella L.3/2012) IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, purchè indichi in modo specifico tempi e modalità per il superamento della crisi. Il piano può anche comprendere (novità introdotte): la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato. come attestato dall O.C.C. 3

possibile prevedere il rimborso alle date pattuite, delle rate a scadere dei mutui ipotecari sull abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda aveva adempiuto regolarmente alle obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto (ciò per favorire l accesso del debitore alle procedure di sovraindebit. e definire i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla sottraibilità al concorso di tale debito) Altra novità introdotta: Previsione secondo cui anche il socio illimitatamente responsabile di società può accedere alla procedura al fine di sistemare i debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale) 4

(novità) Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato l indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi dell art.124 bis del T.U.B. non può presentare opposizione o reclamo all omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità del Piano che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 5

Titolo IV (Strumenti di regolaz. della crisi) - Capo II (procedure di composiz. della crisi da sovraindebitam.- Sezione III Concordato minore (già Accordo del debitore non fallibile nella L.3/2012) Soggetti di cui all art. 2 c.1 lett.c) : imprenditori cd. non fallibili, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, e ogni debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori. (novità) non viene più espressamente contemplato il consumatore. La proposta può essere presentata: - quando consente di proseguire l attività imprenditoriale o professionale (concordato in continuità) oppure in alternativa : - esclusivamente quando è previsto l apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (la Relazione di Accompagan. precisa che non si è ritenuto di quantificare l incidenza dell apporto esterno sulla misura dei creditori lasciando la valutazione al prudente apprezzamento del Giudice) 6

Trattamento dei creditori privilegiati (novità): Possibile prevedere che i creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente allorchè (come attestato dall OCC) ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile (stante la collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene) con riguardo al valore di mercato del bene. Quando è prevista la continuazione dell attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere dl contratto di mutuo ipotecario su beni strumentali all esercizio dell impresa se il debitore, se il debitore, alla data di presentazione della domanda di concordato minore, ha adempiuto alle proprie obbligazioni o se il Giudice ha autorizzato il pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data. L OCC deve anche attestare che il credito ipotecario potrebbe essere integralmente soddisfatto con il ricavato dalla liquidazione del bene se effettuato a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori (equiparazione con il Conc.Preventivo) 7

Altri elementi inerenti la domanda e l attività dell OCC: - Informativa entro 7 giorni dall OCC agli Uffici Fiscali che entro 15 gg devono comunicare i debiti tributari - Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi (esclusi i privilegiati) - Giudice monocratico - (come indicato nella Relazione di Accompagnamento) data la maggiore complessità della procedura rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento vi è obbligo della difesa tecnica e quindi all assistenza prestata OCC (che svolge le funzioni che nel C.P. spettano al professionista che assiste l imprenditore nella redazione del piano - 1^funzione dell OCC- nonché al professionista indipendente attestatore- 2^funzione dell OCC) si deve aggiungere l intervento del difensore. 8

Maggioranze (art.79): Approvazione : -(novità) se favorevoli la maggioranza assoluta dei creditori ammessi al voto (non più il 60% come previsto nella L.3/2012) - I privilegiati se la proposta prevede l integrale soddisfacimento: non votano o rinunciano alla prelazione. Se soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari. - Non ammessi al voto i familiari - Silenzio assenso dei non votanti. Altri effetti (novità): - Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili - Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori, ecc, salvo che sia diversamente previsto nel piano. 9

Omologazione (art.80): Contestazioni: quando un creditore o qualunque interessato contesta la convenienza della proposta il Giudice, sentito l OCC, omologa il C.M. se ritiene che il credito dell opponente possa essere soddisfatto nel piano in misura non inferiore all alternativa liquidatoria (novità) Il Giudice omologa il C.M. anche in mancanza di adesione da parte dell Amministrazione Finanziaria quando l adesione è decisiva ai fini delle % per l approvazione, se sul punto specifico dalla Relazione dell OCC è indicato che la proposta di C.M. di soddisfacimento dell A.F. è conveniente rispetto all alternativa liquidatoria (come per il C.P.) 10

Titolo V (Liquidazione Gioudiziale)- Capo IX Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268-277) (già Liquidazione del Patrimonio del sovraindebitato) Chi può chiederla (art.268) : Il debitore (consumatore, imprenditore, professionista ecc.) in stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza) un creditore (anche in pendenza di procedure esecutive) il P.M. (quando l insolvenza riguardi l imprenditore) 11

APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (Art. 270) a differenza della L.3/2012 che prevedeva un procedimento autonomo rispetto a quello fallimentare, qui la procedura viene innestata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche del sovraindebitamento. Il Tribunale, verificati i presupposti, con Sentenza dichiara aperta la procedura e: a) nomina il Giudice Delegato b) nomina il Liquidatore (confermando l OCC che ha redatto la Relazione ovvero, in deroga altro soggetto, solo per giustificati motivi da motivare espressamente e comunicare al Presidente del Tribunale) scegliendolo dall Albo dei Gestori di cui al DM 202/2014, tra Gestori residenti nel Circondario del Tribunale competente c) ordina al debitore il deposito, entro 7 gg, dei bilanci, scritture contabili e elenco dei creditori d) assegna ai creditori, termine non superiore a 60 gg, entro il quale comunicare, a pena di inammissibilità, al Liquidatore a mezzo PEC, la domanda di rivendicazione o ammissione al passivo ex art. 201 (quindi come per la Liquidaz.Giudiziale) e) ordina la riconsegna o rilascio dei beni del patrimonio di liquidazione, salvo che ne disponga per gravi e specifiche ragioni l utilizzo al debitore o terzi (il provvedim. è titolo esecutivo e il Liquidatore ne deve curare l esecuzione). f) Dispone al pubblicazione della Sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero di Giustizia e al pubblicazione nel Registro Imprese (se imprenditore) g) Ordina la trascrizione nei pubblici registri se vi sono beni immobili o mobili registrati 12

Il Liquidatore provvede a: - adempimenti di cui ai punti f) e g) - notifica la Sentenza al debitore - comunicazione ai creditori (mediante strumenti telematici) Novità volta a integrare la disciplina della Liquidazione Controllata a quella della Liquidazione Giudiziale in merito ai rapporti giuridici pendenti di cui all art. 172) : (ult.comma art. 270 dispone che) se uncontratto e ancora ineseguito in tutto o in parte da entrambe le parti, all apertura della procedura, l esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il Liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore assumendone i relativi obblighi ovvero di sciogliersi, salvo che sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il Liquidatore, facendogli assegnare dal GD un termine non superiore a 60 gg, decorso il quale il contratto si considera sciolto. In caso di prosecuzione, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento il contraente ha diritto a insinuare al passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza alcun diritto a risarcimento danni. 13

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 275 commi 1-2) (novità): Alle attività liquidatorie si applicano se compatibili le disposizioni sulle vendite con procedura competitiva previste nella Liquidazione Giudiziale. Una volta eseguita la vendita e incassato il prezzo il GD ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione di terzi, delle trascrizioni dei pignoramenti, sequestri conservativi e di ogni altro vincoli o formalità pregiudizievole 14

TITOLO V- CAPO X SEZ.II- ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO ESDEBITAZIONE DI DIRITTO (art. 282): ESDEBITAZIONE PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art. 282) OPERA DI DIRITTO a seguito dl provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi 3 anni dall apertura Dichiarata con Decreto motivato del Tribunale (che se riguarda un imprenditore va iscritto al Registro Imprese) Comunicata al P.M. e ai CREDITORI che possono proporre reclamo (secondo le modalità dell art.124 per laliquidazione Giudiziale) entro 30 giorni Preclusa nei casi di cui all : - (art.280 c.1 lett.a) di condanne con Sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e reati economici - (art.69 c.1 per il consumatore) se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti o ha beneficiato dell esdebitazione 2 volte o ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 15

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (art.283) - novità Al fine (come esposto nella Relazione di Accompagn.) di offrire una seconda chance a coloro che non hanno nessuna possibilità di superare lo stato di sovraindebitamento e per fronteggiare un problema sociale e reimmettere sul mercato soggetti potenzialmente produttivi viene previsto che: il Debitore (persona fisica) meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcun soddisfacimento (la norma parla di «utilità»), diretto o indiretto, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all esdebitazione solo per una volta (quindi carattere di straordinarietà) fatto salvo l obbligo di pagare i debiti entro 4 anni dal Decreto di Esdebitazione, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% (non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati). La valutazione di rilevanza di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e di mantenimento del debitore e della sua famiglia (calcolate in in misura pari all assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al n dei componenti il nucleo familiare secondo l ISEE al fine di tener conto dell incidenza del carico familiare). 16