IL SOVRAINDEBITAMENTO NEL CODICE DELLA CRISI E DELL INSOLVENZA
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- Elena Scarpa
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1 Università di Firenze Corso di Diritto Fallimentare - Prof. Leonardo Quagliotti 19 settembre 2019 Lezione Dott. Alessandro Torcini su IL SOVRAINDEBITAMENTO NEL CODICE DELLA CRISI E DELL INSOLVENZA Slide su
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3 Fino al 2012 L ORDINAMENTO SI OCCUPAVA SOLO DELLE CRISI E DELL INSOLVENZA DEGLI IMPRENDITORI COMMERCIALI NON PICCOLI QUESTO PERCHE L INSOLVENZA DI QUESTI SOGGETTI POTEVA AVERE UN INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE SI IPOTIZZAVA CHE L INSOLVENZA DI TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI (PRIVATI E PICCOLE IMPRESE) POTESSE ESSERE LIMITATO E CON SCARSO INTERESSE ECONOMICO-SOCIALE MANCAVA NELL ORDINAMENTO UNA LEGGE CHE REGOLASSE L INSOLVENZA PER LE PERSONE FISICHE E, PIU IN GENERALE, PER I SOGGETTI NON FALLIBILI
4 LA GRANDE RECESSIONE HA PORTATO ALL ATTENZIONE IN ITALIA IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE PERSONE FISICHE (ASSIEME A QUELLO DELL USURA) DA DOVE DERIVA NELL ORDINAMENTO IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE PERSONE FISICHE ( e non solo..) Tutto nasce dall art C.C. - Responsabilità patrimoniale: Il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
5 EFFETTI SE IL DEBITO E MAGGIORE DEL PATRIMONIO IL DEBITO INSODDISFATTO RIMANE ED IL CREDITORE POTRA ATTENDERE (IN TEORIA PER SEMPRE) CHE IL DEBITORE SI RICOSTITUISCA UN PATRIMONIO (O UN REDDITO) PER AGGREDIRLO CONSEGUENZA PER IL DEBITORE IMPOSSIBILITA A RIPARTIRE EMARGINAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA IL DEBITORE NON POTRA PIU DARE UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETA MA SARA UN PESO UNA SORTE DI MORTE CIVILE
6 COME SI POSSONO RISOLVERE QUESTE SITUAZIONI? VIE EXTRAGIUDIZIALI - TRANSAZIONI/REMISSIONI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE) (OGGETTIVA DIFFICOLTA PERCHE LEGATO ALLA VOLONTA DEI CREDITORI) ALTRA POSSIBILITA SOLO SOGGETTI IMPRENDITORI (persone fisiche) ESDEBITAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FALL. (artt. 142 e segg.) (OLTRE C.P. E C.F.) LIMITE: CHI NON PUO FALLIRE, E ESCLUSO Non era previsto un meccanismo di esdebitazione per i soggetti non fallibili
7 E QUINDI FINO ALLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO DEL 2012 IL PROBLEMA, PER I SOGGETTI NON FALLIBILI, NON ERA RISOLVIBILE O meglio, veniva di fatto risolto con modalità non socialmente accettabili interposizioni lavoro nero lavoro nell economia sommersa o illegale espatrio tutte situazioni negative per la società
8 Con la legge 3/2012 per la prima volta si introducono nell ordinamento delle procedure di estinzione con controllo giudiziale - delle obbligazioni dei soggetti non fallibili Con l introduzione del C.C.I. si hanno le seguenti novità: 1) si riportano in un unico testo le disposizioni relative alla crisi e all insolvenza di ogni soggetto, nessuno escluso. 2) si introducono delle significate novità e si estende l esdebitazione a tutti i soggetti (meritevoli)
9 Il C.C.I. traccia una netta linea di separazione tra: 1) coloro che sono soggetti alla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali di una certa dimensione) 2) tutti gli altri non soggetti (che rientrano nella nozione del sovraindebitamento) Esaminiamo le definizioni di cui all art. 2 (molto importante) che riguardano il sovraindebitamento per individuare le condizioni soggettive ed oggettive
10 lettera c) sovraindebitamento : lo stato di crisi o di insolvenza (lett. a) e b)) del consumatore (lettera e)), del professionista, dell imprenditore minore (lettera d)), dell imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (norma di chiusura); quindi un universo molto ampio
11 lettera d) impresa minore : l impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila..
12 lettera e) consumatore : la persona fisica (requisito soggettivo) che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; lettera t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal codice.
13 All art. 65 del C.C.I. si definisce l ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Comma 1. I debitori di cui all articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento 1) secondo le norme del presente capo (procedure di composizione della crisi) 2) o del titolo V, capo IX (procedure di liquidazione). Quindi la normativa sul sovraindebitamento viene inserita nel Codice della crisi e dell insolvenza ed in particolare
14 1 tra gli STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI capo II del Titolo IV (articoli da 65 a 83) Istituti della Ristrutturazione dei debiti del consumatore e del Concordato minore, tutti su istanza del debitore 2 come particolare tipo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE capo IX del TITOLO V (articoli da 268 a 277) Istituto della Liquidazione controllata del sovraindebitato su istanza del debitore, del creditore o del PM se imprese
15 3 nel capo X del TITOLO V alla sezione I (articoli da 278 a 281) ove si parla dell Esdebitazione (per tutti i soggetti ivi compresi quelli che ricadono nel sovraindebitamento) 4 nel capo X del TITOLO V alla sezione II (articoli da 282 a 283) ove si parla in particolare dell esdebitazione del sovraindebitato e si introduce un nuovo istituto ovvero l esdebitazione del Debitore incapiente.
16 Analizziamo gli istituti ora accennati Ristrutturazione dei debiti del consumatore. Da art. 67 ad art.73 Il consumatore sovraindebitato, con l ausilio dell OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Non è prevista la votazione dei creditori
17 Per ottenere l accesso (e poi l omologa), è sufficiente solo l assenza di colpa grave, malafede o frode. Per quanto riguarda il giudizio di convenienza economica, viene eventualmente effettuata da parte del giudice (però solo nel caso di contestazioni). Se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi. Il giudice, verificata l ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il
18 credito dell opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (cosiddetto cram down) Concordato minore Da art. 74 ad art I debitori di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l attività imprenditoriale o professionale. 2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
19 3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. E quindi precluso ai consumatori che quindi hanno a disposizione solo lo strumento della Ristrutturazione dei debiti del consumatore (e la liquidazione controllata). Il Concordato minore, come quello maggiore, è previsto solo nell ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.
20 Soggettivamente riguarda quindi: * professionisti, * imprese minori * imprese agricole. * Start up * Tutti coloro che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale (escluso i consumatori) Unica preclusione: la presenza di atti in frode Votazione: 50% dei crediti con il favorevolissimo meccanismo del silenzio-assenso.
21 Procedimento di omologa Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
22 Liquidazione controllata del sovraindebitato Da art. 268 ad art. 277 nell ambito della Liquidazione giudiziale nel Titolo V. Una sorta di liquidazione giudiziale minore. Iniziativa: la domanda può essere presentata: dal debitore da un creditore o, se impresa, dal P.M. L accesso non è precluso da eventuali atti in frode. L OCC si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
23 La liquidazione riguarda tutti i beni ad accezione a)i crediti impignorabili ai sensi dell articolo 545 del codice di procedura civile; b)i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c)i frutti derivanti dall usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall articolo 170 del codice civile; d)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
24 PROCEDURA 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l apertura della liquidazione controllata. 2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; nomina il liquidatore, confermando l OCC di cui all articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell elenco dei gestori della crisi La procedura si svolge seguendo i principi della liquidazione giudiziale ma con delle semplificazioni
25 l Esdebitazione interviene comunque di diritto entro tre anni ed anche se la procedura non è chiusa. Che cosa è l esdebitazione? La definizione è contenuta nell art. 278, comma 1, CCI L esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. Requisito soggettivo: art. 278, comma 3, CCI Possono accedere all esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all articolo 1, comma 1.
26 Esclusioni Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. Restano esclusi dall'esdebitazione: a)gli obblighi di mantenimento e alimentari; b)i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
27 Condizioni per l esdebitazione: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l esercizio dell attività d impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il beneficio può essere riconosciuto solo all esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
28 c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell esdebitazione per due volte
29 Esdebitazione di diritto del Debitore incapiente. Si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave). Dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi. Quindi una platea enorme: si pensi ai fidejussori già escussi e tutti coloro che hanno debiti verso il fisco ma nessun bene per farvi fronte.
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