Comune di Cura Carpignano Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PRADO Allegato deliberazione C.C. n. 14 del 21.06.2013
INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Individuazione e consistenza della Sala Comunale Art. 3 Utilizzo della Sala Art. 4 - Richiesta di concessione/utilizzo della Sala Art. 5 - Modalità utilizzo della Sala Art. 6 - Tariffe Art. 7 - Concessione gratuita Art. 8 - Revoca della concessione Art. 9 - Obblighi del concessionario/utilizzatore e dell Amministrazione Art. 10 - Responsabilità del concessionario/utilizzatore Art. 11- Risarcimento danni Art. 12 - Disposizioni finali Art. 13 - Entrata in vigore
Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Il Comune di Cura Carpignano (d ora in poi denominato anche il Comune ) favorisce la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture. 2. Il presente Regolamento disciplina l'uso della Sala Polifunzionale (d ora in poi denominata semplicemente sala ) sita in Frazione Prado, Via Dei Beccaria n. 2 di proprietà del Comune. Articolo 2 - Individuazione e consistenza della Sala Comunale La Sala oggetto del presente Regolamento è composta da n. 2 vani più servizi ed ha una capienza massima di n. 100 persone. Articolo 3 - Utilizzo della Sala 1. La sala di cui è parola viene concessa prioritariamente a gruppi, enti, associazioni, sodalizi ed aggregazioni di varia tipologia ed a qualsiasi titolo costituite per lo svolgimento di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, di impegno civile e per incontri tra persone. 2. L Amministrazione Comunale si riserva in via prioritaria l utilizzo della sala per finalità istituzionali 3. L utilizzo della sala è concesso anche a singoli cittadini residenti unicamente per le seguenti iniziative: festeggiamenti occasionali di particolare rilevanza (es. matrimonio religioso o civile, battesimo, comunione, cresima, festa di fine anno scolastico, festa di laurea, festa di compleanno e simili). 4. Si prevedono le seguenti modalità di utilizzo: a) utilizzo occasionale, orario o giornaliero; b) utilizzo per determinati periodi dell anno o annuale, (in tal caso la richiesta di utilizzo deve essere rinnovata annualmente); c) utilizzo per periodi di tempo continuativi da un minimo di trenta giorni ad un massimo di tre anni, previa domanda da presentarsi, almeno trenta giorni prima dell inizio delle attività, da parte di Associazioni o Gruppi di particolare interesse culturale, sociale, ricreativo e sportivo. In al caso l Amministrazione Comunale concederà l uso dei locali con la stipula di una convenzione nella quale non si configuri l ipotesi di disponibilità esclusiva della struttura, ferma restando la compatibilità con le esigenze dell Amministrazione Comunale, ovvero la possibilità della stessa Amministrazione Comunale di concederla per usi temporanei ad altri richiedenti; d) l utilizzo della sala non è in nessun caso consentito per scopi lucrativi, per fini commerciali, né per propagandare attività commerciali, né per la pratica di culti religiosi. Sono fatte salve situazioni particolari debitamente documentate e/o giustificate; e) la concessione dell utilizzo avverrà con atto di Giunta, ferma restando la facoltà per quest ultima di delegare la concessione al Sindaco nei casi d urgenza o in casi dalla stessa definiti
Articolo 4- Richiesta di concessione/utilizzo della Sala 1. Chiunque intenda utilizzare la Sala deve presentare apposita domanda, sottoscritta dall interessato o da un Rappresentante dell Ente, Associazione, Gruppo, Sodalizio o Aggregazione, con indicate le generalità del richiedente, il giorno o il periodo e la fascia oraria richiesta, l attività che si intende svolgere, il numero massimo delle persone che vi accederanno, il nominativo del responsabile della sala nel corso della iniziativa. Nella domanda dovrà altresì essere indicato il responsabile dell iniziativa a cui fare riferimento, per eventuali comunicazioni, se diverso dal richiedente. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conoscere e rispettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. 2. L istanza per ottenere la concessione va presentata al Comune anche mediante PEC, fax e mezzo telematico - almeno 10 giorni lavorativi prima del suo utilizzo. In presenza di più richieste, coincidenti per data di presentazione, fa fede l ordine cronologico di assunzione al protocollo.. 2bis. Le richieste di utilizzo per determinati periodi dell anno o per l intero anno dovranno essere rinnovate annualmente; l aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell assegnazione successiva. 3. Ottenuta la disponibilità, il richiedente dovrà provvede al versamento dell importo dovuto per l utilizzo della Sala, se previsto per il tipo di utilizzo richiesto, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Il richiedente potrà ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l uso o nell ultimo giorno di apertura degli Uffici Comunali immediatamente precedente se è festivo. Le chiavi andranno riconsegnate a cura del richiedente il giorno seguente a quello dell utilizzo. 4. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto direttamente responsabile del corretto utilizzo dei locali. 5. E vietata qualsiasi forma di sub-concessione o sub utilizzo Articolo 5 - Modalità utilizzo della Sala 1. L uso dei locali può essere richiesto per giornate intere (dalle ore 8.00 alle ore 24.00) o per periodi inferiori. 2. L utilizzo della sala per mostre od esposizioni può essere concesso, di norma, per una durata massima di 20 (venti) giorni. 3. Per le iniziative che richiedano l installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con il Comune. In ogni caso il concessionario dovrà dichiarare sul modulo di richiesta della Sala che le attrezzature installate in proprio sono a norma e certificate. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature suddette dovranno avvenire nei tempi stabiliti, in modo da non pregiudicare la disponibilità dei locali. Le attrezzature di proprietà del richiedente, utilizzate dallo stesso, non potranno essere depositate nei locali della Sala concessa in uso, salvo specifico accordo con l Amministrazione. Il concessionario solleva l Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature, che comunque potrà insindacabilmente vietarne l installazione.
Articolo 6 - Tariffe 1. Le tariffe per l'utilizzo della Sala e delle pertinenze sono stabilite dalla Giunta Comunale e confermate o modificate annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione. 2. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della Sala compresi i giorni utilizzati per l eventuale montaggio e smontaggio degli allestimenti. 3. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale o tramite bollettino postale. 4. La ricevuta del pagamento deve essere presentata all'atto del ritiro del provvedimento di concessione in uso e delle chiavi 5. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento non consente il rilascio della concessione. Articolo 7 - Concessione gratuita 1. E ammessa la gratuità dell uso dei locali oggetto del presente Regolamento qualora l iniziativa che si deve svolgere sia accompagnata dal Patrocinio dell Ente, formalmente richiesto nei termini di cui al precedente art. 4 2. Si prevede inoltre la gratuità dell uso dei locali qualora i richiedenti siano Associazioni o comunque Aggregazioni che svolgono servizi per conto del Comune 3. L uso della Sala è pure gratuito qualora le richieste riguardano l organizzazione di Assemblee promosse dai Gruppi Politici presenti nel Consiglio Comunale o di propaganda elettorale effettuata in occasione della consultazione dei cittadini 4. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può disporre la concessione gratuita della Sala per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Articolo 8 - Revoca della concessione 1. La concessione può essere revocata dall Amministrazione Comunale in ogni momento o quando, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, ha necessità di disporre della Sala data in concessione/utilizzo. 2. In tal caso l'amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione del corrispettivo versato. 3. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione. 4. Il concessionario può recedere dalla richiesta o dalla concessione, previa comunicazione scritta da riceversi almeno 3 giorni prima della data fissata. Articolo 9 - Obblighi del concessionario/utilizzatore 1. Il Concessionario ha i seguenti specifici obblighi :
- ritirare presso l ufficio competente, negli orari di apertura, le chiavi dei locali in tempo utile per l uso - divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri; - divieto assoluto di duplicare le chiavi e nel caso questo si verificasse, la persona ed il gruppo che la stessa ha rappresentato non potranno più ricevere la Sala in concessione/utilizzo; - divieto assoluto di utilizzo della Sala per esposizioni di quadri e fotografie, manufatti ed altre opere artistiche con finalità di commercializzazione e conseguente indicazione di prezzi o esposizione di listino prezzi; - divieto tassativo di praticare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi ecc; su muri, pavimenti, mobili, vetri ecc.; - divieto di affissione alle pareti di manifesti, quadri o similari, per lo scopo dovranno essere impiegati cavalletti mobili; - divieto di manipolazione dell impianto elettrico, idraulico e termico - divieto assoluto di fumare secondo la normativa vigente - divieto di introdurre animali, anche di piccola taglia, fatti salvi casi e/o situazioni particolari (es.cani guida) - divieto di produrre rumori molesti o immissione di fumi - obbligo di vigilare affinché non sia superata la capienza dei locali concessi in uso - obbligo di farsi carico dell apertura, della chiusura e della custodia dei locali nonché della riconsegna, con tempestività, delle chiavi dopo la cessazione dell uso; - obbligo di assoluto rispetto delle attrezzature e degli arredi; - obbligo di custodire i locali (ivi compresi arredi ed attrezzature) durante l uso e di garantirne l utilizzo più corretto e rispettoso; - obbligo di prendere specifici accordi con il competente Ufficio Comunale; qualora vengano allestiti stand, vetrine ecc.; - obbligo di spegnere il sistema di illuminazione prima di chiudere i locali; - obbligo di avvisare immediatamente il Comune in caso di eventuali problemi riscontrati nell apertura e nell utilizzo della Sala nonché segnalare eventuali guasti o danni, anche se provocati da terzi, che verranno addebitati al richiedente; - obbligo di riconsegnare i locali nelle stesse condizioni di pulizia ed igiene in cui erano stati consegnati. Articolo 10 - Responsabilità del concessionario/utilizzatore e dell amministrazione 1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali e agli arredi stessi o a persone nei periodi di durata della concessione esonerandone l Amministrazione senza riserve o eccezioni. 2. In ogni caso il Concessionario è responsabile in via esclusiva dell attività esercitata entro i locali per i quali ha ottenuto la concessione all utilizzo e della difformità d uso, per la quale risponde al Comune nel caso che allo stesso derivi, in qualsiasi modo, danno. 3. Il Concessionario risponde inoltre nei confronti del Comune di qualsiasi danno dovesse verificarsi a
persone o a cose da parte del pubblico che intervenga alla manifestazione. 4. L Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per furti di oggetti o materiale dei conduttori depositati nei locali. Per quanto riguarda, in particolare, l utilizzo degli spazi comunali per mostre, il Comune si esime da ogni responsabilità riguardante la sicurezza delle opere esposte (incendio e furto compresi). 5. Sarà compito del Responsabile dell Area Vigilanza, o suo incaricato, controllare, anche a campione, lo stato dei locali concessi in uso al momento della consegna delle chiavi alla fine dell attività. A tal fine redigerà un verbale di ricognizione. Nel caso in cui l addetto riscontrasse una irregolarità dovrà comunicarlo immediatamente al richiedente che dovrà provvedere quanto prima a risanare la situazione e comunque entro le 24 ore successive il riscontro dello stato dei locali. Eventuali polizze di assicurazione dovranno essere stipulate a cura degli organizzatori. Articolo 11 - Risarcimento danni 1. Il Concessionario, in solido con l'ente, Associazione od Organizzazione rappresentata, è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti. 2. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva e fatta salva la facoltà dell'ente di denuncia all'autorità competente. 3. E' inoltre a carico del Concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Cura Carpignano, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso Comune, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno della Sala. Tale rimborso, previa contestazione e diritto alle contro deduzioni, dovrà avvenire entro 30 giorni dall utilizzo; lo stesso costituisce condizione imprescindibile per ulteriore concessione dei locali a coloro che li hanno cagionati. 4. In relazione alle caratteristiche e alla durata della concessione, potrà essere chiesto al Concessionario il versamento di un deposito cauzionale, il cui importo non potrà essere superiore all ammontare della tariffa dovuta, a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi Articolo 12 - Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile; 2. A sua legittima tutela, l'amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere la concessione di utilizzo dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.
Articolo 13 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal - 2. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito del Comune di Cura Carpignano