ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FRANCESCO DE SANCTIS SANT ANGELO DEI LOMBARDI (AV) Tel e fax 082723116 E-mail avis014008@istruzione.it C.F. 91003710646 REGOLAMENTO CORSI DI RECUPERO - a.s. 2009/2010 Art.1 Ogni docente, nella propria disciplina, alla fine di ogni unità didattica o modulo disciplinare, in tutto l arco dell anno, rilevate eventuali difficoltà di apprendimento, può effettuare delle pause didattiche documentate attraverso la registrazione sul registro personale e sul registro di classe. Art.2 Nel corso del consiglio di Novembre, ravvisatane la necessità, il Consiglio di classe, tramite il Responsabile di indirizzo, può chiedere al dirigente scolastico l attivazione di corsi di recupero anticipati, per tutte le classi, ad eccezione delle classi prime e quinte. Art.3 Per le classi quinte, in ogni momento dell anno ma preferibilmente nei mesi di marzo e aprile, il Consiglio di classe può chiedere l attivazione di corsi di potenziamento/approfondimento solo per le materie oggetto di seconda e terza prova scritta dell Esame di Stato. Il pagamento corrisposto ai docenti per i corsi di potenziamento/approfondimento è da considerarsi come ore aggiuntive di insegnamento pertanto il compenso da corrispondere al docente sarà di euro 35,00 lordi all ora. Art.4 Subito dopo gli scrutini intermedi, rilevato il numero di alunni con difficoltà gravi (che abbiano conseguito una valutazione pari o inferiore al 4), i Responsabili di indirizzo così come da Organizzazione didattica e gestionale dell autonomia, curano l organizzazione sia degli interventi recupero che di quelli di potenziamento e/o approfondimento (art.2 D.M. n. 80/07). Lo stesso dicasi per i corsi da organizzare al termine dell anno scolastico. Art.5 Il Dirigente scolastico, con la F.S. preposta individua, tra i corsi proposti dai Consigli di classe, i corsi da attivare nei diversi indirizzi sulla base di criteri in ordine a: a. disponibilità finanziaria
b. materie caratterizzanti l indirizzo e con prove scritte; c. numero degli alunni con difficoltà nella stessa materia; d. particolari esigenze didattiche dettate da difficoltà emergenti in sede di scrutinio. Art.6 I corsi medesimi possono essere attivati per un numero di alunni non inferiore a 8. Qualora in una classe il numero di alunni con difficoltà gravi superi il 50% si ricorre alla pausa didattica da svolgersi in orario curriculare e senza retribuzione aggiuntiva. Art.7 Nello stesso gruppo possono essere inseriti alunni di classi parallele, anche di indirizzi diversi, qualora il programma disciplinare coincida. I corsi di recupero devono essere intensivi e, in genere, di 15 ore ciascuno. Art.8 Tutti i docenti dell Istituto comunicano la propria disponibilità, ovvero la non disponibilità a svolgere corsi di recupero dopo gli scrutini intermedi e/o quelli finali, compilando l apposito modulo ad inizio anno scolastico. Art.9 La scelta dei docenti avviene sulla base della disponibilità e in ordine alle seguenti priorità: 1. docente della materia e della classe; 2. docente della classe, stessa classe di concorso; 3. docente dell indirizzo; 4. docente dell Istituto; 5. docente esterno da graduatoria. Viene fatta salva la discrezionalità del Dirigente scolastico, soprattutto nel caso di abbinamenti di alunni provenienti da classi diverse. In linea di massima, il corso sarà tenuto dal docente della classe con il numero maggiore di alunni con difficoltà. Art.10 Ai fini dell organizzazione dei corsi, i genitori di tutti gli alunni o gli stessi alunni se maggiorenni, devono dichiarare se intendono o non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola a mezzo modulo dichiarazione predisposto dalla Commissione. Art.11 I Responsabili di indirizzo predispongono, sulla base della disponibilità data dai docenti, l orario didattico dei corsi che si svolgono in orario pomeridiano dopo il primo quadrimestre, e di mattina al termine delle lezioni.
Art.12 Gli alunni sono informati dell attivazione e/o la non attivazione dei corsi di recupero a mezzo comunicazione del Coordinatore di classe. Art.13 Al termine delle attività di recupero svolte nell arco dell anno scolastico e nel corso del periodo estivo, i docenti della classe di appartenenza effettuano prove di verifica secondo la tipologia della disciplina tenendo presente che ogni prova costituisce documentazione che va conservata agli atti. Art.14 Alla prova di verifica va allegata la griglia di valutazione. Art.15 La prova di verifica è obbligatoria anche per gli alunni che non intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola. Art.16 Il Consiglio di classe individua la natura delle carenze (art.3 D.M. n. 80/07) che viene tempestivamente comunicata alle famiglie e su questa il docente incaricato di svolgere attività di recupero indirizza la propria azione. Il docente che attribuisce il debito avrà cura di compilare il modello apposito per la descrizione delle carenze. Art.17 Il docente incaricato di svolgere il corso di recupero deve affrontare sezioni ben precise ed enucleate della programmazione, quelle in cui si sono manifestati i problemi di apprendimento che hanno fatto scaturire il debito formativo (linee guida per la didattica); qualora sia un docente diverso deve preventivamente prendere contatto con l insegnante della classe ed acquisire il modello indicante la natura delle carenze. Art.18 Il docente ha l obbligo di documentare, attraverso testimonianze tangibili, la sua azione. Per ogni alunno dovrà individuare e annotare sull apposito registro tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissi ed esplicitati nella programmazione delle attività di recupero. Tutti gli interventi dovranno essere strutturati in forma tale da poter essere allegati al fascicolo personale dell alunno; Art.19 Il docente del corso di recupero deve compilare il registro in ogni sua parte ed in particolare deve formulare un giudizio sull andamento del corso, dettagliato per ogni
alunno, sulla modalità di intervento effettuato per la risoluzione dei problemi di apprendimento presentati dai singoli alunni e riferendo in ordine alla frequenza, alla partecipazione dei partecipanti. Art.20 Gli alunni che hanno il debito in una delle discipline per cui il corso non è stato attivato sono comunque tenuti a svolgere la prova di verifica a cura del docente della classe e per la disciplina in cui è stato contratto il debito, sia dopo il primo quadrimestre che all inizio del nuovo anno scolastico. Art.21 Al termine dell anno scolastico, per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il giudizio finale viene rinviato e pertanto il Coordinatore di classe comunica, per iscritto, alle famiglie interessate le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno, il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero (art.5 D.M. n. 80/07) e la data della prova di verifica. Art.22 Le attività di recupero si concludono entro il 31 agosto e, nei primi giorni di settembre, prima dell inizio del nuovo anno scolastico, il docente della classe di appartenenza effettua le prove di verifica (come punto 10). Dall esito delle prove di verifica il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva e attribuisce, per il triennio, il credito scolastico. Art.23 Le modalità di recupero e di verifica devono essere pubblicate nel POF e comunicate alle famiglie entro il 31 dicembre (art. 9 D.M. n. 80/07). Funzione strumentale n. IV Prof.ssa Giuliana Calabrese Gruppo di lavoro: Silvio Cosato Maria Di Paolo Giuseppina Mollo Antonietta Rozza