Comune di Cividate al Piano Provincia di Bergamo AREA FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 520 DEL 20/12/2018 NUMERO SETTORIALE 78

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Comune di Cividate al Piano Provincia di Bergamo AREA FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 520 DEL 20/12/2018 NUMERO SETTORIALE 78 OGGETTO : COSTITUZIONE BASE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018 (dall art. 67 del CCNL 21.5.2018). RIDETERMINAZIONE LIMITE SALARIO ACCESSORIO ANNI 2016 E 2017.

IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Premesso che: ai sensi dell art. 40 del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa ; le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell Ente; la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali; la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall art. 67 del CCNL 21.5.2018; Visto il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016 ), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ; Visto l art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis ; Preso atto che, ai sensi dell art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio; Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato

considerando anche le risorse destinate al pagamento dell indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l anno 2018 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018; Dato atto che il Comune di Cividate al Piano: ha rispettato il pareggio di bilancio dell anno 2017 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell anno 2018 in data 22.01.2017 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio; nell anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa; Considerato che ai sensi dell art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali A decorrere dall anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l importo annuale delle risorse di cui all art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità. L importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi ; Evidenziato che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell Ente sia al costo attuale con l incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali; Dato atto che le progressioni economiche orizzontali nell anno 2017 erano computate all interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesi erano a carico del bilancio dell Ente; Tenuto conto che ai sensi dell art. 67 comma 1 e 2 lett. b), l importo consolidato delle risorse decentrate di cui al predetto comma 1 è incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento

al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad Euro 1.149,93 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018; Ricordato che l articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità); Evidenziato altresì che l ARAN con Parere RAL297 afferma che nel caso l ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema e che il CCNL 31.7.2009 all art. 7 comma 1 lett. e) aveva demandato al contratto successivo le modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell istituzione delle alte professionalità ; Preso atto che nell importo unico consolidato di cui all art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce l importo annuale delle risorse di cui all art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità ; Dato atto che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva ; Ritenuto che le risorse di cui all art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell anno 2016 e 2017 dovessero far parte dell importo unico consolidato di cui all art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione; Ritenuto pertanto di rideterminare virtualmente il fondo del salario accessorio degli anni 2016 e 2017, ai soli fini di definire una base omogenea di confronto per il rispetto dei limiti previsti ai sensi dell art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, inserendo anche per tali annualità lo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, pur non destinando tali somme per le due annualità indicate; Evidenziato altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi; Dato atto che nell anno 2017 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam;

Tenuto conto che nell anno 2017 l Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni; Dato atto che nell anno 2017 l importo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è stato pari ad Euro 7.500,00 (uguali a quanto stanziato nell anno 2016) e dello stesso sono residuati Euro 3.231,17 che vanno a confluire sulle risorse di cui all art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018. Tenuto conto che nell anno 2017 l Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale; Dato atto che sono state inserite le somme derivanti dall applicazione dell art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro 5.000,00 relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) sulla base dei criteri che sono stati fatti oggetto di esame in sede di contrattazione decentrata; Considerato che le somme non utilizzate o non attribuite a seguito dell erogazione del fondo del salario accessorio 2017 sono pari ad Euro ZERO e pertanto non vengono intergrate in tal senso le risorse di cui all art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2017 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l anno 2018; Considerato che le somme stanziate negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall art. 1, comma 557, della L. 296/2006; Rilevato che ai sensi dell art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziate tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l equivalente importo dell anno 2016; Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell anno 2016 sono pari ad Euro 114.946,30 così suddivise: fondo del salario accessorio di parte stabile dell anno 2016 pari ad euro 75.922,22; recupero evasione ICI per l anno 2016 pari ad euro 0,00; integrazione del fondo ex art. 15 c. 2 (1,2% M.S. 1999) per l anno 2016 pari ad euro 0,00; integrazione del fondo ex art. 15 c. 5 per l anno 2016 pari ad euro 0,00; spese di avvocatura compensate, in quanto a carico dell'ente per l anno 2016 pari ad euro 0,00; risorse destinate all'incentivazione del personale di polizia locale dell'art. 208, comma 2bis Codice della Strada per l anno 2016 pari ad euro 0,00; indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza per l anno 2016 pari ad euro 39.024,08 maggiorazione dell indennità di posizione dei segretari comunali (art. 4 1, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari Comunali) pari ad euro 3.050,31

Considerato che: nell anno 2018, sono previste somme per Retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative pari ad Euro 41.419,44 e somme per maggiorazione indennità di posizione dei Segretari comunali per Euro 5.229,14; è necessario pertanto confermare la riduzione già operata nell anno 2017, pari ad Euro 2.450,96, al fine del rispetto di quanto previsto dall art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017; risulta altresì necessario comprimere ulteriormente l ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, ai fini del rispetto del limite 2016, di ulteriori Euro 2.178,83 determinati dalla differenza tra la maggiorazione dell indennità di posizione dei segretari comunali anno 2018 rispetto al 2016; Dato atto pertanto che in applicazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 147 del 18.12.2018, le riduzioni necessarie per il rispetto del limite anno 2016 sono ripartite proporzionalmente tra tutto il personale destinatario, comprese le posizioni organizzative, ad eccezione del personale utilizzato in convenzione con altri Enti, come risulta dalle tabelle allegate; Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione del trattamento accessorio complessivo del personale relativamente all anno 2018, come evidenziato negli allegati alla presente, nei seguenti importi complessivi: 81.014,67 - Fondo risorse decentrate anno 2018; 41.133,90 Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O. 5.229,14 Maggiorazione retribuzione di posizione Segretario comunale Richiamato il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l imputazione nell esercizio di liquidazione; Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell art. 7, comma 1, CCNL 1 aprile 1999; Ricordato che l ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito; Visto il regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 16.11.2011 e successive modificazioni; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2017;

Visto lo statuto comunale; Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000); DETERMINA 1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo; 2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato 1 alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto; 3. Di dare atto che, ai sensi dell art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l anno 2016, così come rideterminato con il presente provvedimento; 4. di dare atto che la spesa di 127.377,71= trova copertura sui seguenti macroaggregati del bilancio di previsione 2018/2020: per 37.607,80= a carico dei macroaggregati/capitoli del bilancio deputati al pagamento delle retribuzioni fisse e continuative del personale (posizioni economiche successive a quelle iniziali della categoria, indennità di comparto e indennità educatori nido), come da tabelle depositate agli atti; per 39.928,04= a carico dei macroaggregati/capitoli del bilancio deputati al pagamento delle retribuzioni fisse e continuative del personale ( retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, spese per personale in convenzione, maggiorazione retribuzione segretario comunale); per 6.435,00= a carico capitolo/macroaggregato 01101.01.0015 anno di competenza 2018 finanziato con fondo pluriennale vincolato, relativamente alle altre indennità e e compensi (in particolare retribuzioni di risultato) con esigibilità nell anno 2019; per 5.000,00= a carico del capitolo/macroaggregato 01061.01.0033 anno 2018 Fondo per le funzioni tecniche; per 38.406,87= a carico capitolo/macroaggregato 01101.01.0020 anno di competenza 2019 finanziato con fondo pluriennale vincolato, relativamente alle altre indennità e compensi con esigibilità nell anno 2019. 5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali;

6. Di subordinare l effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l anno 2018 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l esigibilità della spesa e l imputazione (FPV). In caso di mancata sottoscrizione dell accordo entro il 31/12/2018, le somme con esigibilità nell anno 2019 confluiranno nell avanzo vincolato anno 2018 e potranno essere applicate al Bilancio 2019 con le modalità previste dalla normativa contabile vigente; 7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell Ente, nell apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 20/12/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA dott.ssa Fabiana Remondini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO RISORSA IMPEGNO ACCERTAM. IMPORTO Osservazioni: 20/12/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA dott.ssa Fabiana Remondini Certificato di pubblicazione all albo pretorio Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio in data (n. reg. pubbl.), rimanendovi per quindici giorni consecutivi sino al.,