Parte I I principi e le fonti COMP_0013_CompendioDirittoEcclesiastico_2019_1.indb 15 12/03/19 16:18
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1. Il diritto ecclesiastico Sommario: 1. Il diritto ecclesiastico - 1.1. L oggetto del diritto ecclesiastico - 1.2. Il diritto ecclesiastico e le sue fonti - 1.2.1. Classificazione delle fonti del diritto ecclesiastico - 1.2.2. I principi costituzionali - 1.2.3. Le norme di origine bilaterale - 1.2.4. Norme statali e potestà legislativa regionale - 1.2.5. Fonti comunitarie - 1.2.6. La legge numero LXXI sulle fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano 1.1. L oggetto del diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico può essere definito come l insieme delle norme giuridiche dello Stato che regolano il fenomeno religioso; è quindi parte integrante del diritto interno, e nello specifico, del diritto pubblico. Esso va distinto dal diritto canonico, ovvero il complesso normativo posto e garantito dalla Chiesa cattolica per disciplinare la propria organizzazione interna e l attività dei propri membri. L importanza ed il rispetto delle esigenze spirituali dei consociati, di fronte alle quali l ordinamento non può rimanere inerte, né tantomeno estraneo, si colgono sin dall art. 2 della Costituzione, che impone di valorizzare l individuo sia in quanto tale, sia all interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ed è dunque compito dello Stato tutelare l espressione del sentimento religioso sia a livello individuale che collettivo, proprio attraverso una serie di misure tese a garantire la libertà religiosa. Tale libertà non si esprime soltanto con la possibilità di manifestare e seguire i principi inerenti alle proprie convinzioni culturali e religiose ma anche nel tutelare le forme di organizzazione che il culto può assumere, e garantire il rispetto del credo espresso nell ambito delle strutture lavorative, scolastiche, assistenziali con cui l individuo viene a contatto. Un dato statistico, corroborato dalla storia, evidenzia come la Chiesa cattolica abbia assunto un ruolo determinante nella formazione ed evoluzione del patrimonio spirituale-culturale della società italiana. La religione cattolica veniva proclamata la sola religione dello Stato nello Statuto Albertino del 1848; in termini non molto dissimili veniva trattata nei Patti sottoscritti fra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri e Benito Mussolini, in data 11 febbraio 1929 e resi esecutivi in Italia con la L. 27 maggio 1929, n. 810, ove l esercizio dei culti ammessi nello Stato non cattolici, veniva appena tollerato, purché non seguissero dettami o pratiche contrari all ordine pubblico o al buon costume. Nozione Differenze con il diritto canonico COMP_0013_CompendioDirittoEcclesiastico_2019_1.indb 17 12/03/19 16:18
18 Compendio di diritto ecclesiastico La Costituzione repubblicana L Accordo di Villa Madama Con la caduta della dittatura e l avvento del regime democratico si registra una maggiore apertura alla pluralità e alla diversità di culto. La Carta costituzionale, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, pone una serie di norme a tutela dell individuo e del suo sentimento religioso (art. 2, 3, 19 e 20 della Cost.), e si occupa anche di dettare norme sulla produzione giuridica in tema di rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica ed in tema di rapporti fra Stato ed altre confessioni (art. 7 ed 8 Cost.). L ottica della Costituzione appare quella di considerare l importanza della Chiesa cattolica non per la superiorità dei valori professati, ma soprattutto in quanto istituzione religiosa in cui si riconosce la grande maggioranza dei consociati, ma che si trova istituzionalmente in una posizione paritaria rispetto alle altre confessioni. Il mutamento nei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica fu poi definitivamente sancito dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985, che rendeva esecutivo l Accordo di Villa Madama, concluso il 18 febbraio 1984 dal cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi. In particolar modo, l Accordo di Villa Madama afferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, all interno del proprio ordine, indipendenti e sovrani e che le Parti si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell uomo e il bene del Paese (art. 1). Nell art. 2, invece, alla Chiesa cattolica viene riconosciuta la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione garantendole la libertà di pubblico esercizio del culto, di organizzazione e di stabilire, in base all art. 3, le circoscrizioni delle diocesi e i titolari degli uffici. Sono, inoltre, stabilite immunità a vantaggio degli ecclesiastici (art. 4) e garantiti privilegi per l edilizia (art. 5). L articolo 6 si riferisce alle festività religiose affermate dalla Repubblica italiana. Con l art. 9 si sostiene il diritto della Chiesa ad istituire scuole per l istruzione e la possibilità di scegliere, da parte dei genitori, se avvalersi o meno dell insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. La normativa dell Accordo pone in essere tali variazioni del Concordato lateranense abrogando tutto ciò che non è stato riportato con le nuove modifiche. L art. 14, al fine di evitare ogni difficoltà interpretativa, prevede che nel momento in cui dovessero sorgere difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. COMP_0013_CompendioDirittoEcclesiastico_2019_1.indb 18 12/03/19 16:18
Il diritto ecclesiastico 19 Contestualmente lo Stato italiano iniziò a stipulare, a norma dell art. 8 della Costituzione, una serie di intese per regolare i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ad oggi è dunque necessario confrontarsi con questa mutevole e più complessa realtà legislativa, cui si aggiungono ulteriori fattori derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea ed alla Comunità Internazionale, e quindi, alla possibilità che organismi sovranazionali possano dettare norme in grado di incidere sulle situazioni giuridiche altrimenti regolate, in via esclusiva, dal diritto statale. 1.2. Il diritto ecclesiastico e le sue fonti 1.2.1. Classificazione delle fonti del diritto ecclesiastico Ricordiamo che per fonte del diritto si intende, in generale, ciò da cui trae origine la norma giuridica, cioè l atto o il fatto idoneo ad innovare l ordinamento giuridico. Tradizionalmente, si suole parlare di fonti di produzione e fonti di cognizione: le prime sono tutti gli atti, i fatti e i procedimenti in grado, secondo l ordinamento giuridico, di creare le norme giuridiche, identificandosi pertanto con le fonti del diritto propriamente intese (es. la legge); le seconde sono gli strumenti attraverso i quali sono portate a conoscenza le fonti stesse (es. la Gazzetta Ufficiale). Nell ambito delle fonti di produzione una ulteriore distinzione deve essere operata tra le fonti-concordate e le fonti-di produzione unilaterale. Data la pluralità di fonti esistenti normalmente nell ordinamento giuridico, al fine di risolvere gli eventuali conflitti o antinomietra norme, si applicano i seguenti criteri: a) il criterio temporale, in base al quale si dà la preferenza alla norma successivamente emanata rispetto a quella precedente. Esso si applica quando le norme configgenti sono poste da fonti di pari grado; b) il criterio gerarchico, per effetto del quale la norma di rango superiore o primario prevale su quella di rango inferiore o secondario; c) il criterio di competenza, fondato sulla diversità dell oggetto della regolamentazione o dell ambito territoriale di riferimento, ovvero basato sulla preferenza accordata dalla Costituzione ad una fonte piuttosto che ad un altra per la disciplina di una determinata materia. Il consueto ordine gerarchico delle fonti è, nel diritto ecclesiastico, messo in discussione dall esistenza di alcune fonti atipiche. Si tratta di leggi che, essendo di origine pattizia e specialmente garantite dalla Costituzione, offrono una particolare resistenza passiva all abrogazione ed alla modificazione, e che dunque non possono, per questa ragione, essere equiparate alle norme comuni di rango primario. Nozione Criteri COMP_0013_CompendioDirittoEcclesiastico_2019_1.indb 19 12/03/19 16:18
20 Compendio di diritto ecclesiastico Intese Scambio di note diplomatiche Principio di sussidiarietà Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere distinte anche sulla base del criterio dell origine; l art. 13 dell accordo di Villa Madama prevede che ulteriori materie per le quali si manifesti l esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. La competenza a negoziare e concludere tali intese di secondo grado spetta oggi, per lo Stato, al Ministro competente per materia, e viene normalmente esercitata, per la Conferenza Episcopale Italiana, dal suo presidente. Le intese sub concordatarie hanno ad oggetto materie di grande rilevanza per i rapporti tra Stato e Chiesa, quali: l insegnamento della religione nelle scuole (D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175); l assistenza religiosa alle forze di polizia (D.P.R. n. 92 del 1991); la tutela dei beni culturali di interesse religioso (D.P.R. n. 571 del 1996 e D.P.R. n. 78 del 2005). Un altra forma di comunicazione fra lo Stato e le confessioni è rappresentata dallo scambio di note diplomatiche. Attraverso questo mezzo si è arrivati all approvazione del D.P.R. n. 792 del 2985 in tema di festività religiose, e del D.P.R. n. 175 del 1994 in tema di riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Un ulteriore criterio per la classificazione delle fonti del diritto ecclesiastico è quello basato sull assetto delle competenze normative risultante dall art. 117 della Cost. In base al principio di sussidiarietà, i compiti dei pubblici poteri devono essere assolti dall autorità più vicina ai cittadini, a meno che essa non sia in grado di operare in maniera utile ed efficace. In base all art. 117, comma 2, lettera c) Cost., la competenza sulla materia dei rapporti tra Stato e confessioni è sottratta alla competenza regionale ed affidata alla potestà legislativa dello Stato. Tuttavia le regioni mantengono tale potestà in alcune materie che sono suscettibili di interessare il diritto ecclesiastico, quali l istruzione, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la promozione e l organizzazione di attività culturali. Un ultimo criterio di classificazione deve invece tenere conto della partecipazione dell Italia all ordinamento internazionale. Alle norme rilevanti per il diritto ecclesiastico di derivazione nazionale si dovranno così aggiungere quelle di derivazione internazionale, ed in particolar modo comunitaria. COMP_0013_CompendioDirittoEcclesiastico_2019_1.indb 20 12/03/19 16:18