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STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: NUOVE MODALITA DI VERSAMENTO DELL IVA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1. Premesse, riferimenti normativi e decorrenza La legge n. 190 del 23.12.2014 ha introdotto una nuova modalità di adempimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni. Secondo quanto previsto dall articolo 1 (commi 629, 630, 632 e 633), infatti, coloro che effettuano operazioni imponibili ai fini IVA nei confronti di pubbliche amministrazioni non incasseranno più l IVA a debito, bensì si limiteranno ad esporla in fattura, mentre il versamento dell imposta all erario verrà effettuato direttamente dalla pubblica amministrazione cliente. Bisogna specificare che l intervento non ha ancora carattere strutturale (in quanto dovrà essere autorizzato dall UE), e che risulta applicabile (in via provvisoria) alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015. Il nuovo metodo, secondo quanto specificato dal Ministero dell Economia e delle Finanze, non si estende alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, che continueranno ad essere gestite in base alle modalità precedenti, anche se il relativo incasso e l annessa esigibilità IVA si verificheranno dopo il 1 gennaio 2015. In particolare, alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con IVA ad esigibilità differita si continuerà ad applicare il precedente regime dell IVA sospesa, con annesso obbligo di registrazione fino al loro completo riassorbimento.

2. Presupposti oggettivi La legge di stabilità per il 2015, con il comma 629, ha introdotto il nuovo art. 17- ter al DPR n. 633/72, ai sensi della quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi [ ], delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [ ]. 3. Esclusioni Lo split payment non può essere applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge. È esclusa altresì l applicazione dello split payment da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta sul reddito. 4. La procedura dello split payment La legge di stabilità per il 2015, con l intento di contrastare l evasione dell IVA in fase di riscossione, ha previsto che gli enti pubblici siano tenuti a versare l IVA agli stessi addebitata direttamente all Erario e non al fornitore (cedente / prestatore). Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria della legge di stabilità la disposizione in commento attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale viene accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al

netto dell IVA indicata in fattura. Tale imposta viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall Erario. (si veda la tabella 1). Tabella 1. Differenze tra disciplina ordinaria e split payment Disciplina ordinaria Split payment Soggetto IVA emette fattura nei confronti Soggetto IVA emette fatt. nei confronti della PA Viene versato l importo indicato in fattura comprensivo di IVA PA versa l importo al netto dell IVA al privato PA versa l IVA all erario 5. Enti pubblici cui si applica lo split payment Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, le disposizioni in materia di split payment si applicano alle seguenti amministrazioni pubbliche: Stato Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi CCIAA Istituti universitari Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza ASL ed enti ospedalieri. L'obbligo è previsto sia nei confronti delle P.A. dotate di partita IVA, sia di quelle dotate del solo codice fiscale (è possibile che una P.A. non svolga alcuna attività commerciale oltre a quella istituzionale e che quindi abbia solo il codice fiscale).

6. Aspetti operativi Per effetto dell applicazione dello split payment: il fornitore emette la fattura (come di consueto) nei confronti dell Ente pubblico addebitando l IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72; il fornitore indica in fattura la seguente dicitura: scissione dei pagamenti ex art. 17-ter Dpr 633/72 ; il cliente (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio suddivide il pagamento in 2), ossia: versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA) e versa all Erario l IVA. La disposizione va coordinata con il previgente art. 6 comma 5 DPR n. 633/72 ai sensi del quale per le cessioni / prestazioni effettuate a favore degli Enti pubblici (ivi elencati) l IVA è esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi (salva la facoltà del cedente / prestatore di applicare l esigibilità immediata dell imposta al momento di effettuazione dell operazione). Relativamente a tali operazioni, di fatto, si potrà determinare l applicazione di una delle seguenti tre discipline, in base al seguente ordine di priorità: 1. reverse charge, art.17 del D.P.R. n. 633/1972, 2. split payment, art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, 3. esigibilità differita ex art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una cessione o prestazione verso un ente dello Stato, è opportuno domandarsi quale dei tre istituti vada applicato: in primis occorre chiedersi se l operazione effettuata ammette l applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in caso contrario, chiedersi se per essa risulti applicabile il meccanismo dello split payment e, solo in caso contrario, ricorrere all esigibilità differita, ovvero alla sua disapplicazione per scelta.

6.1. Numerazione ed esempio di compilazione della fattura Può essere utile, anche se non è obbligatorio, prevedere una numerazione autonoma, ad esempio FATT. n. 1PA/2015 oppure FATT. n. 1SP/2015 (dove PA = pubblica amministrazione e SP = split payment). ESEMPIO Ipotizziamo che la società A abbia emesso in data 01.01.2015 una fattura al Comune di Milano con un imponibile di 10.000 euro (+2.200 di IVA a debito). La fattura andrà compilata come segue: Società A spa.. Spett.le comune di Milano Fattura n. 1 del 01.01.2015 [ ] Imponibile euro 10.000 IVA 22% euro 2.200 TOTALE FATTURA euro 12.200 IVA a vs. carico euro 2.200 Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter Dpr 633/72 Netto da pagare euro 10.000

6.2. Registrazione e liquidazione periodica ai fini IVA Si ritiene opportuno creare un SEZIONALE del registro delle FATTURE EMESSE dedicato a queste operazioni. La fattura emessa dovrà essere registrata nel registro IVA vendite con Imponibile e IMPOSTA (IVA), nell'apposito sezionale (se creato) e con il titolo corretto. L'IVA a debito NON dovrà confluire nella liquidazione mensile, in quanto sarà versata dal cliente PA. 6.3. Registrazione dell operazione in contabilità ordinaria La scrittura è analoga a quella di una normale operazione attiva, con la particolarità dello storno dell'iva a debito che non deve essere versata. Allo stato dell arte, si ritiene possibile procedere allo storno in occasione di ogni singola operazione, oppure effettuando un'unica registrazione cumulativa mensile (al termine del mese, o in sede di liquidazione IVA). 6.4. Errori di calcolo e ravvedimento Se il cedente per errore dovesse esporre in fattura un importo dell IVA inferiore a quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione potrebbe avvenire in due modi (interpretando una riposta fornita dall'agenzia delle Entrate alla stampa specializzata). La PA destinataria della fattura dovrebbe versare l IVA esposta in fattura anche se inferiore a quella effettivamente dovuta. Successivamente, se la fattura fosse stata emessa

nei confronti di una PA con partita IVA allora sarebbe la stessa PA a ravvedersi emettendo un autofattura e versando l'imposta. Se viceversa la PA non dovesse possedere la partita IVA, la regolarizzazione dovrebbe essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente/prestatore. 6.5. Software E opportuno che i clienti che utilizzano dei software gestionali per la tenuta in proprio della contabilità prendano visione delle procedure suggerite dalle rispettive software house per la creazione dei conti e dei codici dedicati a gestire questa nuova tipologia di operazioni. 7. Rimborsi IVA L applicazione del nuovo metodo, comprimendo l IVA a debito in capo al cedente in sede di liquidazione periodica, comporterà un aumento dei saldi creditori nei confronti dell erario. Per ridurre tale inconveniente il legislatore ha previsto l inclusione delle operazioni di split payment tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al criterio dell aliquota media, di cui all art. 30, comma 2 del Dpr 633/72. Questo articolo prevede che il contribuente possa chiedere il rimborso IVA a credito nel caso in cui eserciti prevalentemente operazioni soggette a imposta con aliquote minori a quelle relative agli acquisti. In particolare questa condizione ricorre quando il contribuente abbia acquistato beni/servizi con un'aliquota media superiore a quella mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%. La modifica all'articolo 30 significa che le operazioni con applicazione dello split payment ai sensi dell art. 17-ter del Dpr 633/72 assumono rilievo ai fini del computo della media come se fosse stata applicata l'iva con aliquota zero. Si potrà in tal modo richiedere il rimborso dell'iva (annuale o trimestrale) se maggiore all'importo di 2.582,28 euro. I rimborsi relativi allo split payment, oltretutto, saranno erogati in via prioritaria rispetto a quelli ordinari, anche se per un importo non superiore all ammontare complessivo dell imposta applicata alle operazioni, di cui all articolo 17-ter del

decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 3 febbraio 2015 STUDIO DPM