Procedure autorizzative e stato di diffusione del fotovoltaico in Provincia di Rimini CONSUMI ENERGETICI ED ENERGIA SOLARE NELLE AZIENDE AGRICOLE Mercoledì 20 marzo 2013 Ore 9,30 Provincia di Rimini - Sala Marvelli Via D. Campana, 64 - Rimini Claudia Ozzi Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione Territoriale e Mobilità di Sistema Ufficio Energia Provincia di Rimini Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A.
Competenze autorizzative della Provincia (1/2) A seguito del trasferimento alle regioni a Statuto Ordinario ed agli Enti Locali delle funzioni e delle attività dello stato in materia di Energia, ai sensi e per gli effetti dell art. 31 del D.Lgs. 112/98, la Regione risulta essere l ente competente, per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 300 MW termici, utilizzanti fonti convenzionali e fonti assimilate a fonti convenzionali (Legge 9/91; D.P.R. 53/98). Con la Legge Regionale n. 26/2004 (art.3), la Regione Emilia-Romagna ha affidato la competenza autorizzativa alla Provincie in materia di installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente e non riservate alle competenze dello Stato e della Regione. 2
Competenze autorizzative della Provincia (2/2) Sono di competenza della PROVINCIA pertanto tutte le procedure di autorizzazzione per la costruzione e l esercizio di impianti di produzione di energia con potenze inferiori ai 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili. Alla REGIONE sono riservate le competenze autorizzative per gli impianti con potenza compresa tra 50 MWt e 300 MWt mentre allo STATO sono riservate le competenze autorizzative per gli impianti superiori ai 300 MWt di potenza (nonché per gli impianti offshore). 3
Il D.Lgs. 387/2003 (1/3) Il D.Lgs. 387/03 (comprensivo di tutte le modifiche che sino ad oggi ad esso sono state apportate), è il riferimento principale per le FER anche se, nell ambito di un procedimento unico, continua ad avere efficacia anche tutta la normativa di settore che rientra nel procedimento autorizzativo. La finalità (art.1) del decreto è quella di: promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità; favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili; raggiungere gli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale (art.3). 4
Il D.Lgs. 387/2003 (2/3) Il riferimento principale per il procedimento autorizzativo è l art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative che recita: 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 2. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. [ omissis ] 5
Il D.Lgs. 387/2003 (3/3) 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [90 gg D.Lgs. 28/2011] 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4 (n.d.r. non si rilascia l autorizzazione unica a seguito del procedimento unico). Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. [ omissis ] 6
Soglie per le Fonti Energetiche Rinnovabili Al di sotto di tali soglie vige il regime della comunicazione/dia Al di sopra di tale soglia si applica la normativa nazionale e regionale del procedimento unico 7
Il concetto di Autorizzazione Unica (1/2) Perché un autorizzazione unica? Cosa vuole dire procedimento unico? Autorizzazione unica L atto autorizzativo che conclude il procedimento unico (che nel caso specifico si tratta di un provvedimento del Dirigente del Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione Territoriale e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini) contiene al suo interno tutte le informazioni, le motivazioni e le prescrizioni che ogni singolo atto avrebbe dovuto contenere al proprio interno. Ad es. non viene più rilasciato il permesso di costruire perché questo è sostituito dall autorizzazione provinciale. Non per questo però il Comune perde le proprie competenze in materia edilizia e pertanto ogni valutazione, anche futura, in materia dovrà essere sempre espressa dal Comune. Questo vale anche per gli altri aspetti. Ricordiamoci pertanto che: La norma non sposta le competenze ma le fa lavorare insieme affinché vi sia un prodotto finale unico; La fase istruttoria di ogni endo-procedimento non viene a mancare: gli aspetti che devono essere trattati e valutati in ogni specifico procedimento devono essere comunque presenti. 8
Il concetto di Autorizzazione Unica (2/2) Procedimento unico La differenza sta nel fatto che non devono essere presentate le varie pratiche presso i singoli Enti ma va tutto presentato alla Provincia. Sarà poi cura dell Autorità Competente inoltrare, contestualmente all avvio del procedimento, la documentazione a tutti i soggetti interessati. Il procedimento unico si svolge con le modalità della Conferenza dei Servizi (così come definita dall art.14 e succ della L.241/90 e s.m.i.), che rappresenta un momento in cui i vari Enti portano il proprio contributo istruttorio. I proponenti partecipano alla prima conferenza per illustrare il progetto (senza diritto di voto). La Conferenza dei Servizi è l ambito in cui le espressioni ed i pareri vanno raccolti. Per questo motivo occorre che non si attivino altri procedimenti pensando di poter ridurre i tempi per alcuni specifici aspetti: in questo modo non si farebbe altro che sovrapporre modalità e tempistiche diverse, che creano sicuramente confusione e ritardi (ad es. procedure paesaggistiche). Il procedimento viene avviato a fronte di una corretta (formale e sostanziale) presentazione della documentazione: diversamente verrà data comunicazione di non avvio del procedimento stesso. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di integrazioni. Nella chiara logica della gestione amministrativa, ogni modifica successiva dell impianto dovrà essere assoggettata alla stessa normativa e pertanto alle stesse procedure (possono essere valutate semplificazioni in funzione delle modifiche) e pertanto a nuova autorizzazione ad integrazione/sostituzione della precedente. 9
DECRETO 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 10
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Presentazione Istanza Autorizzazione Unica 12
Contenuti documentali istanza (1/4) Allegando n. 1 copia su supporto informatico con firma digitale del progettista e 3 copie cartacee a firma del proponente e progettista della seguente documentazione: a) Progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. b) Relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: i) i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale; ii) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; iii) la descrizione dell intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi; iv) una stima dei costi di dismissione dell impianto e di ripristino dello stato dei luoghi integrata; v) il piano di monitoraggio e controllo; vi) un analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW. 13
Contenuti documentali istanza (2/4) c) Nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; f) Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione; 14
Contenuti documentali istanza (3/4) g) Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento; h) Inquadramento territoriale in scala adeguata dalla quale si ricavi anche l ambito territoriale amministrativo (limiti comunali e provinciali); estratto topografico; stralcio PRG/PSC, PTCP; tavole riportanti il quadro dei vincoli; j) Relazione sismica ed eventuali elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui alla DGR 121/2010; l) Comunicazione del valore del preventivo di investimento per l impianto autorizzato; m) Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori pari allo 0.02% dell investimento a favore della Provincia di Rimini; 15
Contenuti documentali istanza (4/4) n) Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi. 16
FV Aree idonee e non DGR 46 del 17 gennaio 2011 Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell Assemblea Legislativa del 6 dicembre 2010 n 28 17
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Cartografia Comuni Alta Valmarecchia 19
Biomasse/Biogas/Eolico/Idro/Geotermico Aree idonee e non 20
Prescrizioni per gli impianti da biomasse Nelle aree di superamento e in quelle a rischio di superamento dei limiti (zone rosso, arancione e giallo della cartografia riportata in Figura) si possono localizzare impianti a biomasse, a condizione che sia assicurato un saldo almeno zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 e il NO2. Nelle zone verdi si deve utilizzare un criterio cautelativo per mantenere la qualità dell aria ambiente. E stato predisposto uno strumento di valutazione preliminare (screening) per valutare il rischio di superamento dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente (media annua di 40 μg/m3 di NO2 e PM10 e 35 giorni anno di superamento del valore medio giornaliero di 50 μg/m3 di PM10). Attraverso l inserimento di poche informazioni effettua una prima valutazione dell impatto sulla qualità dell aria nella zona di realizzazione del nuovo impianto (1 km 2 ) e nella zona limitrofa (4 km 2 ). 21
Procedimenti autorizzativi FV Anno Stato Procedura N. Provvedimento Potenza kwp Comune Tipologia 6 del 05/08/2010 2010 completata 70 del 06/08/2012 63 Maiolo A terra 2010 completata 7 del 13/09/2010 728 Torriana Integrato 2010 completata 8 del 23/09/2010 725 San Leo Integrato 2010 completata 9 del 23/09/2010 864 San Leo A terra 2010 completata 10 del 07/12/2010 193 Rimini A terra 2010 completata 11 del 16/12/2010 34 Novafeltria A terra 2010 completata 5 del 30/06/2011 399 Casteldelci A terra 2012 completata 75 del 14/08/2012 359,905 Casteldelci A terra 2010 completata 14 del 30/11/2011 472 Pennabilli A terra 2010 completata 12 del 16/06/2011 99,36 San Leo A terra 2010 completata 2 del 04/05/2011 99 Rimini A terra 2010 completata 11 del 15/06/2011 552 Casteldelci A terra 2010 completata 4 del 28/06/2011 110,4 Casteldelci A terra 2010 completata 6 del 22/07/2011 110,4 Casteldelci A terra 2010 completata 7 del 25/07/2011 110,4 Casteldelci A terra 2010 completata 8 del 25/07/2011 110,4 Casteldelci A terra 2010 archiviato 9 del 26/07/2011 712 Santarcangelo di R. Integrato 2010 completata DINIEGO 12 del 14/02/2013 409 Pennabilli A terra 2009 completata DINIEGO 89 del 17/10/2012 99 Rimini A terra 2009* completata 12 del 16/11/2011 507 Maiolo A terra 2009* completata 4 del 01/02/2012 557,7 San Leo A terra 2009* completata 13 del 16/11/2011 304 Sant'Agata Feltria A terra 2009* archiviato 14 del 15/02/2013 912 Pennabilli A terra 2011 completata 3 del 06/05/2011 99,9 Santarcangelo di R. A terra 2011 completata 10 del 24/10/2011 998 Bellaria A terra (discarica) 2012 completata 26 del 17/04/2012 998 Bellaria A terra (discarica) 2011 archiviato 13 del 15/02/2013 95,18 Verucchio A terra 2011 completata 48 del 07/06/2012 75 Rimini a terra 2011 completata 11 del 10/11/2011 100,8 San Leo a terra 2011 completata 64 del 19/07/2012 99,84 Misano Adriatico a terra 2011 completata 55 del 22/06/2012 99,36 Rimini a terra 22
Procedimenti autorizzativi Biomassa Anno Procedura completata N. Provvedimento Potenza kwt kwe Comune Tipologia 2009 si 302 del 24/12/2009 1.990 840 Rimini Biomassa ad olio vegetale 2010 DINIEGO 88 del 11/10/2012 2.496 984 Rimini Biomassa ad olio vegetale 2010 sì 1 del 04/05/2011 1.686 560 Sant Agata Feltria Biomassa ad olio vegetale 2011 sì 15 del 05/12/2011 2462 999 Rimini Biogas 2011 sì 15 del 19/03/2012 2462 999 Coriano Biogas 2012 sì 71 del 10/08/2012 1060 998 Rimini Biogas 23
Sviluppo FV in PROVINCIA Potenza installata per Comune kw 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Elenco impianti IN ESERCIZIO al 31/03/2011 Ambito territoriale = Emilia Romagna ==> Rimini Classe di potenza = Tutte Numero Impianti = 1.475 Potenza Impianti = 18.394 kw Elenco impianti IN ESERCIZIO al 02/01/2013 Ambito territoriale = Emilia Romagna ==> Rimini Classe di potenza = Tutte Numero Impianti = 3.341 Potenza Impianti = 67.382 kw In 2 anni potenza quasi quadruplicata! kw 25000 20000 15000 10000 5000 0 Potenza installata per Comune GEMMANO MAIOLO TALAMELLO MONTESCU MONTEGRI SALUDECIO MONTEFIO MONDAINO NOVAFELT MORCIANO CASTELDELCI SAN POGGIO MISANO SANT'AGAT VERUCCHIO TORRIANA MONTE CATTOLICA SAN SANTARCA SAN LEO CORIANO RICCIONE BELLARIA- PENNABILLI RIMINI 24
E rispetto alle altre Province RER? Abitanti/kW Abitante / n impianti 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 superficie/kw mq 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 25
Buone Pratiche in Provincia di Rimini (1/2) SAN LEO E' stato inaugurato il 6 maggio 2011 l Impianto Fotovoltaico Comunale "Libiano", il più grande impianto pubblico nella Provincia di Rimini (864 kw). L Amministrazione Comunale di San Leo, in collaborazione con la Società Pubblica Uninominale San Leo Energia e Futuro Srl, ha usufruito per questo progetto degli incentivi nazionali riservati ai piccoli comuni per produrre energia da fonti rinnovabili. Dopo una fase preliminare di analisi delle utenze, monitoraggio degli sprechi o disfunzioni, l Amministrazione di San Leo ha avviato di un percorso razionalizzazione energetica dei consumi. Il nuovo impianto determinerà ritorni economici a beneficio della comunità e consentirà di raggiungere, a livello locale, gli obiettivi energetici auspicati dal Piano Energetico Regionale e dall Unione Europea. La realizzazione dell impianto ha già dato importanti ricadute economiche ed occupazionali sul territorio e per almeno 20 anni l Amministrazione potrà godere di un introito certo e costante. 26
Buone Pratiche in Provincia di Rimini (2/2) DITTA CIDIERRE Il Gruppo Carli è un azienda familiare che coltiva, trasforma e vende foraggi di qualità dal 1960, conta circa 200 dipendenti e coinvolge nel suo lavoro 4000 aziende agricole, per un totale di più di 20.000 persone. La Provincia di RN ha rilasciato AU nel settembre 2010 per FV integrato su copertura capannoni (725 kwp). 27
Grazie per l attenzione Assessore all Alta Valmarecchia, Ambiente, Energia e Politiche per lo sviluppo sostenibile Stefania Sabba CONSUMI ENERGETICI ED ENERGIA SOLARE NELLE AZIENDE AGRICOLE Mercoledì 20 marzo 2013 Ore 9,30 Provincia di Rimini - Sala Marvelli Via D. Campana, 64 - Rimini Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema Ufficio Energia Alberto Rossini - Claudia Ozzi - Claudia Berretta CLAUDIA OZZI c.ozzi@provincia.rimini.it Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A.