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La conservazione dei documenti contabili: abolizione dell archivio cartaceo i chiarimenti dell agenzia delle Entrate di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 12 dicembre 2006 Premessa Dall 1.1.2006 é in vigore il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 (codice dell amministrazione digitale). Il D.P.C.M. 13.1.2004 ha abrogato il precedente D.P.C.M. 8.2.1999. In particolare, è stato abrogato integralmente il decreto legislativo n. 10/2002 a decorrere dal 1.1.2006, pertanto, da tale data, occorre fare riferimento, ove applicabili, alle disposizioni del codice digitale, in particolare a quelle relative alla firma elettronica e ai certificatori. Il Decreto ministeriale 23.1.2004 è relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. 1

La circolare n. 36 del 6.12.2006 ha chiarito tali aspetti. Documenti rilevanti ai fini tributari La neo disciplina (di conservazione non cartacea) si applica alle scritture contabili, ai libri, ai registri e, in generale, a ogni documento rilevante ai fini tributari, fatta eccezione per le scritture ed i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell Agenzia delle dogane. Tra i documenti fiscalmente rilevanti rientrano ad esempio le scritture, i libri ed i registri elencati dal D.P.R. n. 600/1973 e dal D.P.R. n. 6331972, quali: libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; bilancio d esercizio, composto da stato patrimoniale (articolo 2424 c.c.), conto 2

economico (articolo 2425 c.c.) e nota integrativa (articolo 2427 c.c.); registri prescritti ai fini dell I.V.A., quali ad esempio, il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse; Le neo disposizioni si applicano anche a tutte le dichiarazioni fiscali, alla modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio, i modelli F23 ed F24), alle fatture e documenti simili. Viceversa, per i registri previsti dalla legislazione del lavoro, quali il libro matricola e il libro paga, per la relativa conservazione occorre attenersi alla circolare del Ministero del lavoro n. 33/03 del 20.10.2003. Inoltre, sono considerati tra i libri e registri rilevanti ai fini tributari anche i libri sociali elencati nell articolo 2421 c.c., cioè il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Le novità sulla conservazione non cartacea si applicano pure per la relazione sulla gestione (articolo 2428 c.c.) ed alla relazione dei sindaci (articolo 2429 c.c.) e dei revisori contabili, che per legge devono essere allegate al bilancio d esercizio. 3

Documenti informatici e documenti analogici La neo disciplina della conservazione della documentazione contabile effettua una distinzione tra: Documenti informatici, per i quali vengono previste le modalità di emissione, conservazione ed esibizione; documenti analogici, formati o emessi secondo le modalità tradizionali per i quali, é comunque possibile, in alternativa alla conservazione cartacea, la conservazione elettronica, previo esperimento di specifiche procedure. 1) Documento informatico rilevante ai fini tributari I documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono statici non modificabili. Per documento statico non modificabile si intende il documento informatico il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo. A tali fini, il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzioni idonee a modificare i fatti, gli atti o i dati in esso rappresentati. 4

Sono macroistruzioni, ad esempio, i comandi che permettono l aggiornamento automatico della data, la quale, per espressa previsione normativa, deve invece restare immutata. Sono codici eseguibili, ad esempio, le istruzioni non sempre visibili all utente, in grado di controllare, in modo non pilotato da chi apre il documento, l aspetto e il contenuto dello stesso. Emissione del documento informatico Il documento informatico deve essere emesso al fine di garantirne l attestazione della data, l autenticità e l integrità, con l apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. Per riferimento temporale si intende un informazione che associa al documento la data e l ora. A più documenti può essere applicato il medesimo riferimento temporale. Per sottoscrizione elettronica, a sua volta, si intende l apposizione sul documento informatico della firma elettronica qualificata. Tra i documenti rilevanti ai fini tributari per i quali è prevista l emissione vi è ad esempio la fattura, anche sotto forma di conto, nota, parcella e simili, la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale, il documento di trasporto. 5

Ricevuta fiscale Come è noto, la ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare su appositi bollettari a ricalco madre e figlia, utilizzando stampati conformi al modello allegato al decreto del Ministro delle Finanze 28.1.1983, n. 761. La stessa deve contenere una numerazione progressiva prestampata per anno solare ed essere predisposta dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze. Pertanto, la ricevuta fiscale può essere emessa solo in formato analogico ed eventualmente conservata in formato digitale. Tuttavia, l art. 1 del D.P.R. 21.12.1996, n. 696, ha sancito l equiparazione dell emissione dello scontrino fiscale a quella della ricevuta fiscale e viceversa, anche ai fini della deducibilità del costo del bene o del servizio da parte dell acquirente. Pertanto, in luogo della ricevuta fiscale il contribuente può liberamente decidere di emettere lo scontrino fiscale. Scontrino fiscale A parere dell Agenzia delle Entrate, il giornale di fondo può conservato in formato 6

digitale. Pertanto, fermo restando l obbligo di emissione dello scontrino cartaceo, il contribuente può in questo caso beneficiare di un sistema di conservazione elettronica del giornale di fondo, in alternativa alla conservazione cartacea. Documento di trasporto La circolare n. 36/2006 rende possibile l emissione del D.D.T. sotto forma di documento informatico. Ciò poiché i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal D.D.T.. Infatti, in base alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito nel giorno in cui é iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici (paragrafo 2.1 della circolare 16.9.1996, n. 225/E). In merito ai vettori occorre indicare le generalità del primo incaricato del trasporto, il quale, però, non deve eseguire ulteriori annotazioni sul D.D.T. stesso. Insomma il documento di trasporto é completo di ogni elemento obbligatorio già dall origine, senza che né il soggetto emittente né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul D.D.T. ulteriori annotazioni 7

Infine, al D.D.T. é equiparato qualsiasi altro documento avente lo stesso contenuto: Ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico (circolare n. 225/E del 1996). 2) Documento analogico rilevante ai fini tributari Sono analogici, tutti i documenti formati utilizzando grandezze fisiche che assumono valori continui. Rientrano in tale categoria i documenti che si materializzano su supporti cartacei (ad esempio, lo scritto, il dattiloscritto, la fotocopia), o su pellicole fotografiche, cinematografiche, microfiche o su microfilm, su lastre o pellicole radiologiche, su cassette e nastri magnetici audio e video. Il documento analogico si distingue in documento originale e copia. A sua volta, il documento originale si distingue in originale non unico e unico. Documento originale non unico Si tratta del documento analogico al cui contenuto è possibile risalire attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi. 8

Pertanto, si parla di documento originale non unico quando, indifferentemente: Deve essere emesso per legge in duplice esemplare e la relativa annotazione e conservazione sono obbligatorie per almeno un soggetto; deve essere annotato e conservato per legge da almeno un soggetto in libri o registri obbligatori; il suo contenuto é riprodotto in altri documenti, ovvero il suo contenuto riproduce quello di altri documenti che devono essere conservati obbligatoriamente, anche presso terzi. Come ha rilevato l Agenzia dell Entrate, ad esempio, sono documenti originali non unici: i libri di cui all art. 2214 codice civile quali: il libro giornale; il libro degli inventari. Ciò poiché il contenuto del libro giornale può essere integralmente ricostruito sulla base delle schede di mastro, la cui tenuta è obbligatoria; le schede di mastro, poiché possono essere integralmente ricostruite dal libro giornale; 9

le fatture; le ricevute fiscali; gli scontrini fiscali. Il contenuto di tali documenti può essere integralmente ricostruito sulla base dei libri e registri in cui debbono essere annotati e la cui tenuta é obbligatoria per legge. Documento originale unico Si tratta del documento analogico il cui contenuto non può essere desunto da altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta, anche presso terzi. Ad esempio sono considerati documenti originali unici, i titoli all ordine di cui agli artt. 2008 e seguenti del codice civile. Sono gli strumenti di pagamento (assegno e cambiale) per i quali, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, l art. 2016 c.c. disciplina la procedura dell ammortamento. Tuttavia, ha giustamente evidenziato l Agenzia delle Entrate, nell ipotesi di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali non soggetti IVA, regolate a mezzo assegno bancario o cambiale, l unicità di tali documenti attiene esclusivamente alla fase di emissione e di circolazione. 10

Infatti, dopo essere stati ricevuti dal beneficiario soggetto IVA, tali documenti vengono annotati nelle scritture contabili obbligatorie, divenendo in tal modo documenti originali non unici, purché il contenuto del documento sia, attraverso dette annotazioni nei libri contabili, poi facilmente ricostruibile. Sono, inoltre, documenti originali unici i libri sociali elencati all art. 2421 c.c.. Tuttavia, tali documenti diventano originali non unici qualora il relativo contenuto possa essere ricavato attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi. Ricorre il caso, ad esempio quando il contenuto dei documenti risulta depositato presso i repertori e gli archivi notarili (i verbali delle assemblee straordinarie), o presso il Registro delle imprese (il verbale della delibera assembleare di approvazione del bilancio). Ecco, quindi, un ulteriore esempio di documenti originali non unici. Copia La circolare n. 36/2006 denota che il legislatore non ha fornito alcuna definizione del documento copia, Al riguardo le stesse note esplicative fanno riferimento all art. 2214 c.c., secondo comma, ai sensi del quale l imprenditore deve tenere le copie delle lettere, dei 11

telegrammi e delle fatture spedite, ossia documenti conformi a quelli spediti, destinati, a loro volta, ad essere conservati come originali dal ricevente. In sostanza, ha rilevato l Agenzia delle Entrate, si intende copia il documento che veicola informazioni la cui originalità viene espressa in un altro documento che un terzo deve tenere e conservare, nel rispetto dell autenticità ed integrità del contenuto. Memorizzazione digitale La memorizzazione può avvenire mediante salvataggio dei dati su supporto ottico o su ogni altro idoneo supporto. Inoltre, é possibile memorizzare anche le impronte relative ai documenti, sia informatici che analogici. Per impronta si intende una sequenza di bit di lunghezza predefinita generata mediante l applicazione di una funzione matematica ( funzione di hash ) ad una generica sequenza di bit in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) che la generi, e risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione matematica generi impronte uguali. 12

Memorizzazione del documento analogico La memorizzazione del documento analogico viene attivata mediante l acquisizione della relativa immagine. Il processo di memorizzazione dei documenti informatici e dei documenti analogici deve rispettare talune regole comuni: La memorizzazione può avvenire attraverso la trasposizione su qualsiasi supporto che garantisca la leggibilità nel tempo; deve essere rispettato l ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta; devono essere consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione, ad esempio, a nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data. Supporti di memorizzazione L Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per la memorizzazione digitale é possibile utilizzare supporti che applicano la tecnologia laser, come dischi ottici e magnetoottici. 13

In particolare, viene ammesso l utilizzo, tra l altro, di dischi ottici WORM (riscrivibili dall utente), CD-R (non modificabili una volta scritti) e DVD (che hanno una maggiore capacità di memorizzare i dati). E possibile utilizzare ogni altro supporto di memorizzazione digitale, oltre a quelli a tecnologia laser, purché sia garantita la conformità dei documenti agli originali, oltre che la leggibilità nel tempo. Costituiscono esempi di supporti magnetici i floppy disk, l hard disk del computer. La garanzia dell ordine cronologico, senza soluzione di continuità Il processo di memorizzazione deve avvenire assicurando l ordine cronologico dei documenti, senza che vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta. Ciò comporta che il contribuente, come avviene per la gestione della contabilità e dei documenti fiscalmente rilevanti secondo le modalità tradizionali, nell eseguire la trasposizione dei documenti, informatici ed analogici, deve rispettare l ordine cronologico e procedere secondo regole uniformi, nel medesimo periodo d imposta, in modo da evitare che vi siano intervalli temporali nella memorizzazione dei documenti o nell aggiornamento delle registrazioni. Ad esempio, qualora il contribuente, per il periodo d imposta 2005, conservi in formato digitale i libri contabili obbligatori, le registrazioni dovranno essere effettuate 14

ed aggiornate secondo l ordine cronologico delle operazioni. La stessa regola vale per la conservazione elettronica di tutte le fatture passive; in questo caso, il contribuente deve procedere alla memorizzazione ed alla conservazione secondo l ordine cronologico, rispettando, cio<è, la numerazione progressiva delle stesse. Tuttavia, ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, viene consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta. In tale evenienza, per ogni singolo cliente o fornitore deve essere eseguita un unica modalità di conservazione per l intero periodo d imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro. Quindi, nel corso del periodo d imposta non è consentito il mutamento del metodo di conservazione scelto. Archiviazione dei documenti informatici Come ha precisato la circolare n. 36/2006, prima di sottoporre i documenti informatici al processo di conservazione, il contribuente ha la facoltà di archiviarli elettronicamente. 15

Conservazione elettronica Il processo di conservazione elettronica avviene con la memorizzazione, su supporti ottici o altri idonei supporti, dei documenti ed eventualmente anche delle loro impronte (nei casi di documenti informatici) o della relativa immagine (nei casi di documenti analogici) e termina, in entrambi i casi, con l apposizione della sottoscrizione elettronica e della marca temporale sull insieme dei documenti o su un evidenza informatica (ossia una sequenza di bit oggetto di elaborazione informatica) contenente l impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi. La conservazione elettronica dei documenti informatici deve essere eseguita almeno ogni quindici giorni per le fatture e almeno ogni anno per i restanti documenti. il contribuente se sceglie di conservare anche tutti o alcuni dei documenti relativi ai periodi d imposta precedenti il 2004 in base alle nuove modalità, deve preventivamente acquisire la relativa immagine attraverso il processo di memorizzazione (scanner) dei documenti su supporto cartaceo. Conservazione delle fatture 16

Viene, quindi, prevista per la conservazione elettronica delle fatture una cadenza almeno quindicinale. Tale processo di conservazione si deve effettuarei entro i quindici giorni dal ricevimento (per il destinatario) o dall emissione (per l emittente) delle fatture, fermi restando i termini per l assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, rimarca la circolare che l obbligo di conservazione elettronica delle fatture e di tutti gli altri documenti informatici deve essere anticipato rispetto alla cadenza stabilita dalla norma, nell ipotesi in cui siano in corso controlli ed ispezioni da parte degli organi competenti. Conservazione di documenti diversi dalle fatture La cadenza del processo di conservazione deve essere almeno annuale quando ha per oggetto documenti diversi dalle fatture. Tra tali documenti rientrano i libri obbligatori e le altre scritture contabili formati su supporti informatici. Secondo la circolare n. 36/2006, tali documenti (poiché non vengono emessi ma sono soggetti per definizione ad aggiornamento continuo) devono avere il requisito della staticità e dell immodificabilità alla data in cui viene effettuata l ultima 17

registrazione del periodo e comunque non oltre il termine per la presentazione della relativa dichiarazione. Per conseguenza, i libri e i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell IVA, formati su supporti informatici, devono divenire statici e non modificabili entro la data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai dati di periodo. Inoltre, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, ai sensi dell art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e dell art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente, su richiesta dei verificatori, deve in alternativa: Effettuare la conservazione dei libri e dei registri rilevanti ai fini tributari, oggetto di ispezione documentale, come risultano aggiornati al momento della verifica; effettuare copia cartacea degli stessi documenti. Nel primo caso, la conservazione elettronica ha l effetto di cristallizzare il contenuto di detti libri e registri in modo del tutto analogo alla procedura prescritta per i casi di adozione delle necessarie cautele atte ad impedire l alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. L Agenzia, inoltre, ha denotato che l esecuzione dei controlli non deve essere di ostacolo al regolare aggiornamento dei libri e dei registri, che continua ad essere effettuato anche in corso di ispezione. 18

Ma permane la non modificabilità delle annotazioni già effettuate fino alla data dell ispezione sui libri e sui registri oggetto della conservazione medesima. Conservazione elettronica dei documenti analogici A parere dell Agenzia delle Entrate, per i documenti analogici valgono le medesime osservazioni fatte riguardo i documenti informatici. Viene espressamente prevista la possibilità di limitare la procedura di conservazione elettronica ad una soltanto o a più tipologie di documenti analogici. Ad esempio. è possibile la conservazione elettronica del solo libro giornale tenuto in forma cartacea, o del libro giornale e dei registri IVA, come pure é possibile la conservazione elettronica delle sole fatture attive e non anche di quelle passive, o sia delle fatture attive sia di quelle passive. Il solo limite posto al riguardo dal legislatore riguarda la necessità di assicurare l ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta. In particolare, l intervento del notaio viene limitato alla sola conservazione dei documenti analogici originali unici, per i quali le caratteristiche di non ricostruibilità del documento impongono razionalmente maggiori cautele in fase di conservazione. 19

A parere dell Agenzia delle Entrate, la limitazione dell intervento del pubblico ufficiale (notaio) alla conservazione dei soli documenti unici, è dovuta anche ad esigenze di semplificazione ed é avvalorata indirettamente dalle disposizioni in tema di copie. Le copie su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporti cartacei possono sostituire i documenti da cui sono tratti. In particolare, le norme, ai fini della conservazione, distinguono tra copie di documenti originali non unici, per i quali la conformità all originale é assicurata solo dal responsabile della conservazione, mediante l utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche, e copie di documenti originali unici, per i quali la conformità all originale va autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Riguardo al profilo temporale, la conservazione elettronica dei documenti analogici rilevanti ai fini tributari, previa memorizzazione della relativa immagine, può essere effettuata in qualunque momento. Occorre che per i documenti della stessa tipologia e relativi al medesimo periodo d imposta, il contribuente abbia già optato per la conservazione elettronica. Comunque, ha rilevato la circolare n. 36/2006, la distruzione del documento cartaceo deve avvenire solo successivamente al completamento del processo di conservazione. 20

Effetti sulla violazione degli obblighi di conservazione Secondo l Agenzia delle Entrate, in difetto di processo di conservazione dei documenti informatici, i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie non sono più validamente opponibili all Amministrazione finanziaria. In particolare, in materia di imposte dirette, l amministrazione finanziaria procede ad accertamento induttivo, ai sensi dell art. 39, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 (ma anche ai fini IVA), qualora le irregolarità formali commesse in sede di conservazione dei documenti informatici siano tali da renderli inattendibili nel loro complesso. Inoltre, anche se le irregolarità nel processo di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti non siano tali da giustificare il ricorso a metodi induttivi di accertamento, al contribuente possono essere applicate le sanzioni di cui all art. 9 del D. Lgs. 471/1997. Infine, anche nei casi di conservazione digitale delle scritture contabili, al contribuente può essere contestato, ricorrendone i relativi presupposti, il reato penale di cui all art. 10 del D. Lgs. 10.3.2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili). Modalità di assolvimento dell imposta di bollo sui documenti 21

In merito ai documenti contabili rilevanti ai fini tributari, tra cui le fatture, il libro giornale e il libro degli inventari, l imposta di bollo dovuta su tali documenti è dovuta nella stessa misura prevista per le scritture contabili cartacee. Il soggetto interessato. in base al proprio domicilio fiscale deve presentare all ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l anno nonché l importo e gli estremi dell avvenuto pagamento dell imposta. Tale comunicazione consente di stabilire l imposta presunta da versare e deve contenere: Il numero di atti e documenti informatici, distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa, che si presume saranno emessi nel corso dell anno; l imposta dovuta su ogni singolo documento; l importo globale dell imposta relativo ad ogni articolo della tariffa; la somma complessivamente dovuta e gli estremi dell avvenuto pagamento. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T. Entro il mese di gennaio dell anno successivo i soggetti interessati devono presentare all ufficio delle entrate competente una comunicazione (consuntiva) contenente 22

l indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell anno precedente, e gli estremi del versamento dell eventuale differenza dell imposta o la richiesta di rimborso o di compensazione. L importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell imposta per l anno in corso. Il contribuente deve, quindi, accertare l effettivo numero dei documenti informatici emessi o formati nel corso dell anno, calcolare l imposta dovuta per gli stessi e stabilire la differenza da versare o da chiedere a rimborso. La maggiore imposta dovuta per l anno precedente viene corrisposta contestualmente all acconto per l anno in corso. L eventuale maggiore imposta corrisposta per l anno precedente può essere compensata con l acconto dovuto per l anno in corso, in tal caso il versamento in acconto é pari alla differenza tra l acconto dovuto e la maggiore imposta corrisposta per l anno precedente, o ne può essere chiesto il rimborso. Anche nella comunicazione consuntiva i documenti informatici devono essere distintamente indicati per tipologia rispetto alle indicazioni della Tariffa, con l indicazione dell imposta di bollo dovuta e dell importo versato. Inoltre, ha rilevato l Agenzia delle Entrate, le comunicazioni possono essere spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento all ufficio dell Agenzia dell Entrate competente. 23

Dicembre 2006 Vincenzo D Andò 24