Lo scudo fiscale copre pure l anagrafe tributaria

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Lo scudo fiscale copre pure l anagrafe tributaria di Francesco Buetto Pubblicato il 16 ottobre 2009 in questo intervento, dopo aver delineato brevemente il ruolo che gioca l Anagrafe Tributaria, verifichiamo se ci sono e quali sono gli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari Il cd. Scudo fiscale è stato introdotto dall art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, in sede di conversione della legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. Le disposizioni sullo scudo fiscale si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto monitoraggio fiscale nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. L effettivo pagamento dell imposta straordinaria inibisce i poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse. 1

In questo nostro intervento, dopo aver delineato brevemente il ruolo che gioca l Anagrafe Tributaria, verifichiamo, alla luce delle importanti indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, se ci sono e quali sono gli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari. L anagrafe tributaria Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 reca disposizioni relative all anagrafe tributaria, organo che raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. I dati e le notizie raccolti sono comunicati telematicamente agli organi preposti ai controllo e agli accertamenti fiscali. Inoltre, sulla base dei dati in suo possesso l anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali. Fra i soggetti che alimentano l anagrafe tributaria vi sono pure i comuni, che possono segnalare dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica. I comuni possono altresì segnalare all anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori. 2

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n. 223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/2006, le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario hanno l obbligo di comunicare telematicamente all Anagrafe tributaria l elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di quest ultimi, che saranno acquisiti dall Anagrafe tributaria in un apposita sezione. Pertanto, l Archivio contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1 gennaio 2005 o costituiti dopo tale data (ancorché cessati) ed alle operazioni extra-conto effettuate a far corso dalla stessa data, unitamente alle informazioni relative ai soggetti che agiscono in nome e/o per conto di terzi (cfr. circolare n. 42/E del 24 settembre 2009). Qualora le indagini finanziarie riguardino annualità precedenti a quella 2005 occorrerà, invece, effettuare valutazioni specifiche, considerando sempre l opportunità di estendere le richieste ad operatori finanziari ulteriori e diversi rispetto a quelli che, sulla base delle informazioni presenti nell Archivio, risultano avere intrattenuto rapporti o compiuto operazioni con il contribuente dal 2005 in avanti. Sempre per effetto della cd. Manovra Prodi D.L. n. 223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/2006 che ha modificato, ancora una volta l art. 7 del D.P.R. n. 600/73 -, le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore 3

delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1 ottobre 2006. Ed ancora la cd. Manovra Prodi art. 37, commi 21, 21-bis, 22 e 23 del D.L. n. 223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/2006 per semplificare gli adempimenti dei contribuenti ai fini degli obblighi dichiarativi e, nel contempo, per rafforzare la capacità informativa dell anagrafe tributaria -, ha obbligato le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di comunicare all anagrafe tributaria i dati e le notizie contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese di cui alla lettera f) del comma 1 dell art. 6 del D.P.R. n. 605/1973, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. L art. 8 del citato D.P.R. n. 605/73 nell ambito dei poteri attribuiti per effetto, altresì, delle novità introdotte dall art. 37, comma 7, del D.L. n. 223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/2006, prevede altresì che l anagrafe tributaria possa inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e possa richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell Iva, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto ministeriale, allo scopo di 4

acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell accertamento di tributi o contributi. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento. L anagrafe tributaria vigila sull osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse. Come rilevato dalla circolare n. 28 del 4 agosto 2006, tale procedura sarà adesso utilizzabile anche per l acquisizione di dati utili all attività di controllo. In particolare, l Amministrazione finanziaria potrà inviare a qualsiasi soggetto questionari predisposti dall anagrafe tributaria, con invito a restituirli compilati e sottoscritti entro un termine prescritto, ogni qual volta dai dati in possesso dell anagrafe tributaria risulteranno situazioni tali da giustificare la richiesta di chiarimenti, dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell accertamento di tributi o contributi. Al riguardo, si osserva che tali questionari possono essere inviati anche a soggetti terzi in possesso di informazioni utili ai fini dell accertamento nei confronti di un determinato contribuente. Si rileva, ancora, che la L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione di specifici dati al sistema informativo 5

dell anagrafe tributaria, in particolare attraverso l integrazione della lettera g-ter) dell art. 6, co. 1, D.P.R. 605/1973, ad opera dell art. 1, comma 222. Per effetto di tale intervento normativo, anche nei contratti relativi ai servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, dev essere indicato il numero di codice fiscale dell utente. Ciò significa che saranno «tracciati» anche gli estremi identificativi di tali contratti, resi accessibili al SIAT e dunque a tutte le attività di indagine tributaria. La presenza di un utenza telefonica «fissa» potrebbe dunque denunciare delle locazioni «in nero», mentre più utenze mobili o satellitari potrebbero indicare la sussistenza di un attività economica «occulta». Si ricorda che l art. 13 del D.P.R. n. 605/73 prevede le ipotesi sanzionatorie, quantificando la sanzione amministrativa, la cui irrogazione è demandata agli uffici delle Entrate. Per effetto di quanto disposto dall art. 15 del citato D.P.R. n. 605/73 i dati e le notizie raccolti dall anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d ufficio. Scudo fiscale e obblighi degli intermediari La circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 ha precisato che gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse. I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all Amministrazione al momento dell operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento. 6

Gli stessi intermediari, tra l altro, non devono comunicare all Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate, né devono essere comunicati i dati relativi ai conti di sub deposito nei quali sono immessi denaro e attività finanziarie rimpatriate dal contribuente per il tramite di altri intermediari finanziari che sono impossibilitati a gestire direttamente i conti relativi all attività svolta a favore della propria clientela. Su tali conti, tuttavia, potranno essere depositati esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni riservate prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell importo indicato nella dichiarazione riservata e salvo quanto chiarito di seguito in ordine agli atti di disposizione delle attività rimpatriate. Tale condizione, naturalmente, va verificata confrontando il corrispettivo di cessione delle attività finanziarie con l ammontare complessivo delle attività rimpatriate. In pratica tali conti sono sostanzialmente coperti, anche per il futuro, nel momento in cui, per esempio, il contribuente potrebbe essere sottoposto ad indagini finanziarie. Allo stesso modo, entro il predetto limite, le Entrate ritengono che potranno essere accreditate le attività finanziarie acquisite dall interessato con l utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati. Le attività finanziarie in tal modo acquisite devono essere valorizzate secondo i criteri ordinariamente applicabili ai fini dell attribuzione del costo 7

fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni, titoli e agli altri strumenti finanziari suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria. Precisa l amministrazione finanziaria che il regime della riservatezza dei predetti conti si ritiene applicabile, oltre l importo indicato nella dichiarazione riservata, anche ai redditi di capitale e alle plusvalenze derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate realizzati anche successivamente al perfezionamento dell operazione di emersione, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo d imposta o imposta sostitutiva) da parte dell intermediario depositario. Con riferimento, invece, ai redditi sottoposti a ritenuta d acconto, il regime della riservatezza riguarda esclusivamente i redditi conseguiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata sempreché il contribuente abbia esercitato l opzione di cui all articolo 14, comma 8, del decreto legge n. 350 del 2001. In caso di trasferimento tra intermediari del denaro e delle altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio, rimane fermo il regime della riservatezza, sempreché il nuovo rapporto sia intestato al medesimo contribuente. L intermediario che effettua il trasferimento deve rilasciare apposita comunicazione al successivo intermediario al fine di attestare l ammontare per il quale vige il regime della riservatezza cui è tenuto l intermediario che riceve il trasferimento a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. A fronte della deroga ai poteri di controllo degli uffici dell Amministrazione, 8

rimangono valide le cautele volte ad evitare che gli intermediari e, tramite questi, gli stessi contribuenti possano utilizzare le disposizioni di deroga per ostacolare i controlli dell Amministrazione con riferimento ad informazioni diverse da quelle riguardanti le operazioni di rimpatrio: qualora l intermediario non si limiti a garantire la riservatezza dei dati e delle notizie con riferimento esclusivamente alle operazioni di emersione, lo stesso è tenuto a fornire all Amministrazione finanziaria non solo i dati relativi alle predette operazioni ma anche quelli inerenti ad operazioni diverse. Relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW) relativa al periodo d imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata. Inoltre, l effettuazione delle operazioni di emersione consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività all estero in violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall art. 12 del D.L. n. 78 (2009 in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato si considerano costituiti mediante redditi sottratti ad imposizione in Italia. Francesco Buetto 16 Ottobre 2009 9

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