CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE per i MINORENNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



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CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE per i MINORENNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI Presidente - dott. Rocco PAVESE Consigliere relatore - dott. Cataldo Carmine COLLAZZO Consigliere - dott.ssa Angela DENORA Consigliere onorario - dott. Eustachio Walter PAOLICELLI Consigliere onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 626/11, avente ad oggetto l impugnazione avverso declaratoria dello stato di adottabilità, e vertente NS e MP (Avv. S) TUTORE del minorenne JS (Avv. B) tra e nonché PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello appellanti appellato interventore ex lege Conclusioni: l Avv. B non si oppone all accoglimento dell appello a condizione che sia avviato il percorso terapeutico a favore della sig.ra MP indicato nella relazione del c.t.u.; l Avv. S chiede l accoglimento dell appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di richiesta del p.m. (preceduta a sua volta da una serie di interventi di sostegno originati da segnalazioni del servizio sociale del Comune di A, paese di ~ 1 ~

residenza della famiglia S), il locale Tribunale per i minorenni pronunciava il decreto 17.2.11, col quale: disponeva aprirsi la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di JS, sospendendo la potestà dei suoi genitori; confermava l affidamento del bambino ad una casa-famiglia, già disposto con decreto 19.10.10; nominava tutore provvisorio del minorenne l Avv. E del Foro di Potenza. All esito di detta procedura, pronunciava la sentenza 14/11, depositata il 22.6.11, con cui dichiarava lo stato di adottabilità del bambino, in sintesi osservando: 1.1 che il piccolo versava in stato di abbandono, non trattandosi di situazione di carattere transitorio o dovuta a causa di forza maggiore, attesa l assoluta carenza di adeguatezza genitoriale come evincibile dallo sviluppo del procedimento; 1.2 che in particolare il servizio sociale di A aveva segnalato, a far data dal novembre 09, una situazione di scarso accudimento del bambino, particolarmente sotto i profili della scarsa igiene dell abitazione e della insufficiente crescita ponderale del piccolo; 1.3 che erano seguiti vari interventi di sostegno del servizio sociale, comprensivi di visite pediatriche, senza particolare esito, sfociati nel ricovero di madre e figlio presso la casa-famiglia AAA di Potenza, da aprile a luglio 2010; 1.4 che la situazione non aveva avuto miglioramenti, e che il problema della scarsa crescita aveva continuato a presentarsi in tutta la sua gravità (in data 15.10.10 il bambino pesava soltanto kg. 6,98), mentre i genitori non avevano mostrato collaborazione con gli operatori del servizio sociale; 1.5 che il ricovero del solo bambino in casa-famiglia ( BBB di Potenza), disposto in data 19.10.10, aveva invece dato risultati positivi, essendone ~ 2 ~

seguita una sua crescita ponderale, permanendo invece una certa indifferenza dei genitori, che si erano recati a visitare il bambino di rado; 1.6 che la sospensione della procedura 1, con rientri a casa del bambino a weekend alternati, non aveva dato risultati felici, giusta relazione 13.6.11 del servizio sociale di A, nonché testimonianza (udienza 16.6.11) del responsabile della casa-famiglia; 1.7 che non risultavano parenti della coppia entro il quarto grado disponibili ad accoglierlo o a prendersene cura. 2. Avverso tale sentenza, i genitori del bambino, NS e MP (cittadini rumeni residenti in A), proponevano appello, chiedendo la revoca della declaratoria dello stato di adottabilità del bambino. In sintesi deducevano: 2.1 che la sentenza era affetta da nullità, in quanto l Avv. B si era costituita non in difesa del minore ma esclusivamente quale difensore proprio, ossia del tutore, privando della difesa tecnica il piccolo JS ; 2.2 che, nel merito, il Tribunale minorile aveva errato nell ascrivere la mancata crescita del bimbo a responsabilità della madre, considerato che i medici GM e MD avevano evidenziato non essere certe le cause di tale situazione; 2.3 che MP non conosceva l italiano e aveva difficoltà pratiche nel relazionarsi correttamente col servizio sociale, ma certo non era inidonea al ruolo genitoriale, insieme al marito, entrambi persone di irreprensibile condotta, sebbene in modeste condizioni economiche; 2.4 che NS aveva comunque trovato una stabile occupazione, quale operaio alle dipendenze di una ditta edile con sede in B. 3. Il Procuratore generale esprimeva parere contrario all accoglimento dell impugnazione, giusta nota 14.10.11. 1 come già precisato, avviata a seguito di richiesta del p.m. in data 10.2.11; ~ 3 ~

La causa, riservata per la decisione all udienza dell 8.11.11, veniva rimessa sul ruolo essendone impossibile la definizione (per essere stata assunta in decisione da un collegio di cui faceva parte il presidente di sezione dott. T. De Angelis, collocato a riposo a far data dal 18.11.11). All esito dell udienza 20.12.11, la Corte disponeva consulenza tecnica di ufficio, nominando consulente il dott. VD, neuropsichiatra, al fine di accertare la capacità genitoriale dei genitori, nonché le condizioni psicofisiche del bambino (al consulente era affiancata un interprete di lingua rumena nominata dalla Corte). Con comparsa 6.3.12 si costituiva il tutore, in persona dell Avv. B, che chiedeva disporsi accertamenti al fine di stabilire le capacità dei genitori e le condizioni di salute del bambino. Il consulente depositava relazione scritta in data 4.6.12 (in sostituzione di precedente elaborato, non completo a causa di un refuso informatico). All udienza 10.7.12, comparivano l Avv. B e l Avv. S, difensore dei genitori; sentito a chiarimenti il consulente, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte, e la causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In via preliminare, si osserva che l eccezione di nullità della sentenza di primo grado è palesemente infondata, poiché l Avv. B si è costituita quale tutore del minorenne, potendo stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, a norma dell art. 86 c.p.c.; ed in tale veste ha preso parte, ritualmente, al giudizio sia di primo che di secondo grado. 5. Nel merito, la Corte rileva che sulla base della istruttoria espletata, e segnatamente dei risultati della consulenza tecnica, non risultano gli estremi per dichiarare lo stato di adottabilità di JS, nei termini che seguono. 5.1. Innanzitutto, nessuna mancanza di capacità genitoriale può essere rilevata a carico del padre del bambino, che è persona di buona condotta e di normali capacità intellettive, tanto da essersi inserito senza problemi nel mondo del ~ 4 ~

lavoro, quale operaio edile. Non c è dubbio che gli impegni di tale lavoro siano gravosi e comportino difficoltà logistiche di vicinanza alla famiglia; ma il problema appare superabile coll ausilio delle strutture sociali e di istruzione (servizio sociale e, soprattutto, asilo nido e scuola dell infanzia) che ben possono integrare e/o sostituire l assistenza familiare durante le ore di lavoro. 5.2. Molto complessa è invero la situazione di MP, madre del bambino. Ella è risultata, all esito delle indagini del dott. VD, persona di intelligenza nettamente inferiore alla media (pag. 16 relazione), e con un vissuto altamente problematico delle interazioni precoci, che hanno condotto ad una difficoltà della formazione e stabilizzazione di modelli di attaccamento sicuri, ed un affettività colorata di intensi vissuti depressivi (pag. 19 relazione). Non manca tuttavia una importante nota positiva, vale a dire l intenzione della MP di essere seguita in un percorso psicoterapico, intenzione giudicata dal consulente sincera, ed idonea ai fini di una ripresa emozionale della madre e di un incremento delle sue capacità genitoriali (pagg. 19 e 24 relazione). 5.3. Non risulta poi che la scarsa crescita del bambino -causa prima dell avvio del procedimento sfociato nella sentenza impugnata- sia dipesa dall incuria materna. All esito infatti di uno specifico controllo, effettuato nel marzo di quest anno presso il reparto di pediatria del locale ospedale, si è visto che -escluse patologie organiche- il bambino continua in una crescita fisica regolare ma ai limiti inferiori della norma e con età scheletrica compatibile con un età anagrafica di circa due anni, pur avendo due anni e 10 mesi. A tale data, si noti, egli era già da tempo, e precisamente dall ottobre 2010, ospitato ininterrottamente in casa-famiglia (salvi i fine settimana nei due mesi di sospensione della procedura, nella primavera del 2011). Il consulente ha escluso che la causa della scarsa crescita sia da ravvisare in comportamenti deliberatamente commissivi od omissivi della madre -e sul punto va espressa una ovvia condivisione. Ed altresì ipotizzato una anoressia ~ 5 ~

non organica del bambino, legata a scarsa capacità della mamma di sintonizzazione coi bisogni del bambino. Ipotesi che però non appare alla Corte convincente, poiché -vivendo JS lontano dalla madre da lungo tempo- la patologia avrebbe dovuto tendere a risolversi, il che invece non si riscontra. Ne consegue che, ferma restando la necessità di approfondimenti specialistici (già adombrata dal pediatra GM, sentito dal giudice minorile in data 27.5.10), non può affermarsi una incapacità genitoriale sul punto. E chiaro che un ruolo fondamentale potrà essere svolto dal servizio sociale e sanitario pubblico, in termini di ausilio sia per gli esami necessari ad una precisa diagnosi (ovunque sia necessario recarsi a tal fine), sia per le cure di cui JS avrà bisogno. 5.4. Va pure aggiunto che il servizio sociale di A ha rappresentato il miglioramento della situazione abitativa della famiglia S/P, che oggi vive in un appartamento dignitoso nel centro di quel paese (relazione 13.6.11); la circostanza è significativa, perché riscontra non soltanto una mera espressione di volontà dei genitori -che sarebbe irrilevante: cfr., ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 16795 del 17.7.09- ma anche un indizio concreto di affermazione della loro capacità genitoriale. 6. La situazione descritta consente, in definitiva, di ravvisare -più che la sussistenza di uno stato di abbandono morale e materiale del bambino- una mancanza di piena assistenza da parte dei genitori, ascrivibile alla causa di forza maggiore rappresentata dalla malattia del bambino stesso. La quale causa va considerata di carattere transitorio, dovendosi ritenere che la patologia di cui soffre il bambino possa essere curata nel nostro Paese. Si impone pertanto la revoca delle statuizioni di primo grado, ex art. 8 1 l. 184/83, in coerenza coi principi legislativi (art. 1 legge citata) e costituzionali (art. 30 Cost.) in materia, che relegano la dichiarazione dello stato di adottabilità a situazioni estreme e non fronteggiabili col ricorso ad altri istituti. ~ 6 ~

Resta (ovviamente) ferma la necessità di vigilanza e, soprattutto, di ausilio, da parte del servizio sociale, del servizio sanitario pubblico, delle istituzioni scolastiche -per far fronte alle problematiche sub 5- a favore dei genitori, che, dal canto loro, dovranno prestare la massima collaborazione con dette strutture. Sussistono le condizioni, ravvisabili nella natura della controversia, per compensare le spese processuali. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull appello proposto, con ricorso depositato il 26.9.11, da NS e MP, avverso la sentenza 14/11 emessa dal Tribunale per i minorenni di Potenza il 16-22 giugno 2011, ed in riforma della stessa, così provvede: I. revoca la dichiarazione dello stato di adottabilità del minorenne JS, disponendo il suo rientro in famiglia; II. compensa le spese tra le parti; III. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per la notificazione della presente sentenza per esteso al Procuratore generale, ai genitori, al tutore, e per la comunicazione della stessa al servizio sociale competente per territorio. Così deciso in Potenza, alla camera di consiglio 18.7.12 Il Consigliere estensore Il Presidente ~ 7 ~