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TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI SEZIONE CIVILE Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Il giudice delegato letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da ARDUINI GRAZIANO in data 7-2-2019 ; richiamato il contenuto del proprio decreto in data 9-3-2019 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012; preso atto che nelle more della verifica della approvazione della proposta da parte dei creditori: - È stata documentatala avvenuta comunicazione della proposta e della attestazione dell OCC all agente della riscossione ed agli Uffici Fiscali, ad opera del medesimo attestatore; Rilevato che in data 6-5-2019 ed 11-6-2019 si è tenuta l udienza per la verifica dei consensi pervenuti all O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione; che pertanto all esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012; che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori; che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta; Ritenuto che l accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni. Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell art 12 comma 2 l stessa. Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo. Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative. La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva. Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma sia espressa sia tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell OCC. Quest ultimo ha comunicato ai creditori l avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni. La proposta prevede : - Pagamento integrale delle prededuzioni, entro 30 giorni dall omologazione; - Pagamento integrale dei creditori ipotecari Berenice SPV Srl, dei creditori con privilegio speciale immobiliare ( acquisito nel procedimento di esecuzione immobiliare RGE 166/2016 ) ed altri creditori privilegiati immobiliari, ad eccezione di RiminiBanca, creditore ipotecario di secondo grado che viene pagato da ricavato dell immobile e dai frutti dello stesso solo per 17.000, entro 60 giorni dall omologazione; - Pagamento della percentuale dell 1% dei creditori privilegiati mobiliari ( ad eccezione di IVA e Ritenute operate e non versate ) ed ipotecario Riminibanca incapienti, nonché di tutti i chirografari, entro 60 giorni dall omologazione ; - Pagamento integrale della quota del 50% afferente ad Arduini GRAZIANO dei crediti per IVA ( non inclusa nella procedura di definizione agevolata ) e per Ritenute non versate, entro un anno dall omologa; - Resta fuori dalla proposta il debito IVA oggetto di definizione agevolata, che verrà pagato secondo le relative scadenze; Il Piano prevede : - La vendita a trattativa privata del bene immobile di Riccione, di proprietà del debitore ed oggetto di esecuzione immobiliare n 166/2016, e la riscossione dei

canoni di locazione fino alla vendita; per l immobile è già pervenuta una offerta irrevocabile di acquisto; - Finanza esterna per il pagamento delle prededuzioni, dei privilegiati incapienti e dei chirografari, concessa dai familiari del debitore e garantita con assegno circolare in possesso dell OCC per 75.000,00; - La prosecuzione della esecuzione immobiliare n 166/2016 per la vendita delle quote indivise degli immobili di Saludecio rientranti nei lotti 3, 4 e 5; il debitore chiede la nomina di un liquidatore per subentrare in dette procedure e ricevere l eventuale ricavato delle vendite, da mettere a disposizione, inv via eventuale ed aggiuntiva, della esecuzione dell accordo secondo l ordine delle cause di prelazione; Venendo alla valutazione di fattibilità - che il Giudice è chiamato a svolgere nell ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili. La legge demanda all OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: - l esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi; - l attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi. La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore ( perizie di stima; dichiarazioni dei redditi ); possono pertanto esserne recepiti le

valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione. valutato: In particolare il professionista, nella sua Relazione Definitiva, ha così accertato e verificata la veridicità dei dati contenuti nella Proposta e nei documenti allegati che sono stati giudicati nel loro complesso completi ed attendibili; - preso atto delle intervenute Precisazioni di credito pervenute dall Agenzia delle Entrate - Riscossione, dall Agenzia delle Entrate di Rimini e dalla Camera di Commercio della Romagna che, rispetto all ammontare degli importi previsti nel Piano, hanno determinato un incremento del Passivo per complessivi euro 17.559,73; - accertato che tale incremento non ha determinato scostamenti rilevanti rispetto all ammontare del fabbisogno economico stimato nell ambito della Proposta Subordinata del Piano, considerato che per tali crediti privilegiati è prevista nel Piano la soddisfazione in ragione del 1% (eccetto i crediti per iva e ritenute che però non sono stati precisati distintamente); - considerato altresì l impegno, sottoscritto dai famigliari del Debitore sig. Matteo Arduini, all adempimento dell Accordo nei termini ed alle condizioni indicati nella Proposta, ove a pagina 30 si precisa che: l ammontare del fabbisogno di cui sopra è solo indicativo, posto che la Finanza Esterna garantirà il pagamento dei creditori delle diverse classi secondo le percentuali previste dalla Proposta Principale o dalla Proposta Subordinata a prescindere dal corrispondente valore nominale, che potrà variare in aumento o in diminuzione a seguito delle precisazioni dei crediti che perverranno ; - preso atto di quanto prevede il Decreto di ammissione del 09.03.2019, in ordine alla circostanza che sono state presentate contestualmente due Proposte di accordo ex L. 3/2012 (del tutto sovrapponibili fra loro) da parte dei soci Arduini ed una Proposta di

Accordo ex art. 182 bis L.F. per conto della società Bar Alba, ove si dispone che: le tre proposte sono collegate fra loro e condizionate ciascuna all omologazione delle altre; cosicchè si è in presenza di una sistemazione complessiva delle posizioni debitorie personali di ciascun debitore e della società ; - ritenuta ammissibile la Dichiarazione di adesione pervenuta da parte del creditore Riviera Banca (già Rimini Banca) che è espressamente condizionata all omologazione dell Accordo ex art. 182 bis L.F. di Bar Alba Snc; come sopra esposto trattasi di circostanza prevista nel Decreto di Ammissione alla procedura; - preso atto di quanto prevede il Decreto di ammissione del 09.03.2019, in ordine alla circostanza che nell ambito del Piano sono state presentate due Proposte alternative che si distinguono per il trattamento dei crediti di iva e ritenute, pagati in ragione del 2% nella Proposta Principale ed in ragione del 50% nella Proposta Subordinata, ove si dispone che: con la precisazione che viene qui considerata ammissibile la Proposta Subordinata, come riassunta a pag. 39-44 della domanda, stante l inequivocabile tenore dell art. 7 comma 1, L. 3/2012 (su cui al momento della espressione di accordo da parte dei creditori, non può prevedersi siano intervenute modifiche legislative o declaratorie di illegittimità costituzionale) che consente la sola dilazione, e non la falcidia, dell IVA e delle ritenute previdenziali ; - preso atto che l Accordo è stato raggiunto con le dichiarazioni di voto favorevole (espresse o mediante silenzio-assenso) per oltre il 79% dei crediti ammessi al Voto e pertanto avendo ottenuto i consensi necessari previsti ai sensi dell art. 11 comma 2 L.3/2012; - preso atto delle Dichiarazioni di Voto sfavorevoli alla Proposta presentata, ricevute tramite PEC rispettivamente in data 1 aprile 2019 da INAIL di Rimini, in data 15 aprile 2019 da INPS Direzione Provinciale di Rimini, in data 19 aprile 2019 da Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Rimini, in data 23 aprile 2019 da Condominio Castellani, in data 24 aprile 2019 da POP NPLS 2018 Srl (cessionaria di Banca Valconca); - accertato che, nell ambito della Proposta Subordinata, è previsto il pagamento in ragione del 50% dei crediti per iva e ritenute che saranno soddisfatti: all interno del Piano con collocazione nella Classe 3 nei termini previsti dal Piano ed al di fuori del Piano mediante l accesso alla Definizione Agevolata ex Lege 172/2017 (per iva cartellizzata) e, successivamente, alla Rottamazione Ter per la quale sarà stabilita dall Ente una nuova rateazione di cinque anni con decorrenza da luglio 2019 (che dovrà comunicare entro il 30/06/2019); - preso atto che gli importi per iva e ritenute che sono stati stimati nel Piano (classe 3) nonché gli importi per iva che sono stati inclusi al di fuori del Piano nella Definizione Agevolata potrebbero subìre variazioni tali da determinare un incremento del fabbisogno economico stimato che comunque risulta garantito dal sig. Matteo Arduini il quale si è impegnato all adempimento dell Accordo; - accertato che, in ordine alla valutazione di fattibilità del Piano, il ricavato della vendita immobiliare è garantito dalla Proposta irrevocabile di acquisto dell immobile di Riccione formulata dal sig. Matteo Arduini con validità fino al 30.06.2019 (salvo proroghe da concordare), mentre l ammontare della finanza esterna che è stato stimato per circa euro 75.000,00, anche alla luce delle precisazioni di credito ricevute ed incluse le rate previste nella Definizione Agevolata per iva (salvo precisazioni future), è garantito da un assegno circolare di euro 75.000,00 che è stato emesso da Matteo Arduini, il quale si è comunque impegnato all adempimento integrale dell Accordo; ATTESTA - ai sensi e per gli effetti dell art. 7 comma 1, L. 3/2012 che la Proposta di Accordo, pur prevedendo la falcidia dei creditori muniti di privilegio e di ipoteca, assicura agli stessi il

pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione; - ai sensi e per gli effetti dell art. 12 comma 1, L. 3/2012 la definitiva fattibilità della Proposta di Accordo che, pur con l alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri e salvo ulteriori incrementi dei crediti per effetto delle Precisazioni che comunque sono garantiti dal famigliare del Debitore che si è impegnato all adempimento integrale dell Accordo, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile, fermo il giudizio di convenienza demandato al ceto creditorio. Si precisa che in data odierna viene omologato il collegato accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal Arduini Tiziano, altro socio illimitatamente responsabile della Bar Alba di Tiziano Arduini & C Snc, nonché ( con decisione collegiale ) l Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis lf proposto dalla citata società, accordi tutti strettamente collegati fra loro e condizionati uno all altro, e che tali saranno anche in fase di adempimento. Per tutte le ragioni esposte, l accordo proposto dal ricorrente può essere omologato. Quanto alla nomina del liquidatore ed alla prospettata prosecuzione della esecuzione immobiliare in corso per i lotti 3, 4 e 5, al fine di porre a disposizione dell esecuzione dell accordo il ricavato della vendita, ritiene il Tribunale che nell accordo di composizione della crisi, che è un concordato minore ( come ora definito dal nuovo CCI ), a differenza che nella liquidazione di cui all art 14 ter l 3/2012 procedura a cui si riferisce l art 14 novies L cit nonché la dottrina e la giurisprudenza richiamati dal ricorrente non sia prospettabile la prosecuzione di una azione esecutiva individuale: ed infatti l art 10 comma 2 lett c dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione

diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali; con l omologazione dell accordo la sospensione diventa definitiva, poiché tutti i beni sono destinati all adempimento dell accordo; inoltre l art 13 prevede che se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento il Giudice su proposta dell OCC nomina un liquidatore, che dispone in via esclusiva dei beni stessi e delle somme incassate. In pieno parallelismo con il concordato preventivo liquidatorio, l attività di liquidazione è gestita esclusivamente dal liquidatore giudiziale e non vi sono previsioni di prosecuzione delle procedure esecutive, né ex art 41 TUB ( in quanto norma eccezionale, come sostiene lo stesso ricorrente ) né ex art 107 comma 6 LF, norma non richiamata dall art 13 L 3/2012 per il l accordo di sovraindebitamento. Ne consegue che il nominando liquidatore dovrà sovraintendere alla vendita di tutti i beni già pignorati quindi anche dell appartamento di Riccione, per il quale è presente una offerta irrevocabile, eventualmente utilizzando il risultato delle attività svolte in sede esecutiva ( ad es le stime ), e procedere alla distribuzione del ricavato, senza che possano residuare spazi di attività degli organi della procedura esecutiva. I liquidatore viene individuato in un professionista in possesso dei requisiti di cui all art 28 LF. Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite. P.Q.M. 1)omologa l accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da ARDUINI GRAZIANO, secondo proposta e piano riportati in motivazione, con la precisazione che non potranno essere proseguite le azioni esecutive individuali in corso; 2) nomina liquidatore a norma dell art 13 L 3/2012 il Dr Stefano Carli, che provvederà alla liquidazione dei beni già sottoposti a pignoramento ed alla distribuzione delle somme sulla base dell accordo;

2)dispone l immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente; 3)nulla dispone quanto alle spese del procedimento. Rimini, 27-6-2019 Il Presidente est. Dr Francesca Miconi