COMUNE DI MEZZOLOMBARDO - PROVINCIA DI TRENTO

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COMUNE DI MEZZOLOMBARDO - PROVINCIA DI TRENTO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO L anno DUEMILADICIASSETTE, addì 01 del mese di marzo, nella casa comunale di Mezzolombardo, Corso del Popolo n. 17, sono presenti: 1. LUCIANO FERRARI, Segretario generale del Comune di Mezzolombardo, nato a Trento il 23 marzo 1954, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Corso del Popolo, 17, C.F. 80014070223, che agisce in nome e per conto dell Amministrazione comunale che rappresenta, ai sensi dell art. 35 dello Statuto; 2. TOMASONI VALTER nato a Rovereto il 20.2.1964, residente ad Ala in via Serravalle c.so G. Cantore n. 42/a; Premesso che il Comune di Mezzolombardo, rappresentato dal sopracitato Segretario Generale in esecuzione e per i motivi indicati nella determinazione n. dd. intende instaurare un rapporto d impiego a tempo indeterminato con il sig. Tomasoni Valter; Art. 1 OGGETTO Il Comune di Mezzolombardo procede all assunzione a tempo indeterminato del sig. Tomasoni Valter nato a Rovereto il 20.2.1964, residente ad Ala in via Serravalle c.so G. Cantore n. 42/a, cod. fisc. TMSVTR64B20H612K, il quale accetta. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo vigente e dalle condizioni economico giuridiche specificate negli articoli seguenti. Art. 2 INQUADRAMENTO Il sig. Tomasoni Valter opererà presso il Servizio LLPP., nella categoria B livello base I posizione retributiva nel profilo professionale di OPERAIO, 36 ore settimanali.

Art. 3 DURATA Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, avrà inizio dall 1.3.2017. Art. 4 PERIODO DI PROVA Il periodo di prova, previsto in 4 (quattro) mesi di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro (01.3.2017). Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Le giornate in cui il dipendente fruisce di ferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova. Relativamente alla sospensione del periodo di prova si applicano le disposizioni di cui all articolo 24, comma 7 del CCPL 2002-2005 sottoscritto il 20.10.2003 come modificato dall art. 9 del CCPL 2006/2009 biennio ec. 2008-2009 dd. 22.09.2008. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il recesso dell Amministrazione durante il periodo di prova, disciplinato dall articolo 2096 del c.c., deve essere sempre motivato. L Amministrazione ed il dipendente possono recedere dal contratto in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Decorsa la prima metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto con un preavviso di 10 giorni. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Art. 5 SEDE DI LAVORO La sede di lavoro è MEZZOLOMBARDO (TN). L Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente anche fuori della sede di servizio. In tal caso al dipendente verrà corrisposto il rimborso delle spese nella misura e con le modalità previste dal CCPL e dalla normativa vigente, sempreché, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

Art. 6 MANSIONI Le mansioni che saranno affidate alla cura del sig. Tomasoni risultano dagli allegati alla delibera di Giunta comunale n. 122 dd. 01.07.2008, nell ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria dal CCPL 20.10.2003. Art. 7 ORARIO DI LAVORO L orario settimanale di lavoro, di cui il dipendente prende atto e accetta, è fissato in 36, articolato su 5 giorni alla settimana secondo il seguente orario: fascia rigida: dal lunedì al giovedì e il il venerdì a settimane alterne: dalle 7.00 alle 12.00 dalle 13.00 alle 16.00 Art. 8 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO Allo stesso viene corrisposto il seguente trattamento economico su base annua, rapportato all orario di lavoro prestato e al lordo delle trattenute di legge: - stipendio euro 12.156,00.= - assegno lordo euro 2.016,00.= - indennità integrativa speciale come da contratto euro 6.277,53.= - elemento distinto della retribuzione euro 240,00.= - tredicesima mensilità a norma di legge - ogni altra competenza eventualmente spettante per legge o per contratto. Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge. All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il T.F.R., secondo le disposizioni vigenti. Art. 9 FERIE

Al dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall art. 42 del CCPL 20.10.2003, come sostituito dall articolo 18 CCPL 2006/2009 biennio ecc. 2008/2009 dd. 22.09.2008, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare. Art. 10 OBBLIGHI PREVIDENZIALI L Amministrazione comunale provvederà all iscrizione del dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. Art. 11 RECESSO Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, l Amministrazione può recedere dal contratto dandone preavviso nei termini fissati dal CCPL vigente: 2 mesi per i dipendenti della cat. B o con corresponsione dell indennità relativa. In caso di dimissioni, i termini sono ridotti alla metà. Il dipendente deve comunque proseguire nell adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso. Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. Art. 12 INCOMPATIBILITA' Il dipendente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del D.lgs. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. La mancata osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente le disposizioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Art. 13

RINVIO Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme contenute nel codice civile, nel D.Lgs. 165/2001, nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 2/L e ss.mm., nel contratto collettivo vigente (CCPL 2002-2005 sottoscritto il 20/10/2003) e nei regolamenti dell'ente. Al dipendente viene consegnata, unitamente al presente contratto, copia del codice di comportamento del personale del Comune di Mezzolombardo come da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 148 dd. 09/09/2014. Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. IL DIPENDENTE Valter Tomasoni IL SEGRETARIO GENERALE Luciano Ferrari O:\Varie\Contratti del personale\contratti 3\x definitivo TOMASONI VALTER.rtf