Conferenza dell'assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome. Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

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Conferenza dell'assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome DOCUMENTO DI INDIRIZZO E PROPOSTE DELLE REGIONI SULIA RIFORMA REGIONALISTA DELLO STATO E SULLA RIFORMA ELETTORALE REGIONALE Viareggio, 30settembre1993

2 1. - Le Regioni per una nuova Italia I prossimi due anni dovranno essere gli anni del regionalismo. Non si uscira' dalla crisi della democrazia italiana senza una profonda riforma in senso regionalisata dello Stato. L'unita' nazionale e la prospettiva europea hanno bisogno delle Regioni. Le nuove Regioni dovranno costituire la cerniera essenziale della ricostruzione unitaria dello Stato italiano, il tessuto connettivo del rapporto tra comunita' locali, Stato nazionale e prospettiva europea. Percio' le Regioni ribadiscono le scelte di fondo espress nelle piu' impegnative proposte di riforma fin qui fonnulate da parte dei loro organi di rappresentanza: quelle contenute nella Carta delle Regioni approvata a Milano il 19 marzo 1993, quelle espresse nelle proposte di legge di rifonna costituzionale approvate da 7 Consigli regionali, e quelle collegate alla iniziativa per i referendum abrogativi di Ministeri statali che hanno ottenuto il consenso della maggioranza dei cittadini italiani nei referendum del 18 aprile 1993. La riforma regionalista dello Stato consiste nell'affennare tre principi di fondo: 1) attribuzione alle Regioni di una competenza legislativa generalizzata, salvo le materie riservate allo Stato, mediante un rovesciamento della attuale dizione dell'art. 117 Cost. ; 2) previsione di una autonoma fiscalita' regionale; 3) ampia autonomia statutaria alle Regioni nella determinazione della fonna di governo e del sistema elettorale. Le Regioni chiedono alla Commissione Bicamerale e al Parlamento di procedere alla elaborazione dei disegni di rifonna costituzionale nella direzione sopra indicata. Del resto, la Commissione Bicamerale, fin dall'inizio della sua attivita', ha affrontato questo tema predisponendo, sulla base dell'elaborato del Comitato "Forma di Stato", un documento che esprime in tennini generali orientamenti e proposte nel complesso condivisibili, indicando nella forma regionale

3 compiuta il maturo sviluppo della Repubblica e, in tale quadro, ravvisando nella presenza delle Regioni nel centro costituzionale della Repubblica la garanzia reale per un equilibrato e non reversibile svolgimento della fonna dello Stato regionale. Di fronte alla decisione assunta dalla Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali di costituire un comitato incaricato di formulare una proposta di riforma elettorale delle Regioni, le Regioni rivendicano fermamente che, in sede di revisione della Costituzione, si consenta ai Consigli regionali di scegliere la forma di governo e il sistema elettorale piu' adeguato alle rispettive esigenze, attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria e legislativa, di modo che sia possibile affrontare le nuove elezioni con questi principi e con questo documento prendono posizione sulle linee fondamentali della nuova legge elettorale. 2. - L'urgenza de11a riforma elettorale delle Regioni La volonta' espressa dalla grande maggioranza dei cittadini italiani nel referendum del 18 aprile 1993 impone di procedere rapidamente anche alla riforma elettorale delle Regioni. Dopo le riforme elettorali del Senato, della Camera dei Deputati e dei Consigli comunali e provinciali, non e' politicamente ammissibile che i Consigli regionali debbano essere rinnovati con la vigente legge del 1968, basata sul sistema proporzionale, sul voto di preferenza e su circoscrizioni provinciali; in base, cioe', a una legge retta da principi di cui, i primi due, sono stati travolti dalla volonta' popolare espressa il 9 giugno 1991 e il 18 aprile 1993, e il terzo e' di ostacolo alla formazione di una autentica classe politica regionale. Nel sottolineare l'urgenza di una riforma elettorale con legge ordinaria le Regioni non esprimono affatto una posizione minimalista. Le Regioni chiedono la revisione della Costituzione per una riforma in senso regionalista dello Stato. Al tempo stesso riconoscono l'opportunita' di una legge per l'elezione dei Consigli regionali - che - fermi restando i principi fondamentali sanciti dalla volonta' popolare il 9 giugno 1991 e il 18 aprile 1993 - potra' essere man mano sostituita dalle nonne particolari che ciascuna Regione riterra' di darsi per l'elezione della propria assemblea legislativa.

4 Le Regioni quindi ritengono che la riforma elettorale, se adottata con legge ordinaria, debba collocarsi in una prospettiva di contestualita' logica e sistemica rispetto al disegno complessivo della riforma costituzionale m senso regionalista. 3. - La riforma elettorale delle Regioni. Principi e linee generali La riforma elettorale delle Regioni deve essere fondata sui seguenti principi: a) coerenza con il pronunciamento referendario del 18 aprile 1993, con il quale i cittadini hanno espresso il loro consenso a un sistema elettorale di tipo maggioritario temperato da una quota proporzionale; b) esigenza che i cittadini, con voto, possano pronunciarsi su candidati nei collegi e su schieramenti alternativi di governo; e) composizione dei collegi in modo tale da garantire il radicamento sul tenitorio dei candidati e da favorire la formazione di una classe dirigente di profilo autenticamente regionale. Sulla base dei suddetti principi le Regioni indicano le seguenti linee generali per l'impostazione della legge elettorale: 1) peculiarita' del sistema elettorale regionale, rispetto a quelli per l'elezione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dei Consigli provinciali e comunali; 2) sistema basato su un doppio canale di selezione, che consenta la formazione di Consigli regionali composti di membri che abbiano forte radicamento locale, garantendo, nel contempo, con l'unita' regionale, la fonnazione di una classe poltica regioale e la regionalizzazione della soci eta';

. " 5 3) suddivisione dei seggi tra una quota riservata a collegi uninominali, tra loro collegati su scala regionale, e una quota da assegnare ad un collegio unico regionale, al quale concorrano liste regionali; 4) attribuzione dei seggi assegnati ai collegi uninominali ai candidati piu' votati nei singoli collegi, a doppio turno; 5) attribuzione dei seggi assegnati al collegio unico regionale secondo il metodo proporzionale, prevedendo l'assegnazione alla lista vincente di un premio di maggioranza; 6) determinazione dei collegi da parte dei Consigli regionali, salvo il ricorso al potere sostitutivo una volta scaduto il termine assegnato.