MASSIME CIVILE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 1 Ottobre 2013, n 22420



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MASSIME CIVILE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Corte di Cassazione Sez. VI civ. 1 Ottobre 2013, n 22420 Obbligazioni e contratti Testamento olografo Sottoscrizione apposta sul plico che lo contiene Validità Esclusa Il testamento olografo è nullo qualora la sottoscrizione sia apposta non in calce al testamento stesso ma sul plico che lo contiene. Il requisito della sottoscrizione, distintamente dall autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l imprescindibile esigenza di avere l assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall olografia, ma anche dell inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo aver redatto il testamento abbia disposto il suo patrimonio senza alcun ripensamento. PROCEDURA CIVILE Corte di Cassazione Sez. Unite civ. 8 Ottobre 2013, n 22848 Procedura civile Ordinanza di estinzione del processo ex art. 308 c.p.c. Appello Termini e forma 1

Ai sensi dell art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento d appello avverso sentenza reiettiva di reclamo, ex art. 308, comma 2, c.p.c., proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositare in Cancelleria entro i termini prescritti dagli art. 325 e 327 c.p.c. L appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell art. 156 c.p.c., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l atto sia stato, non soltanto notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del magistrato. Corte di Cassazione Sez. III civ. 7 Ottobre 2013, n 22821 Procedura civile Ultrattività del rito - Locazione Rito ordinario Appello con atto di citazione Qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con rito ordinario, l appello va proposto con atto di citazione da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o nel termine lungo. 2

Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme 1. Corte di Cassazione Sez. III civ. 3 Ottobre 2013, n 22601 (Pres. Amatucci; Rel. Scarano) Procedura civile Danno Risarcimento da incidente stradale Credito da risarcimento Cessione Il credito da risarcimento del danno da incidente stradale è suscettibile di cessione in ossequio al principio della libera cedibilità del credito. Principio che vale in modo particolare per la cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, avendo quest ultimo natura non strettamente personale e non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo 2. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 27 Settembre 2013, n 22240 (Pres. Goldoni; Rel. Giusti) Procedura civile Responsabilità processuale aggravata Lite temeraria - Ricorrenza del dolo o della colpa grave 1 Cass., 07/06/2011, n. 12290 2 Cass., 13/05/2009, n. 11095; Cass., 05/11/2004, n. 21192; Cass., 21/04/1986, n. 2812 3

La condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare esclusivamente dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal magistrato, ma occorre che l altra parte deduca e dimostri nell indicato comportamento dell avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell infondatezza delle suddette tesi 3. Corte di Cassazione Sez. II civ. 19 Settembre 2013, n 21443 (Pres. Felicetti; Rel. Manna) Procedura civile - C.T.U. Istanza di riconvocazione - Prova testimoniale Inammissibilità Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l istanza di riconvocazione del c.t.u. al fine di chiarimenti o per un supplemento di consulenza. L eventuale provvedimento negativo non può essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza di quest ultima, che il magistrato dia conto delle contrarie motivazioni dei c.t.p. che, anche se 3 Cass., Sez. III civ., 30/06/2010, n. 15629; 4

non espressamente confutate, si hanno per disattese in quanto incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione 4. L inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, ma dall esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d ufficio, ma è eccepibile esclusivamente dalla parte interessata prima dell ammissione del mezzo istruttorio; una volta effettuato ciò, è possibile soltanto dichiarare la nullità della prova assunta, qualora la medesima parte sollevi tempestivamente la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all atto o alla notizia di esso, ai sensi dell art. 157, comma 2, c.p.c. L eccezione d inammissibilità opera ex ante per impedire un atto invalido, mentre quella di nullità agisce ex post al fine di escludere che gli effetti di esso si consolidino. Corte di Cassazione Sez. III civ. 16 Settembre 2013, n 21097 (Pres. Russo; Rel. Cirillo) Procedura civile Giudizio di merito - Giuramento decisorio Mancata ammissione Vizio di motivazione Non sussiste Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la valutazione, positiva o negativa, della decisorietà della formula del giuramento è rimessa 4 Cass., n. 15666/2011, Cass., n. 17906/2003; 5

all apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio circa l idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con riferimento esclusivo alla sussistenza di vizi logici o giuridici riguardanti l apprezzamento manifestato dal predetto magistrato 5. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste soltanto se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e invece non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, dal momento che l art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non attribuisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa 6. Corte di Cassazione Sez. III civ. 2 Settembre 2013, n 20052 (Pres. Petti; Rel. Barreca) Procedura civile Esecuzione forzata - Decreto ingiuntivo Opposizione Opposizione agli atti esecutivi In materia di esecuzione forzata, l opposizione proposta contro l atto di precetto con cui si contesta la mancata menzione del provvedimento che ha 5 Cass., 13/11/2009, n. 24025; 6 Cass., 28/05/2013, n. 13205; Cass., 21/02/2013, n. 4366; Cass., 18/03/2011, n. 6288; Cass., 23/12/2009, n. 27162; 6

disposto l esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell apposizione della formula, ex art. 654 c.p.c., costituisce opposizione agli atti esecutivi. Attraverso l opposizione agli atti esecutivi si contesta esclusivamente la legittimità dello svolgimento dell azione esecutiva attraverso il processo, deducendo l esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all azione esecutiva 7. RISARCIMENTO DANNO Corte di Cassazione Sez. III civ. 4 Ottobre 2013, n 22752 (Pres. L.A. Russo; Rel. L.A. Scarano) Danno (risarcimento da) Ministero della pubblica istruzione Infortunio dell allievo nel cortile antistante la scuola Risarcimento La scuola ha l obbligo di provvedere a vigilare sugli studenti anche quando si trovano all interno del cortile, antistante l istituto scolastico, 7 Cass., n. 20989/2012; Cass., n. 13938/2012; Cass., n. 13205/2012; Cass., n. 16262/2005; 7

prima dell inizio delle lezioni, e dunque a risarcire il danno eventualmente subito, in tale arco di tempo, da un allievo. L accoglimento della domanda di iscrizione, con relativa ammissione dell alunno a scuola, dà luogo ad un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell istituto scolastico, l obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell alunno per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. Unite civ. 14 Ottobre 2013, n 23216 (Pres. Rovelli; Rel. D Alessandro) Avvocato e procuratore Sentenze CNF Vizio di motivazione Ricorso in cassazione Possibile Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono impugnabili, ex art. 360 c.p.c., innanzi alla cassazione per vizio di motivazione. Corte di Cassazione Sez. II civ. 9 Ottobre 2013, n 22982 (Pres. M. Oddo; Rel. M. Falaschi) Avvocato e procuratore Avvocato Parcella Mancato pagamento Interessi di mora Decorrenza 8

Gli interessi di mora, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, decorrono dal terzo mese successivo all invio della parcella. Però, nella eventualità in cui dovesse sorgere controversia tra avvocato e cliente, circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, pertanto è da questa data, e nei limiti di quanto liquidato dal magistrato, e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi 8. SUCCESSIONI E DONAZIONI Corte di Cassazione Sez. II civ. 9 Ottobre 2013, n 22977 (Pres. e Rel. Petitti) Successioni Contratto con cui alcuni eredi stabiliscono le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario tra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria Divisione ereditaria Non sussiste Il contratto con cui alcuni eredi stabiliscono le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria (quomodo dividendum sit) ed assegnano ad ognuno la parte spettantegli, vincolandosi all osservanza del concordato assetto d interessi, è valido 8 Cass., 07/06/2005, n. 11777; Cass., 29/05/1999, n. 5240 9

perché, non dando direttamente luogo allo scioglimento della comunione, non comporta una vera e propria divisione ereditaria, per la cui validità soltanto è necessaria la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione 9. Corte di Cassazione Sez. II civ. 3 Ottobre 2013, n 22632 (Pres. Bursese; Rel. Mazzacane) Successioni e donazioni Legittimari Mancata accettazione dell eredità con beneficio d inventario - Riduzione delle donazioni in favore dei legittimari Qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente effettuata a favore di un donatario non coerede per aver accettato l eredità senza fare ricorso al beneficio di inventario, egli non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti 9 si ha un contratto immediatamente vincolante ed efficace tra le parti contraenti il cui effetto definitivo consiste nello scioglimento della comunione ereditaria, mediante la successiva adesione dei coeredi assenti, senza che occorra alcun ulteriore accordo o un provvedimento giudiziale sostitutivo perché l attribuzione dei beni ereditari abbia luogo in conformità delle pattuizione negoziali. Detta adesione, se i contraenti non hanno disposto diversamente, può essere manifestata fin quando il vincolo obbligatorio derivante dal contratto non sia stato sciolto per effetto di un contrario comune accordo dei contraenti o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale che, essendo incompatibile con la ripartizione consensuale dei beni in esso prevista, ne renda impossibile l estensione agli altri soggetti della comunione ereditaria (Cass., n. 3529/1982) 10

in cui risulti dimostrata l insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva 10. Corte di Cassazione Sez. II civ. 3 Settembre 2013, n 20143 (Pres. Felicetti; Rel. Giusti) Successioni e donazioni Divisione ereditaria Giudicato Preclusione al coerede di agire in riduzione - Esclusa Secondo giurisprudenza di legittimità, è escluso che il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria, in seguito all apertura della successione legittima comporti un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, per effetto della donazione compiuta in vita dal de cuius in capo a ciascun coerede condividente. Il coerede, convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l azione di riduzione della liberalità compiuta in vita dal de cuius nei riguardi di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l eccedenza della donazione rispetto alla disponibilità e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le relative restituzioni. SOCIETA 10 Cass., 22/10/1975, n. 3500 11

Corte di Cassazione Sez. civ. 4 Settembre 2013, n 20228 (Pres. Salvago; Rel. Ragonesi) Società Concorrenza sleale Assunzione di impresa concorrente Si ha concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi di correttezza qualora venga attuata con lo specifico scopo di danneggiare l altrui impresa animus nocendi avuto riguardo a determinati elementi quali: la quantità dei soggetti stornati; la portata dell organizzazione complessiva dell impresa concorrente; la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all interno dell azienda concorrente; la scarsa fungibilità dei dipendenti; la rapidità dello storno; il parallelismo con l iniziativa economica del concorrente stornante. Il solo storno di dipendenti da una impresa ad un altra concorrente o la contrattazione che un imprenditore intrattiene con il collaboratore dell avversario sono espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. COMMERCIALE Corte di Cassazione Sez. I civ. 10 Ottobre 2013, n 23077 (Pres. G. Salmé, Rel. M. Acierno) 12

Banca Assegno bancario Ordine alla banca di non pagare Protesto del traente In materia di assegni, il traente è il solo responsabile degli ordini da lui stesso impartiti alla banca e dunque del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi. Il traente, che dopo aver emesso l assegno impartisce alla banca l ordine di non pagare, si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o estinzione anticipata del conto, della sanzione amministrativa ex art. 2 L. n. 386/1990, non potendo detta condotta essere giustificata neppure dall intento di prevenire il rischio dell inadempimento altrui 11. Nessuna responsabilità dell istituto bancario, tenuto ad ottemperare l ordine del cliente di non pagare gli assegni, anche se pervenuti prima della scadenza del termine di presentazione, che risponde secondo le regole del mandato per l esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista 12. Corte di Cassazione Sez. III civ. - 16 Settembre 2013, n 2013 (Pres.Amatucci; Rel.Amano) 11 Cass., n. 29841/2011 12 Dalla non imperatività per la banca dell ordine di non pagare entro il termine di presentazione (art. 35 r.d. n. 1736/1933) non può farsi discendere, sotto il profilo dell inadempimento contrattuale o della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l illiceità della condotta della banca che invece esegue l ordine espresso dal traente. 13

Banca Assegno bancario Assegno quale promessa di pagamento - Nullità del rapporto sottostante per causa illecita Prenditore Prova che l assegno copre altra causale L assegno è una promessa di pagamento e come tale comporta una presunzione iuris tantum dell esistenza del rapporto sottostante, ma provata la nullità del rapporto sottostante per causa illecita, spetta al prenditore dimostrare che l assegno andava a coprire altra causale. Viene meno ogni effetto vincolante della promessa di pagamento laddove si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto. 13 CASSAZIONE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 17 Ottobre 2013, n 23643 Cassazione Notifica Produzione dell avviso di ricevimento Udienza di discussione Secondo cassazione, la presentazione dell avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione inviata per la notificazione a mezzo del servizio postale, ex art. 149 c.p.c., o della raccomandata mediante la quale l ufficiale giudiziario informa il 13 Cass., 09/05/2007, n. 10574; 14

destinatario dell avvenuto compimento delle formalità di cui all art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge soltanto in funzione della prova dell avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, conseguentemente, dell avvenuta instaurazione del contraddittorio. Pertanto, l avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all udienza di discussione, ma in ogni caso prima che abbia inizio la relazione, ovvero fino all adunanza della Corte in camera di consiglio, art. 380 bis c.p.c., anche se non è stato notificato mediante elenco alle atre parti, ex art. 372, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione Sez. I civ. 20 Settembre 2013, n 21601 (Pres. Luccioli; Rel. Bisogni) Cassazione Ricorso Inammissibilità Il ricorso per Cassazione è inammissibile qualora non sia inteso a contrastare la specifica ratio decidendo del giudizio di merito. Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena 15