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SOMMARIO. Destinatario pag. 3. Normativa di riferimento pag. 3. Finalità del progetto pag. 3. Obiettivi generali pag. 3

Transcript:

LABORATORIO FORMATIVO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI (parte prima) E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (parte seconda) FINALITA Accompagnare i docenti neo-immessi a cogliere gli elementi e le dimensioni più rilevanti della disabilità e dei bisogni educativi speciali. 1

OBIETTIVI 1. Conoscere la normativa di riferimento e sue implicazioni nel sistema scuola; 2. Cogliere nelle variazioni/mutazioni lessicali la ricomprensione del concetto di disabilità; 3. Comprendere la significanza e le ricadute nell organizzazione e nella didattica dei concetti di integrazione e di inclusività; 4. Saper predisporre la documentazione richiesta e saper programmare l azione didattica secondo le tipologie specifiche dei destinatari. DOCENTI DANIELA MANARINI: L integrazione scolastica degli allievi disabili -parteprima- GIOVANNA FONDA: L allievo con Bisogni Educativi Speciali -parteseconda- 2

BREVE STORIA DEL QUADRO NORMATIVO ISOLAMENTO L inserimento dei bambini diversamente disabili, ha costretto la scuola a iniziare un lungo percorso d integrazione nella vita sociale, trasformandola da uguale per tutti a diversa per ciascuno, grazie a una flessibilità d organizzazione interna e a un collegamento con i servizi sociopsicopedagogico e sanitario specialistico. 3

L attenzione alla persona disabile è stata caratterizzata, fino alla fine degli anni 60, da un approccio prevalentemente medico, con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione che creava una profonda frattura tra ambiente familiare e contesto socio-ambientale. Ecco dunque le scuole speciali, destinate esclusivamente all educazione di persone disabili, finalizzate alla correzione del difetto conseguente al tipo di handicap, senza alcuna attenzione per la personalità globale del bambino eilsuobisognodiinteragireconiparieconilsuoambientesociale. 4

1928, Riforma Gentile: scuole speciali classi differenziali istituti per corrigendi 1962, Legge n. 1859: scuola media unica, classi di aggiornamento e classi differenziali 1968, Legge n. 444: scuola materna statale, sezioni speciali e scuole materne speciali INSERIMENTO L art. 28 della legge 118/71 apre le porte alla scuola per tutti : L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. 5

Questa legge ha sancito formalmente: il diritto all integrazione scolastica nelle classi normali da parte dei soggetti disabili,inconformitàagliart.34(lascuolaèapertaatutti)e38(gliinabilied i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale) della Costituzione italiana. la realizzazione del trasporto scolastico a carico del Comune e l eliminazione delle barriere architettoniche per l accesso all edificio scolastico. Solo con la legge 517/77, viene reso effettivo il principio dell integrazione scolastica dei bambini disabili attraverso l eliminazione delle classi differenziali e di aggiornamento, che erano state istituite dalla citata Leggen.1859del1962. 6

La legge 517/77 istituisce formalmente le classi aperte, al fine di agevolare l attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni (art. 2 L.517/77). Per la scuola elementare, sempre l art. 2, prevede che nell ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni disabili attraverso l intervento di insegnanti specializzati(insegnanti di sostegno). 7

Per la scuola media, l art. 7 dispone che sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni. Non si parla approfonditamente della scuola superiore, ma la sentenza della Corte Costituzionale 215 del 1987 corregge l art. 28 della L. 118/71 dove viene dichiarato che sarà facilitata la frequenza alle scuole medie superiori per garantire che tale frequenza è assicurata. 16 8

Infine con la Circolare del ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 si fa esplicito riferimento ai criteri per consentire l effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado discuola. 17 ASSISTENZA INSERIMENTO INTEGRAZIONE 18 9

INTEGRAZIONE coinvolgimento dell intera realtà sociale che s impegna anche con azioni concrete; responsabilizzazione di coloro che entrano in rapporto con il soggetto disabile; riconoscimento di uguali diritti cui si affianca il riconoscimento di diritti specifici. 19 LEGGE 05.02.1992 n.104 Legge - quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 10

Il diritto allo studio è un principio garantito Costituzionalmente: Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art.34Lascuolaèapertaatutti. Art. 38 Gli inabili e i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Obiettivo dell integrazione scolastica è lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Art.12c.3 L esercizio del diritto all educazione e all istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all handicap. Art. 12, c. 4 11

Aspetti innovativi nella scuola: Individualizzazione dell apprendimento attraverso programmazioni differenziate o per obiettivi minimi secondo un piano degli studi personalizzato a cura della scuola con la possibilità di sostituire o modificare i contenuti disciplinari adottando particolari metodologie e legittimando l uso di prove differenziate anche in sede d esame finale. Introduzione di un Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e di un Piano Educativo Individualizzato(PEI). Condivisione del percorso formativo da parte di più soggetti Istituzionali in concerto (ACCORDI di PROGRAMMA). Con il DPR del 24 FEBBRAIO 1994 ATTO d INDIRIZZO E COORDINAMENTO RELATIVO AI COMPITI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IN MATERIA di ALCUNI PORTATORI di HANDICAP vengono esplicitate alcune competenze di Enti Locali, Aziende Socio Sanitarie Locali e delle Istituzioni Scolastiche nei documenti nella definizione di: Diagnosi Funzionale Profilo Dinamico Funzionale Piano Educativo Individualizzato 12

Strategie per il successo formativo: Diagnosi funzionale Profilo dinamico funzionale Piano educativo individualizzato Continuità degli interventi In verticale (al successivo ordine di scuola) In orizzontale (gli accordi di programma) INCLUSIONE Siamo tutti diversi, ognuno con la propria specificità. 13

Il 4 agosto 2009 Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ha emanato un importante documento che fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola: LINEE GUIDA DEL M.I.U.R. Prot. N 4274/09 (integrazione scolastica degli alunni con disabilità). Obiettivo: fornire agli operatori scolastici una visione organica e globale delle discipline e orientarne i comportamenti per innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi e educativi. Il documento è diviso in tre parti: I PARTE(contiene la situazione normativa) 1.1Art.3eArt.34Costituzione 1.2 Legge 118/71 e Legge 517/77 1.3 Legge 104/92 1.4 DPR 24 febbraio 1994 (G.U. n 79/94 - Atto di indirizzo per alunni portatori di handicap) 14

II PARTE Sono posti in evidenza il ruolo e la regia interistituzionale assegnati ai singoli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI. È sottolineata la fondamentale importanza dell efficace coordinamento tra i diversi interventi istituzionali necessari: - sistema scolastico - sistema sanitario - responsabilità degli Enti locali III PARTE Sono riportate le regole operative per l Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia. Si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole e ai loro operatori, con opportune sottolineature dedicate agli aspetti: Organizzativi Progettuali Didattici Valutativi Professionali Relazionali 15

RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO EFFETTIVA PRESENZA DEGLI U.S.R. RESPONSABILITA DI DOCENTI E OPERATORI ALLEANZA TRA SCUOLA SERVIZI E FAMIGLIA FATTORI di QUALITA INTEGRAZIONE NEL GRUPPO CLASSE INTERAZIONE TRA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CURA PER GLI ASPETTI EDUCATIVI RELAZIONALI DIDATTICI INTEGRAZIONE TRA DOCENTI DI SOSTEGNO E DOCENTI DISCIPLINARI IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Il Dirigente Scolastico si rende garante dell offerta formativa progettata e attuata dall Istituzione Scolastica. Tale offerta, per diventare inclusiva, deve prevedere nella quotidianità azioni, progetti e interventi che soddisfino le esigenze educative individuali. 16

PROMUOVE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE CURA IL RAPPORTO CON LE DIVERSE REALTA TERRITORIALI VALORIZZA PROGETTI PER L INCLUSIONE E CURA I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE IL DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINA LE ATTIVITÀ DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E L UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI GUIDA I GRUPPI DI LAVORO PER L INTEGRAZIONE E INDIVIDUA LA FIGURA DI RIFERIMENTO LAVORARE PER L INCLUSIONE Sulla base del caso concreto e delle sue esigenze la progettazione educativa individualizzata dovrà: Individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione preferendo, laddove possibile, che l apprendimento avvenga nell ambito del gruppo classe e nel contesto della programmazione in essa attuato(raccordo di programma); Tener conto anche della costruzione di un progetto di vita, quale parte integrante del PEI. 17

Diventa, quindi, indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti disciplinari i quali, insieme all insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni disabili correlandoli a quelli previsti per l intera classe. L insegnante di sostegno è il mediatore che coordina le attività didattiche, prepara i materiali, al fine di consentire, in conformità a specifici bisogni e necessità, la piena partecipazione dell allievo certificato allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. 18

Il consiglio di classe e i singoli docenti disciplinari devono garantire la continuazione del percorso formativo dell alunno certificato anche in assenza dell insegnante di sostegno, collaborando con quest ultimo nella progettazione didattica. LA COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica dell alunno con disabilità. 19

LA FAMIGLIA FORNISCE INFORMAZIONI NECESSARIE E INDISPENSABILI COSTITUISCE IL RACCORDO TRA EDUCAZIONE FORMALE E INFORMALE GARANTISCE LA CONTINUITA EDUCATIVA E L ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CRESCITA Ai sensi dell art. 12 comma 5 della Legge 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI e alle loro verifiche. La documentazione che si riferisce all alunno con disabilità deve sempre essere disponibile per la famiglia. Tutela della privacy: tutta la documentazione riguardante gli alunni disabili contiene "dati sensibili" e pertanto va custodita a fascicolo riservato ai sensi dell art. 22 L. 196/2003. 20

RICONOSCIMENTO DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP E CERTIFICAZIONE Termini per la presentazione della domanda e visita di accertamento: Domanda di accertamento: entro il 31 dicembre per i bambini di prima scolarizzazione; al più tardi aprile - maggio per gli allievi che già frequentano. Visita di accertamento: entro sessanta giorni dalla domanda. Il verbale di accertamento deve essere redatto entro il 15 luglio per avere validità nell anno successivo. Stesura della DF (diagnosi funzionale): Per i bambini di prima iscrizione (nido materna o scuola primaria): entro la scadenza delle iscrizioni; Per gli allievi che frequentano: entro aprile maggio; Eventuali aggiornamenti: al passaggio di ordine di scuola e/o in presenza di significativi cambiamenti del quadro. 21

GLI ATTORI AZIENDA SANITARIA LOCALE PRIVATO ACCREDITATO LOCALE SCUOLA AZIENDA OSPEDALIERA E PEDIATRA di FAMIGLIA COMUNE 22

LA DIAGNOSI FUNZIONALE La diagnosi funzionale descrive la situazione clinico-funzionale del minore al momento dell accertamento ed evidenzia i deficit e le potenzialità sul piano cognitivo, affettivo- relazionale e sensoriale. Include le informazioni essenziali utili per individuare, con i diversi attori coinvolti, i supporti più opportuni e per consentire alla scuola e all ente locale l attribuzione delle necessarie risorse. AREA COGNITIVA AREA AFFETTIVO RELAZIONALE AREA DELLE AUTONOMIE AREA LINGUISTICA AREA NEUROPS. AREA SENSORIALE AREA MOTORIO PRASSICA 23

NORME INTERNAZIONALI L OMS si occupa di definire cos è il deficit e gli effetti che ha a livello individuale e sociale. Ha elaborato dei sistemi di classificazione dei deficit: ICIDH (1980): descrive gli effetti del deficit sulla persona e sulla sua partecipazione sociale. ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità (2002). L inclusione non dipende solo dalle menomazioni causate dal deficit ma dalle capacità integrative della persona disabile e dell ambiente sociale e comunitario in cui essa vive. P.D.F. (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE) Il P.D.F. è successivo alla diagnosi funzionale e indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo dell alunno con disabilità, attraverso l analisi delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive del soggetto, le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, nonché le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate. Il PDF è redatto dall unità multidisciplinare che elabora la diagnosi funzionale, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell alunno. 24

ASSE COGNITIVO ASSE DELL APPRENDIM ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE ASSE DELL AUTONOM DELLA ASSE COMUNICAZIONE PROFILO DINAMICO FUNZIONALE ASSE NEUROSPICOL. ASSE LINGUISTICO ASSE MOTORIO PRASSICO ASSE SENSORIALE IL P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e tra di loro equilibrati, predisposti per l alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo (normalmente corrispondente alla durata dell anno scolastico), ai fini della realizzazione del diritto all educazione e all istruzione. Alla definizione del PEI provvedono congiuntamente gli operatori delle Aziende per i Servizi Sanitari e, per ciascun grado di scuola, il personale insegnante curricolare e di sostegno con la collaborazione dei genitori dell alunno con disabilità. 25

Il Piano Educativo Individualizzato si articola nelle seguenti parti: 1. dati dell alunno; 2. contesto scolastico; 3. aree d intervento e obiettivi a breve e medio termine; 4. modalità di intervento; 5. strumenti di verifica e valutazione. L apprendimento cooperativo e il lavoro svolto all interno del gruppo classe, favorisce la costruzione della conoscenza nel rispetto di tempi e stili di apprendimento di tutti. 26

Tecniche particolarmente efficaci nei confronti dell alunno disabile sono: Il tutoring. L apprendimento per scoperta. La suddivisione del tempo in tempi. L utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. La verifica e la valutazione sono momenti importanti ma verificare non significa semplicemente mettere alla prova il nostro alunno, porlo di fronte ad un problema da risolvere e valutare non è un atto che si materializza nell attribuzione di un giudizio di merito o di demerito riferito ai risultati raggiunti. Valutazione di performance ma soprattutto valutazione dei processi di apprendimento! 27

I docenti di sostegno, a norma dell art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazione di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto(dpr n. 122/2009 art. 2/5) PERCORSO PER OBIETTIVI MINIMI O DIFFERENZIATO Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. 28

OBIETTIVI MINIMI La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali o comunque a essi globalmente corrispondenti, è prevista dall art. 15 comma 3 dell O.M. n.90 del 21/5/2001. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali, è possibile prevedere: 1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa(art. 318 del D.L.vo 297/1994). 29

Sia per le verifiche che sono eseguite durante l anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma. Le prove equipollenti possono consistere in: 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l ausilio di apparecchiature informatiche. 2. MODALITA DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio diclasseentroil15maggiopredisponeunaprovastudiataadhocotrasforma le prove del Ministero in sede d esame (anche la mattina stessa).(commi 7e 8 dell art.15o.m.n.90del21/5/2001,d.m.26/8/81,art.16l.104/92,parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell O.M. 90, comma 3 dell art. 318 del D.L.vo n. 297/94). 30

I docenti di sostegno possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione(d.m. 25 maggio 95, n.170). Durante lo svolgimento delle prove d esame di licenza media, l insegnante di sostegno fa parte della Commissione. All esame di Stato la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agliesamidiqualificaedistatoeacquisisconoiltitolodistudio. 31

La programmazione PERCORSO differenziata DIFFERENZIATO consiste in un piano di lavoro personalizzato per l alunno, stilato da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno. Gli alunni vengono valutati attraverso modalità che sono relative unicamente al P.E.I. E necessario il consenso della famiglia(art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01): Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia e in caso di diniego, l alunno deve seguire la programmazione di classe. 32

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali(comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Gli allievi che seguono un percorso differenziato possono partecipare agli esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come credito formativo per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). 33