Deduzione dei contributi versati per il familiare a carico a forme pensionistiche integrative, liquidazione quota di SNC, regime delle nuove iniziative produttive, ristrutturazione immobile e scomputo del terreno, aliquota Iva secondo box di Antonio Gigliotti Pubblicato il 4 giugno 2010 interessantissime risposte a quesiti QUESITO N. 1: Deduzione dei contributi versati per il familiare a carico a forme pensionistiche integrative Una contribuente risulta a carico del marito in quanto casalinga priva di reddito. Il marito ha, quindi, deciso di versare a favore della moglie dei contributi a forme pensionistiche complementari (disciplinate dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252). Si chiede se il marito possa dedurre i contributi versati a favore della moglie. 1
L articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato, per i soggetti fiscalmente a carico di altri, dagli stessi soggetti o da coloro nei confronti dei quali sono a carico. In merito alla deducibilità dei contributi il medesimo articolo 8, al comma 5, prevede che, per i contributi versati nell interesse delle persone indicate nell articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta, per l ammontare da esse eventualmente non dedotto, al soggetto di cui sono a carico, fermo restando l importo complessivamente stabilito di euro 5.164,57. Il contribuente indicato nel quesito può, quindi, dedurre i contribuenti versati in favore della moglie a forme pensionistiche complementari. QUESITO N. 2: Liquidazione della quota di una società in nome collettivo 2
Il socio di una società in nome collettivo decide di recedere dalla società e chiede la liquidazione della propria quota. La liquidazione della quota risulta superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto. Si chiede come debba essere trattata fiscalmente da parte della società la quota liquidata per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto. L Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento delle somme erogate al socio receduto con la Risoluzione 25 febbraio 2008, n. 64/E. In tale occasione l Agenzia delle Entrate ha affermato che l importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione ( costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, e che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile. Al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene 3
che la differenza da recesso sia deducibile in capo alla società nell esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota. Alla luce del chiarimento dato dall Agenzia delle Entrate si ritiene che per il caso esposto nel quesito la quota liquidata al socio per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto sia deducibile dalla società. QUESITO N. 3: Regime delle nuove iniziative produttive al termine della pratica professionale Un soggetto ha svolto pratica obbligatoria dal 2007 ad oggi, prestando la propria collaborazione coordinata e continuativa presso lo studio di un dottore commercialista. Ora intende iscriversi all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed aprire la partita IVA; può accedere al regime agevolato per le nuove iniziative produttive previsto dall art. 13, Legge n. 388/2000? 4
L art. 13, Legge n. 388/2000 ha introdotto, a favore delle persone fisiche che intraprendono un attività artistica o professionale ovvero d impresa, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un imposta sostitutiva dell IRPEF nella misura del 10%, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i due successivi. L accesso a tale regime è, tuttavia, precluso ai soggetti che nel triennio precedente hanno esercitato attività di lavoro autonomo o d impresa anche sotto forma associata o familiare. Il carattere della novità costituisce, quindi, elemento fondamentale affinché si possa fruire dell agevolazione. Secondo quanto precisato nella CM 26.1.2001, n. 8/E, il periodo di pratica obbligatoria, richiesta per l esercizio di arti e professioni, non rileva ai fini della novità dell esercizio dell attività di lavoro autonomo. Infatti, se l esercizio della professione richiede il superamento dell esame di abilitazione nonché l iscrizione al relativo Ordine di appartenenza, è solo a seguito di ciò che è possibile svolgere in modo pieno l attività. L attività di collaborazione professionale prestata presso uno studio costituisce solo una parte limitata dell attività professionale; di conseguenza quest ultima non può essere considerata mera prosecuzione di quella precedente. Nel caso in esame quindi, il soggetto, iscrivendosi all Ordine nel 2009, può accedere al regime agevolato. QUESITO N. 4: Ristrutturazione immobile e scomputo del terreno 5
Una società per azioni ha acquistato nel 2007 un immobile strumentale per il quale non è stato indicato in bilancio il valore del terreno. Come previsto dal D.L. 223/2006, conv. con modif. 248/2006, per scomputare la quota relativa al terreno si considera indeducibile il 30% della quota di ammortamento annualmente stanziata. Nel corso del 2009 sono stati sostenuti degli oneri di ristrutturazione/ampliamento e, pertanto, dal 2009 le quote di ammortamento sono determinate sul costo maggiorato di tali spese. Si chiede se anche la quota indeducibile del 30% debba essere calcolata sul nuovo costo ammortizzabile dell immobile. Il comma 7 dell articolo 36 del d.l. n. 223 del 2006 ha stabilito che:.ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati 6
strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza... Il costo da attribuire alla predette area (ove non autonomamente acquistata), deve essere pari al maggiore tra: il valore separatamente esposto in bilancio nell anno di acquisto (se tale indicazione è avvenuta in modo distinto in bilancio) e il valore ottenuto applicando il 20 per cento o 30 per cento al costo di acquisto complessivo dell immobile, comprensivo del valore dell area. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 11 del 16.02.2007 il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20 o 30 per cento deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati, i quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell area. Di conseguenza, la quota di ammortamento indeducibile riferita al terreno va determinata considerando il costo al netto delle spese incrementative sostenute per la ristrutturazione del fabbricato. QUESITO N. 5: Aliquota Iva secondo box Se acquisto un secondo box di pertinenza della mia prima casa, quale aliquota Iva 7
deve essere applicata L aliquota Iva del 4% si rende applicabile solo per l acquisto del primo box. L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12 del 1.3.2007 ha infatti affermato che l aliquota IVA prevista per la cessione del bene principale e comunque applicabile alla pertinenza se i due immobili sono acquistati con il medesimo atto. Se invece i due beni vengono acquistati con atto separato, l aliquota prevista per l immobile abitativo si applica alla sola pertinenza posta al servizio della prima casa mentre negli altri casi la costituzione del vincolo pertinenziale resta del tutto ininfluente per la determinazione dell imposta. Il secondo box pertinenziale sconterà pertanto l Iva al 10%. Si fa presente inoltre che la cessione di detto secondo box, per qual che concerne le imposte ipotecarie e catastali, sconterà l imposta fissa nella misura di 168, giusta nota all art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs n. 347/90. 8
4 giugno 2010 Antonio Gigliotti 9