ultimo aggiornamento 14.09.2009 Si ricorda che: - le casistiche sono numerose e in continua evoluzione, - alcune riduzioni / agevolazioni presuppongono la presenza di particolari requisiti, e pertanto si consiglia un utilizzo prudente delle tabelle in oggetto. www.commercialistatelematico.com Studio Dott. Righetti & Associati
VENDITA DI FABBRICATO ABITATIVO A UN PRIVATO tabella 1 Venditore Descrizione Prima casa (5) Non di lusso (5) Di lusso (5) Entro 4 anni (4) dalla ultimazione Impresa costruttrice Oltre 4 anni (4) dalla ultimazione Impresa che ha effettuato interventi di recupero Impresa di compravendita Impresa diverse dalle precedenti Privati Entro 4 anni (4) dalla ultimazione Oltre 4 anni (4) dalla ultimazione Iva 4% + Registro 3% + Ipotecaria e Iva 4% + Reg 3% + Ipotecaria e Catastale fisse Reg 3% + Ipotecaria e Catastale fisse Reg 3% + Ipotecaria e Catastale fisse Registro 3% Ipotecaria fissa Catastale fissa Iva 10% + Iva 10% + Registro 7% Ipotecaria 2% Catastale 1% Iva 20% + Iva 20% + Registro 7% Ipotecaria 2% Catastale 1% Note alla tabella 1 Per fabbricati abitativi si intendono quelli di categoria catastale da A01 ad A09 e di categoria A11; inoltre, le pertinenze di abitazioni hanno il medesimo trattamento previsto per l abitazione stessa. L imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale fisse sono pari a 168 ciascuna. Per interventi di recupero si intendono quelli di cui all art. 31/457 lett. c) d) e) (vedere il permesso a costruire). La cessione di immobili abitativi da parte di imprese in esenzione di Iva impatta negativamente sulla detrazione dell Iva sugli acquisti. Per le cessioni di fabbricati rurali si rimanda alla tabella relativa alla cessione di terreni (tabella 4). L agevolazione prima casa spetta anche per le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione non di lusso fatte da cooperative e loro consorzi a favore di soci in possesso dei requisiti per le agevolazioni prima casa. (1 ) Anche se l attività di costruzione o ristrutturazione non è oggetto esclusivo o principale dell attività (es impresa di abbigliamento che costruisce degli appartamenti); in questo caso però fare attenzione all art. 19 bis. 1 lett. i). Anche se la realizzazione di costruzione / recupero dei fabbricati è effettuata da terzi (appalto lavori). La cessione di immobili in corso di costruzione / ristrutturazione (affinché gli immobili siano definiti in corso di ristrutturazione devono essere iniziati interventi significativi, non basta che ci sia il semplice permesso a costruire) è soggetta ad Iva (l aliquota Iva da utilizzare dipende dalla circostanza che l immobile di futura realizzazione sia prima casa, non di lusso o di lusso). (4) Senza tener conto del periodo in cui l immobile è stato locato, con contratto non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia convenzionata. (5) Per i fabbricati di interesse storico o artistico, se soggetti a imposta % di registro, l aliquota è ridotta al 3% (non cambiano Ipo + Cat). Vendite a privati di fabbricati abitativi - Per i trasferimenti di abitazioni e pertinenze a privati, è facoltà del privato acquirente di richiedere l applicazione delle imposte di registro e ipocatastali sul valore catastale anche se il venditore è una impresa (oltre che un altro privato), a condizione che la compravendita non sia soggetta ad Iva. Resta fermo l obbligo di indicare nell atto l ammontare del corrispettivo pattuito. L onorario notarile si riduce del 30%. L agevolazione viene meno se le parti occultano, anche in parte, il corrispettivo.
VENDITA DI FABBRICATO ABITATIVO A UNA IMPRESA Venditore Descrizione Non di lusso (5) Di lusso (5) tabella 2 Commercio immobili (6) Entro 4 anni (4) dalla ultimazione Impresa costruttrice Oltre 4 anni (4) dalla ultimazione Impresa che ha effettuato interventi di recupero Impresa di compravendita Impresa diverse dalle precedenti Privati Entro 4 anni (4) dalla ultimazione Oltre 4 anni (4) dalla ultimazione Iva 10% + Iva 10% + Registro 7% Ipotecaria 2% Catastale 1% Iva 20% + Iva 20% + Registro 7% Ipotecaria 2% Catastale 1% Iva 10% o 20% + Come * qui sotto Iva 10% o 20% + * Registro 1% Ipotecaria e Catastale fisse (se non si verifica la vendita entro i 3 anni, si applicano Reg 7% Ipo + Cat 3% oltre a soprattassa 30% e interessi di mora) Registro 7% Ipotecaria 2% Catastale 1% Note alla tabella 2 Per fabbricati abitativi si intendono quelli di categoria catastale da A01 ad A09 e di categoria A11; inoltre, le pertinenze di abitazioni hanno il medesimo trattamento previsto per l abitazione stessa. L imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale fisse sono pari a 168 ciascuna. Per interventi di recupero si intendono quelli di cui all art. 31/457 lett. c) d) e) (vedere il permesso a costruire). La cessione di immobili abitativi da parte di imprese in esenzione di Iva impatta negativamente sulla detrazione dell Iva sugli acquisti. Anche se l attività di costruzione o ristrutturazione non è oggetto esclusivo o principale dell attività (es impresa di abbigliamento che costruisce degli appartamenti); in questo caso però fare attenzione all art. 19 bis. 1 lett. i). Anche se la realizzazione di costruzione / recupero dei fabbricati è effettuata da terzi (appalto lavori). La cessione di immobili in corso di costruzione / ristrutturazione (affinché gli immobili siano definiti in corso di ristrutturazione devono essere iniziati interventi significativi, non basta che ci sia il semplice permesso a costruire / ristrutturare) è soggetta ad Iva (l aliquota Iva da utilizzare dipende dalla circostanza che l immobile di futura realizzazione sia prima casa, non di lusso o di lusso). (4) Senza tener conto del periodo in cui l immobile è stato locato, con contratto non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia convenzionata. (5) Per i fabbricati di interesse storico o artistico, se soggetti a imposta % di registro, l aliquota è ridotta al 3% (non cambiano Ipo + Cat). (6) Abitazione ceduta a impresa di commercio immobili che dichiara nell atto di rivendere il fabbricato entro 3 anni dall acquisto (presupposto dell agevolazione è che si tratti di acquisto in esenzione Iva ai sensi dell art. 10 c. 1 n. 8 bis - risposta a interrogazione parlamentare del 17.06.2009).
VENDITA DI FABBRICATO STRUMENTALE (B, C, D, E, A/10) tabella 3 Venditore Descrizione vendita Iva / Imposta di registro Impresa costruttrice (5) Impresa che ha effettuato interventi di recupero (5) Impresa di compravendita di immobili Tutte le altre imprese Entro 4 anni dalla ultimazione Oltre 4 anni dalla ultimazione Nei confronti di privati (e immobili non ultimati: in costruzione o ristrutturazione) (5) Nei confronti di soggetto con detraibilità Iva fino al 25% Nei confronti di soggetto con detraibilità Iva superiore al 25% Iva 20% (10% se Tupini ) + Registro fissa + Ipotecaria 3% + Catastale 1% Nei confronti di privati (e immobili non ultimati: in costruzione o ristrutturazione) (5) Reg fissa + Ipo 3% + Cat 1% Iva 20% (10% se Tupini ) + Nei confronti di un soggetto con detraibilità Iva fino al Reverse charge (4) 25% Iva 20% (10% se Tupini ) Nei confronti di un soggetto con detraibilità Iva superiore + al 25% - Con opzione da parte del venditore per Registro fissa + Ipotecaria l applicazione dell Iva 3% + Catastale 1% Nei confronti di un soggetto con detraibilità Iva superiore al 25% - Senza opzione da parte del venditore per l applicazione dell Iva Come per impresa costruttrice ma, in caso di applicazione dell Iva, l aliquota è del 10% (6) anche se il fabbricato non rientra nei requisiti Tupini Entro o oltre 4 anni Come imprese costruttrici oltre 4 anni Come imprese costruttrici oltre 4 anni Esente Iva art. 10 n. 8 ter Registro fissa + Ipotecaria 3% + Catastale 1% Privato Vendita effettuata da privati Reg. 7% + Ipo 2% + Cat 1% Note alla tabella 3 I fabbricati strumentali sono classificati in una delle segg. categorie catastali: A/10, B, C (escluse le pertinenze di abitazioni), D, E. L imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale fisse sono pari a 168 ciascuna. Per interventi di recupero (vedere il permesso a costruire) si intendono quelli di cui all art. 31/457 lett. c) d) e). Per i fabbricati di interesse storico o artistico, se soggetti a imposta % di registro, l aliquota è ridotta al 3% (non cambiano Ipo + Cat). Pertinenze di immobili prima casa: spetta l agevolazione prima casa (vedi tabella 1) anche per l acquisto di alcune pertinenze dell abitazione (anche acquistate con atto separato) con il limite di una per ognuna delle seguenti categorie: C02, C06 e C07. Anche se l attività di costruzione o ristrutturazione non è oggetto esclusivo o principale dell attività (es. impresa di abbigliamento che costruisce degli uffici). Anche se la realizzazione di costruzione / recupero dei fabbricati è effettuata da terzi (appalto lavori). Cessioni di immobili strumentali effettuata da una impresa ad una società di leasing per la stipula di un contratto di locazione finanziaria: le ipocatastali sono ridotte del 50% (Ipo 1,5% + Cat 0,5% anziché Ipo 3% + Cat 1%) (vedi anche tabella n. 8). La cessione di uffici e/o negozi, box, cantine e locali destinati al parcheggio auto può essere assoggettata ad aliquota ridotta del 10% solo se l unità oggetto della vendita è parte di un immobile non di lusso avente le caratteristiche di cui all art. 13 della L. 408/49 c.d. legge Tupini ed inoltre la cessione viene effettuata dall impresa costruttrice dell immobile stesso (R.M. prot. n. 502439 del 02.07.1976). (4) Le fatture, senza addebito dell Iva, devono riportare la dicitura Operazione senza addebito Iva ai sensi dell art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972. L applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura (inversione contabile o reverse charge). (5) Rientrano tra i fabbricati imponibili Iva per obbligo anche i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione (C.M. 12/E/2007). (6) Per le cessioni di immobili in corso di ristrutturazione non è tuttavia applicabile l aliquota del 10% prevista per la vendita di fabbricati da parte del soggetto che ha realizzato interventi di ristrutturazione in quanto la cessione avviene in un momento anteriore alla data di ultimazione dell intervento stesso. In questo caso l aliquota sarà quindi del 10% se i fabbricati sono Tupini e, diversamente, del 20%.
LOCAZIONE DI FABBRICATO ABITATIVO tabella 4 Locatore Iva Imposta di registro Locazione effettuata da qualsiasi tipo di impresa (comprese quelle di costruzione e ristrutturazione) Locazione effettuata da imprese costruttrici e ristrutturatrici entro 4 anni dalla fine lavori in attuazione di programmi di edilizia convenzionata Locazione effettuata da privati Locazione di case vacanze poste in essere in regime di impresa turistica / alberghiera Esente art. 10 n. 8 Iva 10% Fuori campo Iva Iva 10% 2% (registrazione obbligatoria) fissa 67 (registrazione non obbligatoria) 2% (registrazione obbligatoria) fissa 67 (registrazione non obbligatoria) Note alla tabella 4 L immobile deve essere locato con contratto non inferiore a 4 anni e in attuazione di programmi di edilizia convenzionata, altrimenti la locazione segue le regole previste per le altre imprese. L Iva al 10% si applica anche a tutte le prestazioni rese nelle strutture ricettive indicate dall'articolo 6 della legge quadro del 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo così anche le prestazioni rese da strutture ricettive di alberghi, motel, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli della gioventù, bed and breakfast. Ai fini dell individuazione del corretto trattamento Iva delle prestazioni di alloggio alberghiero o simili è indispensabile fare riferimento anche e soprattutto alle norme regionali di settore, quando esistono. Ciò premesso: - le locazioni di case e appartamenti per vacanze sono soggette ad Iva del 10%, se dal combinato disposto delle norme regionali di settore e della normativa ordinaria siano riconducibili alle attività degli alberghi, motels esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere e simili; - le locazioni di case e appartamenti per vacanze sono invece esenti art. 10 n. 8 D.P.R. 633/72 (soggette quindi a registro 2%) quando dal combinato disposto delle norme regionali di settore e della normativa ordinaria emerga che le prestazioni di alloggio sono prive del carattere alberghiero (o analogo) come più sopra descritto. (C.M. 12/E/2007). Le locazioni ad uso turistico effettuate da soggetti privati di durata inferiore a 30 gg non sono soggette a registrazione. LOCAZIONE DI FABBRICATO STRUMENTALE tabella 5 Locatore Conduttore Iva Imposta di registro Soggetto Iva a) privato b) soggetto con detraibilità Iva fino al 25% c) soggetto con detraibilità Iva oltre il 25%, se il locatore ha optato per il regime Iva Soggetto con detraibilità Iva superiore al 25%, se il locatore non ha optato per il regime Iva Iva 20% 1% (registrazione obbligatoria) Esente art. 10 n. 8 1% (registrazione obbligatoria) Privato Chiunque Fuori campo Iva 2% (registrazione obbligatoria) Note alla tabella 5 Affitto di azienda: se il valore del fabbricato supera il 50% del valore dell azienda va adottata la normativa prevista per i fabbricati, altrimenti l affitto d azienda è soggetto ad Iva 20% (se affittante è una società o una ditta individuale che non affitta l unica azienda; si applica l imposta di registro fissa) o fuori campo Iva (se si tratta di affitto di unica azienda di ditta individuale; in questo caso si applicano l imposta di registro al 3% sulla componente mobiliare e al 2% su quella immobiliare). Locazioni in ambito turistico - alberghiero si rimanda a quanto indicato nella tabella sulle locazioni di fabbricati abitativi. L opzione si esercita in sede di registrazione del contratto di locazione. In caso di acquisto di immobile già locato, l opzione può essere esercitata mediante invio di raccomandata A.R. all Agenzia delle Entrate competente (R.M. 2/E/2008).
LEASING DI FABBRICATO ABITATIVO tabella 6 Vendita alla società di leasing Canoni di leasing Riscatto vedi tabella n. 2 (vendita di fabbricato abitativo a una impresa) Esente art. 10 n. 8 Registro 2% Esente Iva art. 10 n. 8 bis Reg 7% Ipo + Cat 3% (Reg 3% Ipo + Cat fisse se l acquirente ha i requisiti prima casa) LEASING DI FABBRICATO STRUMENTALE tabella 7 Vendita alla società di leasing Riscatto vedi tabella n. 3 (vendita di fabbricato strumentale) ma, se il venditore è un soggetto Iva, le ipocatastali sono ridotte del 50% (Ipo 1,5% + Cat 0,5% anziché Ipo 3% + Cat 1%) vedi tabella n.3 (vendita di fabbricato strumentale) ma le ipocatastali sono ridotte del 50% (Ipo 1,5% + Cat 0,5% anziché Ipo 3% + Cat 1%) Canoni di locazione Iva 20% + Reg. 1% - Se: a) il conduttore è un privato, b) il conduttore è soggetto con detraibilità Iva fino al 25%, c) se il locatore ha optato per il regime Iva. Esenti art. 10 n. 8 + Reg. 1% - Se il conduttore è un soggetto diverso dai precedenti a), b) e in mancanza dell opzione per il regime Iva da parte del locatore. Note alla tabella 7 La base imponibile è costituita dal costo originario sostenuto dalla società di leasing (prezzo di riscatto + canoni depurati della componente finanziaria). Dalle ipocatastali dovute al riscatto è scomputabile quanto pagato a titolo di imposta di registro durante la durata del leasing.
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FABBRICATI ABITATIVI O A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA tabella 8 Descrizione (7) Contratto di appalto Contratto di subappalto * Costruzione di edifici non di lusso o di Fabbricati Tupini Iva 4% - Se prima casa o se impresa che costruisce per rivendere Iva 10% - altra abitazione Iva 4% - Se prima casa o se impresa che costruisce per rivendere Iva 10% - altra abitazione Consulenze di professionisti Iva 20% Costruzione di edifici di lusso Iva 20% Iva 20% Iva 20% Costruzione di fabbricato rurale Iva 4% Iva 4% Iva 20% Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lett. a) b) art. 31 L. 457/78 (4) Interventi di restauro e risanamento conservativo lett. c) art. 31 L. 457/78 Interventi di ristrutturazione edilizia lett. d) art. 31 L. 457/78 (6) Interventi di ristrutturazione urbanistica lett. e) art. 31 L. 457/78 Iva 10% Iva 20% (5) Iva 20% * REVERSE CHARGHE: i subappaltatori, che svolgono attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili nei confronti di imprese appaltatrici o a loro volta subappaltatrici, devono emettere fattura senza Iva, con indicazione Operazione senza addebito Iva ai sensi dell art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. L applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura (inversione contabile o reverse charge). Sono regolarmente soggette ad Iva le prestazioni rese nell ambito di una fornitura di beni con posa nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Nell ipotesi di contratti misti (appalto e fornitura) occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti (R.M. 220/E/2007). Quando il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l esecuzione dell opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come fornitura con posa e non si applica il reverse. Diversamente, se la volontà è quella di giungere ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione delle opere, allora prevale la prestazione di servizi e (sussistendone gli altri requisiti) va applicato il meccanismo del reverse charge. Note alla tabella 8 Si ricorda che le altre prestazioni d opera senza un regolare contratto di appalto, scontano tutte l Iva al 20%. In merito alla definizione di fabbricati Tupini si rimanda alla L. 408/1949. Per gli edifici rurali si fa riferimento a quanto disciplinato dalla voce 21 bis della tabella A, parte II del D.P.R. n. 633/72. (4) L aliquota al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata è destinata a diventare a breve una agevolazione permanente (attualmente, in attesa dell apposita disposizione normativa, si tratta invece di una agevolazione temporanea la cui scadenza è fissata al 31.12.2011). Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell aliquota Iva ridotta, non è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il costo riferito alla manodopera (che è obbligatoria solo se il cessionario intende beneficiare della detrazione del 36% o 55%). Se all esecuzione dei lavori sono impiegati beni c.d. significativi (D.M. delle Finanze del 29.12.1999) l'iva ridotta spetta fino a concorrenza del valore dell'intera prestazione al netto del valore del bene significativo. (5) Relativamente ai soli edifici di edilizia residenziale pubblica, l aliquota Iva da scontare sui contratti di subappalto è del 10%. (6) L'aliquota Iva agevolata del 10% è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell'edificio avvengano nel rispetto della volumetria e della sagoma di quello preesistente. (7) A tutte le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche si applica l aliquota Iva agevolata del 4%.
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI tabella 9 Descrizione (4) Contratto di appalto Contratto di subappalto * Consulenze di professionisti Costruzione (5) Iva 20% Iva 20% Iva 20% Costruzione di scuole, caserme, ospedali e opere di urbanizzazione comprese strade, parcheggi, fognature, rete idrica, elettrica e del gas Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lett. a) b) art. 31 della L. 457/78 Iva 10% Iva 10% Iva 20% Iva 20% Iva 20% Iva 20% Interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lett. c), d) ed e) art. 31 della L. 457/78 * REVERSE CHARGHE: i subappaltatori, che svolgono attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili nei confronti di imprese appaltatrici o a loro volta subappaltatrici, devono emettere fattura senza Iva, con indicazione Operazione senza addebito Iva ai sensi dell art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. L applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura (inversione contabile o reverse charge). Sono regolarmente soggette ad Iva le prestazioni rese nell ambito di una fornitura di beni con posa nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Nell ipotesi di contratti misti (appalto e fornitura) occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti (RM 220/E/2007). Quando il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l esecuzione dell opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come fornitura con posa e non si applica il reverse. Diversamente, se la volontà è quella di giungere ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione delle opere, allora prevale la prestazione di servizi e (sussistendone gli altri requisiti) va applicato il meccanismo del reverse charge. Note alla tabella 9 Comprese altre prestazioni. Altre prestazioni d opera senza contratto di appalto Iva 20%. Si ritiene che l'aliquota Iva agevolata del 10% sia applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell'edificio avvengano nel rispetto della volumetria e della sagoma di quello preesistente. (4) A tutte le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche si applica l aliquota Iva agevolata del 4%. (5) Se l immobile strumentale è all interno di un fabbricato c.d. Tupini vedi tabella n. 8.
VENDITA DI BENI E MATERIALI PER FABBRICATO ABITATIVO O A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA Descrizione Cessione di beni finiti Con posa Acquisti da parte di imprese o di privati Senza posa tabella 10 Cessione di altri beni e materiali Con posa Senza posa Costruzione di edificio non di lusso, o Fabbricato Tupini Iva 4% Iva 4% Iva 20% Iva 20% Fabbricato rurale Iva 4% Iva 4% Iva 20% Iva 20% Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lett. a) e b) art. 31 della L. 457/78. Interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) art. 31 della L. 457/78 Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) art. 31 della L. 457/78 Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) art. 31 della L. 457/78 Iva 20% Iva 10% (4) Iva 20% Iva 10% (4) Iva 20% Iva 10% Iva 10% Iva 20% Note alla tabella 10 In merito alla definizione di fabbricati Tupini si rimanda alla L. 408/1949. Per gli edifici rurali si fa riferimento a quanto disciplinato dalla voce 21 bis della tabella A, parte II del D.P.R. n. 633/72. Occorre tenere presente che sui beni finiti di valore significativo (D.M. delle Finanze del 29.12.1999), l'iva ridotta spetta fino a concorrenza del valore dell'intera prestazione al netto del valore del bene significativo. (4) L aliquota al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata è destinata a diventare a breve una agevolazione permanente (attualmente, in attesa dell apposita disposizione normativa, si tratta invece di una agevolazione temporanea la cui scadenza è fissata al 31.12.2011). Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell aliquota Iva ridotta, non è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il costo riferito alla manodopera (che è obbligatoria solo se il cessionario intende beneficiare della detrazione del 36% o 55%). NB: l applicazione dell Iva al 10% si riferisce ai beni finiti e le materie prime e semilavorate, utilizzati per la realizzazione dell'intervento di recupero, i quali vanno fatturati dall impresa che ha eseguito i lavori di manutenzione stessi. REVERSE CHARGHE: i subappaltatori, che svolgono attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili nei confronti di imprese appaltatrici o a loro volta subappaltatrici, devono emettere fattura senza Iva, con indicazione Operazione senza addebito Iva ai sensi dell art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. L applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura (inversione contabile o reverse charge). Sono regolarmente soggette ad Iva le prestazioni rese nell ambito di una fornitura di beni con posa nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Nell ipotesi di contratti misti (appalto e fornitura) occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti (R.M. 220/E/2007). Quando il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l esecuzione dell opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come fornitura con posa e non si applica il reverse. Diversamente, se la volontà è quella di giungere ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione delle opere, allora prevale la prestazione di servizi e (sussistendone gli altri requisiti) va applicato il meccanismo del reverse charge.
VENDITA DI BENI E MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI tabella 11 Descrizione Cessione di beni finiti Con posa Senza posa Cessione di altri beni e materiali Con posa Senza posa Costruzione Iva 20% Iva 20% Iva 20% Iva 20% Costruzione di scuole, caserme, ospedali e opere urbanizzazione comprese strade, parcheggi, fognature, rete idrica, elettrica e del gas Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lett. a) b) art. 31 L. 457/78 Interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lett. c), d) ed e) art. 31 della L. 457/78 Iva 20% Iva 20% Iva 20% Iva 20% Iva 20% Iva 20% Iva 20% REVERSE CHARGHE: i subappaltatori, che svolgono attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili nei confronti di imprese appaltatrici o a loro volta subappaltatrici, devono emettere fattura senza Iva, con indicazione Operazione senza addebito Iva ai sensi dell art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. L applicazione dell IVA è a carico del destinatario della fattura (inversione contabile o reverse charge). Sono regolarmente soggette ad Iva le prestazioni rese nell ambito di una fornitura di beni con posa nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Nell ipotesi di contratti misti (appalto e fornitura) occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti (R.M. 220/E/2007). Quando il contratto ha come scopo principale la cessione di un bene e l esecuzione dell opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come fornitura con posa e non si applica il reverse. Diversamente, se la volontà è quella di giungere ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l esecuzione delle opere, allora prevale la prestazione di servizi e (sussistendone gli altri requisiti) va applicato il meccanismo del reverse charge.