N. R.G. 15689/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 15689/12 R.G. Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Vendita beni». Promossa da: Santomauro Antonio, con gli avv.ti Monica Dimauro e Alessandro Dimauro. - attori - CONTRO Santander Consumer Bank s.p.a., con l avv. Cristina Faissola. - convenuta - Fallimento Torino Camper s.r.l., in persona del curatore pro tempore. - convenuto contumace - CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: «Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice unico, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta e con sentenza provvisoriamente esecutiva, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge IN VIA ISTRUTTORIA pagina 1 di 7
Ammettere prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova da i a 14 dedotti in narrativa premessa la locuzione Vero che. Si indica quale testimone sui suddetti capitoli di prova: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertata l esistenza del contratto di compravendita stipulato tra il Sig. Santomauro Antonio e la soc. Torino Camper s.r.l.; accertata l esistenza del contratto di finanziamento stipulato tra il sig. Santomauro Antonio e la soc. Santander Consumer Bank S.p.A.; accertato il collegamento contrattuale tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento; accertato il grave inadempimento contrattuale della soc. Tonno Camper s.r.l.; Dichiarare risolto il contratto di compravendita del camper stipulato tra il sig. Santomauro Antonio e la soc. Torino Camper s.r.l. per il grave inadempimento del venditore; Conseguentemente, per l effetto del collegamento contrattuale sopra indicato, dichiarare risolto il contratto di finanziamento stipulato tra il sig. Santomauro Antonio e la soc. Santander Consumer Bank S.p.A.; Per l effetto dichiarare tenuti e conseguentemente condannare la soc. Torino Camper s.r.l., in persona del curatore fallimentare sig. Dall Annellina Massimo Riccardo, e la soc. Santander s.r.l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, o singolarmente secondo il grado di responsabilità contrattuale dei resistenti, alla restituzione. in favore del sig. Santomauro Antonio della somma di 14.154,00 fino ad ora pagata alla finanziaria a titolo di rate del finanziamento; In ogni caso, con vittoria delle spese legali della presente causa e del procedimento d urgenza, con distrazione delle spese ed onorari del giudizio ex art. 93 c.p.c. Con gli interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo. Rivalutazione monetaria come d Ufficio». Per parte convenuta costituita: «Voglia l Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande proposte dal Sig. Antonio Santomauro contro Santander Consumer Bank e conseguentemente condannare il Sig. Santomauro al pagamento delle rate di finanziamento alle rispettive scadenze, nonché al pagamento immediato delle rate non corrisposte dalla data di sospensione sino alla sentenza. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite, IVA e CPA». pagina 2 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. 118 DISP. ATT. C.P.C.) Preliminarmente dovrà dichiararsi l inammissibilità delle domande tutte proposte nei riguardi del Fallimento della s.r.l. Torino Camper. Ed invero è noto (o, per lo meno, dovrebbe esserlo) che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento del (preteso) debitore, il (preteso) creditore non possa far valere in alcun modo le proprie ragioni secondo le forme ed il rito ordinari, ma debba insinuarsi al passivo fallimentare, «atteso che le pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere nelle forme di un giudizio ordinario, ossia al di fuori del procedimento della verificazione dei crediti in sede fallimentare e dell osservanza del principio di concorsualità (il quale consente l impugnativa del credito ammesso ai sensi dell art. 100 legge fall.)» e ciò addirittura «quandanche [tali domande siano] proposte attraverso una azione riconvenzionale» (cfr. ex multis Cass., 23 aprile 2003, n. 6475). Potrà soggiungersi che in tempi ancora successivi la Corte Suprema, a sezioni unite, ha avuto modo di pronunziarsi sul tema affermando che «Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto ovvero quando, in un processo promosso da soggetto "in bonis" per ottenere il pagamento di un proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagina 3 di 7
pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, a seguito di suo fallimento, il curatore si costituisca per coltivare la riconvenzionale stessa -, la suddetta domanda del creditore "in bonis", per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria» (cfr. Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2004, n. 23077). Per quanto attiene invece ai rapporti con l altra convenuta, le domande di parte attrice (in seguito al mutamento di rito, originariamente ricorrente) appaiono non solo destituite del benché minimo fondamento, ma addirittura tali da richiedere l applicazione ex officio dell art. 96, terzo comma, c.p.c. Ed invero, risulta a chiare lettere pattuito nel contratto stipulato (liberamente, a quanto pare) dalle parti che il soggetto mutuatario non avrebbe, per ragione alcuna, potuto opporre al mutuante le eccezioni relative al rapporto di compravendita, laddove le richieste del Santomauro hanno tratto proprio ed esclusivamente a tale rapporto. Parlare di collegamento negoziale di fronte ad una disposizione negoziale dal tenore tanto cristallino testimonia della mala fede di chi a tale tesi vorrebbe aggrapparsi per venire meno alle obbligazioni (liberamente, si ripete, per lo meno a quanto consta) sottoscritte, contro ogni criterio di buona fede negoziale. pagina 4 di 7
Non rimarrà pertanto che procedere al rigetto delle domande dall attore proposte contro la convenuta Santander e all accoglimento della riconvenzionale. Reputa poi questo Giudice che il già più volte evidenziato carattere evidentemente temerario delle dette domande meriti (anzi, reclami a gran voce) la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv. c.p.c., con condanna dell attore al pagamento, nei riguardi della convenuta costituita, della somma di 3.000,00, così equitativamente liquidata. Ed invero, nel momento in cui le migliori forze del Paese stanno compiendo ogni sforzo (vano, ad oggi) volto a dotare l Italia di un sistema giudiziario efficiente e razionale, nel pieno rispetto del canone del délai raisonnable previsto dall art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo, appare fondamentale che una cultura ed una prassi di sano case management si instaurino nei vari Uffici Giudiziari. La prima di tali prassi virtuose consiste nel definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale che, a detrimento dei legittimi interessi dei cittadini veramente lesi nei propri diritti, rischiano di soffocare i nostri sempre più (spesso inutilmente) oberati Tribunali. Ciò che appare invece necessario è approdare ad una rigorosa ed inflessibile applicazione di quei pochi strumenti che l armamentario normativo pone a disposizione del Giudice al fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici Giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più pagina 5 di 7
elementari ed istituzionali principi dell ordinamento, da parte di una classe forense minimamente avveduta ed attenta agli interessi degli stessi clienti, andrebbe del tutto evitata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 1 agosto 2012. La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell art. 282 c.p.c., così come modificato dall art. 33, l. 353/90. P.Q.M. Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; in contumacia del convenuto Fallimento; contrariis reiectis; DICHIARA inammissibili le domande tutte proposte dall attore nei confronti del convenuto fallimento nel corso del presente processo; RESPINGE le domande tutte proposte dall attore nei confronti della parte convenuta costituita nel corso del presente processo; DICHIARA TENUTA E CONDANNA la parte attrice al pagamento, nei confronti di parte convenuta costituita, delle residue rate di finanziamento alle rispettive pagina 6 di 7
scadenze, nonché al pagamento immediato delle rate non corrisposte dalla data di sospensione sino alla sentenza; DICHIARA TENUTA E CONDANNA la parte attrice al pagamento, nei confronti di parte convenuta costituita, dell ulteriore somma di 3.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., con gli interessi legali dalla data di pronunzia della presente sentenza sino al saldo effettivo; CONDANNA parte attrice al rimborso in favore della parte convenuta costituita delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.500,00, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Torino il giorno 23 settembre 2013, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 23 settembre 2013. IL GIUDICE pagina 7 di 7