NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI



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Transcript:

NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI L art. 21, DL n. 78/2010, al fine di contrastare l evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto un nuovo adempimento, quello di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000. Il citato art. 21 prevede, in particolare, che: Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Le modalità attuative erano state demandate ad un Provvedimento che è stato emanato in data 22 dicembre 2010, in cui sono stati individuati i soggetti obbligati, le operazioni interessate, i dati da riportare nonché le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione in esame. SOGGETTI OBBLIGATI Come previsto dall art. 1 del citato Provvedimento, sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Il nuovo obbligo riguarda pertanto, tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi) che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. OPERAZIONI STRAORDINARIE In presenza di operazioni straordinarie ovvero di altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, conferimento) la comunicazione va effettuata: dal soggetto subentrante qualora l operazione straordinaria comporti l estinzione del soggetto dante causa. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; da tutti i soggetti coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l operazione straordinaria non comporti l estinzione del soggetto dante causa. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE La comunicazione va effettuata, come disposto dall art. 2 del Provvedimento in esame, relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute : rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili o esenti), rese (sia nei confronti di altri soggetti passivi che non) e ricevute, di importo pari o superiore: - a 3.000 euro al netto dell Iva, se ricorre l obbligo di fatturazione, - a 3.600 euro al lordo dell Iva, se non ricorre l obbligo di fatturazione (ossia documentate da scontrino/ricevuta fiscale). Il Provvedimento 22/12/2010 dispone inoltre che i suddetti importi sono determinati:

in base alle condizioni contrattuali (quindi, per esempio, non rileva la presenza di eventuali acconti, o le modalità di pagamento frazionato. Quello che rileva è, unicamente, il corrispettivo totale, contrattuale); se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti; per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell anno solare siano di importo pari o superiore a 3.000 euro. N.B. L adempimento si estende, non solo alle operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti privati. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Il decreto esclude dall obbligo della comunicazione alcune operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria: le importazioni, le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972. (non sono escluse le operazioni di cui all art. 8, lettera c): cessioni ai cosiddetti esportatori abituali, su rilascio di lettera di intento); le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001.L esclusione dall obbligo è collegata al fatto che, con riguardo a tali operazioni, dall 1/7/2010 è già previsto un monitoraggio delle stesse tramite la presentazione, con periodicità mensile ovvero trimestrale a seconda del volume degli scambi, dell apposito modello approvato con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 28/5/2010; le operazioni oggetto della comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del Dpr 29 settembre 1973, n. 605. L esclusione dovrebbe riguardare le operazioni relative a contratti di assicurazione (ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie); contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas. Per tutti questi contratti sussiste l obbligo da parte delle aziende, degli istituti, degli enti e delle società di effettuare apposita comunicazione all anagrafe tributaria (potrebbe, inoltre, riguardare le operazioni rese nei confronti dei condomini, infatti per tali operazioni gli amministratori di condominio negli edifici devono fare apposita comunicazione all anagrafe tributaria. Si attendono, al riguardo, maggiori chiarimenti da parte dell Agenzia delle entrate). N.B. Si evidenzia che non sono escluse dalla comunicazione le operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisti di beni/prestazioni di servizi) ancorché assoggettate all obbligo di Intrastat. DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE Nella comunicazione vanno indicati, ai sensi dell art. 3 del Provvedimento, distintamente per ciascuna operazione: anno di riferimento;

partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore, acquirente/committente (la controparte è tenuta a fornire i dati richiesti); per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: - se persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; - se soggetti diversi da persone fisiche: denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza; i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, al cedente/prestatore (se acquisto) o dal cessionario o committente (se vendita). I corrispettivi devono essere indicati: - al netto dell Iva, se ricorre l obbligo della fattura. In tal caso deve essere indicata anche la relativa imposta; - al lordo dell Iva, se non ricorre l obbligo della fattura (scontrino o ricevuta); l indicazione se trattasi di operazione imponibile, non imponibile, esente o imponibile con Iva non esposta in fattura (esempio: operazioni in monofase art. 74, comma 1, Dpr 633/72)5; data dell operazione. Come precisato nel Provvedimento e nel tracciato informatico la data da prendere a riferimento è: - quella della registrazione effettuata, nei registri Iva, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del Dpr 633/72; - in mancanza, la data è quella del momento di effettuazione dell operazione di cui all art. 6 del Dpr 633/72 (esempio: per i soggetti che hanno optato per le semplificazioni di cui all art. 36-bis, non sussiste l obbligo di fatturazione e, quindi, di registrazione delle operazioni esenti effettuate. Le stesse, pertanto, dovranno essere indicate nella comunicazione con riferimento al momento di effettuazione). TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE Si evidenzia che per l adempimento in esame non è stato predisposto un modello specifico con le relative istruzioni di compilazione. La soluzione adottata si è tradotta nell elaborazione di un tracciato informatico per l invio telematico, così come per i vecchi elenchi clienti fornitori. La comunicazione va presentata, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica: direttamente dal contribuente; tramite un intermediario abilitato. N.B. Prima dell invio è necessario verificare la congruenza dei dati, utilizzando l apposito software che sarà reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. L avvenuta trasmissione della comunicazione è attestata mediante il rilascio al soggetto di una ricevuta, che sarà resa disponibile, salvo cause di forza maggiore, entro 5 giorni lavorativi successivi a quello dell invio. I dati sono considerati non trasmessi e, pertanto, la ricevuta non è rilasciata in caso di: 1. mancato riconoscimento del codice di autenticazione/codice di riscontro;

2. codice di autenticazione/codice di riscontro duplicato, a fronte dell invio avvenuto erroneamente più volte del medesimo file; 3. file non elaborabile in quanto non verificato utilizzando il predetto software di controllo; 4. mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati. In tali casi al soggetto che ha effettuato la trasmissione viene comunicato il motivo dello scarto e lo stesso è tenuto ad effettuare un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. REGIME SANZIONATORIO Si rammenta che, in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da 258 a 2.065 prevista dall art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. N.B. Comunicazione sostitutiva. il Provvedimento precisa che è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata entro 30 giorni dalla scadenza del termine. La sostituzione richiede il preventivo annullamento della precedente comunicazione (nel tracciato informatico sono previsti campi per l indicazione se trattasi di invio ordinario, invio sostitutivo, annullamento..). DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il Provvedimento in esame contiene una disposizione di carattere transitorio secondo la quale: - per L ANNO 2010 la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2011 e riguarda le sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione, di importo pari o superiore a 25.000 euro (al netto dell Iva). - per L ANNO 2011 La comunicazione è dovuta entro il 30 aprile 2012: per le sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione registrate (o, in mancanza di fatturazione, effettuate), per le operazioni che non ricorre l obbligo di fatturazione (ossia documentate da scontrino/ricevuta fiscale) registrate (o effettuate) dal 1 maggio 2011.

Nella parte sottostante lo schema riassuntivo: Anno d imposta DOCUMENTO FISCALE FATTURE SCONTRINO/RICEVUT A FISCALE PRESENTAZIO NE COMUNICAZIO NE 2010 Si, se uguale o maggiore a 25.000 (netto Iva) 2011 Si, se uguale o maggiore a 3.000 (netto Iva) 2012 e successivi Si, se uguale o maggiore a 3.000 (netto Iva) No Si, con data dal 1/5/2011 e se uguale o maggiore a 3.600 Si, se uguale o maggiore a 3.600 31/10/2011 30/4/2012 30/4/dell anno successivo