lunedì 8 febbraio 2016 RASSEGNA STAMPA ALBI Le pagelle della formazione Il sole24ore pag 6 del 08/02/2016 PROFESSIONI Corte dei Conti all angolo Italia Oggi pag. 34 del 06/02/2016 ORDINI Scuole gestite dagli ordini Il Giornale di Brescia pag. 35 del 05/02/2016
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34 Sabato 6 Febbraio 2016 PROFESSIONI Le novità del pdl all esame del senato. Addio al danno erariale Corte dei conti all angolo La responsabilità sanitaria sarà solo civile DI ANTONIO CICCIA MESSINA La responsabilità sanitaria mette fuori gioco la Corte dei conti. Il progetto di legge di riforma, approvato in prima lettura dalla camera il 28 gennaio 2016, e ora all esame del senato, attribuisce alla giurisdizione del tribunale ordinario l azione di rivalsa della struttura sanitaria sul medico. Non c è più danno erariale, ma solo responsabilità civile. L articolo 9 del progetto di legge delimita l azione di rivalsa con paletti che alleggeriscono la posizione del medico. Innanzi tutto vi è un primo limite rappresentato dall elemento soggettivo dell illecito: l azione di rivalsa dell ente scatta solo in caso di dolo o colpa grave del professionista sanitario. Questo significa che la colpa lieve del medico esclude la rivalsa. Un secondo paletto P.a., niente rimborsi legali per chi collauda i lavori Ai professionisti incaricati della direzione e del collaudo di lavori pubblici non spetta il rimborso delle spese legali per un giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, Sez. V con la sentenza del 27 gennaio 2016 n. 279. Nel dettaglio, la controversia verte sulla chiamata in giudizio di due professionisti da parte della Procura generale della Corte dei conti per la condanna al risarcimento del danno che essi avrebbero causato alla regione Piemonte per fatti correlati all esecuzione di un appalto di lavori, riguardo ai quali erano stati nominati rispettivamente direttore dei lavori e collaudatore. In merito a questo giudizio tali professionisti avevano presentato istanza alla regione Piemonte per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale. A seguito del provvedimento negativo da parte del Direttore dell avvocatura regionale avevano impugnato la denegata richiesta, con ricorso, al Tar Piemonte che lo aveva, a sua volta, respinto. Con l appello, allora, veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado lamentando la mancata assimilazione alla posizione di dipendenti pubblici dei due professionisti. Il Consiglio di stato, però, ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo, infatti, tra i soggetti un rapporto di servizio con la p.a. con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nella esecuzione dell incarico attribuito dall ente pubblico, non è configurabile il diritto al rimborso delle spese per il giudizio. L art. 49, comma 1, della l. reg. Piemonte n. 34 del 1989, infatti, nel prevedere l assistenza gratuita in giudizio qualora si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio, laddove fa riferimento a un «suo dipendente», va interpretata nel senso che «l assunzione a carico della Regione degli oneri di difesa sia riservato ai soli lavoratori dipendenti dalla Regione che siano legati ad essa da rapporto di servizio in senso proprio e non in senso lato». È pertanto legittimo il provvedimento che ha denegato il rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale davanti alla Corte dei conti nei confronti dei due professionisti perché tale rimborso è consentito solo a favore dei dipendenti dell Amministrazione. Francesca De Nardi riguarda, invece, un termine di decadenza molto stringente. È il caso del paziente (o dell erede dello stesso) che fa causa per risarcimento del danno, ma non chiama in causa il medico. In questa ipotesi, l azione di rivalsa nei confronti di quest ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale; inoltre l azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo, sulla base del quale è avvenuto il pagamento, oppure dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale. Un terzo contingentamento riguarda l opponibilità al medico della sentenza tra paziente e ospedale: la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura o contro l assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. Quindi se il medico non ha partecipato alla causa promossa dal paziente, la sentenza non può essere utilizzata dall ospedale contro il medico. Questo significa che la responsabilità del medico deve essere provata come se la sentenza di condanna della struttura non fosse stata pronunciata. Anche se il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel precedente giudizio. Non può vincolare il medico neppure l accordo bonario (la transazione) intervenuta tra paziente e struttura sanitaria o assicurazione. Se, poi, a essere condannata al risarcimento a favore del malato è una struttura pubblica, l azione di rivalsa sul medico si deve promuovere davanti al tribunale ordinario. Il disegno di legge esclude la giurisdizione della Corte dei conti. Questo significa che non c è più azione pubblica del procuratore del giudice contabile e che la responsabilità è solo civile e non erariale. Oltre ai paletti ci sono anche tetti alla responsabilità: la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Inoltre nel settore pubblico il professionista sanitario è bloccato negli avanzamenti di carriera, ma nel limite di un triennio. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l esercente la professione sanitaria, nell ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. Riproduzione riservata Economista non vuol dire dottore commercialista Il testo della sentenza sul sito www. italiaoggi.it/documenti Un cittadino italiano che ha conseguito in Spagna il titolo professionale di economista non ha diritto di iscriversi all albo dei dottori commercialisti. A stabilirlo, il Consiglio di stato, Sez. IV con la sentenza dell 8 gennaio 2016 n. 32. Nel dettaglio, nel caso in esame un dottore in economia e commercio aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata respinta dal ministero della giustizia la sua domanda volta al riconoscimento del titolo professionale di economista, conseguito in Spagna, quale titolo valido per l iscrizione all albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in Italia. In seguito all accoglimento della domanda da parte del Tar Lazio, solo per la ritenuta sussistenza del vizio procedimentale di omissione della previa notificazione all interessato del preavviso di rigetto, i giudici di Palazzo Spada affermano la legittimità del provvedimento ministeriale. Nel caso specifico non risulta contestato che il titolo di economista posseduto dall originario ricorrente risulti conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione né di alcuna ulteriore formazione professionale. Tuttavia da questo deriva l impossibilità che tale titolo possa consentire in Italia l iscrizione all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la quale, come è noto, nell ordinamento italiano non è sufficiente il mero possesso del diploma di laurea. Secondo il Collegio, infatti, la direttiva comunitaria 2005/36/CE (trasposta nell ordinamento nazionale dal dlgs 206/2007), sulla base della quale il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito in Spagna, è costantemente interpretata dalle stesse istituzioni europee nel senso di non consentire l automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro stato dell Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l attribuzione di un titolo per il quale l ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea. Francesca De Nardi MEDICI E STATO Indennizzi, pronto l accordo DI BEATRICE MIGLIORINI Buone notizie in arrivo per le casse dello stato. I circa 13 mld di euro di potenziali risarcimenti per coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione medica tra il 1978 e il 2006 si apprestano a diventare solo un brutto ricordo (si veda ItaliaOggi del 22 settembre 2015). Attraverso una nota diffusa ieri, infatti, Consulcesi (la società leader nella difesa dei camici bianchi), ha fatto sapere che il parlamento ha raggiunto un accordo in merito alla possibilità di presentare e, soprattutto, calendarizzare un pdl unificato all interno del quale è stabilita la possibilità di transare, pur nei seguenti termini: 13 mila euro l anno, per ciascuno anno di specializzazione, liquidati tutti in tempi rapidi e in un unica soluzione. Una misura, quella prevista, a cui potranno avere accesso solo coloro che al momento dell approvazione del pdl, i cui lavori partiranno dalla commissione cultura del senato, avranno già inoltrato ricorso. Numeri alla mano, quindi, quella che potenzialmente sarebbe stata una platea di circa 200 mila specialisti con una media di circa 45-50 mila euro di rimborso a testa sarà destinata inevitabilmente a ridursi. Soddisfazione per la decisione è stata espressa sia dal presidente di Consulcesi Massimo Tortorella, ad avviso del quale «quella della calendarizzazione di un pdl unificato, rappresenta una grande notizia per tutti quei camici bianchi che ancora non hanno ricevuto il giusto rimborso per gli anni di scuola post-laurea non correttamente retribuiti. Ma anche le tasche dei cittadini italiani i cui soldi potranno essere spesi in ben altri modi», ma anche da Piero Aiello (Ncd) promotore della mozione che ha portato alla decisione di lavorare al testo unificato. «Il governo è stato messo di fronte alla possibilità di scegliere tra continuare a pagare gli indennizzi ai medici che fanno ricorso e vincono sempre oppure trovare con questi un accordo che possa soddisfare entrambe le parti» ha sottolineato Aiello, «fortunatamente la scelta è stata nella giusta direzione».
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