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Il diritto all unità familiare dei cittadini stranieri e comunitari Marco Ferrero, avvocato ASGI professore a contratto di diritto dell immigrazione Università Ca Foscari Venezia Treviso, 30 gennaio 2014 Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 1

Comunitari Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com

Le fonti del diritto all unità familiare dei cittadini europei Libera circolazione: rappresenta una delle finalità principali del TCE (art. 3). I beneficiari della libera circolazione delle persone sono: i lavoratori subordinati come previsto agli artt. da 39 a 42 TCE. I lavoratori autonomi per i quali la libera circolazione si articola nel diritto di stabilimento (artt. 43-48 TCE) e la libera prestazione dei servizi (artt. 49-55 TCE) Marco Ferrero Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 3

Libera circolazione dei lavoratori L art. 39 TCE delinea il contenuto essenziale di tale libertà: Viene assicurato ai lavoratori il diritto di svolgere una attività di lavoro subordinato in uno qualsiasi degli Stati membri Viene previsto il principio del trattamento nazionale che implica l abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (art. 39, comma 2 TCE). Marco Ferrero Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 4

La cittadinanza europea è venuta meno la connotazione economica progressiva estensione: pensionati (direttiva 90/365) studenti (direttiva 93/96) altre categorie che non beneficiano ad altro titolo della libertà di circolazione (direttiva 90/364) Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992: istituita la Cittadinanza dell Unione (art. 17 TCE) si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro. Art. 21 TFUE (ex art. 18 TCE): ogni cittadino dell Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Marco Ferrero Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 5

L attuazione del principio di libera circolazione e stabilimento Direttiva 2004/38/CE sulla condizione dei cittadini europei e dei loro familiari (anche stranieri) D. lgs. 30/2007 (modificato dal d.lgs. 32/2008 e dalla l. 133/2008) art. 2 Familiari: Coniuge (anche dello stesso sesso Trib Reggio Emilia, ord. 31.2.2012) Partner (unione registrata e equiparata nello stato ospitante) Discendenti (<21 anni o a carico) Ascendenti a carico Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com

Lo stato agevola l ingresso (art.3, co.2) Ma non riconosce la piena titolarità del diritto di libera circolazione: Familiare a carico o convivente nel Paese d origine o che necessita di assistenza; Partner di unione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale (l. 97/2013) In ogni caso serve: NON il Visto, circ. 24.9.2013 n. 400/A/2013/12.337; Carta di soggiorno UE. In mancanza termine di grazia di 24 ore Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com

Diritto al soggiorno Fino a 3 mesi Senza condizioni e formalità (né visto, né pds) Per i familiari al seguito o che raggiungono il cittadino UE (art. 6, co. 2, modificato da l. 129/2011) Senza dichiarazione di presenza > 3mesi < 5anni Cittadino UE: disponibilità di mezzi per non essere un onere (rinvio all art. 29, co. 3 TUI), previa valutaz. complessiva personale (art. 9, co. 3 bis, mod. L. 97/2012: non più al netto delle spese di alloggio) Carta di soggiorno UE quinquennale. permanente Dopo 5 anni di soggiorno legale unitamente al cittadino UE Carta di soggiorno UE permanente. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com

Parità di trattamento tra comunitari e italiani Art. 23: Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano, se più favorevoli di quelle del T.U.I., anche ai familiari stranieri di cittadini italiani D. Lgs. 30/2007 si applica anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (Circ. Min. Int. 18.7.2007) L.234/12, art. 53 (Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea) Parità di trattamento: Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'unione europea. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 9

Stranieri Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com

Le fonti del diritto all unità familiare degli stranieri Costituzione: art. 29-31 CEDU: art. 8 : ma ambigua tutela forte contro espulsioni, per ricongiungimento solo nei casi in cui è molto problematico ristabilire vita familiare altrove Carta di Nizza: artt. 7 e 9 Convenzione di N.Y. T.U.I.: artt. 28-33 Ma anche grazie alla Dir. 2003/86/CE: artt. 4, comma 4, ult. periodo (limiti all ingresso del familiare ricongiunto) 5, comma 5 e 5 bis (limiti alla revoca del pds per famiglia) 13, comma 2 bis (limiti all espulsione del familiare) 13, comma 13 (speciale autorizzazione al rientro) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 11

Il diritto inviolabile all unità familiare (1) Corte costituzionale ha legato art. 29 Cost a disciplina dei ricongiungimenti e della coesione familiare: C. Cost. 19.1.1995, n. 28. cittadina brasiliana, cui era stato negato il visto d ingresso in Italia per il figlio naturale minore d età e residente in Brasile in quanto la richiedente essendo casalinga, non svolgeva attività lavorativa ex art. 4, l. n. 943/1986 C. cost., 26 giugno 1997, n. 203: una lacuna nell art. 4 della l. n. 943/1986 in quanto non prevedeva un diritto al soggiorno nel territorio nazionale dei congiunti dello straniero minore di età, il quale fosse legalmente residente in Italia (interessante che si tratti in realtà di una coesione sur place) C. Cost., 27.7.2000, n. 376: incostituzionale art. 19 t.u. imm. nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Analoga tutela non è stata, invece, riconosciuta per il nascituro all interno di una unione di fatto da Corte cost., ord. 11 maggio 2006, n. 192; ord. 22 dicembre 2006, n. 444 Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 12

Il diritto inviolabile all unità familiare (2) Corte cost 8 giugno 2005, n. 224 (v. anche ord. 23 dicembre 2005, n. 464 e ord. 25 ottobre 2006, n. 368): il principio contenuto nell art. 29 della Costituzione non protegge le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori. Su cui sussiste la più ampia discrezionalità del legislatore Involuzione: distinguendo tra famiglia nucleare, ed altre relazioni affettive, la Corte riconosce al legislatore ordinario ampli margini di valutazione. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 13

Possono operare il ricongiungimento il titolare di permesso CE s.l.p. / > 1 anno per: Subordinato, Autonomo, Famiglia, Studio, Asilo, Religiosi. (art.28) Il titolare di permesso per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata dello stesso (art.27 ter co.8) stranieri ammessi alla protezione sussidiaria (art. 22) stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale (art. 34) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 14

Sono ricongiungibili il coniuge (non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni) problema della validità del matrimonio e sua riconoscibilità: art. 28 della l. 31 maggio 1995, n. 218 ricongiungimento e matrimonio poligamico: ordine pubblico ex art. 16, l. n. 218/1995 e teoria dell effetto attenuato ma adesso direttiva 2003/86/CE (art. 4, 4 co.). nuovo art. 29, co. 1 ter (l.94/2009) i figli minori di diciotto anni (anche del solo coniuge oppure nati fuori del matrimonio, purché non coniugati). non più a carico assimilati ex art. 29, 2 co., i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela (perciò anche in Kafala) la minore età deve sussistere al momento della presentazione della domanda ex art. 29, 2 co. figli maggiorenni a carico non in condizione di poter provvedere (per ragioni oggettive) a se stessi a causa di invalidità totale. ma la direttiva 2003/86/CE non prevede il requisito di invalidità totale, di difficilissima prova. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 15

Sono ricongiungibili (2) i genitori a carico e senza figli nel paese d origine ultrasessantacinquenni a carico quando i figli siano impossibilitati a provvedervi per documentati gravi motivi di salute. I genitori del minore già regolarmente soggiornante disponibilità dei requisiti di reddito ed alloggio in capo all altro genitore. Ancora, l art.29 bis, co.3 prevede ingresso e soggiorno del genitore del minore non accompagnato cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Senza requisiti di reddito e alloggio Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com

Requisiti per poter chiedere il ricongiungimento disponibilità di alloggio: D.lgs 160/2008 art.29 modificato: conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. = Non più parametri l.r. ERP figlio di età infraquattordicenne al seguito: sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio (vale anche per ricongiunto, come da Circolare 20.2.2007) disponibilità di reddito minimo annuo D.lgs 160/2008 innalzata la soglia (cfr. art.29, co.3, lett.b) Cass., sez. I, 20.5.2009, n. 11803: non serve dimostrare di avere un rapporto di lavoro di durata almeno annuale. ex art. 29 bis del t.u il rifugiato è esentato da requisiti di reddito e di alloggio Pre art. 22 del d.lg. n. 251/2007 analoga condizione era riconosciuta dall allo straniero ammesso alla protezione sussidiaria, ma ora: parziale abrogazione (art.29, co.3 nuovo testo). Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 17

Pregiudiziale penale ex d.lg. n. 5/2007, l art. 4, 3 co., impedisce ingresso del familiare solo se sia minaccia concreta e attuale per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen. eliminato l effetto ostativo automatico per l ingresso in presenza di condanne ex 380, 1 e 2 co. c.p.p. Eliminato anche per il rinnovo del permesso di soggiorno del familiare: si tenga conto della durata del soggiorno, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell interessato e dell esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d origine Analogo bilanciamento va fatto nel valutare la possibilità dell espulsione del familiare, Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 18

Celebrazione del matrimonio Ufficiale di stato civile non deve tenere conto dell'eventuale condizionamento del nulla-osta alle nozze, rilasciato da altro Stato, all'appartenenza dell'altro sposo a una determinata religione (Circ. Min. INt. 11.9.2007 e Trib Treviso) TAR Lazio: e' irragionevole ritenere che una richiesta di visto di ingresso per turismo finalizzato a contrarre matrimonio con un italiano dissimuli un tentativo di immigrazione clandestina Cass. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo per la mancata ottemperanza dell'ordine di allontanamento, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore. Giurisprudenza accoglie ricorsi ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio in caso di provvedimento di allontamanento Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 19

Vicende del rapporto e invalidità del matrimonio Tra coniugi stranieri In caso di morte: art. 30, 5 co. ma anche art. 5, 9 co. t.u. e art. 14 reg. att. per extracomunitari = il decesso non comporta di per sé perdita del diritto al soggiorno = conversione pds in lavoro/studio In caso di separazione legale o divorzio: come sopra In caso di annullamento: nel silenzio della legge come sopra (interpretazione ex art. 30, co. 1 bis e per analogia con art. 12 d. lgs. 30/2007) = vale la buona fede del coniuge Nei matrimoni misti morte del cittadino UE e art. 11 e 12 d. lgs. 30/2007 = il decesso non comporta di per sé perdita del diritto al soggiorno, se già presente in Italia da almeno 1 anno e sia autosufficiente economicamente (se da meno di 1 anno stessa disciplina extracomunitari tout court, ex art. 11, 35 co. d.lgs. 30/2007) Partenza del cittadino UE: art. 11, 4 co. d. lgs. 30/2007 = restano i figli iscritti a scuola insieme al genitore affidatario divorzio (equiparato ad annullamento): se manca diritto al soggiorno permanente ex art. 14 d. lgs. 30/2007, servono vari requisiti alternativi separazione legale o di fatto: non prevista dalla normativa comunitaria = nessun effetto sul soggiorno Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 20

Azioni in giudizio per l unità familiare sul diniego di nulla osta: ricorso al tribunale, ex art.30 co.6 t.u. (procedura di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.) Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. silenzio assenso sul nulla osta: abolito dalla l.94/2009, il cui termine era già stato allungato dal d.lgs 160/2008 a 180 giorni dalla richiesta (pre pacchetto sicurezza: 90 gg.). momento di presentazione della domanda: quello della presentazione dell istanza di nulla osta Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 21

Il minori stranieri Marco Ferrero, avvocato ASGI professore a contratto di diritto dell immigrazione Università Ca Foscari Venezia Treviso, 30 gennaio 2014 Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 22

MSNA: motivi di ingresso per ricongiungimento con genitore straniero per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007) per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario o al seguito di genitore o affidatario straniero possibilità di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007; il Kafil è assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008 e Sent. Cass, n. 19734/2008); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza ( Trib. Rovereto) per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 23

MSNA: motivi d ingresso (2) per richiesta di protezione internazionale per studio presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nell ambito di programmi di scambio (solo se di eta > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori) per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di eta > 15 anni, in presenza di iscrizione o preiscrizione, e previa dimostrazione di disponibilita di mezzi) per esercizio di attivita sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dell istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente) nell ambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 24

Minori irregolarmente presenti con genitori titolari di permesso di soggiorno: minore di anni 14: art. 28, d.p.r. n. 394/1999, e l'art. 31, 1º co. t.u., consentono l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario. Ultraquattordicenne: prassi differenziate alcune questure hanno comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, altre verificano l'esistenza dei requisiti chiesti per il ricongiungimento, ed in mancanza di detti requisiti rilasciano un permesso di soggiorno per minore età; altre rifiutano di esaminare la domanda. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 25

Minori irregolarmente presenti (2) Tribunale di Padova, ord. 10.6.2005, (in Dir. imm. e citt., 2005, n. 4, 173 ss.): applicazione analogica dell'art. 31, 2º co.: dovendosi intendere che il diritto del minore al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari dopo il compimento del quattordicesimo anno di età non sia subordinato alla preventiva iscrizione nel permesso di soggiorno. Ciò in quanto, diversamente opinando, il minore che ha fatto ingresso in Italia dopo il compimento dei 14 anni subirebbe un trattamento ingiustificatamente diverso da quello riservato al minore che fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 14 anni, una volta divenuto ultraquattordicenne. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 26

Risvolto penale ex art.12 t.u. Cass.pen. 4408/2008: stato di necessità riconosciuto al lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia che, ottenuto il ricongiungimento familiare per la moglie ed uno dei figli, ha fatto entrare clandestinamente anche la figlia dodicenne per la quale non aveva invece ottenuto il n.o., facendole eludere i controlli alla frontiera. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 27

Limiti all espulsione inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni), e salvo il diritto a seguire il genitore o l affidatario espulsi Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimità costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono Ord. Corte Cost. 455/2007 restituzione degli atti perchè il caso riguardava madre rumena diventata nel frattempo comunitaria Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 28

Limiti al respingimento respingimento del minore non disciplinato espressamente, ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006 : Belgio condannato per la detenzione e la deportazione di un minore non accompagnato; circ. Mininterno 9/7/2007 cita il respingimento tra i provvedimenti che potrebbero impropriamente essere adottati a carico del minorenne non riconosciuto come tale Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 29

accertamento della minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento devono essere applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione ONU 1989 e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988) radiografia del polso; e' stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale allo scopo di pervenire ad una procedura da applicare uniformemente sul territorio nazionale nel pieno il rispetto della salute, della dignità e dei diritti dei minori stranieri ( Risposta del Sottosegretario all'interno ad interrogazione parlamentare ) estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti: competente é la Sezione di Corte di Appello per i minorenni (Sent. Corte Cost. 310/2008) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 30

Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti in stato di abbandono, se è privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace non accompagnato, se è privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99; in caso di affidamento di fatto ad adulti diversi da p. quarto grado, il minore si considera non accompagnato; Linee guida del Comitato minori: il minore è accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante Linee-guida MIUR 2006, non fanno riferimento alla regolarità del soggiorno dei genitori) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 31

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono e al msna Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni relativo a minore straniero in stato di abbandono o al msna da parte di chi viene a conoscenza della sua presenza l'art. 9, co. 4 L. 184/1983 stabilisce che chiunque può legittimamente accogliere stabilmente nella propria abitazione un minore che versi in situazioni di abbandono; quando il periodo di accoglienza supera i sei mesi, la persona e' tenuta, se non e' un parente del minore entro il quarto grado, a darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; assistenza di competenza dell Ente locale (art. 403 c.c.) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 32

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono e al msna (2) Per il msna obbligo di segnalazione anche al Giudice tutelare (per l eventuale apertura della tutela) al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dall obbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza) Accertamento dell identità del minore non accompagnato da parte dell autorita di Pubblica sicurezza (anche in collaborazione con la rappresentanza diplomatico-consolare del Paese d origine del minore) Al minore non accompagnato sono comunque garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, all assistenza sanitaria, all avviamento scolastico e alle altre provvidenze garantite dalla legge (DPCM 535/99); attivabili convenzioni con enti idonei per l accoglienza del minore Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 33

Permesso per il minore non accompagnato permesso per minore età, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito all adozione di un provvedimento di tutela di comunità di tipo familiare e rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore età (circ. Mininterno 13/11/2000); nella prassi, il permesso per minore eta e rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 34

Permesso per il minore non accompagnato (2) permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui all art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui all art. 32, co. 1 bis; rilevante l inserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 35

Utilizzabilità dei permessi rilasciati a minori motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.) affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001) integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio minore eta : studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000) motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.) l impossibilita di utilizzare il permesso per minore età per lavoro contrasta con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino); contrasta inoltre, riguardo alla possibilità di accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 276/2003), con il fatto che tale contratto e' inquadrato, appunto, nell'ambito del diritto all'istruzione e formazione; contrasta infine con l'ipotesi di rilascio del permesso per integrazione del minore a requisiti gia' maturati (inclusa, possibilmente, l'esistenza di rapporto di lavoro in corso) richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 36

Convertibilità alla maggiore età integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009) che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002; e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore e giunto in Italia da almeno tre anni e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio dispone di un alloggio frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato minore età: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 ( circ. Mininterno 9/4/2001, ma per il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004; per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 37

Convertibilità alla maggiore età (2) motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per l anno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi Sent. Corte Cost. 198/2003: la possibilità di conversione ai 18 anni prevista per i minori affidati deve valere anche per: i minori sottoposti a tutela N.B. la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., operata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilità di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore età; nella sentenza della Corte Costituzionale, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola) i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario) i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo) i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto) Nota: lo straniero iscritto al SSN che ha ottenuto la conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni conserva l'iscrizione senza obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 38

Convertibilità alla maggiore età (3) Affidamento: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009) e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 39

Convertibilità alla maggiore età (4) Nuovo requisito alternativo al 3+2 Il parere positivo del Comitato per i minori stranieri lo formula su istanza dell interessato, del tutore e/o dei Servizi sociali affidatari Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com 40