COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi

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COMUNE DI TORCHIAROLO Provincia di Brindisi Via C. Colombo n. 1 72020 Tel. 0831/622085 Fax 0831/620672 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSOCIAZIONISMO LOCALE Approvato con deliberazione di CC n. 46 del 04/12/2012 1

Indice CAPO I - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO Art.1 Principi fondamentali CAPO II - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Art.2 Albo Comunale delle Associazioni Art. 3 Requisiti per l iscrizione Art. 4 Modalità di iscrizione Art. 5 Cancellazione dall Albo Art. 6 Revisione dell Albo Capo III - La Consulta delle Associazioni Art.7 Competenze e funzioni Art.8 - Organi della Consulta: Assemblea, Presidente e Vice-Presidente Art.9 Modalità di elezione degli Organi, incompatibilità Capo IV - Strutture e Risorse finanziarie Art.10 Accesso alle strutture comunali Capo V - Disposizioni finali Art.11 Norme finali e transitorie 2

CAPO I - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO Art.1 Principi fondamentali Il Comune di Torchiarolo riconosce il ruolo dell associazionismo come espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e pluralismo e intende valorizzarne la funzione per favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva. Considera la sua presenza sul territorio una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed interagire con l Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. CAPO II - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Art.2 Albo Comunale delle Associazioni Il Comune di Torchiarolo istituisce l Albo Comunale delle Associazioni, così come previsto dal comma 1 dell art. 29 dello Statuto comunale. L iscrizione all Albo comunale delle Associazioni, consente ai soggetti iscritti di usufruire delle facilitazioni previste appositamente dai Regolamenti comunali (spazi, riduzione tributi, ecc.), di stipulare convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel loro ambito di intervento, accedere ai dati inerenti la propria attività in possesso dell Amministrazione comunale. Art. 3 Requisiti per l iscrizione Possono richiedere la registrazione all'albo Comunale le Associazioni, rientranti nella definizione dell art. 2 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dell art. 2 della L.R. 18.12.2007 n. 39, e cioè: le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Le associazioni richiedenti devono avere sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Torchiarolo e svolgere la propria attività con continuità nel territorio comunale, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale. Le Associazioni richiedenti devono essere caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative. Esse devono dimostrare di avere presenza attiva sul territorio e perseguire interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti Sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità; Attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli e della cooperazione; Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori; 3

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali; Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali; Sviluppo del turismo sociale; Promozione turistica di interesse locale; Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. La scrittura privata è da ritenersi la forma minima del contratto di associazione (atto costituivo e statuto). Essa deve riportare la data certa di costituzione, che può risultare dall'atto costitutivo o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'ufficio delle Entrate, ecc.) Ogni variazione statutaria deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla sua formalizzazione. La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione dall Albo. Art. 4 Modalità di iscrizione La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo (allegato 1), deve essere firmata dal Legale Rappresentante o dal Responsabile locale. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: Copia dell Atto costitutivo e dello Statuto; Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali; Scheda informativa redatta su apposito modulo (allegato 2). Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell ambito dell organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata. Sono iscritte d ufficio, le associazioni già iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale e vi operano in modo continuato da almeno un anno. La registrazione all Albo viene effettuata dal Servizio Risorse Umane e Politiche Sociali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. Entro 30 giorni dall assunzione del provvedimento il Comune trasmette comunicazione di iscrizione all associazione interessata e, per conoscenza, a Provincia e Regione. Ogni variazione in merito ai requisiti deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dalla data del verbale redatto dall organizzazione così come deve essere comunicato l'eventuale scioglimento. Art. 5 Cancellazione dall Albo La cancellazione dall Albo Comunale può avvenire su richiesta da parte della stessa organizzazione; in caso di scioglimento della stessa; per provvedimento motivato del dirigente del Servizio Risorse Umane e Politiche Sociali in seguito alla perdita di uno dei requisiti richiesti per l iscrizione; 4

per gravi disfunzioni nello svolgimento dell attività o nell utilizzo delle forme di sostegno, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Politiche Sociali trasmetterà comunicazione della cancellazione al legale rappresentante mediante raccomandata A/R o analoghe modalità consentite dalla normativa (PEC). Art. 6 Revisione dell Albo Ogni associazione di nuova costituzione sul territorio ha la facoltà di richiedere in qualunque momento l iscrizione all Albo. L iscrizione si rinnova tacitamente ogni anno, pertanto l Amministrazione Comunale provvede ad aggiornare l Albo entro il 31 dicembre di ogni anno con l esclusione delle Associazioni da cancellare ai sensi dell art.5. Ogni 3 anni, il Comune invierà alle Associazioni registrate una scheda da compilare al fine di verificare la permanenza dei requisiti. In caso di mancata risposta o di perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dell'associazione dopo averne dato comunicazione alla stessa. CAPO III - CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Art.7 Competenze e funzioni La Consulta della Associazioni, appresso definita Consulta, rappresenta lo strumento di partecipazione attiva delle associazioni iscritte all Elenco di cui al Capo II. La Consulta partecipa, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, alla vita della comunità Torchiarolese. La Consulta collabora attivamente con l Amministrazione Comunale, formulando proposte e/o pareri non vincolanti anche quando richiesto dalla Giunta e dal Consiglio. La Consulta favorisce e promuove iniziative di natura ricreativa, culturale, sociale, turistica e sportiva, anche con la collaborazione di Enti o Associazioni operanti in ambito nazionale e/o internazionale. Art.8 - Organi della Consulta: Assemblea, Presidente e Vice-Presidente Sono Organi della Consulta l Assemblea, il Presidente ed il Vice-Presidente. L Assemblea della Consulta è l organo di indirizzo e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. È composta dai legali rappresentanti delle associazioni iscritte nell Elenco o da loro delegati, i cui nominativi sono specificati nella domanda di iscrizione o siano successivamente comunicati ad integrazione della medesima. Il legale rappresentante di un associazione perde il diritto a partecipare all Assemblea qualora l associazione rappresentata venga cancellata dall Elenco di cui al presente Regolamento. Il Presidente dell Assemblea della Consulta rappresenta la Consulta medesima, alla quale riferisce, ne convoca e ne presiede le riunioni. L Assemblea della Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all anno. Si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. 5

Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica tre anni dall elezione e non possono essere rieletti dopo aver ricoperto due mandati consecutivi. Cessano dalla carica per dimissioni o in seguito a sopraggiunte incompatibilità ai sensi del successivo art. 9 del presente Regolamento. All Assemblea della Consulta può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore e due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Il Sindaco, l Assessore e i Consiglieri decadono con la fine del mandato consiliare. Art.9 Modalità di elezione degli Organi, incompatibilità La prima seduta dell Assemblea è convocata dal Sindaco, entro cinque mesi dall approvazione del presente Regolamento. Nella prima riunione dell Assemblea, in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, nella quale siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, viene eletto il Presidente dell Assemblea della Consulta. Qualora non sia raggiunto il quorum nella prima convocazione, il Sindaco, entro i cinque giorni successivi, indice una seconda convocazione, che risulterà valida anche qualora non sia rispettato il numero di cui al primo comma. È proclamato Presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, risulterà eletto il candidato più giovane d età. Nella stessa seduta è eletto il Vice-Presidente, con modalità analoghe all elezione del Presidente. La carica di Presidente e di Vice-Presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche di Consigliere o Amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare. Capo IV - Strutture e Risorse finanziarie Art.10 Accesso alle strutture comunali L Amministrazione Comunale può, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, destinare, ai sensi del Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili del Comune di Torchiarolo, particolari spazi e/o strutture e attrezzature alla Consulta. Inoltre, potrà essere concesso alla Consulta l uso delle strutture comunali per specifiche iniziative sulla base di richiesta che ne indichi le finalità. Il Comune provvede a dare amplia pubblicizzazione, anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative che la Consulta volesse intraprendere o abbia intrapreso nell interesse della comunità. Capo V - Disposizioni finali Art.11 Norme finali e transitorie Ai sensi dell art.9, primo comma, la prima riunione dell Assemblea della Consulta è convocata dal Sindaco, il quale, dopo aver informato l Assemblea stessa sui nominativi dei rappresentanti delle associazioni iscritte nell Elenco, procede alle elezioni con le modalità previste dal presente Regolamento. La Consulta può predisporre delle norme che ne disciplinano l articolazione interna, nel rispetto del presente Regolamento, della legge e dello Statuto Comunale. In tal caso le norme così predisposte sono trasmesse dal Presidente della Consulta al Sindaco. 6