REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E L UTILIZZAZIONE DI SPAZI NEI CENTRI CIVICI E NEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE



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REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E L UTILIZZAZIONE DI SPAZI NEI CENTRI CIVICI E NEGLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (Approvato con delibera consiliare n. 23 del 15.02.2005) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l assegnazione e l utilizzazione di spazi nei centri civici e negli altri immobili di proprietà comunale. 2. Gli immobili di proprietà comunale sono utilizzati prioritariamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e le iniziative organizzate o promosse dal Comune di Segrate e, in secondo luogo, per lo svolgimento delle attività promosse da altri soggetti, con precedenza ai residenti segratesi. ART. 2 -SOGGETTI 1. Gli immobili indicati nell articolo precedente non utilizzati per lo svolgimento delle attività del Comune di Segrate sono assegnati ai seguenti soggetti: a) associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7.12.2000, n. 383, ossia le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; b) società cooperative senza scopo di lucro;

c) soggetti che rispondono alle caratteristiche previste dalla Legge 11.8.1991, n. 266 e successive modificazioni (legge quadro per il volontariato); d) altri soggetti privati che svolgono attività di carattere collettivo senza scopo di lucro. ART. 3 ATTIVITA 1. I soggetti di cui al precedente articolo devono svolgere una o più delle seguenti attività:. attività assistenziali, sociali e socio-sanitarie;. attività di educazione e formazione;. attività culturali, politiche, scientifiche e di socializzazione;. attività nel campo dello sport e del tempo libero;. attività di tutela dell ambiente;. attività di protezione civile. ART. 4 IMMOBILI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE 1. La Giunta Comunale individua con proprio atto entro il 30 giugno di ogni anno i beni immobili, in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e qualità degli impianti ai sensi del presente regolamento, previa individuazione in ogni circoscrizione degli spazi adeguati da adibire a sede di ciascun Consiglio di Circoscrizione per lo svolgimento dell attività istituzionale disciplinata dai relativi regolamenti comunali. 2. L elenco degli spazi disponibili viene trasmesso in copia alla Commissione Consiliare Cultura, Istruzione, Comunicazione, Sport e Tempo Libero unitamente ad una relazione nella quale, con riferimento alle circoscrizioni nelle quali sono carenti strutture utilizzabili da associazioni per attività indirizzate particolarmente ai giovani ed ai seniores, vengono individuate possibili soluzioni per il reperimento di tali spazi. 2

3. All elenco succitato viene data idonea pubblicità per consentire a tutti gli interessati la partecipazione al procedimento di assegnazione. ART. 5 CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE 1. Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 1, nell assegnazione degli spazi e immobili di cui al presente regolamento, si rispetterà l ordine cronologico delle richieste a parità di validità delle attività proposte 2. Le richieste di assegnazione degli spazi per uso continuativo, annuale o pluriennale, sono inoltrate al Settore Demanio e Patrimonio, nonché all Assessore competente e al Responsabile delle Attività Educative e Sportive. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, quando non sia già in possesso dell Amministrazione Comunale (ad esempio in quanto prodotta unitamente alla richiesta di iscrizione all Albo comunale delle associazioni no profit):. atto costitutivo e statuto; - rendiconto gestione;. piano annuale dell attività con obiettivi socialmente rilevanti per l Amministrazione comunale;. relazione conclusiva dell annata precedente;. curriculum di eventuali docenti, allenatori e istruttori. 3. Il responsabile del procedimento provvede all istruttoria necessaria, valutando, in particolare, la disponibilità, l idoneità per lo svolgimento di precise attività, la rispondenza alle norme igienicosanitarie, edilizie, urbanistiche e di sicurezza dell immobile oggetto di assegnazione, acquisendo i necessari pareri. Il Comune valuta inoltre in generale la sussistenza dei presupposti di legge per 3

l adozione del provvedimento di assegnazione che dovrà essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. 4. Entro il 30 giugno di ciascun anno l Assessorato competente presenta alla Commissione Consiliare Cultura, Istruzione, Comunicazione, Sport e Tempo Libero l elenco delle richieste pervenute con l allegata documentazione. La Commissione esprime parere di competenza istituzionale ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento del Consiglio Comunale. L Assessore competente, successivamente provvede, a proporre alla Giunta Comunale, unitamente all espresso parere della Commissione, l adozione degli atti di competenza. La Commissione riferisce al Consiglio Comunale in modo che i consiglieri acquisiscano gli elementi opportuni per l eventuale adozione di conseguenti atti di programmazione ai sensi dello Statuto e dei regolamenti. ART. 6 DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE 1. L assegnazione degli spazi di cui al presente regolamento può essere effettuata in concessione amministrativa oppure mediante contratto di locazione o comodato secondo i tipi previsti dal Codice Civile. 2. Il contenuto del contratto o dell atto di concessione deve prevedere: a) l identificazione dell immobile (mediante mappa da allegare) e l eventuale corrispettivo; b) la durata del contratto o della concessione e le modalità di restituzione; c) la cauzione e/o polizza fideiussoria che deve essere prestata dal concessionario o dal contraente a garanzia dell adempimento degli obblighi contenuti nell atto di concessione o nel contratto. La misura della cauzione e le condizioni della polizza devono essere fissate considerando il tipo di assegnazione (dimensioni piccole, medie o grandi del bene immobile oggetto di assegnazione, nonché modalità di utilizzazione temporanea o continuativa del bene stesso) e la natura dell attività 4

per cui l assegnazione è disposta, contemperando le esigenze di tutela del patrimonio con le esigenze di utilizzazione dei beni oggetto del presente regolamento; d) i relativi obblighi generali ai quali le parti dovranno attenersi per quanto attiene, in particolare, la manutenzione e le utenze a carico delle parti. 3. Il concessionario o locatario si obbliga a far uso dell immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza, impegnandosi: a) a farsi carico di tutte le spese per le utenze, compresi eventuali spese per allacciamento dei contatori, oltre alle spese condominiali relative all utilizzo delle parti comuni; b) a riconsegnare l immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con l Amministrazione Comunale, impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d uso; c) a risarcire ogni eventuale danno subiti da soci, associati, componenti o terzi, derivante dall attività esercitata dal concessionario o locatario. L Amministrazione Comunale può esigere che il Concessionario sia in possesso di apposita polizza assicurativa. La misura e le condizioni della polizza devono essere fissate considerando il tipo di assegnazione (dimensioni piccole, medie o grandi del bene immobile oggetto di assegnazione, nonché modalità di utilizzazione temporanea o continuativa del bene stesso) e la natura dell attività per cui l assegnazione è disposta, contemperando le esigenze di tutela del patrimonio con le esigenze di utilizzazione dei beni oggetto del presente regolamento. 4. Nel contratto e nell atto di concessione di norma deve essere, altresì, previsto: a) il divieto di cessione della concessione e del contratto; 5

b) la responsabilità dell assegnatario del corretto utilizzo degli immobili per l esercizio dell attività prevista; c) il divieto di qualsiasi forma di sub-locazione o sub-affitto o sub-concessione, se non ammessa per legge, previa autorizzazione del Comune; d) che l inosservanza dei precedenti punti è causa di risoluzione del contratto o di decadenza dalla concessione. 5. Nel caso di concessione amministrativa si incorre, inoltre, nella decadenza dalla stessa, qualora sia necessario per Amministrazione Comunale rientrare in possesso di un determinato bene immobile per fini di pubblica utilità. ART. 7 - ASSEGNAZIONE SPAZI AD USO TEMPORANEO 1. Nel caso di assegnazione temporanea la cui durata è calcolata in ore o giorni degli immobili di proprietà comunale ad uso non esclusivo si osservano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Le richieste formulate con congruo anticipo- sono esaminate dal responsabile del procedimento e autorizzate o respinte dal Dirigente. Possono essere rifiutate le richieste che configurino un uso continuativo degli spazi tale da impedire la rotazione nella disponibilità degli stessi. Le richieste relative all assegnazione degli spazi destinati all attività degli organi collegiali (es. Giunta Comunale e Consiglio Comunale) sono esaminate dalle rispettive segreterie di tali organi. 3. Nel caso di richieste concomitanti viene data priorità alle stesse secondo l'ordine di presentazione. 4. Il sottoscrittore richiedente autorizzato risponde in solido della custodia dei locali e delle attrezzature connesse: sono previste sanzioni pecuniarie pari almeno all importo dei costi di ripristino. 6

5. All'atto della richiesta deve essere versato un congruo deposito cauzionale da restituire a seguito di sopralluogo dal quale risulti la consegna dell immobile in pristino stato. 6. L'uso delle strutture non deve superare i 15 giorni consecutivi per ciascuna manifestazione, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco. 7. Negli spazi idonei possono essere ospitate mostre temporanee d'arte o artigianato e altre iniziative di valore culturale e di impiego del tempo libero; ogni singola iniziativa non potrà avere durata superiore a tre settimane; l'assegnatario deve sostenere ogni spesa (pubblicità, allestimento, pulizie, illuminazione, riscaldamento ed altre eventuali). 8. Qualora l'iniziativa sia promossa o patrocinata dalla Amministrazione Comunale, le modalità di patrocinio sono fissate di volta in volta con deliberazione di Giunta Comunale e possono prevedere controprestazioni da parte dell'assegnatario. ART. 8 NORME PER L ASSEGNAZIONE DI SPAZI E IMPIANTI SPORTIVI 1. In considerazione della peculiarità e dell elevato numero di spazi e impianti idonei all esercizio dell attività sportiva e del tempo libero, compresi i campi di calcio e relativi impianti, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo per il Campo di Calcio di Via I Maggio. 2. Tali immobili, anche se situati all interno di edifici ad uso scolastico, possono essere affidati in gestione, per uno o più anni consecutivi, a terzi, o gestititi direttamente dall Amministrazione Comunale, secondo le norme previste dal presente regolamento. 3. L utilizzo delle strutture sportive all interno delle scuole è concesso prioritariamente a società o gruppi regolarmente costituiti ed affiliati al C.O.N.I. o ad altri Enti di promozione sportiva che svolgano le proprie attività sportive, culturali o sociali, senza alcun fine di lucro e che abbiano 7

prioritariamente sede in Segrate e siano iscritte all albo delle associazioni no profit. Tali concessioni non possono superare la durata dell anno scolastico. 4. L assegnazione delle strutture sportive all interno di edifici comunali non adibiti ad uso scolastico è concesso a società o associazioni sportive secondo i seguenti criteri di priorità in modo tale da garantire il pluralismo delle società e discipline sportive e del tempo libero, evitando la formazione di un monopolio o di un oligopolio per la gestione degli spazi: a) gruppi sportivi con sede legale sul territorio di Segrate; b) gruppi affiliati ad Enti di promozione sportiva; c) categoria agonistica delle competizioni ufficiali in cui il gruppo è impegnato; d) numero di iscritti nelle squadre giovanili (fino ai 18 anni); e) numero delle iscrizioni ai corsi; f) ordine di precedenza delle domande. Il ricorso a tali criteri si rende necessario, qualora pervengono due o più domande concorrenti per lo stesso spazio. In tal caso, alla società sportiva che risultasse essere prima assegnataria dello spazio, in base ai criteri sopra esposti, non possono essere concesse più di due terzi delle ore richieste e disponibili della settimana; nel caso in cui le istanze per le stesse ore fossero più di due non possono essere concesse ad una società più della metà di tali ore. 5. Possono accedere all utilizzo degli spazi, di cui al presente articolo, anche le associazioni o gruppi anche amatoriali o singoli cittadini, che svolgono attività non agonistica, purché diano garanzie circa la qualificazione professionale degli istruttori e la copertura assicurativa degli iscritti sulle attività sportive o del tempo libero svolte. Si applicano anche a queste società o gruppi o singoli cittadini i criteri in precedenza stabiliti dal primo comma di questo articolo, fermo restando 8

il diritto di priorità, per l uso degli spazi o impianti suddetti da parte di società o associazioni, come sopra disciplinato al comma 3. ART. 9 - PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 1. Le richieste di assegnazione a carattere continuativo o temporaneo devono essere indirizzate per iscritto all Ufficio competente, attendendosi alle istruzioni operative e utilizzando la modulistica all uopo predisposta dagli uffici stessi. 2. Le richieste a carattere continuativo vanno presentate entro il 30 maggio per l anno sportivo seguente. 3. Per l uso delle attrezzature, locali o impianti sportivi, in modo saltuario, gli interessati dovranno presentare all Ufficio competente domanda scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio dell attività o manifestazione sportiva, salvo le richieste di patrocinio che dovranno pervenire almeno trenta giorni prima. Art. 10 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI IMPIANTI SPORTIVI 1. L accesso agli spazi sportivi comunali è consentito solo a coloro che devono svolgere l attività sportiva e/o ricreativa, iscritti alle associazioni assegnatarie, istruttori, accompagnatori, genitori di minori. L uso degli spazi è consentito solo per lo svolgimento delle attività autorizzate, previo il versamento di idonea cauzione a titolo di garanzia per il risarcimento di eventuali danni causati agli spazi in uso. 2. L Amministrazione Comunale si riserva di controllare senza preavviso il regolare utilizzo degli spazi assegnati. Qualora venga riscontrato un uso difforme da quello per cui la struttura è adibita, il Comune può revocare l assegnazione. 9

3. In occasione di incontri sportivi di campionato, con presenza di pubblico nei limiti consentiti dalle norme di pubblica sicurezza, rimane l obbligo dell associazione assegnataria di assicurare con propri mezzi il servizio d ordine e il divieto di accesso da parte dei non addetti al campo o spazio di gara, permanendo in ogni caso il divieto di fumare nelle palestre e nei corridoi. 4. Eventuali danni arrecati dal pubblico alle strutture saranno a carico dell associazione assegnataria. L Amministrazione Comunale potrà inoltre revocare la concessione d uso della stessa struttura danneggiata, fatto salvo il risarcimento del danno causato. 5. Alle società o Associazioni è affidata la cura, la pulizia e la manutenzione ordinaria dello spazio utilizzato nonché delle attrezzature in uso. 6. La società o Associazione sportiva, avvisata tempestivamente, dovrà mettere a disposizione del Comune l impianto o gli spazi che utilizza, qualora l Amministrazione Comunale lo richieda a fini istituzionali o per promuovere o patrocinare iniziative. 7. Le società e associazioni sportive per il tempo libero si impegnano a versare per la concessione dello spazio richiesto, la corrispondente tariffa oraria, secondo le aliquote previste per la copertura del corrispondente servizio a domanda individuale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. 8. Qualsiasi forma di pubblicità con relativi canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche rimane comunque di competenza dell Amministrazione Comunale. ART. 11 NORME PARTICOLARI PER IL CAMPO DI CALCIO DI VIA I MAGGIO 1. L assegnazione dell impianto comunale di calcio di Via I maggio -1) campo di calcio regolamentare, 2) campetto per allenamenti- deve essere effettuata prioritariamente ai cittadini Segratesi - società, associazioni o gruppi - che svolgano le proprie attività sportive senza alcun fine 10

di lucro, per manifestazioni o iniziative, il cui presupposto è costituito da terreni di gioco ed infrastrutture adeguati. 2. La custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto suddetto è a carico dell Amministrazione Comunale. Al custode è affidata la cura, la pulizia, la manutenzione dei terreni di gioco, delle attrezzature mobili ed immobili. 3. L impianto suddetto non può essere adibito a manifestazioni diverse dalla normale destinazione d uso, salvo casi particolari che non compromettano il terreno di gioco e le relative infrastrutture, e previa autorizzazione della Giunta Comunale. 4. L utilizzo ordinario della suddetta struttura è orario ed è concesso con provvedimento del Dirigente a società, associazioni o gruppi sportivi che svolgono attività agonistica, secondo i seguenti criteri di priorità: a. associazioni, società o gruppi sportivi con sede legale sul territorio di Segrate; b. associazioni, società o gruppi affiliati ad enti di promozione sportiva; c. categoria agonistica delle competizioni ufficiali in cui il gruppo è impegnato; d. numero di iscritti nelle squadre giovanili (fino ai 18 anni); e. ordine di precedenza delle domande. 5. La richiesta d uso del campo di calcio regolamentare, per lo svolgimento dell attività agonistica, deve essere presentata per iscritto corredata dalla copia dell avvenuta iscrizione al campionato da disputare, entro il 30 maggio per l anno sportivo seguente, secondo le istruzioni operative e la modulistica all uopo predisposta dagli uffici. 6. Vengono accettate annualmente, non più di due richieste che si alternino nell uso del campo regolamentare, previo versamento di idonea cauzione a titolo di garanzia per il risarcimento di eventuali danni causati alla struttura in uso. Le richieste di utilizzo del campetto per allenamenti 11

devono pervenire unitamente a quelle relative all uso del campo regolamentare per lo svolgimento dell attività agonistica. 7. Le istanze di utilizzo dell impianto di calcio da parte di associazioni o società di tipo amatoriale o ricreative, limitatamente ad un incontro, devono essere presentate per iscritto all ufficio competente, almeno 15 giorni prima della data fissata per l incontro stesso. Le richieste da parte delle società, gruppi o associazioni, per ottenere il patrocinio di partite o tornei di calcio con esclusione della quota d uso, devono pervenire all ufficio competente almeno 30 giorni prima della data fissata per la partita o l inizio del torneo. Ogni richiesta pervenuta oltre tali limiti non sarà tenuta in considerazione. Le richieste d uso per singoli incontri o tornei di calcio devono riferirsi al solo periodo, dal 15 aprile al 30 giugno, ad eccezione delle manifestazioni patrocinate dall Amministrazione Comunale; i singoli incontri, durante lo svolgimento del campionato, dovranno disputarsi il mercoledì o il giovedì; i tornei di calcio potranno svolgersi solo al termine del campionato ufficiale, se impegnano il campo per più di due giornate consecutive. La durata delle partite non può essere superiore alle ore 2.30 (due ore e trenta minuti), per un massimo di due partite per giornata, quando trattasi di tornei autorizzati. 8. L utilizzo del campetto per allenamento, nei limiti della disponibilità ed escluse le ore di svolgimento delle partite di campionato, è concesso a società, associazioni o gruppi sportivi che svolgono attività agonistica, secondo i seguenti criteri di priorità: a. associazioni, società o gruppi sportivi con sede legale sul territorio di Segrate; b. associazioni, società o gruppi affiliati ad enti di promozione sportiva; c. categoria agonistica delle competizioni ufficiali in cui il gruppo è impegnato; d. numero di iscritti nelle squadre giovanili (fino ai 18 anni); e. singoli cittadini; 12

f. ordine di precedenza delle domande. 9. Le richieste relative a partite di calcio amichevoli che coinvolgono squadre che militano in campionati di livello nazionale, devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per l incontro e dovranno disputarsi nei giorni di mercoledì e giovedì, come previsto al precedente comma 7. Nel periodo dall 1 di ottobre al 15 aprile, il numero di tali incontri amichevoli non può superare il limite massimo di due per mese, distribuiti su settimane alterne. Le richieste relative agli allenamenti delle suddette squadre di calcio, possono essere accolte solo se relative al periodo successivo alla conclusione dei campionati ufficiali delle squadre già assegnatarie del campetto. 10. Le società, associazioni o gruppi sportivi e per il tempo libero si impegnano a versare per la concessione del campo richiesto, la corrispondente tariffa oraria fissati dalla Giunta Comunale e che dovrà assicurare il recupero dei costi di gestione almeno nel limite minimo del 50%. Si richiamano i divieti di cessione, subconcessione, sublocazione e subaffitto, come previsto al precedente art. 6, comma 4. ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Quanto previsto dal presente regolamento non si applica ai soggetti i cui rapporti siano già disciplinati da disposizioni di legge e di regolamento statali o regionali. 2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati Il Regolamento per l uso delle strutture comunali, Il Regolamento per l utilizzo degli spazi e impianti sportivi per attività del tempo libero Il Regolamento per l uso dell Impianto di Calcio di Via I Maggio e successive modificazioni approvati rispettivamente con deliberazioni commissariali 118/1996, 117/1996 e 149/1996. 13