Reach, CLP e D.Lgs. 81/08



Похожие документы
D. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici

Il piano nazionale dei controlli sul regolamento Reach.

REACH e Titolo IX del D.Lgs. 81/08

R E A C H C L P T. U.

Il rischio cancerogeno e mutageno

REACH/CLP Le ricadute della nuova normativa sulla operatività dei RLS

L evoluzione dei modelli di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi in ambito nazionale in conformità ai Regolamenti REACH e CLP.

La valutazione del rischio chimico

Aggiornamenti nella valutazione e nella gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro

AGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16

GLI ASPETTI SANITARI DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO BENEVENTO 30 NOVEMBRE 2010 DOTT. FRANCO PALLOTTA

Le ricadute dei Regolamenti REACH e CLP in materia. e sicurezza dei lavoratori

REACH CLP. Scheda di sicurezza. Reg. 1907/06/CE Registration Evaluation Authorization CHemicals. Reg. 1272/08/CE Classification Labelling Packaging

UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI

Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP. Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica

Agenti chimici: il regolamento CLP

NORMATIVA. TITOLO IX Dlgs 81/08 - SOSTANZE PERICOLOSE. Art. 221 CAMPO DI APPLICAZIONE. Art. 222 Definizioni

I LEGAMI TRA CLP E REACH: LE SDS E GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE. Ilaria Malerba

Gli obblighi normativi in merito alla valutazione e gestione del rischio chimico. Ing. Davide Casaro Area Ambiente e Sicurezza 1 dicembre 2015

Newsletter del MARZO In sintesi:

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

I Prodotti Fitosanitari alla luce dei Regolamenti REACH e CLP

Gli obblighi degli Utilizzatori a Valle sotto il Regolamento REACH. Asso Service Bari

REACH-CLP CLP e luoghi di lavoro: sicurezza chimica. SafetyDaySymposium Milano 17 Novembre Leonello Attias

Modifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva 98/24/CE del

Il rischio Chimico ai sensi dei regg. REACH-CLP e del D.Lgs. 81/08 Il punto della situazione a due anni di distanza

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PMI

Regolamento CLP e la Scheda di Dati di Sicurezza

Informazioni aggiuntive sui regolamenti REACh e CLP per gli Utilizzatori a Valle

Vigilanza su rischio chimico e Regolamenti REACH/CLP

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Sanzioni CLP e REACH

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

RSPP & RIR. Ovvero: 81 & 105. FR Bologna 14 ottobre

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

Modalità di controllo e disciplina sanzionatoria connessa ai regolamenti REACH e CLP. Stefano Arpisella

MANUALE DELLA QUALITÀ SIF CAPITOLO 08 (ED. 01) MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

D. LGS 81/2008. Oggetto della valutazione dei rischi

Regolamento CLP ricadute sulla normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA

Esposizione ad agenti biologici

Valutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100)

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Presentazione REACH & CLP

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Ministero della Salute

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: IL NUOVO MODELLO INFORIK della Regione Piemonte

REACH e CLP: i problemi emersi e le soluzioni suggerite

Corso di formazione Modulo aggiuntivo per Preposti

Seminario su D.Lgs.81/08

Direttiva Macchine2006/42/CE

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

Identificazione degli usi e applicazione degli scenari di esposizione in azienda

MANUALE INFORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA

RISCHIO ESPLOSIONE. Mantova 2 Aprile 2008 CONTENUTI MINIMI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. Oddino Minari - ANDROMEDA s.r.l.

B2-2. Gestione delle sostanze pericolose a scuola. CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03. MODULO B Unità didattica

GESTIONE DELLA FORMAZIONE E

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

PROGRAMMA Formazione e aggiornamento degli utilizzatori professionali e dei consulenti fitosanitari

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012).

Progetto Regionale. Linea Assistenza

1. Il decreto Legislativo 155/97

Politica per la Sicurezza

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

Obblighi dell impresa: la formazione del personale, il consulente ADR

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Concetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

MANUALE QUALITÀ - PROCEDURE

LA REALTA PIEMONTESE

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA. Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili

* RISCHIO CHIMICO alcune definizioni

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

H.A.C.C.P. IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale

La formazione dei Responsabili e degli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione delle aziende bancarie

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

La formazione dei Responsabili e degli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione delle aziende bancarie

REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nuove regole per la formazione. lavoratori preposti dirigenti

CONFERENZA CLP. Roma 19 maggio 2015 Auditorium Biagio D Alba Ministero Salute

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS AV2/07/11 ARTEMIDE.

Транскрипт:

Reach, CLP e D.Lgs. 81/08 Novità nella valutazione del rischio da esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi Tecnico della Prevenzione dott. Massimo Peruzzo

Valutazione del rischio chimico il datore di lavoro determina preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, prendendo in considerazione: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni comunicate tramite la relativa scheda di sicurezza; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

Valutazione del rischio chimico RACCOLTA DATI Prodotti chimici Sostanze prodotte nelle lavorazioni Etichettatura Scheda di sicurezza Il rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale Il rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio. Gli agenti chimici che abbiano esclusivamente proprietà eco-tossicologiche (pericolose soltanto per l ambiente) non sono da considerare.

Raccolta dati Caratterizzazione Valutazione preliminare Valutazione

Raccolta dati Caratterizzazione All. IV D.Lgs. 81/08 Valutazione preliminare Valutazione

LA VALUTAZIONE E TERMINATA SE QUESTE MISURE GARANTISCONO: UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate misure igieniche adeguate metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici Questa prima valutazione può essere eseguita con algoritmi e software

Gli ALGORITMI non sostituiscono in alcun modo il processo di valutazione del rischio. Sono uno strumento di valutazione non approfondito, basato sulla stima e non sulla misura dell esposizione

SE NON SI RIESCE A GARANTIRE UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI SOSTITUZIONE con altri agenti o processi che non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori appropriate MISURE ORGANIZZATIVE e di PROTEZIONE COLLETTIVE alla fonte del rischio SORVEGLIANZA SANITARIA dei lavoratori PROGETTAZIONE di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché USO di attrezzature e materiali adeguati misure di PROTEZIONE INDIVIDUALI, compresi i dispositivi di protezione individuali, MISURAZIONE degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con RIFERIMENTO ai valori limite di esposizione professionale

CLP, Reach e D.Lgs. 81/08 Pittogrammi Cambi di classificazione Schede di sicurezza Usi previsti Sostanze registrate Scenari di esposizione condizioni operative (OC) misure di gestione del rischio (RMM). Sostanze in restrizione Sostanze in autorizzazione Informazione ai lavoratori

Art. 223. (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Pittogrammi Pericolo fisico Salute Ambiente

Classificazione ed etichettatura E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se le sostanze chimiche che utilizza presentano : -- Classificazioni diverse -- Etichettature diverse ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi

Art. 223. (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi n. 52/1997 ( DSP 67/548 ) e n. 65/2003 (DPP 1999/45 ), 6. Nel caso di un attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all attuazione delle misure di prevenzione.

Analisi delle SDS e quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se quanto riportato sulle nuove SDS: - corrisponde agli usi effettivi del DSU - riguarda sostanze registrate - determina l opportunità di modificare le modalità lavorative ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi

SCENARI DI ESPOSIZIONE Ai sensi del REACH, quando una sostanza soggetta a registrazione è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 10 tonnellate all anno, ed è classificata come pericolosa o sia considerata PBT/vPvB è necessario procedere alla valutazione della esposizione, comprendente la creazione di scenari d esposizione (SE) per tutti gli usi identificati, stimando l esposizione attesa e confrontandola con i livelli privi di effetti determinati nella fase di valutazione dei pericoli.

SCENARI DI ESPOSIZIONE Lo scenario d esposizione descrive le condizioni nelle quali una determinata sostanza può essere usata in sicurezza. Questa situazione si realizza quando la sostanza assorbita dalle persone o dall ambiente è inferiore a certi livelli ritenuti sicuri I livelli di dose-risposta presi in considerazione sono due: - DNEL (Derived No Effect Level) da applicare alle persone - PNEC (Predicted No Effect Concentration) da applicare all ambiente.

SCENARI DI ESPOSIZIONE Dal confronto tra quanto previsto dallo SE e l operatività aziendale possono emergere 4 situazioni : 1) Le condizioni di lavoro dell utilizzatore a valle sono identiche a quelle riportate nello SE. 2) L utilizzatore a valle applica misure di tipo simile a quelle raccomandate dal fornitore e se le condizioni operative sono uguali può dimostrare e documentare che l insieme delle sue condizioni ha praticamente la stessa efficienza di quelle descritte dal fornitore. 3) Se invece il fornitore ha elaborato lo SE in base a condizioni operative e misure di gestione del rischio diverse da quelle in cui opera l utilizzatore a valle,queste differenze devono essere valutate tramite un meccanismo previsto dallo SE (Scaling) e quindi si stabilisce se le differenze rilevate, considerate nel loro insieme, costituiscono o meno un rischio accettabile. 4) Se non è possibile rapportare quanto descritto dallo SE con le condizioni dell utilizzatore a valle, ma i dati sperimentali suggeriscono un esposizione inferiore al limite considerato pericoloso (DNEL o PNEC), l utilizzatore a valle deve elaborare un proprio CSA (Chemical Safety Assessment) e notificarlo all'echa.

SCENARI DI ESPOSIZIONE E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare: - Se il suo uso è previsto dallo Scenario di Esposizione ed eventualmente cambiare sostanza - Quanto riportato negli Scenari di esposizione delle nuove SDS determina l opportunità di modificare le modalità lavorative ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi

Confronto fra esposizione e valore limite la sostanza ha un VLEP nazionale riportato al punto 8 della SDS (e presente nell Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.): il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP; la sostanza ha sia un VLEP nazionale, riportato al punto 8 della SDS, sia uno o più DNEL/DMEL, riportati sempre al punto 8 della SDS, in relazione agli scenari di esposizione: il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP. Il datore di lavoro si attiene inoltre alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA (Valutazione della sicurezza chimica) della sostanza; la sostanza non ha un VLEP ma solo uno o più DNEL/DMEL: il datore di lavoro considera l eventuale esistenza di OELVs definiti a livello europeo non ancora recepiti nella normativa nazionale oppure valori limite di Enti di indiscusso rilievo (es. ACGIH). In ogni caso il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA della sostanza. I livelli di esposizione eventualmente misurati non sono confrontabili con tali DNEL/DMEL; la sostanza non ha alcun valore di riferimento: il datore di lavoro, applicando comunque le misure generali di tutela, adotta, in via precauzionale, anche le misure specifiche più restrittive previste all Art. 224 e, ove necessario, all Art. 225 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Informazione ai lavoratori Articolo 35 Regolamento REACh D. Lgs. 81/2008 Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori Accesso dei lavoratori alle informazioni I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale. 1. il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato.

D. Lgs. 81/2008 Art. 239. Informazione e formazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi.

Informazione e formazione E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se si rende necessario l aggiornamento della Informazione e Formazione dei lavoratori.

Restrizione e Autorizzazione RESTRIZIONE Le restrizioni possono limitare o proibire la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza. Le sostanze sono riportate nell Allegato XVII ed attualmente sono 61, AUTORIZZAZIONE L autorizzazione ha l obiettivo di garantire una buona gestione del rischio e la sostituzione a termine delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) Dapprima queste sostanze vengono riportate nell elenco di sostanze candidate (Candidate List) per poi essere eventualmente incluse nell'allegato XIV. Numero di sostanze nella Candidate list : 138 Numero di sostanze elencate all'allegato XIV : 14. Nel caso di sostanze in allegato XIV si deve quindi inoltrare una richiesta d'autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in miscele e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli;

Restrizione e Autorizzazione E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare: - Se utilizza sostanze coinvolte nella procedura di AUTORIZZAZIONE - o sostanze sottoposte a RESTRIZIONE - per organizzare di conseguenza la sua attività

Controlli Reach Piano nazionale controlli 2011: produttori 2012: miscelatori 2013: importatori Piano regionale controlli 2011: vernici e detersivi 2012: solventi, cemento, prodotti concia 2013:

Controllo miscele messe in commercio antiruggine cemento catalizzatore detersivo diluente idropittura inchiostro smacchiatore vernice

Controllo materie prime

Punti di forza Le aziende cominciano a gestire la valutazione del rischio da sostanze chimiche con gli strumenti Reach e Clp. Le etichette sono migliorate. Le Schede di Sicurezza sono migliorate. Cominciano ad essere diffusi gli scenari di esposizione.

Criticità Non sempre tutti gli agenti chimici pericolosi vengono identificati e quindi valutati. Difficoltà a gestire unitariamente l intero processo di trasmissione delle informazioni (acquisto lavorazione vendita). Scarsa l integrazione degli strumenti Reach (scenari di esposizione, MMR) nel percorso di gestione della sicurezza aziendale. Molto spesso il percorso di valutazione non è completo e si ferma alla prevalutazione con algoritmo. Le misurazioni dell esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi raramente rispettano i criteri della UNI EN 689.