Reach, CLP e D.Lgs. 81/08 Novità nella valutazione del rischio da esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi Tecnico della Prevenzione dott. Massimo Peruzzo
Valutazione del rischio chimico il datore di lavoro determina preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, prendendo in considerazione: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni comunicate tramite la relativa scheda di sicurezza; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
Valutazione del rischio chimico RACCOLTA DATI Prodotti chimici Sostanze prodotte nelle lavorazioni Etichettatura Scheda di sicurezza Il rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale Il rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio. Gli agenti chimici che abbiano esclusivamente proprietà eco-tossicologiche (pericolose soltanto per l ambiente) non sono da considerare.
Raccolta dati Caratterizzazione Valutazione preliminare Valutazione
Raccolta dati Caratterizzazione All. IV D.Lgs. 81/08 Valutazione preliminare Valutazione
LA VALUTAZIONE E TERMINATA SE QUESTE MISURE GARANTISCONO: UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate misure igieniche adeguate metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici Questa prima valutazione può essere eseguita con algoritmi e software
Gli ALGORITMI non sostituiscono in alcun modo il processo di valutazione del rischio. Sono uno strumento di valutazione non approfondito, basato sulla stima e non sulla misura dell esposizione
SE NON SI RIESCE A GARANTIRE UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI SOSTITUZIONE con altri agenti o processi che non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori appropriate MISURE ORGANIZZATIVE e di PROTEZIONE COLLETTIVE alla fonte del rischio SORVEGLIANZA SANITARIA dei lavoratori PROGETTAZIONE di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché USO di attrezzature e materiali adeguati misure di PROTEZIONE INDIVIDUALI, compresi i dispositivi di protezione individuali, MISURAZIONE degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con RIFERIMENTO ai valori limite di esposizione professionale
CLP, Reach e D.Lgs. 81/08 Pittogrammi Cambi di classificazione Schede di sicurezza Usi previsti Sostanze registrate Scenari di esposizione condizioni operative (OC) misure di gestione del rischio (RMM). Sostanze in restrizione Sostanze in autorizzazione Informazione ai lavoratori
Art. 223. (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Pittogrammi Pericolo fisico Salute Ambiente
Classificazione ed etichettatura E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se le sostanze chimiche che utilizza presentano : -- Classificazioni diverse -- Etichettature diverse ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi
Art. 223. (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi n. 52/1997 ( DSP 67/548 ) e n. 65/2003 (DPP 1999/45 ), 6. Nel caso di un attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all attuazione delle misure di prevenzione.
Analisi delle SDS e quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se quanto riportato sulle nuove SDS: - corrisponde agli usi effettivi del DSU - riguarda sostanze registrate - determina l opportunità di modificare le modalità lavorative ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi
SCENARI DI ESPOSIZIONE Ai sensi del REACH, quando una sostanza soggetta a registrazione è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 10 tonnellate all anno, ed è classificata come pericolosa o sia considerata PBT/vPvB è necessario procedere alla valutazione della esposizione, comprendente la creazione di scenari d esposizione (SE) per tutti gli usi identificati, stimando l esposizione attesa e confrontandola con i livelli privi di effetti determinati nella fase di valutazione dei pericoli.
SCENARI DI ESPOSIZIONE Lo scenario d esposizione descrive le condizioni nelle quali una determinata sostanza può essere usata in sicurezza. Questa situazione si realizza quando la sostanza assorbita dalle persone o dall ambiente è inferiore a certi livelli ritenuti sicuri I livelli di dose-risposta presi in considerazione sono due: - DNEL (Derived No Effect Level) da applicare alle persone - PNEC (Predicted No Effect Concentration) da applicare all ambiente.
SCENARI DI ESPOSIZIONE Dal confronto tra quanto previsto dallo SE e l operatività aziendale possono emergere 4 situazioni : 1) Le condizioni di lavoro dell utilizzatore a valle sono identiche a quelle riportate nello SE. 2) L utilizzatore a valle applica misure di tipo simile a quelle raccomandate dal fornitore e se le condizioni operative sono uguali può dimostrare e documentare che l insieme delle sue condizioni ha praticamente la stessa efficienza di quelle descritte dal fornitore. 3) Se invece il fornitore ha elaborato lo SE in base a condizioni operative e misure di gestione del rischio diverse da quelle in cui opera l utilizzatore a valle,queste differenze devono essere valutate tramite un meccanismo previsto dallo SE (Scaling) e quindi si stabilisce se le differenze rilevate, considerate nel loro insieme, costituiscono o meno un rischio accettabile. 4) Se non è possibile rapportare quanto descritto dallo SE con le condizioni dell utilizzatore a valle, ma i dati sperimentali suggeriscono un esposizione inferiore al limite considerato pericoloso (DNEL o PNEC), l utilizzatore a valle deve elaborare un proprio CSA (Chemical Safety Assessment) e notificarlo all'echa.
SCENARI DI ESPOSIZIONE E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare: - Se il suo uso è previsto dallo Scenario di Esposizione ed eventualmente cambiare sostanza - Quanto riportato negli Scenari di esposizione delle nuove SDS determina l opportunità di modificare le modalità lavorative ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi
Confronto fra esposizione e valore limite la sostanza ha un VLEP nazionale riportato al punto 8 della SDS (e presente nell Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.): il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP; la sostanza ha sia un VLEP nazionale, riportato al punto 8 della SDS, sia uno o più DNEL/DMEL, riportati sempre al punto 8 della SDS, in relazione agli scenari di esposizione: il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP. Il datore di lavoro si attiene inoltre alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA (Valutazione della sicurezza chimica) della sostanza; la sostanza non ha un VLEP ma solo uno o più DNEL/DMEL: il datore di lavoro considera l eventuale esistenza di OELVs definiti a livello europeo non ancora recepiti nella normativa nazionale oppure valori limite di Enti di indiscusso rilievo (es. ACGIH). In ogni caso il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA della sostanza. I livelli di esposizione eventualmente misurati non sono confrontabili con tali DNEL/DMEL; la sostanza non ha alcun valore di riferimento: il datore di lavoro, applicando comunque le misure generali di tutela, adotta, in via precauzionale, anche le misure specifiche più restrittive previste all Art. 224 e, ove necessario, all Art. 225 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Informazione ai lavoratori Articolo 35 Regolamento REACh D. Lgs. 81/2008 Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori Accesso dei lavoratori alle informazioni I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale. 1. il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato.
D. Lgs. 81/2008 Art. 239. Informazione e formazione Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi.
Informazione e formazione E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se si rende necessario l aggiornamento della Informazione e Formazione dei lavoratori.
Restrizione e Autorizzazione RESTRIZIONE Le restrizioni possono limitare o proibire la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza. Le sostanze sono riportate nell Allegato XVII ed attualmente sono 61, AUTORIZZAZIONE L autorizzazione ha l obiettivo di garantire una buona gestione del rischio e la sostituzione a termine delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) Dapprima queste sostanze vengono riportate nell elenco di sostanze candidate (Candidate List) per poi essere eventualmente incluse nell'allegato XIV. Numero di sostanze nella Candidate list : 138 Numero di sostanze elencate all'allegato XIV : 14. Nel caso di sostanze in allegato XIV si deve quindi inoltrare una richiesta d'autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in miscele e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli;
Restrizione e Autorizzazione E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare: - Se utilizza sostanze coinvolte nella procedura di AUTORIZZAZIONE - o sostanze sottoposte a RESTRIZIONE - per organizzare di conseguenza la sua attività
Controlli Reach Piano nazionale controlli 2011: produttori 2012: miscelatori 2013: importatori Piano regionale controlli 2011: vernici e detersivi 2012: solventi, cemento, prodotti concia 2013:
Controllo miscele messe in commercio antiruggine cemento catalizzatore detersivo diluente idropittura inchiostro smacchiatore vernice
Controllo materie prime
Punti di forza Le aziende cominciano a gestire la valutazione del rischio da sostanze chimiche con gli strumenti Reach e Clp. Le etichette sono migliorate. Le Schede di Sicurezza sono migliorate. Cominciano ad essere diffusi gli scenari di esposizione.
Criticità Non sempre tutti gli agenti chimici pericolosi vengono identificati e quindi valutati. Difficoltà a gestire unitariamente l intero processo di trasmissione delle informazioni (acquisto lavorazione vendita). Scarsa l integrazione degli strumenti Reach (scenari di esposizione, MMR) nel percorso di gestione della sicurezza aziendale. Molto spesso il percorso di valutazione non è completo e si ferma alla prevalutazione con algoritmo. Le misurazioni dell esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi raramente rispettano i criteri della UNI EN 689.