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LINEA GUIDA Pagina 1di 15 LINEE GUIDA PER L EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO per rischi di sovraccarico biomeccanico (sb) da movimentazione manuale dei carichi (mmc), da movimenti e sforzi ripetuti (sbas) e da posture incongrue documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza dei SPSAL AUTORI QUALIFICA RUOLO SVOLTO NELL ELABORAZIONE Giorgio Zecchi * Tecnico della Prevenzione - coordinatore Rielaborazione dal documento CL01 del Gruppo Regionale Ergonomia- del dicembre 2013 * per il Gruppo Provinciale Prevenzione patologie muscoloscheletriche () SPSAL di RE EMIS: Data: REDATTO DA: Pagine modificate Tipo di modifica Verificato da: FIRMA Approvato da: FIRMA 0 09.04.2015 Gruppo Provinciale Prevenzione patologie muscoloscheletriche () SPSAL di RE Prima stesura Ines Magnani Mauro Grossi LISTA DI DISTRIBUZIONE: Operatori del SPSAL OBIETTIVO 1. Introduzione Garantire la qualità e l omogeneità di comportamento nei sopralluoghi di vigilanza e controllo e individuare criteri per l emissione degli atti di competenza, proponendo linee d indirizzo comuni, in applicazione al Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 1 e secondo quanto condiviso nel gruppo regionale Ergonomia-prevenzione delle patologie muscoloscheletriche correlate al lavoro (), a fronte di situazioni specifiche, tra le più diffuse nella normale attività ispettiva. RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI In allegato 1 si riportano: - elenco degli articoli del D.Lgs 81/08 che si riferiscono a ergonomia- e di altre leggi e decreti utilizzabili applicando questa checklist; - elenco non esaustivo delle principali norme tecniche di ergonomia e di buone prassi-linee guida utilizzabili nella riprogettazione di compiti e posti di lavoro e per meglio definire eventuale disposizione ex art. 10 del DPR 520/55. CAMPO DI APPLICAZIONE E utile usare la checklist-guida in occasione di: - sopralluogo di piano mirato; - accertamenti per infortunio o malattia professionale; - ricorso ex art. 41, comma 9 D.Lgs 81/08; - segnalazione / esposto specifico. 2. fase preliminare DEFINIZIONE DEL MOTIVO DEL SOPRALLUOGO E opportuno, al fine di compiere un intervento efficace, definire preliminarmente Il motivo del sopralluogo (vedi campo di applicazione) per focalizzare i riscontri da ricercare (con eventuale predisposizione di modulistica pertinente). In allegato 2 si riporta lo schema che descrive vari scopi dell intervento e relative fonti d informazione. ELEMENTI DA VERIFICARE 1 PRP RER 2014-2018; e Salute progetto: Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche correlate al lavoro

LINEA GUIDA Pagina 2di 15 Per avere un quadro adeguato del lavoro e degli elementi in grado di causare il sovraccarico biomeccanico (SB), e, all interno di un Piano Mirato, per orientare nella scelta delle Aziende in cui intervenire, si consiglia di analizzare tutto il materiale correlabile all intervento già presente presso il SPSAL. Quindi, nel sopralluogo verificare la congruenza del Documento di valutazione del rischio (DVR) o relazioni tecniche (es: Schede NIOSH, OCRA) e del relativo piano delle misure di prevenzione con le condizioni reali di lavoro, visionare il registro degli infortuni, i dati sanitari anonimi collettivi (relazione sanitaria o verbale riunione periodica), i giudizi di idoneità con limitazione relativi all apparato muscoloscheletrico. FONTI DI INFORMAZIONI PRESENTI PRESSO SPSAL In Servizio, si consiglia di consultare: - flussi INAIL - denunce ex-art. 139 / referti - ricorsi ex-art. 41, comma 9 del D.Lgs 81/08 - accoglienza lavoratori / segnalazioni / esposti - precedenti interventi. STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZABILI NEL SOPRALLUOGO - macchina fotografica o videocamera (indispensabile in caso di verifica di una postazione per sbas) - metro (flessibile e rigido); dinamometro (indispensabile in caso di verifica di azioni di traino/spinta) - verbali accertamenti e rilievi - CL 02; schede in bianco x NIOSH, checklist OCRA, checklist di comparto (es. caseifici, GDO, sanità ) - modulo per richiesta documentazione. 1) Applicazione Titolo I D.Lgs 81/2008 3. situazioni, violazioni e atti possibili In tutte le realtà ispezionate è opportuno verificare anche l applicazione del Titolo I. 1) articoli vari del Titolo I DdL e dirigente rilevata carenza rispetto al Titolo I: nomine, documenti, info-formazione generale e per l emergenza (secondo gli Accordi Stato-Regioni), appalti),. 2) Documento di valutazione del rischio (DVR) o Relazione tecnica del consulente esterno DVR, Nomine, Attestati formazione, Documenti inerenti il Titolo I secondo quanto rilevato In caso di lavorazioni e compiti con MMC 2, SBAS 3 e posture incongrue 4, il DVR deve contenere una parte specifica (relazione tecnica) che valuti tale rischio utilizzando metodi e criteri efficaci (norme tecniche, linee guida e buone prassi) ai fini della programmazione delle misure di prevenzione secondo l art. 28 comma 2, lettere a) b) e c). Per l analisi di tale parte del DVR è opportuno utilizzare l apposita checklist CL02, in grado di verificarne la congruenza e l efficacia anche ai sensi dell art. 168 comma 2, lettera b). Di seguito alcuni esempi: 1) art. 29, comma 1 sanz. dall art. 55, comma 1, lett. a solo DdL manca il DVR di effettuare la valutazione dei rischi e relativo DVR 2.1) DVR o relazione tecnica non congruente in presenza di rischio significativo e/o di patologie specifiche: le modalità di lavoro, le condizioni ergonomiche e il rischio riscontrati nel sopralluogo sono palesemente discordanti rispetto alle conclusioni del DVR. In tal caso è opportuno evidenziare e documentare (con foto e filmati) le discordanze (es. altezze, 2 Con movimentazione di pesi superiori a 3 kg (secondo la UNI ISO 11228-1) o 1 kg con frequenze > 15 volte/minuto (secondo la UNI ISO 11228-3) 3 Con movimenti e sforzi ripetuti e movimentazione di pesi inferiori a 1 kg 4 Mantenimento di posture fisse (forza isometrica) o raggiungendo, nel movimento, condizioni estreme che superano il 50% del range articolare

LINEA GUIDA Pagina 3di 15 distanze, angoli, frequenze e durate) tra condizioni reali e DVR. 1) in assenza di quanto previsto dall art. 28, comma 2, lettera a a) nel DVR manca la valutazione di TUTTI i rischi e, nello specifico, da MMC, SBAS o posture di effettuare nuova valutazione e primo periodo incongrue rilevati durante il sopralluogo relativo DVR 6 redigendo sanz. dall art. 55, comma 4 b) nel DVR non sono valutate TUTTE le lavorazioni adeguato piano di solo DdL che espongono a rischi da MMC, SBAS o posture miglioramento e piano di incongrue rilevate durante il sopralluogo reinserimento se in presenza di c) in presenza di lavoratori con giudizio di idoneità soggetti con limitazioni con limitazioni per MMC 5, SBAS o posture incongrue nel DVR manca la valutazione dei rischi specifica per tali soggetti ( TUTTI i rischi) e un piano di reinserimento efficace 2) per MMC: art. 168, comma 1, sanz. dall art. 170, comma 1, lettera a a causa di un DVR carente 7 non sono state adottate le misure adeguate per eliminare il rischio da MMC di pianificare soluzioni efficaci e di effettuare nuova valutazione e relativo DVR 3) per MMC: art. 168, comma 2, lettera b sanz. dall art. 170, comma 1, lettera a 4) per SBAS: in assenza di quanto previsto dall art. 28, comma 2, lettere b-c-d sanz. dall art. 55, comma 3 Solo DdL 5) art. 71, comma 6 sanz. dall art. 87, comma 4, lettera b sanz. amministrativa 6) in assenza di quanto previsto dall art. 28, comma 2, lettera a, primo periodo sanz. dall art. 55, comma 4 Solo DdL 7) in assenza di quanto previsto dall art. 29, comma 3 sanz. dall art. 55, comma 3 solo DdL a causa di un DVR carente non sono state adottate le misure adeguate per ridurre il rischio da MMC a) a causa di un DVR carente non sono state adottate le misure adeguate per eliminare o ridurre il rischio da SBAS o posture incongrue (anche per rischio acuto o a breve termine) b) nel DVR manca il programma delle misure di prevenzione adottate/da adottare per SBAS e posture incongrue a causa di un DVR carente, nessuna o insufficienti o inadeguate misure di prevenzione per MMC, SBAS o posture incongrue sono state adottate nelle postazioni con uso di attrezzature di lavoro di cui al Titolo III per mancata applicazione dei principi dell ergonomia nel DVR mancano i criteri adottati per la valutazione dal rischio il DVR non è stato rielaborato a seguito di importanti modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza di pianificare soluzioni efficaci e di effettuare nuova valutazione e relativo DVR Atti possibili: diffida di pianificare soluzioni efficaci e di effettuare nuova valutazione e relativo DVR (es. palese non rispondenza a Norme UNI-EN 14738 e/o 1005-4 in una catena di montaggio) di descrivere i criteri adottati di rielaborare il DVR 5 vedi art. 168 e allegato XXXIII: portatori di fattori individuali di rischio 6 Pur volendo dare maggior importanza alla eventuale carenza delle misure di prevenzione, pare altrettanto importante che il DVR fotografi la reale situazione di rischio e di esposizione dei lavoratori anche per fornire un corretto quadro a chi deve mettere in atto le misure di prevenzione, al Medico competente e per il riconoscimento, da parte dell INAIL, di eventuali casi di infortunio o malattia prof.le muscoloscheletrica 7 Si vuole evidenziare la carenza delle misure di prevenzione come diretta conseguenza di un DVR non efficace nella programmazione delle misure

LINEA GUIDA Pagina 4di 15 sanitaria ne evidenzino la necessità 2.2) DVR o relazione tecnica che necessita SOLO di approfondimento secondo Norme Tecniche specifiche per il rischio da MMC, SBAS, posture incongrue: Riferimenti Quando applicarlo Atti possibili e note - il DVR o la relazione tecnica è stato realizzato con metodo poco sensibile o non specifico Atti possibili: disposizione di serie di Norme Tecniche UNI ISO 11228:2009; Technical Report ISO/TR 12295:2014 DdL e dirigente - il DVR non è comprensibile nella descrizione dei punti a-f dell art 28 comma 2, ma non si discosta troppo da quanto osservato nel sopralluogo, specie in assenza di danni e/o situazioni ad alto rischio-pericolo adeguare il DVR applicando le specifiche Norme Tecniche (NB: SOLO in presenza di rischio non elevato e assenza di danni) 2.3) POSSIBILE DISCRIMINANTE - in presenza di DVR o relazione tecnica carente, a seconda che il DdL possa ragionevolmente essere in grado di riconoscere gli errori, tenendo conto anche dell esistenza o meno di un rischio/pericolo significativo (acuto o a breve termine) nonché della presenza di danni alla salute, si propongono i seguenti percorsi operativi. a) Il DdL NON può non accorgersi delle carenze di valutazione: in presenza di rischio evidente e significativo e/o di danni documentati non sono stati valutate intere aree o reparti; né compiti anche critici (es. con movimentazioni oltre 175 cm); valutata come eseguita da 2 persone una operazione che viene svolta normalmente da soli; ecc. Atti possibili: prescrizione di rifare la valutazione carente (DVR) (come al punto 2.1). prescrizione di pianificare l adozione di soluzioni efficaci e rifare la valutazione carente (DVR) (come al punto 2.1). b) il DdL non è, ragionevolmente in grado di riconoscere tale carenza: la carenza/sottovalutazione del rischio non è palese o è attribuibile a un errore del valutatore esterno Riferimenti Quando applicarlo Atti possibili e note il DVR o la relazione tecnica presenta errori per scorretta scelta o applicazione del metodo-norma tecnica serie di Norme Tecniche UNI ISO 11228:2009; Technical Report ISO/TR 12295:2014 DdL e dirigente Atti possibili: disposizione di adeguare la parte errata del DVR che risulta applicando correttamente il metodo di cui alle norme tecniche 3) misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali e applicazione dei principi dell ergonomia In caso di lavorazioni e compiti con MMC, SBAS e posture incongrue, devono essere adottate/programmate misure di prevenzione. Si propongono alcuni scenari. nessuna o insufficienti o inadeguate misure di prevenzione adottate e/o mancata applicazione dei principi dell ergonomia in presenza di MMC(carico di peso > 3 kg) 8 e/o SBAS(carico di peso > 1 kg) 9 1) per MMC: art. 168, comma 1 (per eliminare) o comma 2 (per ridurre) sanz. dall art. 170, comma 1, lettera a di pianificare l adozione di soluzioni efficaci 2) per SBAS: in assenza di quanto previsto dall art. 28, comma 2, nessuna o insufficienti o inadeguate misure di prevenzione adottate e/o mancata applicazione dei 8 Norma UNI ISO 11228-1 9 Norma UNI ISO 11228-3

LINEA GUIDA Pagina 5di 15 lettere b-c-d sanz. dall art. 55, comma 3 Solo DdL 3) art. 71, comma 6 sanz. dall art. 87, comma 4, lettera b sanz. amministrativa 4) per MMC: NORMA ISO 11228-1 e 2:2009 e ISO/TR 12295:2014; per SBAS, posture incongrue: NORMA ISO 11228-3:2009 e ISO/TR 12295:2014; per posture incongrue: NORMA ISO 11226:2000 e ISO/TR 12295:2014; ergonomia: Norma UNI EN ISO 14738:2009; ex Norma UNI EN 1005-4:2009; DdL e dirigente principi dell ergonomia in presenza di SBAS (carico di peso < 1kg) o posture incongrue: nessuna o insufficienti o inadeguate misure di prevenzione per MMC, SBAS o posture incongrue adottate nelle postazioni con uso di attrezzature di lavoro di cui al Titolo III, e/o mancata applicazione dei principi dell ergonomia le misure di prevenzione adottate per MMC, SBAS o posture incongrue non rispettano specifiche raccomandazioni (procedure, dimensioni, ecc.) previste da norme tecniche, linee guida e buone prassi Atti possibili: disposizione di integrare il piano per l adozione di soluzioni efficaci applicando specifica Norma Tecnica, linea guida e buona prassi 4) Formazione e addestramento Come in tutte le realtà ispezionate, è opportuno verificare anche l effettuazione della formazione (generale e specifica) e dell addestramento mirato al corretto utilizzo delle attrezzature e degli ausili forniti. 1) art. 37, comma 1 sanz. dall art. 55, comma 5, lett. c manca la formazione generale di effettuare la formazione generale rispettando gli Accordi 2) per SBAS e posture a rischio: art. 37, comma 1 sanz. dall art. 55, comma 5, lett. c per MMC: art. 169, comma 1 sanz. dall art. 170, comma 1, lett.b 3) per MMC: NORMA ISO 11228-1 e 2:2009 e ISO/TR 12295:2014; per SBAS, posture incongrue: NORMA ISO 11228-3:2009 e ISO/TR 12295:2014; per posture incongrue: NORMA ISO 11226:2000 e ISO/TR 12295:2014; ex Accordo Stato-Regioni del MMC, SBAS e posture a rischio: manca la formazione specifica e/o l addestramento mirato in presenza di rischio significativo, di giudizi di idoneità limitata per disturbi/patologie muscolo scheletrici, di denunce di malattie professionali o infortuni da sforzo MMC, SBAS e posture a rischio: la formazione specifica e/o l addestramento mirato nei casi di cui sopra ed in particolari comparti (es. facchinaggio, caseifici, sanità) non è stata integrata per uso di ausili o attrezzature particolari o per procedure operative definite dal DdL di pianificare ed effettuare la formazione specifica e/o l addestramento mirato rispettando gli Accordi Atti possibili: disposizione di integrare la formazione specifica e/o l addestramento mirato effettuati

LINEA GUIDA Pagina 6di 15 DdL e dirigente 21.12.2011 e s.m.i. 5) Sorveglianza sanitaria mirata In tema di prevenzione di queste patologie la sorveglianza sanitaria mirata è particolarmente importante anche perchè in grado di correggere eventuali (e non infrequenti) errori di valutazione del rischio. In relazione alla vigilanza sulla sorveglianza sanitaria può essere utile proporre il seguente modello: 5.1) verifica di primo livello (presenza) L operatore SPSAL verifica che sia effettuata la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che risultano esposti a rischio per MMC e SBAS (secondo il DVR: vedi checklist CL02) secondo le indicazioni dell art. 41 del D.Lgs. 81/08. Strumenti di verifica per un primo livello sono: - protocollo sanitario formalizzato; - copia dei giudizi di idoneità; - elenco dei lavoratori (da richiedere al DDL) con data di assunzione, mansione e data ultime due visite mediche; - risultati anonimi collettivi (relazione sanitaria) redatti dal Medico Competente (allegati al verbale di riunione periodica annuale ex art. 35 e/o allegata al DVR ad integrazione della valutazione) ovvero verbale di riunione periodica annuale (se > 15 addetti); - verbali di sopralluogo del medico competente; - registro infortuni da consultare o acquisire in copia (per gli ultimi 3 anni). 5.2) verifica di secondo livello (adeguatezza) L operatore SPSAL verifica che la sorveglianza sanitaria effettuata abbia caratteristiche di adeguatezza e di efficacia ai fini della tutela della salute dei singoli lavoratori e della riduzione dei rischi cui sono esposti. In allegato 3 si riporta il percorso completo di verifica di secondo livello. DVR, l'eventuale protocollo sanitario, il registro infortuni, cartelle, allegato 3A,... Atti possibili Diversi articoli del D.Lgs 81/08 si riferiscono all esecuzione della sorveglianza sanitaria mirata o al rilascio del giudizio di idoneità per lavoratore/i a rischio. In tabella si propongono, a partire dal più oneroso al più leggero, alcuni scenari e ipotesi di applicazione (es. in piano, senza segnalazione di danni,.). a) La valutazione del rischio prevede la sorveglianza sanitaria per MMC e: a) non nominato il Medico competente b) medico competente nominato ma non attivata la sorveglianza sanitaria per questo rischio c) attivata la sorveglianza sanitaria, ma non effettuata per lavoratori per cui è prevista 1) per MMC: art. 168, comma 2 lettera d) sanz. dall art. 170, comma 1, lettera a per SBAS o posture incongrue: Art. 18 comma 1 lettera a) sanz. dall art. 55, comma 5, lett. c 2) art. 18, comma 1, lettera c) sanz. dall art. 55, comma 5, lett. d Non rispettato Giudizio idoneità a) E presente un giudizio di idoneità, che riporta esplicite e verosimili prescrizioni/limitazioni che l operatore SPSAL verifica non essere rispettate (es: no movimenti braccia sopra le spalle in mansione con prelievi da scaffali ad altezza di 2 metri; Indice Niosh < 1 in postazioni valutate con Indice Niosh >1) b) In presenza di danni accertati e noti (es. infortunio sul lavoro o malattia professionale), la postazione è documentata come inidonea (DVR o indagine SPSAL). DVR Nomina del MC Protocollo sorv.za sanitaria Giudizi di idoneità Come rilevare la contravvenzione: Aver verificato la presenza del rischio nel DVR e constatato la mancata nomina del MC Riferibile a tutti i tipi di visita Giudizi con limitazione o documentazione attestante lo stato di salute Verifica dei compiti svolti (DVR o indagine SPSAL)

LINEA GUIDA Pagina 7di 15 3a) DL art. 18, comma 1, lettera g sanz. dall art. 55, comma 5, lett. e 3b) DL art. 18, comma 1, lettera g bis sanz. dall art. 55, comma 5, lett. h 4a) art. 18, comma 1, lettera bb sanz. dall art. 55, comma 5, lett. g Sanz. amministrativa 4b) art. 18, comma 2 lettera d sanz. dall art. 55, comma 5, lett. g Sanz. amministrativa 5) art. 18 comma 3 bis NON SANZIONATO 6) art. 41 comma 2 lettera b, ultimo periodo NON SANZIONATO. a) Visite periodiche: il precedente giudizio di idoneità è scaduto da oltre 30 giorni, senza giustificazioni reali b) Avvio a lavoro a rischio senza visita preventiva c) Rientro in lavoro a rischio dopo 60 giorni di assenza per malattia senza visita medica a) Visite periodiche: Il Medico competente non effettua le visite mediche o non rilascia il giudizio di idoneità rispondenti ai requisiti minimi di cui all allegato 3A b) Il medico competente non visita gli ambienti di lavoro c) Il medico competente non collabora alla valutazione del rischio il lavoratore viene adibito ad una mansione che, secondo il DVR, prevede sorveglianza sanitaria mirata, senza che il Medico competente abbia rilasciato il giudizio di idoneità (vedi Medico competente, DPR 1124/65 art 139) Il DdL non ha informato il Medico competente del fatto che un lavoratore abbia inoltrato domanda di riconoscimento di Mal.Prof.le in assenza di evidenza di una procedura e prassi di vigilanza, suffragata dal rilievo di violazione dell art. 18 comma 1 lettera g) in presenza di protocollo di accertamenti poco chiaro o in caso di sorveglianza sanitaria poco appropriata a) confronto ultimi 2 giudizi (la scadenza deve essere indicata) b), c) giudizi di idoneità e dichiarazione lavoratori a) giudizi di idoneità b) attestazioni avvenuto sopralluogo c) DVR Libro unico del lavoro o altra documentazione attestante periodi di lavoro e attività svolte; DVR attestante la presenza del rischio; Protocollo sorv.za sanitaria; Giudizi di idoneità Denunce malattie professionali Evidenza (documentale) della trasmissione al medico e sua ricezione Cartelle sanitarie e di rischio Atti possibili: disposizione di adottare e formalizzare una particolare modalità di effettuazione della vigilanza Apposita procedura Atti possibili: disposizione di integrare il protocollo (specificare cosa occorre) Protocollo sorv.za sanitaria b) Medico competente 1) art. 139 DPR 1124/65 (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda 645 euro) in presenza di danni certificati con documentazione conosciuta dal medico, correlabili alla lavorazione o ai rischi lavorativi, specialmente in caso di malattia contenuta nella tabella delle malattie professionali o nel DM 14/01/2008 Cartelle sanitarie e di rischio Denunce malattia professionale 2a) art. 25, comma 1, lettera a sanz. dall art. 58, comma 1, lett. c mancata segnalazione della necessità di rivedere la Valutazione dei rischi in presenza di rischi evidenti

LINEA GUIDA Pagina 8di 15 2b) art. 25, comma 1, lettera l sanz. dall art. 58, comma 1, lett. c 3a) art. 25, comma 1, lettera b sanz. dall art. 58, comma 1, lett. b 3b) art. 25, comma 1, lettera c sanz. dall art. 58, comma 1, lett. b 4 a) art. 41, comma 5 sanz. dall art. 58, comma 1, lett. e Sanz.amministrativa 4b) art. 41, comma 6bis sanz. dall art. 58, comma 1, lett. e Sanz.amministrativa 5) art. 25 comma 1 lettera i sanz. dall art. 58, comma 1, lett. d Sanz.amministrativa art. 41 comma 2 lettera b, seconda parte NON SANZIONATO non valutati soprattutto se in presenza di danni, malattie professionali, o infortuni da sforzo. mancato sopralluogo, soprattutto se in presenza di segnalazione di problemi da parte di lavoratori e/o RLS, in presenza di danni/ indagini per Mal.Prof.li o infortuni da sforzo. manca un protocollo sanitario o il protocollo sanitario definisce una sorveglianza sanitaria non specifica e insufficiente (es: non rilevate, patologie in fase precoce, ma solo dopo interventi chirurgici ) le cartelle sanitarie e di rischio non sono istituite, non sono aggiornate alla data del giudizio le cartelle sanitarie non sono rispondenti ad allegato 3 A visita eseguita, ma mancata consegna a lavoratore e al datore di lavoro DL del giudizio di idoneità in forma scritta, ovvero consegna ritardata oltre un tempo tecnico da verificare e giustificare. nel verbale della riunione periodica (o ad esso allagata) manca la relazione sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria oppure, soprattutto in presenza di danni diffusi e noti al medico, la comunicazione è vaga, superficiale, reticente e tale da non indicare la necessità di attuare misure di tutela in presenza di protocollo di accertamenti poco chiaro o in caso di sorveglianza sanitaria poco appropriata. DVR Denunce malattia professionale Registro infortuni Indagine SPSAL Verbale riunione periodica Attestazione di avvenuto sopralluogo Protocollo sanitario Risultati anonimi collettivi Verbale riunione periodica Cartelle sanitarie e di rischio Cartelle sanitarie e di rischio Cartelle sanitarie e di rischio Giudizi di idoneità Verbale riunione periodica Atti possibili: disposizione di integrare il protocollo (specificare cosa occorre) 6. verbale di riunione periodica (in Aziende con più di 15 dipendenti): Documento importante ai fini della divulgazione degli esiti della sorveglianza sanitaria e dei programmi delle misure di bonifica. Attenzione! Il D.Lgs 81/2008 sanziona la non conformità dei contenuti del verbale (art. 35, comma 2 del D.Lgs 81/2008), ma non sanziona la mancanza del documento (art. 35, comma 6). 1) art. 35, comma 2 sanz. dall art. 55, comma 5, lettera f sanz. amministrativa in presenza del verbale della riunione periodica che non riporta l esame: a) del documento di valutazione dei rischi; b) dell andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) dei criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della di completare il verbale

LINEA GUIDA Pagina 9di 15 2) ai sensi del tuttora vigente art. 64 del DPR 303/56 e dell art. 4 legge 628/61 sicurezza e della protezione della loro salute se deve essere inviato al SPSAL Atti possibili: disposizione Reggio Emilia, 9 aprile 2015; revisione 0, SPSAL AUSL di RE Visto, approvato e sottoscritto dal Gruppo - Prevenzione patologie muscoloscheletriche correlate col lavoro AUSL di RE

LINEA GUIDA Pagina 10di 15 5. appendici

LINEA GUIDA Pagina 11di 15 APPENDICE 1 ELENCO DEI RIFERIMENTI 1. LEGGI E DECRETI D.Lgs 81/08: - art. 15, comma 1, in particolare lettera d) applicazione dei principi ergonomici - art. 17, comma 1, lettera a) valutazione di tutti i rischi da parte del DDL (non delegabile) - art. 18, comma 1, in particolare lettere c), g), z), bb); comma 2, comma 3 bis obblighi del DDL e del dirigente - artt. 28; 29, in particolare commi 1 e 3 il DVR - art 53 tenuta della documentazione - artt. 25; 38, comma 3; 39, comma 1; 41 MC e sorveglianza sanitaria - art. 35, comma 2 riunione periodica - art. 71, comma 6 (titolo III capo I) ergonomia del posto di lavoro nell uso di attrezzature - artt. 167, 168, 169 (titolo VI) movimentazione manuale dei carichi - allegato 3A cartella sanitaria e di rischio - allegato 3B cartella sanitaria e di rischio: contenuti minimi - allegato XXXIII movimentazione manuale dei carichi - vari articoli sanzionatori. DPR 1124/65: art. 139 obbligo di referto / denuncia DM 9 aprile 2008 nuove tabelle malattie professionali DM 11 dicembre 2009 - aggiornamento elenco malattie professionali Legge 08.11.2012 n 189: art. 3 decreto Balduzzi: esercizio della prof.ne medica 2. NORME TECNICHE DI ERGONOMIA (non esaustivo) utili ai fini di: - prevenire il rischio; - eliminare, ogni volta possibile, i compiti che comportano sovraccarico biomeccanico o ridurre al minimo il rischio; - applicare principi ergonomici efficaci; - valutare il rischio residuo; - individuare e adottare efficaci misure di prevenzione; - assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro nel tempo. UNI ISO 11228-1 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto UNI ISO 11228-2 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino UNI ISO 11228-3 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza ISO 11226 Ergonomics -- Evaluation of static working postures. ISO/ TR 12295 Ergonomics - Application document for ISO standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working postures (ISO 11226)

LINEA GUIDA Pagina 12di 15 ISO/ TR 12296 Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector UNI EN ISO 14738 Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario UNI EN 1005-1 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni UNI EN 1005-2 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario UNI EN 1005-3 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l utilizzo del macchinario UNI EN 1005-4 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario UNI EN 1005-5 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 5: Valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad alta frequenza UNI EN 614-1 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali UNI EN 614-2 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi 3. LINEE GUIDA (non esaustivo) Linee guida D.Legislativo n. 626/94 DOCUMENTO N. 14 La movimentazione manuale dei carichi Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori; Reg. Lombardia 2009 Regione Veneto METODII PER LA VALUTAZIIONE DEL RIISCHIIO DA SOVRACCARIICO BIIOMECCANIICO DEL RACHIIDE E SORVEGLIIANZA SANIITARIIA DEII LAVORATORII ESPOSTII C.R.R.E.O. - Centro Regionale di Riferimento per l Ergonomia Occupazionale Aprile 2009 Regione Veneto METODII PER LA VALUTAZIIONE DEL RIISCHIIO DA SOVRACCARIICO BIIOMECCANIICO DEL RACHIIDE E SORVEGLIIANZA SANIITARIIA DEII LAVORATORII ESPOSTII C.R.R.E.O. - Centro Regionale di Riferimento per l Ergonomia Occupazionale giugno 2008 Regione Veneto ADDETTI ALLE CASSE DEI SUPERMERCATI Linee guida per la valutazione del rischio e delle soluzioni ergonomiche 2005 http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/e8c20763-ea2a- 4559-81B9-2934C6E0F9EA/0/DOC_RegioneVeneto_Addetti_alle_casse_dei_supermercati.pdf Linee Guida OSHA 3192-05N Guidelines for retail grocery stores del 2004 http://www.osha.gov/ergonomics/guidelines/retailgrocery/retailgrocery.html Technical Assessment n. 3/2012 "Prevenzione dei disturbi e delle patologie muscoloscheletriche del rachide da movimentazione manuale di carichi SIMLII Società Italiana di Medicina del ed Igiene Industriale

LINEA GUIDA Pagina 13di 15 APPENDICE 2 DEFINIZIONE DEL MOTIVO DEL SOPRALLUOGO E RELATIVE FONTI D INFORMAZIONE motivo dell intervento Fonti di informazione (e possibili elementi di analisi e valutazione) Presenza di danni - fonti d informazione presenti presso SPSAL - relazione sanitaria - giudizi di idoneità con limitazioni - registro infortuni - analisi cartelle sanitarie e di rischio - RLS - questionari 10 Presenza / entità del rischio verifica diretta sul campo (con filmati, checklist, misurazioni, appositi verbali ) consapevolezza della situazione di rischio e sua entità - DVR / Relazioni tecniche: conclusioni chiare, pertinenti, congruenti con quanto rilevato dal SPSAL? Descrivono i dati organizzativi? Sono chiare? da parte dell azienda (se rischio presente) - checklist CL02: se presenti errori nelle relazioni tecniche, il DdL poteva accorgersene? Adeguatezza /sufficienza /efficacia delle misure di prevenzione Adeguatezza di formazione / addestramento specifici Sorveglianza sanitaria: appropriatezza del protocollo in funzione del rischio specifico MMC/SBAS (teoria) Sorveglianza sanitaria: corretta applicazione del protocollo in funzione del rischio specifico MMC/SBAS (pratica) Sorveglianza sanitaria: Appropriatezza della comunicazione dei dati sanitari (ad azienda e lavoratori) Efficacia del controllo su soggetto con fattori individuali di rischio / ridotta capacità fisica (se - Verbali riunioni periodiche: con comunicazioni di RLS o Medico competente? verifica diretta sul campo (con filmati, checklist, misurazioni, appositi verbali ) Verifica di attestati, procedure, materiale didattico. Protocollo sanitario, relazione sanitaria, DVR, giudizi d idoneità, cartelle - c è congruenza tra questi documenti? - si specifica quali indirizzi scientifici più avanzati sono considerati per il rischio specifico MMC/SBAS 11? - sono appropriati? - gli accertamenti effettuati sono in grado di evidenziare le alterazioni in fase precoce e reversibile? Idem + eventualmente elenco giudizi idoneità, procedure per visite a richiesta - sono identificati chiaramente i soggetti da sottoporre a sorv.sanitaria mirata e la periodicità delle visite? (vedi congruenza) - se la periodicità è diversa da annuale, è specificato nel DVR? (art. 41, comma 2, lettera b) - le visite periodiche vengono effettuate alle scadenze previste? - vengono effettuate le visite preventive? + eventualmente libro unico del lavoro, registro infortuni - vengono effettuate le visite al rientro dopo 60 giorni? Relazione sanitaria, Verbali riunione periodica (in attesa di allegato 3B) - riporta in modo chiaro quanti e quali sono i soggetti esposti a rischio di SB? - questo dato è congruente col DVR e gli altri documenti? - contiene gli indicatori specifici riportati dagli indirizzi scientifici più avanzati? (es: soggetti con soglia anamnestica positiva, diagnosi, denunce MP, ecc.) - evidenzia i danni effettivi e li comunica al DdL per eventuali revisioni del DVR? Giudizi idoneità - rispettano i requisiti minimi indicati dall allegato 3A (mansione specifica e non solo reparto, periodicità visita )? - sono congruenti con il DVR e gli altri documenti? - eventuali limitazioni sono espresse in modo chiaro? 12 Giudizi idoneità, Procedure esiste una procedura specifica? prevede ricontrolli a scadenza ravvicinata? e comunicazioni tra medico e tecnici? 10 es. questionari anamnestici EPM per rachide e per arto superiore 11 es. secondo la professionalita del medico non è un indirizzo scientifico. 12 es. limitare la MMC o evitare flessioni del tronco o limitare sovraccarico o simili NON SONO GIUDIZI ACCETTABILI!

LINEA GUIDA Pagina 14di 15 presenti limitazioni idoneità) Comunicazioni obbligatorie su malattie professionali Procedure, Verbale riunione periodica - il DdL/dirigente ha comunicato al Medico competente e al SPP le informazioni su MP e infortuni (Artt.18 comma 2 lettera d); 35 comma 2 lettera b)? - riunione periodica: il DdL/dirigente ha sottoposto all esame dei partecipanti l andamento delle Mal.Prof.li? - il DdL si è interessato anche alle denunce di MP non riferite a lui dal Medico competente? Denunce 139/altre segnalazioni presso SPSAL il Medico competente ha comunicato, ad ASL e INAIL, le Mal.Prof.li per le quali vige obbligo di denuncia? E all Autorità giudiziaria quelle per le quali vi è obbligo di referto?

LINEA GUIDA Pagina 15di 15 APPENDICE 3 SORVEGLIANZA SANITARIA MIRATA: VERIFICA DI SECONDO LIVELLO In particolare, l operatore SPSAL verifica che: - sussista una procedura relativa all accesso alle visite mediche, o una modalità operativa consolidata e condivisa (visite preventive, visite periodiche, visite a richiesta del lavoratore, visita medica in occasione di cambio della mansione, visita medica dopo assenza di sessanta giorni); - il protocollo sanitario indichi gli accertamenti previsti per le varie mansioni/reparti, che gli stessi siano mirati e congruenti con i rischi e individuati tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, che la periodicità delle visite mediche sia adeguata al livello di rischio valutato. Nel caso, durante il sopralluogo, risulti la presenza di fattori/condizioni di rischio per alcuni gruppi di lavoratori non considerati nel DVR, che potrebbero comportare l insorgenza di Patologia Muscolo-Scheletriche, si disporrà integrazione del DVR e quindi una rivalutazione del protocollo. - i giudizi di idoneità siano redatti secondo quanto richiesto dall allegato 3A del D.Lgs 81/08, in particolare con indicazione precisa del reparto e della mansione specifica, dei rischi per i quali è effettuata la sorveglianza sanitaria e la periodicità della stessa; - la sorveglianza sanitaria effettuata sia conforme al protocollo sanitario e svolta secondo la periodicità prevista (anche tramite controllo a campione delle cartelle sanitarie e di rischio) e la visita medica sia completa di raccolta anamnestica, esame obiettivo mirato ed eventuali accertamenti integrativi previsti (esami strumentali e controlli specialistici di approfondimento diagnostico); - il programma di sorveglianza sanitaria sia modulato nelle periodicità e nei contenuti per i casi di inserimento preventivo/reinserimento di lavoratori a ridotta capacità lavorativa (presenza di invalidità o limitazioni di idoneità alla mansione) e abbia preso in considerazione le differenze di genere, età, provenienza e fattori individuali di rischio (allegato XXXIII del D.Lgs 81/08) 13 ; - vi sia l effettiva possibilità di accedere alle visite a richiesta da parte dei lavoratori, con procedura formalizzata o comunque condivisa da MC, DDL e RLS, con modalità di gestione delle richieste chiara e conosciuta da tutti i lavoratori. Tale possibilità di accesso sia valida anche per i lavoratori non già sottoposti a sorveglianza sanitaria, anche al fine di individuare eventuali situazioni individuali o cluster riconducibili a condizioni di rischio non identificate dal processo di valutazione. Nel caso di una rilevante percentuale di richieste di visita medica da parte di lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio specifico, soprattutto se l accertamento si è concluso con emissione di idoneità limitata, il SPSAL valuterà se procedere alla richiesta di rivedere il documento di valutazione di rischio ed eventualmente disporre l ampliamento della sorveglianza sanitaria; - la formulazione dei giudizi di idoneità con prescrizioni e limitazioni sia chiara e permetta un effettivo reinserimento che tenga conto delle condizioni di salute del lavoratore, anche completando l attività di sopralluogo con una visita mirata alla specifica postazione/compito qualora sia necessario approfondire la conoscenza dei fattori di rischio presenti e il livello degli stessi, con evidenza della collaborazione del MC per l individuazione di possibili soluzioni strutturali, tecniche od organizzative (ad es. non sono adeguate limitazioni di fatto non attuabili, indicazioni vaghe di compiti/postazioni nell ambito di un determinato reparto, o formulazioni simili a Richiedere la collaborazione di un collega per la movimentazione manuale dei carichi più pesanti ); - siano state effettuate le denunce ai sensi dell art. 139 DPR 1124/65 e s.m.i. e art. 10 del D.Lgs 38/2000 per tutti i lavoratori affetti da malattie per le quali è obbligatoria la denuncia; - i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria forniscano indicazioni utili al fine della attuazione delle misure per la tutela della salute e per l integrità psicofisica dei lavoratori. A tal fine venga utilizzato un metodo standardizzato e basato su criteri di evidenza scientifica per la ricerca di indicatori di danno, anche iniziale. In particolare, nel rispetto dell anonimato, siano in grado di indicare: i distretti colpiti (rachide nei suoi distretti, arto superiore distinto fra spalla, gomito, polso-mano); il livello di evidenza del danno rilevato (dato anamnestico, evidenza cinica e/o strumentale); numero lavoratori suddivisi per reparto/mansione (lavoratori esposti, lavoratori visitati, lavoratori con idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità, lavoratori con evidenza di danno, numero di visite a richiesta da parte di lavoratori inseriti in sorveglianza sanitaria o meno); - vi sia evidenza della effettiva collaborazione del MC con il DDL e le altre figure aziendali per quanto attiene il processo di valutazione dei rischi (es. sue considerazioni scritte sui risultati delle misure effettuate da tecnici; eventuali verbali di sopralluogo con proprie considerazioni su criticità rilevate), e per quanto attiene l individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali attuabili, in particolar modo nel caso di lavoratori con limitazioni (individuazione di interventi strutturali/tecnici o organizzativi che potrebbero risolvere la limitazione all idoneità). 13 Utili in tal senso le indicazioni fornite dalle specifiche Linee Guida della Regione Lombardia.