Procedura Operativa PO23

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PO23 Pagina 1 di 5 Procedura Operativa PO23 INDICE 1. Scopo e campo di applicazione... 2 2. Riferimenti e documenti di supporto... 2 3. Responsabilità... 2 4. Individuazione di situazioni di lavoro infantile o di giovani lavoratori... 3 5. Programma di rimedio per i bambini... 3 6. Tutela dei giovani lavoratori... 4 7. Registrazione episodi di lavoro minorile... 5 Data Rev. Descrizione modifica Redatto da Resp. Verifica Resp. Approvaz. 18/04/06 00 Prima emissione 10/07/06 01 Revisione Paragrafo 6 13/07/09 02 Revisione Paragrafi 1, 6 18/02/10 03 Revisione Paragrafo 6 Piffer Manuela Sighel Fabrizio Sighel Fabio Piffer Manuela Sighel Fabrizio Sighel Fabio Marzia Detassis Sighel Fabrizio Sighel Fabio Mario Nadalini Sighel Fabrizio Sighel Fabio

PO23 Pagina 2 di 5 1. Scopo e campo di applicazione 1.1. Scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità delle eventuali azioni di rimedio per i bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile, fornendo il supporto per garantirne la frequenza scolastica obbligatoria, promuovendo l educazione dei bambini e dei giovani lavoratori soggetti ad istruzione obbligatoria ed evitando che siano esposti a situazioni di pericolo, insicure o nocive per la salute. 1.2. Si definisce bambino qualsiasi persona con meno di 15 anni di età o ancora soggetta alla scuola dell obbligo; lavoro infantile qualsiasi lavoro effettuato da un bambino. 1.3. Si definisce giovane lavoratore qualsiasi lavoratore che superi l età di bambino, come sopra specificata, ed inferiore ai 18 anni. 1.4. Si definisce azione di rimedio per i bambini ogni forma di sostegno e azione necessaria a garantire la sicurezza, la salute, l istruzione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile e siano stati successivamente dimessi. 1.5. La presente procedura si applica nel caso in cui venisse accertata, presso la Società, presso i fornitori ed i subfornitori, la presenza di lavoro infantile e di giovani lavoratori, come definiti dalla norma SA8000 e sopra specificato. 2. Riferimenti e documenti di supporto 2.1. Sez. 5 del Manuale QASS: Responsabilità sociale 2.2. Procedura Operativa Valutazione dei fornitori 2.3. Procedura Operativa Gestione delle non conformità 2.4. Documento Politica Integrata QASS 3. Responsabilità 3.1. Responsabile della presente procedura è: RD. 3.2. Funzioni coinvolte: AU, TECN, RU, APRV, PER.

PO23 Pagina 3 di 5 4. Individuazione di situazioni di lavoro infantile o di giovani lavoratori 4.1. In linea con i principi ed i valori espressi nel documento Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza e Responsabilità Sociale, Pulinet non impiega al proprio interno lavoratori di età rientrante nelle definizioni di bambino e di giovane lavoratore. Nel caso si ritenesse necessario assumere giovani lavoratori, ci si astiene dall esporli a situazioni che siano pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all interno che all esterno del luogo di lavoro. 4.2. RU, qualora si presentasse un bambino ai colloqui di selezione o dovesse venire a conoscenza di una situazione di necessità per un bambino di dover lavorare, dovrà comunicare la situazione a RD per adottare il Programma di rimedio di cui al successivi paragrafi. 4.3. PER collabora con RU all individuazione situazioni in cui un bambino o un giovane lavoratore sia erroneamente impiegato all interno di Pulinet Servizi Srl, mediante un attenta analisi dei documenti (carta d identità o passaporto) presentati dal lavoratore al momento dell assunzione. 4.4. APRV, in collaborazione con TECN, è responsabile dell individuazione e della comunicazione a RD di situazioni di lavoro infantile o di giovani lavoratori presso i fornitori e i subfornitori di Pulinet Servizi Srl, attraverso le attività di monitoraggio descritto nella Procedura Operativa Valutazione dei fornitori. 4.5. Tutto il personale di sede ed il personale operativo è comunque invitato a segnalare la presenza di minori e di giovani lavoratori, presso i fornitori ed i subfornitori, qualora ne venisse a conoscenza. 5. Programma di rimedio per i bambini 5.1. RD può venire a conoscenza di situazioni di lavoro infantile o di giovani lavoratori attraverso comunicazioni da parte delle funzioni aziendali sopra individuate oppure nel corso dell attività di approvazione dei fornitori, come definito nella specifica Procedura Operativa. 5.2. In tutti i casi di lavoro infantile rilevati, RD dovrà convocare una riunione con AU, RU ed il Rappresentante dei lavoratori SA8000, per redigere il Programma di rimedio per i bambini, analizzando la criticità della situazione e determinando le azioni di recupero da intraprendere, indirizzate a garantire una forma di sostentamento del bambino in modo da permettergli di completare il suo percorso di istruzione. 5.3. Il Programma di rimedio per i bambini consiste nelle seguenti azioni: - raccogliere informazioni sulle motivazioni che spingono il bambino a lavorare (povertà, mancanza di mezzi di sostentamento della famiglia, ecc.) e sulla composizione familiare per verificare se sia possibile offrire un lavoro ad un altro membro della famiglia; - comunicare la presenza del minore all Ispettorato Provinciale del Lavoro;

PO23 Pagina 4 di 5 - prevedere per il bambino la continuazione o la ripresa degli studi, nel caso in cui questi fossero stati interrotti, per completare la sua formazione scolastica obbligatoria; laddove risultasse necessario, assicurare l istruzione al bambino attraverso il pagamento delle tasse scolastiche, del materiale didattico e del trasporto; - valutare, sulla base della specifica situazione familiare del bambino, la possibilità che lo stesso continui a lavorare, ridefinendo le mansioni ad esso attribuite in modo tale che il lavoro svolto risulti più leggero, sicuro per la salute e svolto in ore che non impediscano la doverosa frequenza scolastica; - nel caso in cui l azienda decida di licenziare il bambino e se una situazione di particolare difficoltà della famiglia lo richieda, cercare di inserire nel proprio organico, o in alternativa di sostenere nelle attività di ricerca di occupazione, un familiare del bambino, in modo da assicurare il sostentamento finanziario della famiglia e un alleggerimento delle responsabilità del bambino stesso; - segnalare la situazione alle organizzazioni, associazioni, ONG locali, al fine di individuare altre soluzioni alla situazione di disagio del bambino. 6. Tutela dei giovani lavoratori 6.1. Le azioni da intraprendere nel caso di giovani lavoratori sono le seguenti: - ridefinire gli orari del lavoratore in modo da assicurarsi che il lavoro non venga svolto durante le ore scolastiche e che la somma delle ore di scuola, lavoro e trasporto non superi le 10 ore complessive. In nessun caso i giovani lavoratori potranno superare il limite delle 8 ore giornaliere e non potranno essere impiegati nelle ore notturne. - ridefinire le mansioni e gli orari del lavoratore all interno dell organizzazione affinché il minore non venga esposto a situazioni pericolose o nocive per la sua salute, nel rispetto delle prescrizioni di legge per quanto concerne l uso delle attrezzature ed i rischi a cui può essere esposto; - prevedere un apposito percorso di formazione professionale che riesca a valorizzare le competenze del giovane lavoratore, arricchendone le conoscenze e le abilità; - identificare un tutor interno all azienda, con funzioni di supporto, programmazione e coordinamento delle attività di formazione e di lavoro. 6.2. Caratteristica degli interventi sarà quindi non limitarsi ad offrire soltanto abilità tecniche, ma anche permettere al minore di comprenderne e interiorizzarne il significato così da orientarsi in modo durevole all inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale. 6.3. Nel caso di giovani lavoratori individuati presso i fornitori, RD dovrà attivarsi per verificare l applicazione o meno della normativa nazionale vigente in materia di contratti di lavoro e di sicurezza e salute per i giovani lavoratori, raccogliendo informazioni ed intervistando i fornitori e, se necessario, i soggetti interessati sulla regolarità dell assunzione e del contratto di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nei confronti del minore.

PO23 Pagina 5 di 5 7. Registrazione episodi di lavoro minorile 7.1. Ogni situazione di lavoro infantile o di giovani lavoratori riscontrate, devono essere comunicate a RGI per la registrazione ed il trattamento come Non conformità del Sistema Integrato QASS, come definito nella specifica Procedura Operativa Gestione delle non conformità.