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Transcript:

ALTRA VELOCITA Persone, mercati, regole: un analisi plurale delle politiche del lavoro in Italia e in Europa Rappresentanza e contrattazione collettiva in Francia Martine Le Friant, Università di Avignone

I La riforma della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali La legge del 20 agosto 2008 sul «rinnovamento della democrazia sociale» ha profondamente modificato le regole della rappresentatività sindacale

I nuovi criteri di rappresentatività La legge del 2008 ha rinnovato la lista dei 7 criteri di rappresentatività: L'indipendenza Il rispetto dei valori repubblicani L esperienza di almeno due anni Il grado di influenza rilevato attraverso l esperienza e l attività svolta Il numero di iscritti e i contributi sindacali versati I risultati elettorali (l'audience électorale) La trasparenza finanziaria

I risultati elettorali Per essere rappresentativo, il sindacato deve aver conseguito: L 8% dei voti espressi a livello di categoria e nazionale intercategoriale Il 10% dei voti a livello di gruppo societario, di impresa e di stabilimento I risultati elettorali sono quelli conseguiti sulla base dei voti espressi, quale che sia il numero dei votanti, al primo turno delle elezioni dei membri titolari del comitato di impresa, della delegazione unica del personale o, in mancanza, dei delegati del personale

La rappresentatività datoriale La rappresentatività datoriale è stata oggetto di disciplina ad opera della legge del 5 marzo 2014. La principale differenza con i sindacati dei lavoratori riguarda il criterio di misurazione del risultato elettorale, calcolato sul numero di imprese aderenti in rapporto al peso dei contributi versati (almeno l 8% delle imprese) e non sul numero dei voti espressi

Gli accordi maggioritari Elaborate nuove regole di validità dei contratti collettivi allo scopo di ottenere accordi maggioritari

Il finanziamento L ultima riforma ha riguardato il finanziamento delle organizzazioni (legge 5 marzo 2014 e decreto 2015)

II Rappresentatività e contrattazione La riforma della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali ha avuto un incidenza diretta sulla contrattazione collettiva e sull articolazione del rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale

Verso una contrattazione gestionale? La contrattazione collettiva ha assunto ormai una funzione marcatamente gestionale: essa non ha più solo carattere acquisitivo, ma sempre più spesso concessivo Qualche esempio: Gli accordi di mobilità interna all impresa adottati nel quadro di regole collettive di organizzazione senza previsione di riduzione degli effettivi, possono comportare misure di mobilità professionale o geografica interna all impresa L'accordo di salvaguardia dell occupazione («maintien de l emploi») concluso in situazione di gravi difficoltà economiche congiunturali contempla la possibilità di prevedere mutamenti temporanei dell orario di lavoro e delle modalità organizzative, con possibili riduzioni della retribuzione

Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale Diverse misure sono state adottate al fine di evitare l opponibilità del contratto individuale alle disposizioni del contratto collettivo. Due le tecniche utilizzate: Una riguarda l efficacia dell accordo collettivo sul contratto individuale L altra organizza le conseguenze del rifiuto del lavoratore prevedendo il regime specifico della rottura del contratto di lavoro

III L interpretazione del giudice La riforma della rappresentatività non sta forse cambiando il modo di vedere il rapporto tra sindacato e lavoratori e l interpretazione da parte dei giudici?

Un esempio Un esempio clamoroso di decisione in tal senso è la sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 27 gennaio 2015 in materia di differenze di trattamento tra personale appartenente alla categoria dei quadri e restante personale, introdotte da disposizioni del contratto collettivo: «Le differenze di trattamento tra categorie professionali operate tramite contratti e accordi collettivi negoziati e firmati da organizzazioni rappresentative incaricate della difesa dei diritti e interessi dei lavoratori, alla cui legittimazione questi ultimi partecipano direttamente attraverso il loro voto, si presumono giustificate, di modo che spetta a chi le contesta dimostrare che esse sono estranee ad ogni considerazione di natura professionale» Alcuni autori prefigurano che in futuro il sindacato possa essere considerato quale mandatario dei lavoratori