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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Ires e Irap, è tempo di acconti 2008 (2) 11 Giugno 2008 A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'aliquota per l'imposta regionale sulle attività produttive Irap è ridotta al 3,9 per cento Il versamento in acconto dell'irap deve essere effettuato secondo le medesime modalità previste per le imposte sui redditi, nel rispetto del principio generale in base al quale gli acconti Irap sono versati con le modalità e nei termini stabiliti per queste ultime. Per i soggetti Ires, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 è dovuto nella misura del 100% dell'imposta risultante nella dichiarazione dei redditi per il 2007. L'acconto va versato in due rate: la prima pari al 40% del 100%, la seconda pari al restante 60 per cento. Il versamento dell'acconto è dovuto solo se l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente è almeno pari a 20,66 euro. Se la prima rata di acconto è di importo non superiore a 103 euro, il versamento dell'intero acconto dovuto si effettua complessivamente alla scadenza della seconda rata. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro. Anche con riferimento al versamento dell'acconto Irap sono fatte salve le normative in materia di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli e agli impianti di telefonia richiamate ai fini Ires. L'acconto delle imposte Ires e Irap per l'esercizio in corso può essere calcolato con metodo previsionale, ossia sulla base dell'imposta che si prevede di versare per l'anno di competenza (2008). Pertanto, l'acconto potrà risultare inferiore all'imposta dovuta per l'anno precedente, ovvero nullo. Nessuna sanzione si applica se l'acconto complessivo versato non risulta inferiore a quanto 1 di 6

effettivamente dovuto per l'esercizio in corso. Qualora l'acconto risulti inferiore a quanto dovuto, si applica invece una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non versata, maggiorata degli interessi dovuti. Modalità di determinazione della base imponibile Irap Con riferimento alle modalità di formazione della base imponibile Irap, va osservato che, a seguito della riformulazione dell'articolo 5 del Dlgs 446/1997 disposta dalla Finanziaria 2008, per le società di capitali e gli enti commerciali è stata abrogata la disposizione che disciplinava il passaggio dai valori di bilancio rilevanti ai fini Irap sino alla determinazione del valore della produzione, apportando le necessarie variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, per i soggetti Ires, la base imponibile Irap è rappresentata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; in altri termini, per tali soggetti, la base imponibile sarà quella che si desume dal bilancio, correttamente formulato in base al Codice civile e ai principi contabili. Inoltre, per le società di capitali e gli enti commerciali, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, non si considera in deduzione l'ici. Ai sensi del nuovo articolo 5 del Dlgs 446/1997, non sono deducibili, tra l'altro, gli accantonamenti per rischi e oneri, indicati nelle voci B12 e B13 del conto economico. Al riguardo, la circolare 12/2008 ha chiarito che, "qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione. Ne consegue che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente, non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP". Pertanto, i corrispondenti costi sono deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci dell'aggregato B del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Con riferimento alle quote residue dei componenti negativi, la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'irap, continuano ad applicarsi le regole precedenti. È fatta eccezione per le quote residue per la variazione della riserva sinistri delle compagnie di assicurazione, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 2 di 6

Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. La Finanziaria 2008 ha, inoltre, disposto una revisione della determinazione del valore della produzione netta per le imprese individuali, le banche, le società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione. Abrogazione del quadro EC ai fini Irap La Finanziaria 2008 ha previsto che l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti extra-contabilmente è recuperato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, a tassazione in sei quote costanti, con corrispondente affrancamento delle riserve in sospensione indicate nel quadro EC di Unico 2008. Riduzione del cuneo fiscale La Finanziaria 2007 ha introdotto, in materia Irap, novità riguardanti i costi e le spese ammesse in deduzione. In particolare, i soggetti passivi Ires, le società di persone, nonché le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, le banche, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione (escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) possono, nella determinazione della base imponibile Irap, dedurre: un importo pari a 4.600 euro (elevato, in alternativa, a 9.200 euro(1), nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), su base annua, per ogni lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta, ragguagliato ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. In alternativa, ai sopra menzionati soggetti, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro, è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.860 euro(2) per ogni lavoratore 3 di 6

dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di cinque. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta. Per ciascun dipendente, l'importo delle richiamate deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese posti a carico del datore di lavoro. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1 febbraio 2007, il contribuente potrà determinare l'acconto dovuto sulla base della minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni sopra commentate, senza tenere conto delle limitazioni temporali alla deducibilità prima menzionate. Sono, altresì, ammesse in deduzione le spese relative agli apprendisti, ai disabili e ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. L'applicazione di alcune delle deduzioni menzionate sono tra loro alternative. Ne deriva che il contribuente, al fine di determinare la tipologia di deduzione da applicare, deve operare un calcolo di convenienza per stabilire la misura maggiormente vantaggiosa nel suo caso. Si osserva che la Finanziaria 2007 ha disposto che la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (ad esempio, il cuneo fiscale e il credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in specifici ambiti territoriali o settori) è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali (con decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 sono state disciplinate le modalità di rilascio, nonché i contenuti analitici, di tale documento). Si ricorda, infine, che, per la determinazione dell'ammontare del debito Irap, è prevista una deduzione forfetaria della base imponibile, qualora questa sia inferiore a certi limiti. In particolare, la deduzione, a favore dei soggetti il cui valore della produzione netta sia inferiore a 180.999,91 euro, è così di seguito stata modificata dalla Finanziaria 2008: 4 di 6

Deduzione Deduzione vigente Finanziaria 2008 8.000,00 7.350,00 6.000,00 5.500,00 Oltre 180.759,91 Fino a 180.839,91 4.000,00 3.700,00 Oltre 180.839,91 Fino a 180.919,91 2.000,00 1.850,00 Oltre 180.919,91 Fino a 180.999,91 Scaglione di base imponibile Irap Fino a 180.759,91 ******* TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI VERSAMENTO IRES E IRAP Iª RATA SOGGETTI SALDO ACCONTO (40%) Giorno 16 del sesto quello di chiusura approvano il bilancio dell'esercizio, entro 4 mesi dalla oppure nei fine dell'esercizio successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40 per cento (60%) Ultimo giorno dell'11 Soggetti che IIª RATA ACCONTO Con il saldo quello di chiusura del del periodo periodo di imposta cui precedente si riferisce la dichiarazione dei redditi per il 2008 5 di 6

Soggetti che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla fine dell'esercizio per disposizioni di legge Giorno 16 del mese Ultimo giorno dell'11 successivo a quello di approvazione, Con il saldo quello di chiusura del oppure nei del periodo periodo di imposta cui successivi 30 giorni precedente si riferisce la con maggiorazione dichiarazione dei redditi dello 0,40 per cento per il 2008 Giorno 16 del Soggetti che non hanno approvato il bilancio nel termine di 6 mesi settimo mese Ultimo giorno dell'11 successivo a quello di chiusura Con il saldo quello di chiusura del dell'esercizio, del periodo periodo di imposta cui oppure nei precedente si riferisce la successivi 30 giorni dichiarazione dei redditi con maggiorazione per il 2008 dello 0,40 per cento 2 - continua. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 9 NOTE: 1) Gli importi sono stati così ridotti dalla Finanziaria 2008; in origine erano, rispettivamente, 5mila e 10mila euro. 2) Tale importo è stato così ridotto dalla Finanziaria 2008; l'importo originario era di 2mila euro. di Matteo V. Barazetti Ignazio La Candia Alberto Santi URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/ires-e-irap-e-tempo-acconti-2008-2 6 di 6