Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?



Documenti analoghi
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1

Sottoscrizione dell accordo

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo

La dematerializzazione dei documenti amministrativi. La formazione del documento digitale. Notaio Gea Arcella

Documento informatico e firme elettroniche

Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011

Seminario formativo. Firma Digitale

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

Comunità della Val di Non La Firma Digitale

Firma Digitale. Informazioni sul servizio ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

La dematerializzazione documentale

Atto notarile informatico

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Le modalità di stipula dei contratti pubblici

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

Cos è e come funziona la Firma Digitale attivata in convenzione con Aruba PEC SpA

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Seminario IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Documenti informatici e trasmissioni telematiche. Aspetti giuridici e soluzioni applicative

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

La fattura elettronica e la gestione informatica dei documenti

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

Il formato di atti e documenti nel PCT. Dalla carta. al bit!

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Conservazione elettronica della fatturapa

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gennaio. SUAP On Line i pre-requsiti informatici: La firma digitale

Il protocollo informatico

La Firma Digitale La sperimentazione nel Comune di Cuneo. Pier Angelo Mariani Settore Elaborazione Dati Comune di Cuneo

10 anni di firme. Le declinazioni della firma grafometrica. Le declinazioni della firma grafometrica. una riflessione banale

LA f i rma DIGITALE: Firma la tua polizza fidejussoria con un click

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quasar Sistemi S.r.l.

La firma digitale: a cosa serve

(estratto da) 3. Firma digitale, posta elettronica certificata e dematerializzazione Daniela Redolfi

La firma digitale. Autore: Monica Mascia

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

* Creare un documento unico di iscrizione in formato tessera (card) per tutti gli iscritti all Ordine dei Consulenti del Lavoro che:

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA IN MODALITÀ GRAFOMETRICA NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sulla Firma Grafometrica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Vista la richiesta di parere del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

R E G O L A M E N T O SUI CONTRATTI IN FORMA ELETTRONICA

La gestione documentale nel 2015

La firma digitale. Diagnostica per immagini e Radioterapia nel 2011 Fare sistema CongressoAITASIT novembre 2011

Fatturazione Elettronica e CAD

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Firma di un documento informatico con la Carta Regionale dei Servizi

I flussi di ieri e di oggi

Manuale di Conservazione

Le novità in tema di impronte degli archivi

Validità legale della cartella clinica informatizzata

LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE

PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE:

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A.

SISTEMI RIS/PACS: AGGIORNAMENTI SUL TEMA

Nota informativa sulla Firma Grafometrica.

Firma Digitale di Flussi di Fatture Elettroniche

Documenti cartacei e digitali. Autenticità. Cosa si vuole garantire? Riservatezza. Integrità 11/12/2012. PA digitale: documenti e firme (I.

Il documento informatico: sottoscrizione e conservazione

Edok Srl. FatturaPA Light. Servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Brochure del servizio

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL A CURA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI NOTAI

Comune di Castelvisconti

La fatturazione elettronica

La Firma Grafometrica. Per gestire i documenti informatici nativi che prevedono l apposizione di una o più firme autografe

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

Accesso ai documenti amministrativi informatici

La firma digitale CHE COSA E'?

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

(G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La disciplina della firma digitale

Tecnologicamente, la firma digitale è il risultato di una procedura complessa che si basa su tre elementi:

COMUNE DI SENNARIOLO PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Manuale di Conservazione. Versione

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano,

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015)

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica

Fattura Elettronica e Conservazione: regole definite e prospettive future

Il CAD e il Dlgs. 33. Brescia I.I.S. Tartaglia Olivieri 21 gennaio 2014

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA

Dire, fare, azienda digitale

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDARIETA - MONS. D. CADORE. Allegato allo schema di convenzione per la gestione del

Transcript:

Università degli studi dell'insubria L'amministrazione digitale italiana a 10 anni dal CAD (2015-2015): e poi? Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Gea Arcella Notaio in Tavagnacco Varese, 6 marzo 2015

Le copie : caratteristiche La copia è un documento che rappresenta un altro documento in modo giuridicamente rilevante la sua efficacia probatoria dipende: - da quella dell'originale rappresentato e - dal soggetto emittente. 2

Le copie : caratteristiche Nella copia oggetto di riproduzione è il contenuto del documento non il contenente né la sua forma. La copia è giuridicamente differente dalla mera riproduzione la quale: non è corredata da alcuna dichiarazione imputabile ad un soggetto viene presa in considerazione solo per la sua efficacia rappresentativa (es. art. 2719 c.c.) 3

Le copie : la procedura di certificazione Elementi essenziali: - la disponibilità del documento originale - confronto e collazione con l originale - riproduzione dello stesso in tutti i suoi elementi - attestazione di conformità della copia all originale da parte del P.U. - scopo e finalità della copia 4

Il documento Documento cartaceo Documento informatico identità e differenze 5

Il documento informatico Caratteristiche : Sequenza di simboli binari (bit), che assumono il valore di 0 e 1 Indifferente al supporto su cui è temporaneamente memorizzato Richiede strumenti tecnici per la sua fruizione 6

Gli originali e le copie informatici COPIA o DUPLICATO? nella versione originale del CAD all'art. 1 non c'era nessun riferimento né alle copie né ai duplicati Le copie ed i duplicati erano disciplinati da un unico articolo, il 23, che prevedeva solo le copie digitali, sia di documenti informatici che cartacei, nessuna norma disciplinava il passaggio dal digitale al cartaceo 7

Gli originali e le copie informatici COPIA o DUPLICATO In informatica si utilizza il concetto di copia: - se muta il supporto del documento originario da analogico ad informatico o viceversa - tutte le volte in cui si procede alla riproduzione di un contenuto modificando la rappresentazione informatica dell'originale 8

Gli originali e le copie informatici nel Cad vigente 4 definizioni all'art. 1: i- bis), i- ter), i- quater), i- quinquies) 4 articoli dedicati alle copie: 22, 23, 23 bis, 23 ter, 1 articolo dedicato alle riproduzioni: 23 quater 9

La copia informatica dell'originale analogico - 1 - copia informatica di documento analogico: documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto e - copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Art. 1.,lett.i-bis e i-ter D.Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 10

La copia informatica dell'originale analogico - 2 1) Copie informatiche di documenti analogici: spedite o rilasciate dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 c.c., se ad esse è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 2) Copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici: hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 3) Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all originale non è espressamente disconosciuta. Art. 22. D.Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 11

La copia informatica dell'originale analogico - 3 Le regole tecniche del 2014 sulle copie per immagine: a) la certificazione di processo, la firma eventuale del soggetto che esegue la copia b1)l'attestazione di conformità come elemento inserito nel documento informatico contenete la copia per immagine b2)l'attestazione di conformità come documento informatico separato contenete un riferimento temporale ed una impronta di ogni copia per immagine Art. 4 D.P.C.M. 13 novembre 2014 Regole Tecniche in materia di formazione trasmissione e copia del documento informatico 12

La copia cartacea del documento informatico-1 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Art. 23. D.Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 13

Le componenti del documento informatico che ne condizionano la validità giuridica -2 - il formato del documento (v. art 4 Regole tecniche 2013) - la tipologia di firma con cui è sottoscritto (v. art. 21, commi 1, 2 e 2 bis CAD) - lo stato di validità dell'eventuale certificato associato alla firma (v. art. 21, comma 3 CAD) - l'eventuale esistenza di un riferimento temporale (v. art. 62 Regole Tecniche 2013): marca temporale o assoggettamento a conservazione (v. art. 41 Regole Tecniche 2013 ) 14

Il timbro digitale o glifo -3 Nel rapporto tra la pubblica amministrazione i suoi utenti (cittadini e imprese) esistono numerosi casi in cui documenti informatici autentici, possono attraversare, nel corso del loro ciclo di vita, uno o più passaggi attraverso la carta. Nasce l'esigenza di creare un equivalenza tra documento digitale e sua versione cartacea

Il timbro digitale o glifo -4 Definizione: Rappresentazione bidimensionale di un dato o di un documento informatico stampabile su carta dalla quale è possibile risalire all'originario dato/documento informatico rappresentato nel glifo stesso.

Il timbro digitale o glifo - 5 Valore legale: 5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'agenzia per l'italia digitale, tramite il quale e' possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita'. art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale

Il timbro digitale o glifo - 6 Con la stampa su carta vengono meno i contrassegni di validità dell'originario documento informatico: - non viene riprodotta nella stampa su carta in nessun modo l'esistenza di una firma digitale o di una marca temporale Il glifo ha valore unicamente nella misura in cui permette la collazione tra il documento cartaceo ed il documento informatico riprodotto a stampa. Esso è mera riproduzione di un documento informatico a cui è necessario risalire per appurarne l'autenticità e l'integrità. Il glifo non è il documento informatico, è solo un diverso tipo di supporto del documento informatico.

Le copie nella legge notarile Il passaggio dal cartaceo al digitale e viceversa attraverso le copie nella legge notarile: Le allegazioni in particolare art. 57-bis l. not. 19

Gli allegati 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. 2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto. Art. 57-bis 20

La conversione del formato per l'allegazione È una copia propriamente detta con delle caratteristiche peculiari : non è destinata alla circolazione al contrario alla sua stabile incorporazione in un altro documento 21

La copia informatica ed il duplicato dell'originale informatico - copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; - duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; Art. 1, lett. i- quater) ed i-quinquies) D.Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 22

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Art. 23 bis D.Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 23

Duplicati di documenti informatici Le regole tecniche del 2014 sui duplicati Processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico originario Art. 5 D.P.C.M. 13 novembre 2014 Regole Tecniche in materia di formazione trasmissione e copia del documento informatico 24

Copie ed estratti informatici di documenti informatici Le regole tecniche del 2014 sulle copie informatiche a)la certificazione di processo per garantire la conformità delle informazioni tra originale e copia, la firma digitale o qualificata di chi effettua la copia per garantirne l'efficacia probatoria pari all'originale, salvo disconoscimento b1)l'attestazione di conformità come elemento inserito nel documento informatico contenete la copia o l'estratto informatico b2)l'attestazione di conformità come documento informatico separato contenete un riferimento temporale ed una impronta di ogni copia o estratto informatico Art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014 Regole Tecniche in materia di formazione trasmissione e copia del documento informatico 25

Conclusioni Copia versus Duplicato...forse non avremo più bisogno degli amanuensi ma delle copie si Grazie per l'attenzione 26