REGOLAMENTO INTERNO DELLA R.S.A. OPERA PIA MAGISTRIS DI VALMADRERA Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 28.2.2005
Art. 1 Finalità La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Opera Pia Magistris, di seguito denominata RSA, è una struttura del Comune di Valmadrera (LC) che accoglie anziani di ambo i sessi in condizioni di non autosufficienza, che cioè non sono in grado di gestire autonomamente le normali attività della vita quotidiana. Le finalità della RSA sono quelle di garantire agli ospiti: - L assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, di igiene e cura della persona; - Attività di animazione, ricreative, occasioni di incontro e di socializzazione; - Assistenza religiosa a coloro che ne fanno richiesta. La RSA, per lo svolgimento dei servizi di cui sopra, risulta attualmente adeguata agli standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. La RSA è autorizzata al funzionamento e accreditata per n 63 posti letto. La RSA è attenta inoltre ad attuare ogni adeguamento che si renda necessario sia per soddisfare i bisogni degli ospiti che per garantire il rispetto di eventuali nuove disposizioni legislative. Art. 2 Ammissioni La domanda di ammissione alla RSA, presentata dall interessato o, se impossibilitato, da un suo delegato, deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso l ufficio amministrativo interno alla RSA oppure presso l ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Valmadrera. Il modulo, opportunamente compilato e corredato dalla documentazione in esso specificata attestante il possesso dei requisiti di ammissione, deve essere presentato presso l ufficio protocollo del Comune di Valmadrera. Per l ammissione è necessario il possesso dei seguenti requisiti: - Avere compiuto il 65 anno di età; - Essere non autosufficienti - Essere impossibilitati a fruire delle cure assistenziali presso il proprio domicilio; - Essere residenti nel Comune di Valmadrera o in altro Comune della Lombardia Gli interessati in lista d attesa potranno integrare la documentazione qualora, successivamente alla presentazione della domanda, intervengano variazioni delle proprie condizioni di salute o delle possibilità assistenziali. Le domande di ammissione sono inserite, in ordine cronologico di presentazione, nella lista d attesa, depositata presso l ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Valmadrera.
Per l ammissione, vengono individuate le seguenti categorie di priorità: 1. Anziani segnalati dagli enti con posti convenzionati; 2. Anziani residenti a Valmadrera da almeno cinque anni; 3. Anziani, nati e vissuti a Valmadrera che, per comprovati motivi di assistenza socio-sanitaria, abbiano trasferito la propria residenza presso familiari o strutture di cura; 4. Anziani residenti in Lombardia. Quando un posto letto si rende disponibile, vengono presi in esame i candidati della prima categoria suddetta, in base all ordine cronologico della domanda. Sarà ammesso alla RSA il primo interessato, per il quale: - il medico responsabile della struttura avrà verificato la condizione di non autosufficienza e la compatibilità dei suoi bisogni con il tipo di assistenza complessivamente offerta dalla RSA; - i Servizi Sociali del Comune abbiano verificato l impossibilità di adeguata assistenza domiciliare, anche tramite i servizi assistenziali offerti dal territorio. Esaurito l esame delle domande della prima categoria, si prenderanno in considerazione le richieste della seconda categoria, seguendo l ordine cronologico delle stesse e sempre utilizzando i suddetti criteri di ammissione. Analogamente si procederà per le categorie successive. il Sindaco, su conforme proposta dei servizi sociali del Comune e del medico responsabile della RSA, può effettuare inserimenti in deroga a quanto sopra per cittadini residenti a Valmadrera, in situazioni di particolare e grave emergenza, mediante provvedimento motivato. L anziano ammesso nella RSA deve presentarsi per l ingresso alla data concordata. Se impossibilitato a presentarsi in tale data per malattia, l ospite dovrà produrre certificato medico. In tale caso, l ingresso sarà rinviato fino al termine previsto nel certificato. Sarà comunque dovuto il pagamento per intero della retta dalla data stabilita per l ammissione. L anziano interpellato per l ammissione in RSA che esprima rinuncia all ingresso viene automaticamente cancellato dalla lista d attesa, con facoltà di ripresentare una nuova domanda d ammissione. Art. 3 Organizzazione della vita comunitaria Per soddisfare correttamente i bisogni fondamentali degli ospiti, i servizi offerti dalla RSA saranno organizzati in modo funzionale alle esigenze collettive pur tenendo conto dei bisogni dei singoli ospiti così come individuati nei PAI (Piani di Assistenza Individuale).
L assistenza fornita dalla RSA cercherà di essere il più possibile adeguata ai bisogni dell anziano, ma non potrà mai sostituire i rapporti socio-affettivi della famiglia e della realtà territoriale da cui l ospite proviene. I parenti dovranno quindi collaborare con gli operatori della RSA, ove richiesto, per il bene dell ospite, per meglio far fronte alle sue esigenze esplicitate all interno del PAI, quali ad esempio: - assistenza pasti; - cura e riordino degli armadi; - partecipazione ai momenti di animazione e ricreativi; - visite periodiche; - accompagnamento presso i presidi sanitari per accertamenti clinici. Gli ospiti godono di ogni libertà compatibile con le regole della convivenza civile e con le esigenze funzionali della struttura. L accesso alla RSA per le visite agli ospiti è possibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00 negli spazi di vita comune. Per garantire un tranquillo e regolare svolgimento delle attività assistenziali dirette agli ospiti e dei lavori di pulizia degli ambienti, l accesso ai reparti è limitato ai seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00. L ingresso al di fuori delle suddette limitazioni è consentito solamente in particolari circostanze e previa autorizzazione del coordinatore della RSA, sentito il medico responsabile. Per ragioni di ordine sanitario e dietetico, è vietato ai visitatori fornire agli ospiti medicinali, bevande e alimenti, in quanto ciò potrebbe arrecare danno alla loro salute. Eventuali deroghe, per alimenti confezionati, devono essere autorizzate dall infermiere professionale (IP) in turno. Gli operatori della RSA, infermieri professionali e ASA, sono autorizzati a ritirare agli ospiti quanto non consentito. Gli ospiti non possono: - fumare in qualsiasi ambiente interno alla RSA; - tenere animali di qualsiasi specie. Gli ospiti possono utilizzare apparecchi elettrici previa autorizzazione da parte del coordinatore della struttura. L utilizzo nelle camere di televisori e/o radio è consentito purché dotati di cuffie auricolari senza fili. Gli ospiti della RSA, in quanto non-autosufficienti, possono uscire dalla struttura solo accompagnati da un famigliare o persona da essi esplicitamente delegata, e devono essere autorizzati dall infermiere professionale in turno. Eventuali eccezioni saranno formalmente stabilite dal medico responsabile della RSA. All uscita dalla struttura gli ospiti dovranno comunicare all IP in turno l orario di rientro, la conferma della presenza ai pasti e l eventuale pernottamento al di fuori della RSA; in questo ultimo caso avvisando almeno il giorno precedente.
L orario di rientro è stabilito non oltre le ore 21.00 e non prima delle ore 8.30. Eventuali deroghe agli orari stabiliti saranno autorizzate, caso per caso, dal coordinatore, sentito il medico responsabile. Il medico in turno può vietare l uscita dell anziano solo per comprovati e motivati problemi sanitari. Le relazioni tra gli ospiti, tra gli ospiti e gli operatori, tra gli operatori e i visitatori dovranno mantenersi sul piano della buona educazione nel rispetto vicendevole del vivere civile e della professionalità. L amministrazione della RSA si riserva la facoltà insindacabile di trasferire un ospite da una camera all altra, qualora questo fosse richiesto da esigenze di vita comunitaria o da mutate condizioni sanitarie e/o psicofisiche dell ospite stesso, su segnalazione del medico responsabile o del coordinatore. Il personale sanitario è a disposizione dei referenti autorizzati per qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute dell ospite: - l IP in turno, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività; - i medici, previo appuntamento. La RSA non assume responsabilità per furti di valori o denaro tenuti nelle camere e non effettua alcun servizio di custodia valori. Ogni ospite o familiare può presentare reclamo di fronte a danneggiamenti di effetti personali. Il reclamo va immediatamente presentato al coordinatore della RSA che provvederà a mettere in atto l istruttoria del caso. Art. 4 Rette di ricovero La retta mensile di degenza ed i criteri di applicazione sono definiti annualmente dalla Giunta Comunale di Valmadrera. Gli ospiti della RSA vengono informati a mezzo comunicazione scritta di quanto deliberato dalla Giunta. La retta andrà pagata anticipatamente dall ospite o dal parente che, al momento dell ingresso ne ha assunto formalmente l impegno (mediante sottoscrizione degli appositi moduli) entro il decimo giorno del mese presso la tesoreria comunale, dietro presentazione della reversale di pagamento emessa dall ufficio amministrativo della RSA o comunque entro cinque giorni dal ricevimento della stessa. Art. 5 Dimissioni L amministrazione della RSA può dimettere l ospite inserito nei seguenti casi:
1) Disdetta scritta da parte dell ospite o di un suo delegato. Con preavviso scritto di almeno 15 giorni, nulla è dovuto. In caso di mancato preavviso, dovrà essere corrisposta una quota della retta proporzionalmente corrispondente al preavviso dovuto. 2) Disdetta scritta da parte della RSA a seguito di: 2. A - Variazione delle condizioni di salute, certificate dal medico responsabile, tali da rendere la struttura non più idonea ad assistere l ospite. In questo caso le dimissioni sono eseguite dopo che i familiari avranno individuato una struttura più adeguata e comunque non oltre 30 giorni dalla disdetta; 2. B - Mancato pagamento della retta per oltre due mesi; 2. C - Gravi o ripetute inadempienze all interno della RSA nei confronti di altri ospiti, degli operatori, dei visitatori quali: comportamenti violenti, furto o dolo, molestie sessuali. 2. D Il sistematico rifiuto da parte dell ospite e/o familiari di accettare le indicazioni assistenziali previste dal PAI nelle sue articolazioni e/o la trasgressione sistematica delle norme comportamentali di cui all art. 3 del presente regolamento. Nei casi delle situazioni di cui ai punti 2.B, 2.C e 2.D, la dimissione dell ospite avverrà entro e non oltre il 15 giorno dalla comunicazione di disdetta. Nei casi suddetti verrà corrisposta dall ospite una quota pari alla retta giornaliera per gli effettivi giorni di presenza. 3) Per decesso dell ospite. In questo caso, verrà corrisposta dai parenti e/o eredi una quota pari alla retta giornaliera per il numero dei giorni di effettiva presenza nel mese in cui il decesso è avvenuto.