EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS. - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE



Documenti analoghi
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

DEDUCIBILITA FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali

Informativa per la clientela di studio

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS

LE EROGAZIONI LIBERALI

Giovani in Associazione

Seminario formativo La legge sulle donazioni +DAI-VERSI

DONARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

donare&ricevere Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi!

Erogazioni liberali e raccolta fondi

2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

Legge 80/2005: Guida alla nuova normativa sulle donazioni

Obblighi contabili per una Organizzazione di Volontariato. Privacy per le Organizzazioni di Volontariato

FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA. Fiscalità italiana: poche idee e ben confuse

OGGETTO: EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NELLA REGIONE SARDEGNA

Circolare N. 35 del 4 Marzo 2016

Come e quando far valere le erogazioni liberali

NORMATIVA RELATIVA ALLE DONAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

A) Le Erogazioni liberali (donazioni) effettuate da parte dei commercianti, degli imprenditori individuali e delle società

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

UNA DONAZIONE ALLA FONDAZIONE AdJ PERMETTE DI PAGARE MENO IRPEF

Roma, 03/08/2009 QUESITO

Le Erogazioni Liberali e il Cinque per mille

Informativa per la clientela

donare&ricevere Guida rapida alle norme sulla donazione + dai - versi!

NOVITA FISCALI 2015 E PROFILI PREVIDENZIALI DEI COMPENSI NELLE ASD/SSD. Commissione No Profit Dott. Gaetano Strano

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

Guida. ida. alle donazi. Guida. Guida. alle donazioni. e donazioni. Guida. alle donazioni COLLANA

RISOLUZIONE N. 441/E QUESITO

Più dai meno versi: le novità nelle erogazione al non profit

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

O N L U S. Realizzazione MOVIDA per Sport&Management

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

Anno Accademico CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese

Circolare N. 16 del 2 Febbraio 2016

Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

Il monitoraggio fiscale

Prot. 173/2013. Milano, Circolare n. 94/2013. AREA: Circolari, Fiscale

Enti e tributi. Un iniziativa dell Arcidiocesi di Trento

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Reti d impresa - Profili fiscali

La rilevazione delle imposte sul reddito (Aggiornata al 10/10/2010)

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

LA SCHEDA CONTABILE di Roberto Gabrielli

Informativa per la clientela

Imposte dirette e Irap: solo dal 2009 scatta la deducibilità limitata al 75%

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

News per i Clienti dello studio

Informativa per la clientela

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

Circolare N. 10/2007 LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI - DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L ENTE NON PROFIT NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA. non esiste una definizione giuridica di ente non profit

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

RISOLUZIONE N. 141/E

Oneri deducibili. Contributi

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

5 per mille 2007: il beneficio

Milano, 6 luglio A tutti i Clienti, Loro sedi

ART. 20 DPR 600/73 ODV - ADEMPIMENTI CONTABILI

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

Preventivo Economico Finanziario anno 2015

COMITATO PER IL DONO - ONLUS BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 STATO PATRIMONIALE

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

EROGAZIONI LIBERALI AD APS Art. 22 L. 383/2000

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT - ONLUS

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Quesito: erogazioni liberali deducibili e detraibili effettuate da privati

CONFERIMENTO D AZIENDA

le ODV Le agevola zioni fiscali per Strumenti A cura dell'area Consulenza del Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro

Art bonus. (Art. 1 del D.L n. 83 convertito in Legge n. 106 del )

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Alessandria, 15 aprile 2015

OGGETTO: Omaggi Aziendali

Bonus Mobili Cos è il Bonus Mobili? Misura dell agevolazione:

Imposta di bollo sui documenti informatici

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Cos è l ISC (Indicatore Sintetico del Conto Corrente) e cosa sono i Profili tipo d utilizzo

730, Unico 2015 e Studi di settore

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

l agenzia in f orma EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali Ufficio Relazioni Esterne

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

ATTUALMENTE SONO 5 I REGIMI CONTABILI VIGENTI, OGNUNO DEI QUALI SI DISTINGUE PER OBBLIGHI CHE NE DERIVANO E PER I SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRVI.

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Transcript:

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS - AGEVOLAZIONI FISCALI per PERSONE GIURIDICHE

COSA SI PUO DONARE DENARO BENI O SERVIZI IN NATURA

COME VERSARE In caso di erogazioni di denaro il donante deve necessariamente utilizzare uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una traccia del pagamento eseguito: - Bonifico bancario e postale - Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile - Carte di credito o carte di debito - Carte prepagate - Versamento con bollettino postale

COME SI OTTIENE IL RISPARMIO D IMPOSTA È necessario presentare il modello Unico e conservare la documentazione che prova la spesa: è importante farsi rilasciare dall ente la ricevuta che attesta la donazione, ma è opportuno conservare anche copia della modalità di pagamento prescelta (copia dell assegno, ricevuta della carta di credito o del bonifico)

QUALITA DEL BENEFICIARIO 1. LE DONAZIONI ALLE ONLUS : A. DENARO B. PERSONALE DIPENDENTE C. DONAZIONE DI BENI D.DONAZIONI DI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI E. IMMOBILI E CREDITI

1.A. LE DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO 1. DISCIPLINA A: In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 (NUOVO LIMITE INTRODOTTO CON LA LEGGE DI STABILITA 2015 N. 190/2014) o nel limite del 2% del reddito d impresa annuo dichiarato. Esempi: utile azienda limite del 2% nuovo limite assoluto 30.000 80.000 1.600 + conveniente 300.000 6.000 + conveniente 900.000 18.000 + conveniente 1.800.000 36.000 conveniente

2. DISCIPLINA B: In base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 annui. Trattandosi di una deduzione, l effetto dell agevolazione è sull ammontare del reddito dichiarato, su cui si calcola l IRES secondo l aliquota fissa del 27,50% - Esempio disciplina A Esempio disciplina B Reddito ante imposte 700.000 Reddito ante imposte 800.000 Aliquota IRES 27,50% Aliquota IRES 27,50% Imposta IRES 192.500 Imposta IRES 220.000

Donazione effettuata 16.000 Donazione effettuata 80.000 Entità massima della 14.000 Entità massima della 70.000 deduzione deduzione Reddito ante imposte 686.000 Reddito ante imposte 730.000 con deduzione della donazione con deduzione della donazione Imposta IRES lorda 188.650 Imposta IRES lorda 200.750 Riduzione dell imposta netta 3.850 Riduzione netta dell imposta Nel caso in cui il reddito dell'erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo 19.250

Attenzione: si può optare per la disciplina B solo se l ente beneficiario, come appunto nel caso di Hattiva Lab, assicura la tenuta delle scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione, e la redazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio.

1.B DONAZIONI ALLE ONLUS - PERSONALE DIPENDENTE Art. 100 c. 2) LETTERA i DPR 917/86 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZATO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI EROGATI A FAVORE DI ONLUS AMMONTARE AGEVOLATO: 5Xmille del costo globale di lavoro dipendente a tempo indeterminato indicato nella dichiarazione dei redditi AGEVOLAZIONE: deduzione del reddito quale onere di utilizzazione per prestazioni di servizi a favore onlus

MODALITA DI EROGAZIONE: il personale dipendente a tempo indeterminato è utilizzato per prestare servizi a favore di Onlus - Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro - Conservare sempre la ricevuta, postale o bancaria, della donazione.

1.C. DONAZIONI ALLE ONLUS DI BENI Art. 13 c. 3 D.LGS 460/97 DONATORI: titolari di redditi d impresa BENEFICIARI: Onlus AMMONTARE AGEVOLATO: le donazioni di beni aventi un costo specifico di acquisto o produzione dei beni complessivamente non superiore al 5% del reddito d impresa (trattasi necessariamente di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l idoneità di utilizzo non ne consentono la

commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione. Per importi non superiori ad 5.164,67 si evita anche di inviare preventiva comunicazione all agenzia delle entrate competente) AGEVOLAZIONE: la donazione di beni di propria produzione o scambio non è considerata un ricavo. I beni così erogati vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione iva e non sono considerati omaggi con conseguente detraibilità dell iva assolta sugli acquisti. Il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni ceduti gratuitamente alle Onlus non deve essere computato ai fini

della formazione del limite di deducibilità, per le erogazioni liberali a favore delle Onlus. Il beneficio della non rilevanza fiscale delle cessioni di beni non di lusso, viene a costituire, quindi, una agevolazione autonoma, che non esplica effetti sulle disposizioni relative al limite di deducibilità delle erogazioni liberali previste dal citato articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir. MODALITA DI EROGAZIONE: consegna fisica ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RICEVENTE: l ente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere a

quanto riportato sul ddt dell impresa che ha donato. L ente non può immetterli nuovamente sul mercato 1.D. DONAZIONI ALLE ONLUS DI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI Art. 13 c. 2 D.LGS 460/97 DONATORI: titolari di reddito d impresa diretti all attività di produzione/commercializzazione di prodotti alimentari o farmaceutici(le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale)

BENEFICIARI: Onlus AMMONTARE AGEVOLATO: nessun limite AGEVOLAZIONE: la donazione di prodotti di propria produzione che vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non è considerata ricavo. I bene così erogati vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione ai fini Iva e non omaggi con conseguente detraibilità dell Iva assolta sugli acquisti MODALITA DI EROGAZIONE: consegna fisica ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RICEVENTE: l ente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura,

qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere a quanto riportato sul ddt dell impresa che ha donato. L ente non può immetterli nuovamente sul mercato IMPORTANTE: Anche per i beni, se più conveniente, si può adottare i limite del D.L. 35/2005, con l accortezza che per determinare il valore dei beni donati bisogna rifarsi alle condizioni mediamente applicate dal mercato o da una perizia (nel caso di beni particolari o specifici). Questa soluzione solitamente è più conveniente in termini di

beneficio fiscale per chi dona e di minori oneri documentali in merito alla natura e qualità dei beni donati. 1.E. DONAZIONI ALLE ONLUS DI IMMOBILI E CREDITI Non sono previste agevolazioni fiscali particolari per il donante ai fini delle imposte dirette. D.Lgs 346/90 IMPOSTA SUCCESSIONI DONAZIONI Non sono soggette a imposta i trasferimenti a favore dello Stato, regioni, provincie e comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l educazione, l istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L.23 dicembre 1998, n. 461. La devoluzione dei premi non riscossi nei concorsi a premio Nei concorsi a premio, premi, non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all art.10 del D.Lgs 04/12/97 n. 460.