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NEWSLETTER N. 14/2016 del 26 aprile 2016 AREA LEGAL PROVVEDIMENTI APPROVATI Approvato il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI L importanza della relazione del gestore della crisi per il piano del consumatore GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Alle Sezioni Unite la questione sull impugnabilità del decreto di omologazione del concordato Il mero prestanome non è punibile per la mancata tenuta delle scritture contabili Applicabilità dell art. 2383 cod. civ. agli amministratori delegati Anche i sindaci sono responsabili in caso di bancarotta fraudolenta documentale Cumulabilità del reato di false fatturazioni con la truffa ai danni dello Stato I nuovi mezzi di comunicazione possono essere oggetto di sequestro 1

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI PROVVEDIMENTI APPROVATI Approvato il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 contenente L attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con il D.lgs. in oggetto viene dunque introdotto un nuovo codice degli appalti e delle concessioni, il quale sostituisce il precedente D.lgs. 163/2006. In particolare il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione è da ritenere una disciplina autoapplicativa, in quanto non richiede regolamenti di attuazione o di esecuzione, ma atti di indirizzo e linee guida di carattere generale che dovranno essere approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Con il D.lgs. in parola sono dunque disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale quali: i) appalto; ii) concessioni; iii) project financing. Inoltre viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell investimento effettuato. Infine, è stato rafforzato e potenziato il ruolo dell ANAC nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, promozione e sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione dello scambio di informazioni L importanza della relazione del gestore della crisi per il piano del consumatore Fondazione Nazionale dei Commercialisti Relazione del 31 marzo 2016 Con il documento in oggetto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha illustrato le caratteristiche proprie della relazione prevista dall art. 9 comma 3-bis della L. 3/2012 che il professionista deve redigere su incarico del Tribunale o dell Organismo di composizione della crisi. In particolare, la predetta legge prevede tre procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: l accordo con i creditori, modellato sul concordato preventivo, il piano del consumatore e la liquidazione dei beni, che è ispirata al fallimento. Tra queste procedure il piano del consumatore è la procedura più innovativa e si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori. La sua caratteristica saliente è data dall assenza del voto dei creditori e della sottomissione al giudizio unico del Giudice Delegato il quale valuta l ammissibilità del debitore al beneficio. A sua volta il Giudice Delegato fonderà il proprio convincimento unicamente sulla relazione del gestore della crisi, nominato dall Organismo di Composizione della Crisi o dal Tribunale, che assume in questa procedura un ruolo determinante per l apertura del procedimento e per l omologazione del piano proposto dal debitore. Per tale ragione il professionista nominato svolge un duplice ruolo: da un lato deve supportare il debitore nella fase di predisposizione del piano, dall altro è obbligato a fornire al giudice gli elementi idonei a valutare la sussistenza dei presupposti necessari per l omologazione del piano stesso. In particolare, con il documento in esame la Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza la struttura della relazione del gestore, ripartibile in cinque sezioni: i) indicazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità; ii) dichiarazioni preliminari; iii) narrazione dei fatti e delle notizie ; iv) valutazioni del professionista incaricato; v) attestazioni. Tra le predette sezioni, quella relativa alle valutazioni del professionista è quella maggiormente rilevante in quanto 2

GIURISPRUDENZA DI LEGGITIMITA contiene gli elementi essenziali riportati dall art. 9 comma 3 bis della L. 3/2012 ovvero: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Alle Sezioni Unite la questione sull impugnabilità del decreto di omologazione del concordato Corte di Cassazione Prima Sezione Civile Sentenza del 20 aprile 2016 n. 7958 Con la Sentenza in oggetto, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente la possibilità di ricorrere in Cassazione contro un decreto della Corte d Appello di diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito. Invero, l art. 183 della Legge Fallimentare prevede espressamente la possibilità di reclamo alla Corte d Appello contro i decreti del Tribunale, mentre nulla dispone in merito alla ricorribilità per Cassazione. Inoltre, sul punto non sembrerebbero esserci precedenti giurisprudenziali, mentre la dottrina è divisa tra chi reputa ricorribile per Cassazione il decreto reso dalla Corte d Appello ai sensi dell art. 182- bis della Legge Fallimentare e chi, diversamente, nega l impugnabilità. Infine, una tesi intermedia sostiene che il decreto è impugnabile solamente nei casi di avvenuta omologazione e rigetto di eventuali opposizioni Il mero prestanome non è punibile per la mancata tenuta delle scritture contabili Corte di Cassazione Sezione Penale Sentenza del 18 aprile 2016 n. 15900 Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato in primo luogo che l amministratore di una società non è punibile, in caso di mancata tenuta delle scritture contabili, per il reato di occultamento o distruzione di tutti i registri contabili obbligatori, previsto dall art. 10 del D.lgs. 74/2000, qualora non sussista l elemento soggettivo del dolo. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, affinché si configuri il reato in parola è necessario che il soggetto agente abbia coscienza e volontà, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili ma, per di più, dell idoneità impeditiva di eventuali controlli della predetta condotta. Inoltre la norma richiede il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché di conseguire indebiti rimborsi. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, non può essere punita la c.d. testa di legno, ovvero l amministratore di una società che funge da mero prestanome degli effettivi gestori della medesima società, in quanto non è configurabile in capo a quest ultimo l elemento soggettivo del dolo specifico. Infatti, non si può presumere che il predetto amministratore fosse consapevole di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili.. Applicabilità dell art. 2383 cod. civ. agli amministratori delegati. Corte di Cassazione Sezione Civile Sentenza del 15 aprile 2016 n. 7587 Con la Sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sussistenza o meno, in capo ad un amministratore delegato, di un diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca della delega senza giusta causa. In particolare, sul punto la Suprema Corte ha ritenuto applicabile in via analogica il terzo comma dell art. 2383 cod. civ., il quale riconosce agli 3

amministratori revocati dall assemblea senza giusta causa, un diritto al risarcimento del danno. Il predetto dispositivo è dunque applicabile anche nei confronti degli amministratori delegati in caso di revoca della delega. Infatti, ad avviso della Corte di Cassazione, vi è tra le due ipotesi una identità di ratio che giustifica il ricorso analogico alla disposizione richiamata, dal momento che quest ultima afferma la sussistenza di una facoltà discrezionale e controllata dell assemblea e non di un diritto limitata dal rispetto della posizione sociale ed economica dell amministratore di società.. Anche i sindaci sono responsabili in caso di bancarotta fraudolenta documentale Corte di Cassazione Sezione Penale Sentenza del 14 aprile 2016 n. 15639 Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che anche i sindaci possono essere chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta, in concorso con gli amministratori. In particolare, la predetta responsabilità sussiste nei casi in cui i sindaci non abbiano consapevolmente esercitato i loro doveri di vigilanza, accettando il rischio di una tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili. Invero, sottolinea la Suprema Corte, il controllo sindacale non si risolve in una mera verifica formale, dal momento che i sindaci sono altresì tenuti ad accertarsi che sussista un riscontro tra la realtà contabile e la sua rappresentazione. Tuttavia, la responsabilità dei membri dell organo di controllo non può basarsi esclusivamente sulla loro posizione di garanzia e sul mancato esercizio dei doveri di controllo, essendo invece necessari elementi idonei a dimostrare che l omesso controllo abbia avuto un incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori. Cumulabilità del reato di false fatturazioni con la truffa ai danni dello Stato Corte di Cassazione Sezione Penale Sentenza 30 marzo 2016 n. 12872 Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, ribadendo un principio ormai acquisito, ha chiarito che il reato di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto il primo è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata, mentre il secondo richiede ai fini del suo perfezionamento elementi che siano anche indifferenti rispetto al reato tributario puro e semplice, dall induzione all errore sino al dànno. Conseguentemente, è stata ritenuta indebita la duplicazione dell imputazione disposta nei confronti di un imprenditore ai soli fini di rendere applicabile una confisca. I nuovi mezzi di comunicazione possono essere oggetto di sequestro Corte di Cassazione Sezione Penale Sentenza del 24 marzo 2016 n. 12536 Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha statuito che i nuovi mezzi di comunicazione quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, possono essere oggetto di sequestro preventivo. In particolare, la Suprema Corte, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 31022/2015), ha affermato che i predetti strumenti di comunicazione, non essendo registrati e non avendo un Direttore responsabile non possono rientrare nella definizione di stampa. Conseguentemente, i nuovi mezzi di comunicazione, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa. 4

Fonti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea; Guida Normativa edita da Il Sole24Ore ; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A cura di avv. Marco Moretti avv. Maurizio Monterisi dott.ssa Ilaria Musto LO STUDIO LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano. DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Milano Roma Padova Verona Piazza Pio XI, 1 20123 Milano T +39 02 45 381 201 F +39 02 45 381 245 milano@legalitax.it Via Flaminia, 135 00196 Roma T +39 06 8091 3201 F +39 06 8077 527 roma@legalitax.it Galleria dei Borromeo, 3 35137 Padova T +39 049 877 5811 F +39 049 877 5838 padova@legalitax.it Stradone Porta Palio, 76 37122 - Verona T +39 045 809 7000 F +39 045 809 7010 verona@legalitax.it 5