Indennità di trasferta: cos'è e come si calcola Autore : Federico Mari Data: 03/08/2016 È sempre più frequente che il lavoratore debba svolger la propria prestazione fuori dal proprio originario luogo di lavoro, con il conseguente diritto all'indennità di trasferta È ormai frequente spostarsi per adempiere la propria prestazione lavorativa. Vediamo come calcolare l'indennità di trasferta ed i benefici di tale spostamento dalle proprie sedi di lavoro originarie. Il concetto di "trasferta" e le sue caratteristiche In assenza di una definizione legale, la definizione del concetto di "trasferta" è stata data dalla giurisprudenza [1], che la indica come un trasferimento e soggiorno temporaneo del lavoratore verso una località diversa da quella in cui normalmente la esegue. Perché si parli di trasferta, in particolare, occorre accertare la sussistenza del permanente legame del lavoratore con il luogo originario di lavoro: non si parla infatti di trasferta nel caso in cui il luogo di trasferta combacia con quello di futuro trasferimento, nè nel caso di protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo. Secondo un'altra linea giurisprudenziale più restrittiva, poi, si può parlare di trasferta solo nel caso in cui vi sia un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione. Secondo questo indirizzo quindi non hanno rilevanza nè la residenza del lavoratore, nè la permanenza del rapporto di dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione [2]. Qualche precisazione al riguardo. Il concetto di lavoratore in trasferta è diverso dal c.d. lavoratore "trasfertista", cioè colui il quale esegue la prestazione lavorativa
attraverso spostamenti continui sul territorio ed in diversi sedi di lavoro. Allo stesso modo non si parla di lavoro in trasferta nel caso in cui le parti abbiano concordato la partecipazione del lavoratore ad un corso di addestramento, che comporti l'assegnazione temporanea ad una pluralità di sedi diversi; nè nel caso in cui la natura stessa della prestazione preveda uno spostamento continuo, come nel caso di lavoratori edili operanti in vari cantieri itineranti [3] Contratti collettivi e lavoratore in trasferta Generalmente sono gli stessi contratti collettivi a disciplinare in modo esauriente la trasferta del lavoratore. In ogni caso, anche il datore di lavoro ha una certa libertà di definizione in materia, purché rispetti la dignità e la libertà del lavoratore, così come previsto dall'art.41 della Costituzione. I compensi e le indennità di trasferta Naturalmente anche se in trasferta il lavoratore ha diritto alla retribuzione che gli spetta nella sua sede abituale; in più è prevista un'indennità aggiuntiva, un compenso che viene stabilito a livello di contrattazione individuale o collettiva, su base fissa o secondo una determinata percentuale sulla paga giornaliera. Generalmente essa è legata alle spese sostenute ed al maggiore disagio causato al lavoratore dallo spostamento. Si tratta della c.d. diaria, che varia normalmente in relazione al numero di giorni trascorsi dal lavoratore fuori dalla propria sede abituale. Tale indennità viene calcolata considerando l'intero periodo di missione, comprensivo dei giorni festivi e delle assenze legittime (es. malattia). La natura mista dell'indennità
L'indennità corrisposta al lavoratore in trasferta, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza [4], ha una natura mista: in parte risarcitoria, in parte retributiva, ciò al di là di quanto previsto a livello contrattuale dalle parti, o da come venga qualificata. Tale compenso può consistere in: - un rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore; - un'indennità che può essere costituita unicamente da un importo forfettario; - un'indennità forfettaria alla quale si aggiunge un rimborso analitico (sistema misto). Le spese sostenute dal lavoratore in trasferta per l'interesse dell'azienda sono quindi a carico della stessa: il lavoratore dovrà documentare le spese con i relativi giustificativi ed il datore sarà obbligato a rimborsarle. Tali somme non sono a titolo retributivo, pertanto non incidono sugli elementi della retribuzione e sul calcolo della TFR. La natura risarcitoria della stessa, d'altra parte, trova ragion d'esser nel fatto che la stessa va a compensare il disagio che deriva al lavoratore nel dover rendere la prestazione in un luogo diverso da quello abituale, in modo temporaneo. Proprio la temporaneità, infatti, non consente al lavoratore stesso di organizzarsi in maniera definitiva. Se però tale disagio non si può considerare esistente, ad esempio perché la sede abituale è una sede solo formale, ma non di fatto, non si configura un diritto all'indennità, mancando una vera modificazione del luogo [5]. E' necessario, pertanto, valutare caso per caso, guardando al tipo di attività volta per volta espletate.
Prelievo fiscale sull'indennità ed esenzioni Gli obblighi contributivi ed il regime di imponibilità variano a seconda del luogo in cui la trasferta viene effettuata: Rimborsi analitici: a) Nel caso di trasferte all'interno del Comune ove ha sede l'azienda, le indennità sono imponibili, a meno che non si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (tram, taxi, ecc.); b) Nel caso di trasferte fuori dal Comune ma in Italia, le indennità sono esenti se documentati e riferiti a spese di vitto, alloggio, di viaggio o trasporto. Le altre spese anche non documentabili, se attestate dal dipendente sono esenti fino ad un importo giornaliero di 15,49; c) Nel caso di trasferte all'estero le indennità sono esenti se riferite a spese di vitto, di alloggio, viaggio o trasporto. Le altre spese attestate dal dipendente sono esenti fino ad un importo giornaliero di 25,82; Indennità forfettaria: a) Interamente imponibili per le trasferte all'interno del Comune ove ha sede l'azienda; b) Nel caso di trasferte fuori dal Comune, è esente fino all'importo 46,48 giornalieri, al netto delle spese di viaggio e trasporto; c) Per le trasferte all'estero, è esente fino a 77,47 giornalieri al netto delle spese di viaggio e trasporto; Sistema misto: a) Restano interamente imponibili le indennità corrisposte per le trasferte all'interno del Comune della sede, con l'eccezione dei soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (tram, taxi, ecc.); b) Nel caso di trasferte fuori dal Comune, l'indennità con rimborso analitico o fornitura di vitto o dell' alloggio, è esente fino a 30,99 giornalieri; con rimborso sia del vitto che dell'alloggio è esente fino a 15,49. c) Nel caso di trasferte all'estero con rimborso analitico o fornitura gratuita del vitto o dell'alloggio, è esente fino a 51,65 giornalieri; con rimborso analitico sia del vitto che dell'alloggio, è esente fino a 25,82 giornalieri.
Il datore può corrispondere un'indennità superiore a quella prevista dal contratto collettivo? Sì, l'indennità può essere superiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali o di secondo livello, ma sempre tramite accordo con le rappresentanze sindacali o con il singolo lavoratore. Ciò comporta comunque delle conseguenze dal punto di vista delle esenzioni contributive, dal momento che se supera i limiti stabiliti dalla legge [6] la quota eccedente viene ad esser soggetta a contribuzione. La Cassazione fa chiarezza sugli obblighi del datore A lungo l'inps ha sostenuto che il datore, per potersi avvalere delle esenzioni sui rimborsi chilometrici, avrebbe dovuto fornire la prova analitica degli stessi, attraverso una scheda mensile per ciascun dipendente. Una formalità che è sempre parsa eccessivamente onerosa e difficoltosa. La Suprema Corte ha fatto finalmente chiarezza [7] in materia, ritenendo che non vi è alcun obbligo di questo tipo per il datore. Note: [1] Cass. sent. n. 6240 del 21.03.2006; Case. sent. n. 14470 19.11.2001. [2] Cass. sent. n. 8135, 28.03.2008. [3] Cass. sent. n. 7872 del 22.08.1997; Cass. ord. n. 4837 del 26.02.2013; Cass. sent. n. 5355 del 16.05.1995. [4] Cass. sent. n. 3012 del 16.05.1984. [5] Cass. sent. n.4271 del 23.02.2007.
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