CORSO DI FORMAZIONE PER L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO. Modelli CUD 2011, Trasferte e Distacco 23/02/2011
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1 CORSO DI FORMAZIONE PER L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO Modelli CUD 2011, Trasferte e Distacco 23/02/2011 A cura di: OPEN Dot Com - Servizio Paghe On-Line Relatore: Rag. Bongiovanni Oriana quesiti@cert.paghe.opendotcom.it tel. 0171/
2 MODELLO CUD 2011 *** 2
3 La principale novità introdotta nel Modello Cud 2011 riguarda le somme soggette ad imposta sostitutiva del 10%. In particolare in tale sezione potranno essere esposte anche quelle somme relative agli anni 2008 e 2009 che a suo tempo non erano state detassate o che non erano state considerate detassabili ed erano quindi state inserite al punto 1 del Mod. Cud. In particolare: - al punto 97 andranno indicati gli importi relativi all anno 2008 che non erano stati considerati detassabili; - al punto 98 l imponibile che nel 2008 era stato considerato detassabile (anche se non detassato all epoca) e quindi indicato nell allora punto 77; - al punto 99 andranno indicati gli importi relativi all anno 2009 che non erano stati considerati detassabili; - al punto 100 l imponibile che nel 2009 era stato considerato detassabile (anche se non detassato all epoca) e quindi indicato nell allora punto 100; - al punto 101 andranno indicati gli importi relativi all anno 2010 che non sono stati detassati né considerati detassabili e quindi non evidenziati al punto 93. In aggiunta ai nuovi campi sono stati inseriti i codici annotazioni BX e BY i quali certificano che le somme indicate rispettivamente ai punti 93 e 97,99,101 derivano da somme riconducibili ad incremento della produttività o cause ad essa riconducibili. 3
4 Allegato 1: Modello CUD
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6 Allegato 2 : Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del
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9 TRASFERTA, TRASFERTISTA, TRASFERIMENTO E DISTACCO *** 9
10 La disciplina generale di questi istituti trova le sue basi in alcuni provvedimenti legislativi come l art. 51 del TUIR, il D. lgs. 314/97 che ha armonizzato gli imponibili previdenziali e fiscali e nella circolare n. 326/E del 1997 dell Agenzia delle Entrate, ai quali si sono poi aggiunti circolari e messaggi da parte del Ministero del Lavoro e dell Inps. TRASFERTA Il lavoratore si trova in trasferta allorquando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori della sede di lavoro presso la quale è stato assunto. La trasferta è quindi espressione del potere unilaterale del datore di lavoro di organizzare al meglio l attività produttiva. Presupposto fondamentale di tale istituto è l occasionalità con la quale il lavoratore viene inviato al di fuori della sede di lavoro. Per quanto attiene l esenzione fiscale e contributiva delle varie tipologie di rimborso, di seguito si allega uno schema delle varie combinazioni possibili tra rimborsi a forfait ed a piè di lista: 1) Rimborso totale a forfait - spese di viaggio (comprese le indennità chilometriche) e di trasporto sempre esenti - trasferta esente nel limite di 46,48 in Italia e di 77,46 all estero 2) Rimborso misto - spese di viaggio (comprese le indennità chilometriche) e di trasporto sempre esenti - Rimborso analitico di spese di vitto o alloggio - trasferta esente nel limite di 30,99 in Italia e di 51,64 all estero 10
11 3) Rimborso analitico - spese di viaggio (comprese le indennità chilometriche) e di trasporto sempre esenti - Rimborso analitico di spese di vitto e alloggio - trasferta esente nel limite di 15,49 in Italia e di 25,82 all estero L importo di 15,49 in Italia e di 25,82 all estero è da considerarsi giornalmente sempre esente a titolo di spese non documentabili ma analiticamente indicate dal dipendente (parcheggio, lavanderia, ecc.) Il tempo viaggio non è di norma considerato orario di lavoro, salvo che non sia strutturale alla prestazione lavorativa. Per quanto attiene le scritture obbligatorie, il vademecum sul LUL del Ministero del Lavoro, precisa che vanno annotati tutti i rimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamente esenti. Tuttavia, data la non rilevanza ai fini dell imposizione, la mancata registrazione non sarà sanzionabile. Non vanno inoltre annotate le spese anticipate dal lavoratore, ma che risultano intestate direttamente al datore di lavoro tramite fattura 11
12 TRASFERTISTA Si tratta di quella tipologia di lavoratore tenuto per contratto all espletamento dell attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi ed al quale, in funzione delle modalità di svolgimento dell attività, vengono attribuite delle somme, non in relazione ad una singola trasferta. Appositi decreti Ministeriali potrebbero stabilire categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità, ma ad oggi non ne sono stati emanati. Il TUIR stabilisce che le indennità e le somme corrisposte a tale tipologia di lavoratore ed a titolo di trasferta, rientrino nell imponibile fiscale (ed ai sensi del D. Lgs. 314/97 in quello contributivo) nella misura del 50% del loro ammontare. Occorre prestare particolare attenzione a tale tipologia di soggetti. Non essendo stati emanati ad oggi i decreti ministeriali che individuano le tipologie di soggetti trasferisti, la nota del Ministero del Lavoro n del 20/07/2008 ha chiarito che a tal fine occorre fare riferimento alla circolare dell Amministrazione Finanziaria n. 326/E del 1997 la quale prevede che costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo: a) la mancata indicazione nel contratto di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un attività lavorativa che richiede il continuo spostamento del lavoratore; c) la corresponsione al dipendente, a tale titolo, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa. 12
13 Le tre condizioni sopra esposte, devono sussistere contestualmente. Alla luce di quanto sopra, con una risoluzione, l Agenzia delle Entrate ha escluso che gli autotrasportatori potessero essere assimilati ai lavoratori trasferisti, proprio in conseguenza del fatto che i rimborsi per trasferta corrisposti agli stessi non sono determinati in misura fissa mensile. Anche al trasferista tuttavia, può essere riconosciuta una indennità di trasferta totalmente esente, in aggiunta all indennità già percepita, nell ipotesi in cui lo stesso si trovi a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell ambito territoriale assegnatogli all atto dell assunzione. 13
14 TRASFERIMENTO Nel caso di trasferimento il lavoratore viene definitivamente inviato a prestare l attività presso un altra sede aziendale. Non gli competeranno pertanto né le indennità di trasferta né quelle previste per i trasferisti. Avrà bensì diritto al rimborso di alcune spese connesse al suo definitivo spostamento se questo ha comportato per lui l obbligo di trasferimento della dimora per sé ed eventualmente anche per la propria famiglia. Le modalità per poter effettuare il trasferimento di un dipendente, vengono normalmente stabilite dai contratti collettivi (tempi e modi di preavviso di trasferimento). Di per sé, generalmente, il rifiuto al trasferimento può essere causa di licenziamento. DISTACCO E l istituto con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto il proprio dipendente, per l esecuzione di una determinata attività lavorativa. Ai fini della realizzazione del distacco, occorre il consenso del lavoratore. Requisiti di legittimità: - temporaneità; - interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante. La norma (D. lgs. 276/2003) si limita a parlare di interesse del distaccante. Occorre quindi fare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali al fine di individuare le caratteristiche di tale interesse che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo del distacco. La circolare Ministeriale n. 30/2004 ha poi precisato che tale interesse non può essere di natura meramente economica intesa come corrispettivo per la fornitura di lavoro (nel qual caso si rientrerebbe nell ipotesi della somministrazione di lavoro) né tantomeno può ritenersi automatico nell ipotesi avvenga tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. 14
15 Pertanto, pur essendo stato legittimato il distacco all interno dei gruppi di imprese, lo stesso deve comunque rispondere ai principi di interesse da parte del distaccante e della temporaneità. Il ricorso al distacco può in ogni caso avvenire quale alternativa ad una procedura di Cassa Integrazione Guadagni per riduzione di lavoro. In quest ultimo caso è normalmente necessario un accordo sindacale. Operativamente nel distacco di personale, l obbligo di assicurazione all Inail rimane in capo al distaccante, il quale tuttavia dovrà applicare le tariffe di premio del distaccatario, il quale sarà vincolato agli stessi obblighi di sicurezza e prevenzione che osserva per i propri dipendenti. Il personale in distacco viene inserito completamente, anche a livello gerarchico, nell ambito della struttura aziendale dell impresa distaccataria (questo è uno dei principali punti di scostamento rispetto al contratto di appalto). Il corrispettivo per le prestazioni effettuate dal personale distaccato non potrà superare l importo del costo effettivamente sostenuto dal distaccante. Il potere disciplinare rimane in carico al distaccante previa consultazione con il distaccatario. Per quanto attiene le registrazioni sul Lul, il distaccatario deve registrare i lavoratori distaccati all inizio ed alla fine del periodo di distacco. Il distaccante ha inoltre l onere di comunicare al Centro per l Impiego i lavoratori inviati in distacco entro 5 giorni attraverso il Mod. Uni Lav. 15
16 Allegato 1: Art. 51 TUIR COMMI 5, 6 E 7 Determinazione del reddito da lavoro dipendente 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire al giorno, elevate a lire per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire , elevate a lire per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 16
17 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 17
18 Allegato 2: Trasferte nel settore edile e metalmeccanico 18
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20 Allegato 3: Messaggio INPS n del 5 dicembre 2008 Oggetto: Chiarimenti in materia di trasfertismo Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, del regime previsto dal comma 6 dell'art. 51 del TUIR ai lavoratori cosiddetti trasfertisti. Come noto con tale espressione si definiscono quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi per i quali, in base alla norma soprarichiamata, è prevista, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imponibilità al 50% delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione ad essi spettanti in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro. Come emerso da accertamenti ispettivi la problematica in questione si è posta negli ultimi anni in particolar modo per i lavoratori delle aziende del settore metalmeccanico (aziende di impiantistica) i quali, sebbene svolgano per contratto l'attività di lavoro in luoghi sempre diversi (ossia presso i vari cantieri indicati dall'azienda),sono assoggettati dalle rispettive aziende al regime contributivo previsto per i lavoratori in trasferta (comma 5 dell'art. 51del TUIR). Al riguardo si chiarisce che poiché a tutt'oggi non è stato emanato, secondo quanto previsto dallo stesso comma 6 dell'art. 51 del TUIR, il decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano applicazione, ai fini della qualificazione della fattispecie del trasfertismo, i criteri stabiliti dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 326/E del 23 dicembre
21 In particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo: 1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro) 2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro) 3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta. Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3). Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'agenzia delle entrate che ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta. 21
22 Pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del T.U.I.R., è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte. Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi, che in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all esercizio dei poteri di autotutela. 22
23 Allegato 4: Distacco: Circolare n. 3/2004 (pubblicata in G.U. n. 17 del 22/01/
24 Allegato 5: Distacco: Circolare n. 28 del 24 giugno
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