Disciplina del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario



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Allegato parte integrante Allegato 2 - Disciplina del corso di formazione per Operatore socio sanitario Allegato 2 Disciplina del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario Articolo 1 (Principi generali e finalità) L ordinamento didattico del corso per operatore socio sanitario, istituito ai sensi dell Accordo Stato Regioni e Province Autonome 22 febbraio 2001 prevede una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psico-fisica dell assistito, con un approccio che privilegia l attenzione alla persona, alle sue esigenze e capacità residue. L operatore socio sanitario svolge la sua attività, sia nel settore sociale, sia in quello sanitario, nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della persona. La presente disciplina definisce le modalità organizzative e di funzionamento del corso di operatore socio sanitario. Capitolo primo Funzionamento del corso di formazione per operatore socio sanitario Sono Organi del corso: il Direttore didattico il Comitato Didattico il Consiglio di Ciclo Formativo Art. 2 (Organi del corso) Art. 3 (Il Direttore didattico del corso) Il Direttore didattico del corso, nominato dall Ente Gestore, è un professionista in possesso di idonea qualificazione professionale e formativa. È responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo. Ai fini dell organizzazione didattica del corso il Direttore: garantisce la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale; Pag. 1 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio in conformità agli indirizzi provinciali e nazionali, in collaborazione con i docenti e i tutor; affida le attività didattiche ai tutor e ne coordina e supervisiona lo svolgimento; nomina il Coordinatore di modulo formativo; individua le strutture qualificate come sedi di tirocinio e, in collaborazione con i tutor, identifica presso tali sedi operatori qualificati cui attribuire il ruolo di guida per lo studente (supervisore di tirocinio); promuove ed assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i tutor; fornisce consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti; promuove strategie di integrazione con i referenti dei servizi per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi; vigila sull applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti sia le modalità di svolgimento dell attività didattica; presidia gli adempimenti normativi per gli studenti in materia di sicurezza; presiede e coordina l attività del Comitato didattico, del Consiglio di Ciclo e convoca tali organi; promuove l attività di sperimentazione didattica, al fine di garantire l adeguamento continuo del corso alla domanda di professionalità, secondo le determinazioni via via assunte in base all evoluzione dei servizi ed al progresso tecnico-scientifico; garantisce il corretto funzionamento dell attività di segreteria. Art. 4 (Comitato didattico) Il Comitato didattico, nominato dall Ente Gestore, è composto da: a) il Direttore didattico del corso con funzioni di presidente; b) tre docenti del corso, individuati preferibilmente tra i coordinatori di modulo; c) almeno un tutor di tirocinio; d) almeno un supervisore di tirocinio. Il Comitato didattico può essere unico per più sedi formative dello stesso Ente gestore e rimane in carica per quattro anni. In collaborazione con il Direttore didattico, tale organo provvede all espletamento delle seguenti funzioni: organizzare e coordinare i programmi didattici del corso nel rispetto degli indirizzi provinciali e nazionali; verificare costantemente i risultati dell attività formativa e delle iniziative sperimentali; proporre iniziative di aggiornamento per i docenti; collaborare nell individuazione dei criteri generali e delle modalità per il conferimento delle docenze e degli incarichi di tutor; formulare la graduatoria delle domande di trasferimento da altra sede nel caso in cui queste superino il numero di posti disponibili secondo i criteri specificati nel bando; definire i percorsi che lo studente deve frequentare; Pag. 2 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

esaminare particolari situazioni su proposta del Direttore didattico del corso, anche in relazione al superamento del 10% delle assenze purché per gravi e giustificati motivi; valutare i provvedimenti disciplinari da assumere in caso di infrazioni gravi da parte degli studenti; approvare, su proposta del responsabile delle attività didattiche, il riconoscimento dei crediti formativi richiesti dallo studente. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore didattico. Alle riunioni del Comitato Didattico, convocate dal Direttore didattico del corso, possono essere chiamati a partecipare altri docenti, tutor, supervisori di tirocinio, esperti in campo socio-assistenziale e sanitario o pedagogico con funzioni consultive, sia su problemi generali, sia per approfondimenti particolari. Art. 5 (Funzioni vicarie: Coordinatore) Qualora al Direttore didattico afferiscano almeno due prime classi è prevista la nomina, da parte dell Ente Gestore del corso, di un coordinatore didattico al quale delegare parte delle funzioni di competenza del Direttore medesimo. Art. 6 (Consiglio di Ciclo Formativo) Il Consiglio di Ciclo Formativo è composto dai Coordinatori di modulo (o altro formatore delegato), da un tutor di tirocinio e dal Direttore didattico del corso che lo convoca e lo presiede. Il Consiglio di Ciclo Formativo concorre alla programmazione formativa con particolare mandato a favorire il coordinamento interdisciplinare e ad assicurare i processi di valutazione formativa e certificativa dell apprendimento degli studenti e adotta le decisioni a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore didattico. Il Consiglio di Ciclo Formativo si riunisce al termine del periodo di prova, alla conclusione del primo e del secondo ciclo ed ogni qualvolta il Direttore didattico del corso lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, al fine di formulare, nella discussione collegiale, il profilo dello studente e le conseguenti decisioni in merito alla prosecuzione degli studi, nel rispetto delle presenti disposizioni. Art. 7 (Docenti) Il personale docente formalmente nominato per l insegnamento di ambiti disciplinari e gli esperti previsti dal programma per apporti specifici sono nominati dall Ente Pag. 3 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

Gestore, privilegiando operatori dei servizi sanitari e sociali con esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dall insegnamento, in possesso di titoli di studio e, qualora previsto, di diploma di abilitazione professionale, nonché di esperienza formativa. Il personale docente è tenuto in particolare a: programmare, tenendo presenti le fondamentali esigenze di integrazione interdisciplinare, l insegnamento dello specifico apporto disciplinare in modo coerente con la globalità del progetto formativo; partecipare alle riunioni di programmazione didattica, di coordinamento interdisciplinare e di verifica delle attività didattiche previste dal progetto formativo; proporre libri di testo o predisporre materiale didattico di supporto allo studio; garantire ricevimento agli studenti; concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all apprendimento teorico-pratico ed all attitudine professionale; curare il proprio aggiornamento didattico e professionale, partecipando anche alle iniziative promosse dalla Provincia Autonoma di Trento. La partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento costituisce uno dei titoli preferenziali per il rinnovo dell incarico. Art. 8 (Coordinatore di Modulo Formativo) All inizio di ogni ciclo formativo il Direttore didattico nomina tra i docenti che afferiscono allo stesso modulo un Coordinatore. Il Coordinatore assume le funzioni di: coordinare e garantire l integrazione e la coerenza con gli obiettivi formativi previsti; curare la predisposizione di un programma unitario; coordinare la predisposizione delle prove di esame contribuire alla valutazione delle Unità Didattiche; garantire il monitoraggio della qualità formativa offerta; se necessario, suggerire modifiche e riprogettare le integrazioni con altri docenti. Art. 9 (Tutor di tirocinio) L incarico è assegnato dall Ente Gestore ad operatori in possesso di titoli e di esperienza professionale e formativa in ambito sociale e sanitario. Essi fanno parte a tutti gli effetti del corpo docente del corso e devono essere in numero adeguato a quello degli studenti frequentanti il corso. Le funzioni specifiche del tutor di tirocinio sono: progettare percorsi di tirocinio coerenti con il progetto formativo complessivo e con i modelli assistenziali e teorici di riferimento; facilitare processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali; Pag. 4 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

guidare lo studente nei processi di apprendimento dalla pratica e dall esperienza, favorendo l integrazione tra teoria e modelli di intervento sperimentati in campo assistenziale; offrire sostegno allo studente in relazione a difficoltà di apprendimento o a situazioni problematiche, intervenendo per quanto di competenza o indirizzandolo verso altre figure o servizi; predisporre un contesto formativo adeguato negoziando con le sedi di tirocinio condizioni favorevoli ed attivando processi di accoglienza e di integrazione tra studenti; stimolare lo studente ad una riflessione e rielaborazione del proprio apprendimento; concorrere alla valutazione formativa e sommativa di tirocinio dello studente; fornire consulenza al supervisore, sia sul processo di insegnamento, che di valutazione; proporre attività formative complementari o integrative (laboratori, esercitazioni, sedute tutoriali), o altre iniziative, al fine di integrare gli insegnamenti teorici con l operatività assistenziale; partecipare alla pianificazione curricolare ed agli organi di gestione del corso. Il tutor di tirocinio è responsabile delle attività a lui affidate dal Direttore didattico; contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale. Art. 10 (Supervisori di Tirocinio) Il Direttore didattico del corso, in collaborazione con i tutor di tirocinio e con i responsabili dei servizi sede di tirocinio, individua tra gli operatori dei servizi medesimi uno o più supervisori, di profilo professionale pertinente agli obiettivi di apprendimento, solitamente affine a quello dell operatore socio sanitario, con attitudini a svolgere funzioni di guida dello studente e di modello professionale. Le funzioni specifiche del supervisore di tirocinio sono: promuovere nel servizio un ambiente formativo favorendo l accoglimento e l inserimento dello studente; informare e coinvolgere nel progetto di tirocinio dello studente gli operatori del servizio; selezionare, attraverso un piano di tirocinio, le attività da far sperimentare allo studente, in coerenza con gli obiettivi educativi del corso; offrire allo studente occasioni per sperimentare una progressiva responsabilizzazione operativa; stimolare lo studente ad esplicitare le conoscenze teoriche e tecniche apprese nel momento della loro applicazione; esplicitare le azioni professionali ed organizzative svolte durante gli interventi e darne la motivazione; addestrare lo studente nell esecuzione di interventi tecnici; far riflettere sull errore, offrendo allo studente la possibilità di un confronto; fornire feed-back e stimolare lo studente all autovalutazione; garantire una valutazione formativa dell apprendimento e contribuire con il tutor di tirocinio alla valutazione del percorso; Pag. 5 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

partecipare agli incontri di programmazione e verifica organizzati dagli organi di gestione del corso; assicurare il proprio aggiornamento professionale e didattico e partecipare alle iniziative organizzate dagli organi di gestione del corso e dalla Provincia Autonoma di Trento. Art. 11 (Ammissione ed iscrizione al corso) Annualmente la Giunta Provinciale stabilisce gli indirizzi generali per l emissione dei bandi da parte degli enti gestori, specificanti in particolare: le sedi attivate, il numero dei posti, i requisiti d accesso, i tempi e le modalità d ammissione al corso e di trasferimento tra le varie sedi corsuali, le agevolazioni per gli studenti e la quota di iscrizione al corso. Art. 12 (Accertamenti sanitari) L ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità specifica (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.) per l esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal profilo professionale dell operatore socio sanitario. La certificazione è redatta dal medico competente entro due mesi dalla data di inizio del corso, una copia viene rilasciata allo studente. Il giudizio di non idoneità comporta la sospensione della frequenza. Agli studenti sono proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente. Art. 13 (Assicurazioni) Gli studenti del corso devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede formativa. Capitolo Secondo Attività didattica del corso Art. 14 (Articolazione del curriculum) Il corso di formazione, della durata di 1400 ore, è articolato in due cicli formativi, entrambi comprensivi di attività teorica e di tirocinio. L attività formativa prevede didattica teorica, esperienze di tirocinio, lavori di gruppo, esercitazioni, sedute tutoriali e seminari esperienziali. Pag. 6 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

Il programma del corso si sviluppa in moduli, così come riportato nell ordinamento didattico del corso. I moduli sono aggregazioni omogenee di obiettivi didattici, affini tra loro, che concorrono all apprendimento di un campo di competenza. Ciascun modulo può essere disarticolato in due o più unità formative, secondo il principio dell affinità degli obiettivi didattici e dei contenuti a cui afferiscono; lo stesso modulo può essere inserito sia nel primo, sia nel secondo ciclo. Art. 15 (Il tirocinio) Il tirocinio è la modalità privilegiata ed insostituibile di apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale ed organizzativa. L attività principale degli studenti durante il tirocinio è l apprendere e non solo il fare, pertanto le attività affidate devono avere un valore educativo. La progettazione e l accompagnamento dello studente durante il tirocinio considera i seguenti principi pedagogici: attivare processi di responsabilizzazione dello studente applicando i principi dell apprendimento degli adulti; tutorialità per garantire supervisione e facilitazione dei processi di apprendimento; trasparenza del processo di valutazione, gli studenti sono informati fin dall inizio sugli standard che saranno usati per valutare le loro performance e sugli elementi che contribuiranno alla votazione finale di tirocinio. Sono informati quando non raggiungono tali standard prima della valutazione certificativa; rispetto del diritto di privacy dello studente, i tutor e i supervisori gestiscono con riservatezza le informazioni sulle perfomance dello studente e le utilizzano solamente a scopi formativi. Il monte ore indicato dall ordinamento didattico per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi di competenza previsti dall ordinamento. Tali competenze possono essere acquisite attraverso esperienze dirette nei servizi, attività tutoriali anche in piccoli gruppi, esercitazioni, simulazioni, studio guidato, elaborazione di relazioni scritte. L attività di tirocinio è documentata a cura dello studente e del tutor/supervisore sul libretto personale di tirocinio. Il Direttore ammette all esperienza di tirocinio gli studenti che hanno una frequenza regolare alle attività formative teoriche e ai laboratori propedeutici. Prima di iniziare le esperienze di tirocinio, lo studente è reso consapevole con interventi formativi e di laboratorio specifici della prevenzione dei rischi e sicurezza nei luoghi di tirocinio (rischio biologico, chimico, fisico, movimentazione manuale dei carichi, ). Al fine dell ammissione al secondo ciclo ed all esame finale lo studente deve aver completato positivamente il tirocinio, secondo le modalità definite dall ordinamento didattico. L assegnazione della sede e dell orario di tirocinio, fino ad un massimo di 36 ore settimanali con esperienza notturna, è definita dalla sede formativa sulla base dei seguenti criteri principali: Pag. 7 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

bisogni di apprendimento dello studente in relazione agli obiettivi previsti dal corso (criterio principale); coerenza tra le opportunità offerte dalla sede di tirocinio e gli obiettivi di apprendimento; disponibilità da parte della sede di tirocinio ad accogliere studenti e presenza di un ambiente e clima facilitanti l apprendimento; e, nei limiti del possibile, le necessità personali dello studente (es. percorsi, distanza sede,..). Il Direttore del corso, coadiuvato dal/i Tutor, all inizio di ogni anno incontra gli studenti allo scopo di presentare la programmazione e motivare i criteri di alternanza teoria tirocinio e la durata delle esperienze di tirocinio. La supervisione dello studente durante l esperienza di tirocinio è garantita da un sistema di tutorato articolato su due livelli integrati tra di loro: tutor del corso e supervisore della sede di tirocinio. Sospensione del Tirocinio Le motivazioni che possono portare alla sospensione temporanea del tirocinio sono le seguenti: a) Motivazioni legate allo studente rischio per la sicurezza degli utenti; errori ripetuti più volte o comportamenti non etici; frequenza del tirocinio in modo discontinuo e non focalizzato sugli obiettivi di apprendimento; stato di gravidanza altra motivazione documentata che può ostacolare le possibilità di apprendimento delle principali competenze professionali. La sospensione temporanea del tirocinio è proposta dal tutor al Direttore e/o dal Direttore stesso tramite relazione, che verrà discussa e motivata in un colloquio con lo studente e condivisa con il Comitato didattico. Per garantire una valenza formativa allo studente con difficoltà di apprendimento sarà proposto un piano di azione e un adattamento degli obiettivi formativi. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea del tirocinio o ci sia un peggioramento che impedisce l apprendimento delle abilità professionali, il Direttore ha facoltà di proporre al Comitato didattico la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio tramite apposita relazione che documenti le motivazioni. b) Motivazioni legate alla sede di tirocinio problemi igienico-sanitari od organizzativi della sede di tirocinio; sciopero: qualora lo sciopero interessi l area del personale non dirigenziale della sanità, il tirocinio è sospeso per la durata dello sciopero in quanto il numero di operatori presente (contingente minimo) non garantisce una adeguata supervisione dello studente e di conseguenza la sicurezza della persona. Tale assenza non dovrà essere recuperata, le ore saranno riconosciute come studio individuale. Pag. 8 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

Art. 16 (Valutazioni in itinere) Le prove teorico-pratiche con finalità certificativa, nei periodi e nelle date a ciò dedicate e programmate, devono di norma essere prove integrate di Unità Didattica. In itinere sono previste due date per le verifiche di ogni Unità Didattica. La seconda data è finalizzata al recupero delle eventuali assenze o insufficienze. In caso di eventuali necessità di sanare debiti formativi per l ammissione al secondo ciclo o all esame si vedano i criteri e le modalità all art. 17. Art. 17 (Valutazione certificativa dell apprendimento teorico pratico) Il percorso formativo è diviso in tre momenti di valutazione: ammissione definitiva al corso, ammissione al secondo ciclo, ammissione all esame finale. Al termine di ognuno di essi il Consiglio di Ciclo Formativo provvede a valutare l apprendimento teorico-pratico dello studente secondo i seguenti criteri. Ammissione definitiva al corso Gli studenti ammessi al corso per operatore socio sanitario svolgono un periodo di prova che si conclude al termine della prima esperienza di tirocinio, dopo un periodo teorico propedeutico. Il periodo di prova ha lo scopo di valutare le attitudini dello studente a svolgere il ruolo di operatore socio sanitario e le sue disposizioni e capacità di apprendimento. Qualora emergano non attitudine e/o difficoltà significative nell apprendimento teorico-pratico, il Consiglio di Ciclo Formativo esprime un giudizio di non idoneità alla frequenza, che deve essere comunicato in forma scritta allo studente, o alla famiglia se minorenne. Ammissione al secondo ciclo L ammissione al secondo ciclo formativo avviene in base ai seguenti criteri: avere raggiunto il 90 % della frequenza totale del percorso formativo; avere superato le prove certificative previste dell apprendimento teorico. Può essere ammesso definitivamente lo studente che ha un debito; avere una valutazione almeno sufficiente nel tirocinio. Ammissione sotto condizione: lo studente che ha 2 o 3 debiti formativi teorici e con valutazione almeno sufficiente di tirocinio, è ammesso al secondo ciclo con l obbligo di sanare tali debiti all interno di una singola sessione di recupero prima dell avvio del secondo ciclo al fine di rientrare nei criteri sopra citati. Ammissione all esame per la qualifica L ammissione all esame finale avviene in base ai seguenti criteri: avere raggiunto il 90 % della frequenza totale del percorso formativo; avere superato le prove certificative previste dell apprendimento teorico. Può essere ammesso definitivamente lo studente che ha un debito; avere una valutazione almeno sufficiente nel tirocinio. Lo studente che ha 2 o 3 debiti formativi teorici e con valutazione almeno sufficiente di tirocinio, può sostenere l esame per la qualifica nella sessione Pag. 9 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

autunnale purché sani tali debiti entro la sessione d esame, al fine di rientrare nei criteri sopra citati. Art. 18 (Rinnovo iscrizione e reiscrizione fuori corso) Lo studente che si ritira volontariamente durante il periodo di prova, o che non lo supera, se intende rifrequentare il corso può presentare domanda di iscrizione, sottoponendosi all eventuale esame di ammissione (nuova iscrizione). Lo studente che sospende la frequenza del corso dopo aver superato il periodo di prova o che non è ammesso al secondo ciclo o all esame finale, può presentare domanda di reiscrizione, in sovrannumero, senza esame di ammissione, entro 10 giorni dall avvio dell anno formativo, per una sola volta per ciclo, indipendentemente dalla sede formativa scelta, e richiedere riconoscimento crediti al Comitato Didattico con le modalità e criteri previsti dall art.19 (reiscrizione in posizione di fuori corso). Qualora lo studente desideri fare domanda di reiscrizione in un altra sede formativa, congiuntamente alla domanda è necessario richiedere disponibilità di accettazione da parte della sede prescelta. Art. 19 (Riconoscimento crediti formativi) Per il riconoscimento di crediti teorici lo studente può presentare documentazione degli ultimi 5 anni relativa ad esperienze formative in ambito socio-sanitario contenenti valutazioni di profitto, rispetto ai quali il Comitato Didattico valuterà la pertinenza al percorso formativo e l aggiornamento in relazione all evoluzione scientifico-culturale degli ultimi anni. Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti di tirocinio, lo studente può presentare documentazione di esperienze di lavoro (non inferiori a sei mesi) o di tirocinio (con competenze certificate) presso i servizi sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali. Monte ore e ambito di tirocinio saranno riconosciuti dal Comitato Didattico sulla base del tipo di attività svolta e della sua continuità per un tetto massimo di non più di 500 ore. Il Comitato didattico di ogni singola sede formativa può altresì: prevedere un percorso personalizzato rispetto alle ore rimanenti di tirocinio anche in ambiti già sperimentati per completare il raggiungimento degli obiettivi formativi; qualora lo studente non consegua un profitto positivo in tirocinio, revocare tutto o in parte il credito assegnato al fine di un possibile recupero degli obiettivi non raggiunti da parte dello studente. Art. 20 (Frequenza alle attività formative) Gli studenti hanno l obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso. Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che abbiano accumulato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo. Pag. 10 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze. Art. 21 (Partecipazione democratica) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea presso le strutture formative per approfondire problemi collegati con la formazione culturale e professionale e con l organizzazione dell attività didattica. Gli studenti, all inizio di ogni ciclo, eleggono un loro rappresentante, che svolge il ruolo di referente tra gli studenti e la sede formativa. Art. 22 (Carta dei diritti e doveri dello studente, sanzioni disciplinari) Ciascun ente gestore della formazione definisce la Carta dei diritti, doveri dello studente e sanzioni disciplinari, quale strumento che regola la vita della comunità formativa. Art. 23 (Cambio sede formativa) Il cambio di sede formativa tra corsi per Operatori Socio-Sanitari promossi dalla Provincia Autonoma di Trento può avvenire con le seguenti modalità: a) trasferimento, per coloro che sono in possesso di certificazione attestante l avvenuto superamento del primo ciclo formativo. Il Comitato Didattico valuterà la possibilità di accogliere la domanda, anche prevedendo percorsi formativi integrativi; b) reiscrizione, per le situazioni previste dall art. 18. In entrambi i casi lo studente provvederà a consegnare alla sede formativa copia del fascicolo personale, del libretto di profitto e delle valutazioni conseguite. In attesa del perfezionamento delle pratiche, gli studenti che abbiano ottenuto il nulla osta sono tenuti a frequentare le attività didattiche previste dalla nuova sede. Art. 24 (Curriculum formativo dello studente) Per ogni studente viene compilato un libretto di profitto nel quale sono evidenziati i risultati conseguiti: nell apprendimento delle unità didattiche afferenti ai diversi moduli dell ordinamento didattico, nell apprendimento pratico (tirocinio e laboratorio) specificando le sedi e il monte ore effettuato. Pag. 11 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194

Lo studente può richiedere una fotocopia del libretto o una certificazione del percorso formativo con evidenziate le ore effettuate, gli ambiti di tirocinio e i risultati conseguiti. Art. 25 (Esame di qualifica) L esame finale per il conseguimento dell attestato di qualifica di operatore socio sanitario, si articola in una prova teorica ed una prova pratica, da sostenere davanti ad una Commissione, nominata dall Ente Gestore, costituita da: il direttore didattico del corso in qualità di Presidente; il rappresentante nominato dalla Provincia Autonoma di Trento e proposto dall Assessore competente per materia; un docente del corso di area sanitaria; un docente del corso di area sociale. La votazione finale delle prove sarà espressa in centesimi. Il punteggio sarà così ripartito: dal curriculum formativo che prevede un minimo di 42, fino ad un massimo di 70 centesimi, derivante dalla media di profitto teorico e pratico dell intero percorso formativo; dal punteggio a disposizione della commissione che prevede 30 centesimi per la prova d esame teorico/pratica, considerando come punteggio minimo per il superamento dell esame 18 centesimi; dal bonus a disposizione della commissione che prevede fino a 5 centesimi da attribuire allo studente in relazione ad un percorso contrassegnato da una progressione positiva o da un impegno costante durante il biennio o da un esame particolarmente brillante. E prevista una seconda sessione di esame con un unica commissione a livello provinciale nominata da uno degli enti gestori mantenendo la medesima composizione sopra descritta nei casi di cui all articolo 17 e di malattia documentata del candidato. Gli studenti che non superano l esame possono ripeterlo una sola volta, entro 3 anni dall esame stesso. L attestato di qualifica è rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento a coloro che hanno superato l esame finale. Pag. 12 di 12 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S143-00194