La crisi dell impresa

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La crisi dell impresa Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale A volte si sente parlare di crisi dell impresa, nota anche con il nome di liquidazione giudiziale, e in passato individuata con il termine fallimento. Si tratta di una situazione di disagio si per l impresa debitrice sia per i suoi creditori. Negli ultimi anni succede con frequenza che le imprese si trovino in condizioni di difficoltà economica. Nelle imprese si verificano simili vicende a causa di errori in determinate scelte, oppure a causa di una crisi del settore nel quale le stesse svolgono la loro attività. Il primo effetto di simili condizioni, molto spesso, è l incapacità dell impresa di fare fronte ai suoi debiti. Ad esempio, a un fornitore potrebbe succedere di non ricevere il pagamento dei prodotti o dei servizi che ha erogato all impresa, nonostante i ripetuti solleciti. Le cause possono essere relative a periodi di difficoltà temporanei, ma ci sono circostanze nelle quali l incapacità di fare fronte ai debiti, vale a dire lo stato di insolvenza, è irreversibile. In relazione a questi eventi, la legge prevede un apposita procedura per consentire ai creditori di ottenere il pagamento delle somme dovute dall impresa, attraverso la vendita forzata dei beni che sono in suo possesso. Questo istituto prende il nome di liquidazione giudiziale o, come veniva chiamato in passato, di fallimento, che può essere attivato su richiesta dei creditori che non sono stati pagati, dell Agenzia delle Entrate nell attività di riscossione dei tributi o dell impresa stessa che si sia resa conto della sua situazione di difficoltà irreversibile. Si tratta di una procedura che può essere iniziata presentando un apposita istanza al tribunale perché possa verificare la sussistenza dei presupposti per aprire la procedura fallimentare e lo dichiari con sentenza. In questa sede si tratterà delle informazioni utili sulla dichiarazione di fallimento. 1 di 5

In che cosa consiste la dichiarazione di fallimento La dichiarazione di fallimento è il provvedimento attraverso il quale il tribunale dichiara che un impresa si trova in una fase di disagio economico che ha determinato una situazione di dissesto finanziario e non è più in grado di pagare i suoi debiti. Si tratta di una sentenza che determina l apertura di un particolare procedimento che produce una serie di effetti, sia per l impresa fallita, sia per coloro che vantano dei crediti nei suoi confronti. Potrebbe costituire un esempio un fornitore in attesa di ricevere un pagamento. Da agosto 2020 le regole di questa particolare procedura cambieranno, perché entrerà in vigore il Codice della crisi d impresa e dell insolvenza. In particolare, secondo lo stesso Codice, non si parlerà più di fallimento, ma di liquidazione giudiziale. Se si vogliono osservare le regole attuali, con le regole che entreranno in vigore tra poco più di un anno, si deve tenere presente che non sempre le imprese possono essere dichiarate fallite. La dichiarazione di fallimento può avvenire se sussistono determinati presupposti. Ci deve essere un requisito soggettivo, l impresa dev essere fallibile, vale a dire che deve rientrare tra i soggetti che per la legge possono essere sottoposti alla procedura di fallimento. Oltre a questo, l impresa si deve trovare in uno stato di insolvenza, vale a dire che dev essere dimostrato che non è più in grado di pagare i suoi debiti. Volume consigliato Chi si può dichiarare fallito A norma dell articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, che rispecchia le attuali regole, possono essere dichiarati falliti, in modo esclusivo, gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, vale a dire quegli imprenditori che producono, scambiano o trasportano beni o 2 di 5

servizi, purché non si tratti di beni agricoli. La definizione di imprenditore commerciale si ricava dall articolo 2082 del codice civile, rubricato imprenditore. In particolare sono imprenditori commerciali coloro che non svolgono le attività previste dall articolo 2135 del codice civile, rubricato imprenditore agricolo. La nozione di imprenditore commerciale è contenuta all articolo 2195 del codice civile, rubricato imprenditori soggetti a registrazione. Comunemente si tratta di imprenditori che svolgono le seguenti determinate attività: attività industriali per la produzione di beni o di servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporto, attività bancarie o assicurative. Rientrano, ad esempio, nella categoria degli imprenditori commerciali, sia un trasportatore di merci, sia un impresa che eroga un servizio di pulizia o vende oggetti da arredamento. Non sempre gli imprenditori commerciali sono soggetti al fallimento. Sono soggetti al fallimento coloro che quelli che abbiano tutte le seguenti caratteristiche: Attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro negli ultimi tre esercizi, ad esempio negli ultimi tre bilanci. L articolo 2424 del codice civile prevede che lo stato patrimoniale di un impresa, vale a dire i beni in suo possesso, siano suddivisi in attivo patrimoniale ( d esempio crediti, liquidità) e passivo patrimoniale (ad esempio i debiti). Fanno parte dell attivo patrimoniale i crediti verso altri soggetti o la liquidità disponibile. Se l impresa è operativa da meno di tre anni, si considera in modo esclusivo il periodo di attività. Ricavi lordi superiori a 200.000 euro negli ultimi tre esercizi, ad esempio negli ultimi tre bilanci. Anche in questo caso, se l impresa svolge la sua attività da meno di tre anni, si considera questo periodo di attività. Debiti superiori a 500.000 euro. Se l impresa non presenta queste caratteristiche, non può essere dichiarata fallita. Se l impresa presenta le caratteristiche sopra esposte, è necessario che sussista un altro requisito, lo stato 3 di 5

di insolvenza. Si tratta di una condizione che può essere dedotta, ad esempio, da inadempimenti (come una serie di mancati pagamenti) o altri fatti esterni (come l irreperibilità dell imprenditore o la chiusura dei locali dell impresa) che dimostrino che l imprenditore non è più in grado di soddisfare in modo regolare i suoi debiti (artt. 5 e 7 R.D. 16/03/1942). Articolo 5 R.D. 16/03/1942, rubricato stato di insolvenza L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Articolo 7 R.D. 16/03/1942, rubricato iniziativa del pubblico ministero : Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore. 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice (3) che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. 4 di 5

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