L ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI



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giunta regionale 8^ legislatura pag. 1/1 ALLEGATO A L ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI L invecchiamento la popolazione rappresenta uno dei grandi progressi la nostra epoca. Il fenomeno la non autosufficienza esprime un andamento in crescita connesso principalmente all'aumento le malattie cronico degenerative correlate all aumento costante la popolazione anziana. Il progressivo diffondersi di patologie cronico degenerative ed invalidanti ha contribuito a spostare la domanda di salute nel senso di maggiore richiesta sia qualitativa che quantitativa, di servizi e di strutture, sociali e socio-sanitarie, riducendo in modo sensibile il tasso di mortalità. Con la iberazione n. 751 10 marzo 2000, la Regione Veneto ha definito il molo di assistenza alle persone in condizione di non autosufficienza e non assistibili a domicilio, programmando l assistenza residenziale territoriale a carattere intensivo ed estensivo in attuazione a quanto disposto dalla legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 Piano Socio-Sanitario Regionale 1996-1998. I risultati raggiunti, in attuazione degli indirizzi e le disposizioni di cui alla DGR n. 751/2000, hanno consentito di sviluppare sul territorio regionale aspetti di eccellenza relativi a: a) l inserimento la residenzialità, nella rete dei servizi alla persona, come sistema funzionale integrato con il complesso dei servizi socio sanitari territoriali; b) la definizione le procedure per il riconoscimento la condizione di non autosufficienza e per l accesso ai Centri di Servizio territoriali; c) l inclusione l offerta di residenzialità nella programmazione territoriale mediante i Piani di Zona e i Piani Attuativi Locali. Il percorso avviato richiede, ora, lo sviluppo di una nuova fase di programmazione che dia garanzia di maggiore flessibilità quale presupposto di efficacia e efficienza nel complesso dei servizi alle persone, al fine di meglio rispondere alle esigenze espresse dalle persone anziane in condizioni di non autosufficienza e dalle loro famiglie. Tale nuova dimensione impone la necessità di introdurre strumenti e modalità che facilitino il rapporto tra soggettività pubbliche e private, in quanto contemporaneamente, ma soprattutto sinergicamente, impegnate nella gestione sistema servizi alla persona. Due sono gli orientamenti strategici che richiedono di essere perseguiti in un ottica di continuità, prefigurati dalla DGR n. 751/2000: a) centralità cittadino e suo diritto alla libera scelta, che ha trovato nella precedente programmazione un reale riconoscimento e che ora necessità di procedure più articolate e flessibili; b) programmazione territoriale le risorse.

pag. 2/2 Attraverso tali strategie si propone un molo di residenzialità che supera la coincidenza e sovrapposizione tra il concetto di posto letto autorizzato ed impegnativa, focalizzando l attenzione sulla persona, sul progetto assistenziale e sulla possibilità di accesso al sistema di residenzialità previsto dalla programmazione regionale. L'orientamento crescente le famiglie di accudire in casa le persone in condizione di non autosufficienza è un segnale evidente l'evolversi di una coscienza diffusa che denota tra l'altro la volontà di assumere anche precise responsabilità nella gestione di specifiche vicende assistenziali. Ciò implica necessariamente, da parte le formazioni sociali, il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla programmazione e allo sviluppo la rete dei servizi. In tale ottica è necessario ricercare sinergie e forme di collaborazione tali da far convergere le risorse la domiciliarità, la residenzialità e dei servizi sanitari in percorsi di pianificazione territoriale che considerano globalmente le esigenze la singola persona. È necessario cioè adeguare in modo flessibile e dinamico l'offerta di assistenza alla continua evoluzione la domanda, recependo a livello locale gli orientamenti regionali. La presa in carico globale singolo impone di qualificare l'intero sistema socio-sanitario e assistenziale rivolto alle persone non autosufficienti sotto il profilo la: definizione dei livelli di offerta strutturale e prestazionale; elaborazione di moli gestionali flessibili e integrati, che mettano in sinergia i percorsi la domiciliarità e la residenzialità con quelli dei servizi sanitari, garantendo condizioni di sostenibilità finanziaria sia da parte le famiglie che degli enti locali; diversificazione dei percorsi assistenziali per le persone non autosufficienti, privilegiando l'organizzazione di servizi di accoglienza temporanea, anche attraverso la sperimentazione di moli gestionali e specifiche progettualità che differenziano i costi rispetto all'accoglienza definitiva ed in raccordo con altre linee di intervento quali centri diurni, interventi di sollievo, ecc. Con il presente provvedimento si definiscono gli indirizzi e gli orientamenti che costituiscono il sistema di riferimento per rendere efficaci gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, con particolare riferimento a: a) definizione ruolo la Regione, le Aziende ULSS, dei Comuni e le Conferenze dei Sindaci, le altre soggettività pubbliche e private impegnate nella assistenza alle persone non autosufficienti; b) libera scelta come fondamentale diritto singolo; c) definizione le modalità di accesso ai Centri di Servizio; d) definizione dei profili di non autosufficienza in relazione ai livelli soggettivi di bisogno assistenziale; e) definizione e la gestione l impegnativa di residenzialità; f) integrazione tra i percorsi la residenzialità e la domiciliarità (Piano Locale la non autosufficienza); g) programmazione fabbisogno di residenzialità negli ambiti territoriali la Azienda ULSS; h) criteri regionali per la determinazione la retta di accoglienza nei servizi per anziani

pag. 3/3 A. I ruoli Regione Il sistema integrato di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per l assistenza alle persone in condizione di non autosufficienza nei centri di servizio residenziali è oggetto di specifico intervento normativo e di programmazione da parte la Regione che definisce: - i criteri per l'accreditamento le strutture e dei centri di servizio in attuazione la L.R. 22/ 02 (DGR 2473 4 agosto 2004 e DGR 3855 3 dicembre 2004); - l individuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale; - il fabbisogno di posti letto accreditabili per singola Azienda ULSS; - il numero di impegnative di residenzialità per ciascuna Azienda ULSS; - la definizione dei criteri di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali; - la determinazione dei 'profili' la non autosufficienza in relazione ai livelli di intensità assistenziale; - la definizione di indirizzi e criteri per la composizione le rette praticate dai Centri di Servizio; - la definizione dei moli di rendicontazione annuale presentata dai Centri di Servizio. Comuni I Comuni concorrono, con le modalità previste per l elaborazione Piano di Zona alla predisposizione Piano Locale per la non autosufficienza con lo scopo di far convergere il sistema la domiciliarità con quello la residenzialità. La Conferenza dei Sindaci in accordo con le Aziende ULSS, adegua gli strumenti di programmazione locale in relazione alla domanda accertata e alle risorse disponibili e in riferimento ai vincoli programmatori posti dalla Regione ed approva il Piano Locale per la non autosufficienza predisposto dall Aziende ULSS. L ente locale partecipa al processo di presa in carico le persone non autosufficienti fino dalla prima fase di risposta alla situazione di bisogno. Aziende ULSS Le Aziende ULSS concorrono alla predisposizione Piano Locale per la non autosufficienza e provvedono alla realizzazione nel proprio ambito territoriale la programmazione regionale e locale riguardo alla accoglienza nei Centri Servizio residenziali le persone non autosufficienti. Le Aziende ULSS gestiscono la domanda di assistenza alle persone non autosufficienti secondo le seguenti modalità:

pag. 4/4 a) definiscono i criteri per la predisposizione e formalizzazione dei progetti individuali di intervento in base al livello assistenziale accertato con la S.Va.M.A. e il relativo profilo di intensità assistenziale; b) predispongono e gestiscono il Registro Unico la Residenzialità secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale; c) rilasciano l impegnativa di residenzialità attestante l impegno di spesa per l assistenza la persona non autosufficiente accolta presso il Centro di Servizio secondo le indicazioni regolamento per la gestione Registro Unico la Residenzialità; d) stabiliscono con apposita convenzione, secondo lo schema tipo regionale (DGR 3856 3 dicembre 2004), le condizioni di assistenza sanitaria le persone non autosufficienti sulla base la normativa vigente; e) stipulano accordi con i Centri di Servizio per l'accoglienza temporanea di persone anziane non autosufficienti; f) verificano e controllano i dati relativi all andamento le rette praticate dai Centri di Servizio secondo le indicazioni che annualmente la Giunta Regionale emana; g) svolgono attività di monitoraggio, verifica e controllo sugli standard (in applicazione la LR 22/2002), secondo le disposizioni regionali. Centri di Servizi Il sistema la residenzialità la Regione Veneto è organizzato dalla presenza nel territorio di Centri di Servizio che assicurano risposte efficienti ed efficaci ai bisogni le persone non autosufficienti. La tipologia le unità di offerta, gli standard strutturali ed organizzativi, i requisiti per l autorizzazione all esercizio e l accreditamento sono determinati dalla Regione in applicazione la LR 22/02 e dei conseguenti provvedimenti attuativi. Ai fini l accoglienza le persone non autosufficienti i Centri di Servizio residenziali provvedono a: - assicurare l accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali secondo le modalità indicate nel successivo punto D; - garantire il mantenimento degli standard strutturali, organizzativi e gestionali in riferimento alle diverse tipologie di servizio autorizzate; - collaborano con l Aziende ULSS territorio di riferimento e con gli enti locali per assicurare processi integrati per l accoglienza e l assistenza le persone non autosufficienti; - predisporre la carta dei servizi e facilitare la partecipazione degli ospiti e dei loro famigliari per migliorare la qualità dei servizi residenziali offerti.

pag. 5/5 Altre soggettività pubbliche e private Il Piano Locale la non autosufficienza può prevedere modalità di coinvolgimento le altre risorse presenti sul territorio e rappresentate da soggettività pubbliche e private, che integrano e migliorano il sistema dei servizi per le persone non autosufficienti. B. La libera scelta cittadino e sistema la residenzialità Nel rispetto dei principi definiti dalla Legge quadro nazionale le politiche sociali regionali si pongono l'obiettivo di costruire un sistema integrato di servizi sociale e socio-sanitario tale da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità nel rispetto la dignità la persona, e la scelta che esprime. Nell'ambito la residenzialità la libera scelta si concretizza nella facoltà cittadino di scegliere il Centro Servizi maggiormente rispondente ai bisogni in riferimento alla proprie aspettative di assistenza socio-sanitaria e sociale e alle condizioni economiche. L'attuazione di tale scelta, richiede l attivazione le seguenti azioni: a) la determinazione annuale numero complessivo di impegnative di residenzialità disponibili a livello regionale; b) la definizione la dotazione complessiva numero dei posti letto accreditati a livello regionale ai sensi la LR 22/2002; c) la definizione regolamento tipo per la regolazione flusso le domande di accesso alla residenzialità, i criteri per la gestione la graduatoria, i criteri e le modalità per il rilascio la impegnativa di residenzialità; d) la definizione dei livelli di assistenza in rapporto ai profili la S.Va.M.A.; e) la definizione dei criteri e degli indicatori per la determinazione la retta tipo in relazione alle diverse tipologie ed unità d'offerta. Sino alla definitiva entrata in vigore la LR 22/02 la definizione di cui al punto b) riguarda i posti letto autorizzati all esercizio, allo stato al funzionamento. La realizzazione di tali obiettivi consente di introdurre nel sistema attuale gli elementi di cambiamento a carattere strutturale, organizzativo e gestionale verso un nuovo sistema di residenzialità. C. Le impegnative di residenzialità Per impegnativa di residenzialità si intende il titolo che viene rilasciato al cittadino per l accesso alle prestazioni rese nei servizi residenziali e semiresidenziali la Regione Veneto, autorizzati all esercizio ai sensi la LR 22/02, e nelle more la completa attuazione la stessa autorizzati al funzionamento sulla base la normativa vigente. E escluso l utilizzo l impegnativa di residenzialità in servizi residenziali e semiresidenziali non autorizzati all esercizio.

pag. 6/6 Il titolare di una impegnativa è il cittadino che sceglie il servizio residenziale, autorizzato all esercizio, ritenuto meglio rispondente ai propri bisogni assistenziali. L Azienda ULSS sulla base la graduatoria unica la residenzialità redatta in applicazione lo specifico regolamento interno, da approvarsi secondo lo schema tipo regionale, provvede a rilasciare l impegnativa di residenzialità nel limite numero massimo di impegnative annuo equivalente stabilito dalla programmazione regionale ed in concomitanza con la disponibilità posto presso il centro servizio scelto dalla persona. L impegnativa riporta inoltre il profilo S.Va.M.A. la persona non autosufficiente e la tipologia di quota di rilievo sanitario attribuita. L assegnazione le impegnative di residenzialità alle Aziende ULSS avviene con apposito provvedimento la Giunta Regionale, nel rispetto le disponibilità bilancio regionale (tenuto conto, nei limiti la programmazione regionale, Piano di Zona e in relazione al Piano Locale per la non autosufficienza) in relazione al fabbisogno determinato secondo quanto previsto al successivo punto G. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Regione definisce per ogni Azienda ULSS il numero di impegnative assegnabili per l anno successivo compresa la quota massima riconoscibile per le prestazioni di rilievo sanitario, in relazione ai livelli di intensità assistenziale. D. Le modalità di accesso ai Centri di Servizio da parte dei cittadini L accesso ai Centri di Servizio avviene attraverso la scheda S.Va.M.A.. In continuità con la programmazione di cui alla DGR n 3979 9 novembre 1999, tale scheda è lo strumento di valutazione la U.V.M.D. per l individuazione progetto assistenziale più consono alle esigenze la persona. Attraverso la S.Va.M.A viene definito il profilo di non autosufficienza la persona, in relazione al quale possono essere stabilite le diverse articolazioni dei livelli assistenziali. Tale strumento è in fase di ulteriore sperimentazione (DGR 2831 4 ottobre 2005, Implementazione sistema S.Va.M.A.. Approvazione progetto: determinazione standardizzata dei carichi assistenziali sui profili e validazione la S.Va.M.A. ), con l obiettivo anche di associare una misurazione solida e puntuale dei differenziali di carico assistenziale connesso ai bisogni assistenziali specifici dei differenti profili S.Va.M.A.. L accesso ai servizi, pertanto, avverrà previa compilazione la scheda S.Va.M.A. ed inserimento (a secondo punteggio di gravità, profilo individuato e dalla scelta Centro di Servizio effettuata) la persona richiedente nel registro la residenzialità (come disposto dalla DGR 3632/00, Residenzialità a favore le persone anziane. Criteri per la mobilità e successivo Criteri per l accesso al sistema la residenzialità per persone anziane non autosufficienti attualmente in fase di predisposizione).

pag. 7/7 E. I profili di non autosufficienza quale strumento per definire il livello soggettivo di bisogno assistenziale In una prospettiva evolutiva sistema la residenzialità i livelli di intensità di assistenza socio-sanitaria devono discendere dai profili di non autosufficienza individuati dalla scheda S.Va.M.A., al fine di ottenere livelli di intensità assistenziale in rapporto ai bisogni la persona e conseguente differenziazione la quota di rilievo sanitario assegnata. In attesa l'esito la sperimentazione di cui alla DGR 2831 4 ottobre 2005, l intensità di assistenza sanitaria viene articolata su due livelli: a) il primo livello, corrispondente agli attuali livelli di intensità ridotta e minima di assistenza sanitaria di cui alla DGR 751/00 ed assegnata ai seguenti profili S.Va.M.A dal 2 al 13 e16; b) il secondo livello, corrispondente all attuale livello di intensità media di assistenza sanitaria di cui alla DGR 751/00 ed assegnata ai seguenti profili S.Va.M.A., 14, 15 e 17. La suddetta articolazione dei profili assistenziali in relazione ai livelli di intensità, potrà essere rivista (con apposito atto la Giunta Regionale) a seguito la sperimentazione in atto di cui alla DGR 2831 4 ottobre 2005. L accesso ai servizi residenziali avviene in relazione ai profili di non autosufficienza rilevabili dalla scheda S.Va.M.A. e ai relativi bisogni assistenziali le persone non autosufficienti. Ai fini l accesso ai servizi residenziali l UVMD approva il progetto assistenziale individualizzato, quale strumento che consente di definire in modo formale e preciso il percorso assistenziale concertato con la persona non autosufficiente e con la sua famiglia. Le Aziende ULSS e le Conferenze dei Sindaci entro 180 giorni dall approvazione presente atto provvedono ad aggiornare il regolamento per il funzionamento la UVMD, e ne trasmettono copia alla Direzione Regionale. I servizi che assicurano assistenza sanitaria di secondo livello (media intensità) si caratterizzano per l elevata risposta assistenziale a carattere sanitario e sono destinati a persone non autosufficienti, con gravi patologie di carattere psico-comportamentali, e/o con gravi patologie psico-geriatriche. I servizi di secondo livello devono avere caratteristiche e dimensioni di nuclei, di norma non inferiori a 24 posti, e possono essere inseriti in centri di servizio, di norma non inferiori ai 90 posti letto, e comunque di norma non inferiori a 60, che assicurano l assistenza sanitaria nell arco le 24 ore. Una particolare attenzione deve essere riservata alle diverse forme di demenza, in special modo alle persone affette da Morbo di Alzheimer. A tale scopo ogni Azienda ULSS prevedere la presenza nel territorio di almeno di un Centro Diurno organizzato e strutturato per l accoglienza di persone non autosufficienti con morbo di Alzheimer.

pag. 8/8 F. L'integrazione tra i percorsi di residenzialità e i percorsi la domiciliarità (Piano Locale la non autosufficienza). Il secondo orientamento strategico la presente programmazione riguarda l'integrazione dei sistemi la residenzialità e domiciliarità, che si concretizza nel "Piano Locale la non autosufficienza" quale strumento operativo dei soggetti e degli interlocutori territoriali per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati la programmazione regionale e locale. Per integrazione si intende la modalità con cui i soggetti istituzionali e non, in ogni ambito territoriale, partecipano ai livelli di programmazione e contribuiscono con le loro risorse alla realizzazione di risposte adeguate ai bisogni la popolazione, nel rispetto le esigenza e specificità territoriali, in un'ottica di razionalizzazione, ottimizzazione e di miglioramento complessivo l'offerta. Sotto il profilo assistenziale le persone in condizione soggettive e oggettive di non autosufficienza esprimono orientamenti prevalenti verso l'assistenza a domicilio (domiciliarità). Il ricorso alla residenzialità avviene principalmente in situazioni di biosogno/fragilità familiare o in presenza di condizioni soggettive complesse che rendono più idonea la struttura residenziale. Ai fini la programmazione locale, ogni ambito territoriale dispone di una dotazione di posti autorizzati all esercizio per l accoglienza le persone non autosufficienti, che con formule temporali differenziate, in Centri di Servizio (Comunità Alloggio, Case di riposo, RSA, ecc ) in grado di assicurare diversi livelli di risposte assistenziali (cura la persona, riabilitazione, assistenza psicologica, ecc.) a carattere socio sanitario. La domiciliarità, invece, si fonda sul presupposto la permanenza la persona nel proprio ambito domiciliare e nella rete le relazioni affettive e sociali garantita dalla presenza di servizi territoriali di assistenza domiciliare integrati dall'apporto di familiari, di assistenti familiari e di volontari. Si tratta di un molo di intervento che si articola in tre ambiti: sostegno ai servizi di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata; sostegno alla famiglia; sollievo alla famiglia. L'incremento qualitativo e quantitativo la domanda di assistenza sollecita l'adozione di strategie di intervento adeguate al bisogno espresso. Pertanto la flessibilità degli interventi, la razionalizzazione le risorse e la sostenibilità economica degli stessi interventi rappresentano finalità e obiettivi di risultato che qualificano l azione dei Comuni e le Aziende ULSS nella predisposizione Piano Locale la non autosufficienza, nel rispetto la Programmazione Regionale.

pag. 9/9 Il Piano Locale per la non autosufficienza. Il Piano Locale per la non autosufficienza è strumento di programmazione locale, costituendo parte integrante Piano di Zona e Piano Attuativo Locale, che le Conferenze dei Sindaci approvano, previa predisposizione da parte le Aziende ULSS, ai fini la migliore organizzazione e gestione le risorse umane, strumentali e finanziarie in riferimento alla domanda assistenziale espressa dal territorio. Attraverso la determinazione Piano Locale per la non autosufficienza si: a) raccolgono e analizzano i caratteri qualitativi e quantitativi la domanda anche in prospettiva evolutiva; b) traccia il molo organizzativo in chiave dinamica sistema dei servizi e degli interventi, con particolare attenzione alla ricerca degli equilibri tra domanda e offerta e alla sostenibilità dei costi dei servizi definendo, in particolare, i livelli e le forme di intervento coordinato ed integrato con le Amministrazioni Locali; c) predispongono modalità di accesso nel rispetto la libera scelta cittadino in sintonia con la normativa regionale di riferimento; d) predispongono moli gestionali di servizi fondati sul presupposto la flessibilità e la integrazione prospettando anche forme particolari di contrattazione con gli enti gestori dei servizi (accoglienza temporanea o sollievo). e) individuano strategie unitarie e integrate di allocazione le risorse (umane, finanziarie, strumentali) f) definiscono gli indicatori di verifica dei risultati Piano in relazione agli obiettivi la programmazione Regionale. L'articolazione Piano Locale per la non autosufficienza comporta: a) il monitoraggio e l'analisi costante la domanda, relativa alla domiciliarità e alla residenzialità, al fine di definirne il carattere qualitativo e l'andamento quantitativo l offerta; b) la rappresentazione fenomeno la mobilità e la relativa incidenza negli equilibri gestionali sistema socio sanitario territorio; c) la redazione piano di allocazione dei posti di residenzialità distinti per tipologia funzionale (minima/ridotta, media); d) l individuazione le strategie di integrazione la domanda di residenzialità nei processi la domiciliarità; e) l analisi l'offerta di posti di residenzialità, rispondenti ai requisiti di standard, distinti per livelli assistenziali (minima/ridotta e media);

pag. 10/10 f) la programmazione locale dei posti di residenzialità destinati ad accogliere persone anziane non autosufficienti con riferimento anche alla programmazione dei posti per autosufficienti Piano di Zona; g) la specificazione dei criteri di gestione registro unico la residenzialità secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale ed il flusso informativo da garantire con la Regione; h) la individuazione ruolo dei Centri di Servizio nelle strategie di intervento nella residenzialità e nella domiciliarità; i) la valorizzazione le risorse esistenti: contributi la domiciliarità (in particolare l ADI), telesoccorso, servizi territoriali e risorse umane volontariato e terzo settore; j) la eventuale realizzazione di sperimentazioni organizzative, gestionali, e distrettuale nel territorio; k) gli indicatori dei risultati Piano Locale per la non autosufficienza. Alla predisposizione, per l approvazione la Conferenza dei Sindaci, Piano Locale per la non autosufficienza provvede il Direttore dei Servizi Sociali l Azienda ULSS in quanto svolge funzioni di riferimento per la programmazione e l individuazione degli obiettivi strategici Piano, in linea con le priorità definite dalla programmazione regionale, assicura il coordinamento la rete dei servizi residenziali e semiresidenziali e vigila sulla gestione unitaria Piano stesso, avvalendosi anche la competente unità organizzativa distrettuale. La Conferenza dei Sindaci approva con apposito atto il Piano Locale per la non autosufficienza, che successivamente verrà recepito dalla Azienda ULSS. Entro 120 giorni dall approvazione presente provvedimento la Regione approva le linee guida per la predisposizione uniforme ed omogenea nel territorio regionale Piano Locale per la non autosufficienza. G. La programmazione la dotazione dei posti letto. Il calcolo fabbisogno di posti letto per singola Azienda ULSS, in ottemperanza a quanto stabilito dalla LR 1/04 art. 34, viene effettuato sulla base di indici e parametri demografici e tenendo conto anche le specifiche situazioni territoriali, dei dati desunti dalla epidemiologia, dall allargamento e dalla implementazione dei servizi domiciliari e di sostegno alla famiglia, dalle trasformazioni sociali che sempre più velocemente tendono a modificare comportamenti e stili di vita le persone anziane e le famiglie. Per quanto attiene ai parametri demografici si fa riferimento alla ricerca realizzata dall Osservatorio Regionale per la persona anziana e il CRIEP (Centro di Ricerca Interuniversitario sull Economia Pubblica). La ricerca realizzata mirava a valutare l appropriatezza dei parametri individuati dalla DGR 751/00, sulla base di elaborazioni desunte non solo dalla tendenza all invecchiamento demografico la popolazione secondo le previsioni l ISTAT, ma anche dalla domanda effettiva di residenzialità, rintracciabile dalle valutazioni multidimensionale in

pag. 11/11 rapporto alle condizioni di offerta sistema, dal periodo di permanenza in struttura e dal tasso di occupazione dei posti letto. La proposta finale la ricerca prevede di aggiornare i parametri per il calcolo dei posti letto, considerando una articolazione per classi di età la popolazione più consona all effettiva struttura per età le persone anziane bisognose di assistenza residenziale e attribuendo maggiore peso alle classi di età più elevate, più esposte alla perdita di autonomie personali e con conseguenti aumento dei bisogni assistenziali. Nella definizione dei parametri per il calcolo dei posti letto occorre tenere conto inoltre le tendenze epidemiologiche la terza età che vedono l aumento, soprattutto nelle fasce di età più elevate, di disabilità gravi e croniche, con rilevanti carichi assistenziali. In particolare dai dati rilevati dall ISTAT sulla Condizione di salute la popolazione Anni 1999 e 2000 e dallo Studio longitudinale sull invecchiamento (ILSA) si rappresenta come l incidenza le patologie cronico disabilitanti aumenta in modo significativo negli ultraottantenni raggiungendo percentuali 56.2% per gli uomini e 54.2% nelle donne. Nella definizione dei parametri per la determinazione fabbisogno di posti letto è necessario tenere presente la ricaduta positiva le politiche regionali orientate a dare priorità alla realizzazione e alla implementazione sistema la domiciliarità correlate ad un maggiore investimento di risorse socio-sanitario in tale settore, contenendo in modo significativo il ricorso le persone non autosufficienti e le famiglie ai servizi residenziali. Sulla base di tali premesse si ravvisa la necessità di modificare i parametri di cui alla DGR 751/00 per la determinazione fabbisogno di posti letto di residenzialità territoriale accreditabili come segue, fatto salvo quanto già dall art. 4 la LR n. 2/2006: a) lo 0,06% sulla base la popolazione residente compresa nella fascia d età inferiore a 64 anni; b) lo 0,65% sulla base la popolazione residente compresa nella fascia d età tra i 65 e i 74 anni; c) il 4,40% sulla base la popolazione residente con età superiore ai 75 anni. Tali criteri potranno essere rivisti in relazione all andamento demografico la popolazione anziana e dei livelli di non autosufficienza. Ai fini la autorizzazione alla realizzazione e all esercizio il numero dei posti letto è determinato incrementando 10% rispetto al numero dei posti letto accreditati. Il numero di posti di accoglienza nei Centri Diurni è calcolato nella misura 10% rispetto al fabbisogno determinato sulla base dei criteri suddetti. Nei territori di montagna, come previsto dalla L.R. 30 gennaio 2004, n 1, i suddetti parametri sono stati incrementati lo 0.5% per la fascia d età dai 64 ai 75 anni d età e l 1% per la fascia d età superiore ai 75 anni. Lo stesso criterio si applica anche per Venezia, centro storico e isole. Annualmente la Giunta Regionale provvederà con apposito atto ad aggiornare la dotazione territoriale in relazione al dato demografico al 31 dicembre l anno precedente.

pag. 12/12 In sede di prima applicazione le Aziende ULSS che risultano sovradimensionate, rispetto a quanto determinato dalla programmazione mantengono la dotazione esistente come previsto dalla LR 1/04. Per quanto attiene le Aziende ULSS sovradimensionate la realizzazione di nuovi posti di residenzialità è possibile solo dopo il raggiungimento la programmazione prevista. In fase prima applicazione per tali Aziende ULSS il numero di impegnative viene progressivamente allineato in base al fabbisogno calcolato secondo i criteri suddetti. Le Aziende ULSS sottodimensionate rispetto ai livelli di programmazione territoriale provvedono alla allocazione dei posti letto, secondo le priorità previste dal Piano Locale la non Autosufficienza. Al fine di permettere l inserimento sistema la residenzialità nell ambito processo più vasto, diretto a mantenere, per più tempo possibile, la persona anziana non autosufficiente nel proprio domicilio, la Regione attiva un processo di programmazione finalizzato a ineare il profilo funzionale nuovo assetto sistema la domiciliarità e la residenzialità, anche mediante la realizzazione di specifiche sperimentazioni, che devono rientrare nel Piano Locale la non autosufficienza e rappresentano novità organizzativo/gestionali. Con la formulazione primo Piano Locale la non Autosufficienza ogni Azienda ULSS opera una ricognizione dei posti esistenti e procede, d'intesa con gli enti gestori, alla qualificazione dei posti attivi avuto riguardo ai caratteri la domanda e alla effettiva disponibilità finanziaria. Indirizzi per qualificazione dei posti Dal punto di vista organizzativo i centri servizio di residenzialità territoriale si articolano in moduli organizzativi, in funzione la tipologia di servizio erogata, atti ad assicurare efficienza ed efficacia nella organizzazione la risposta assistenziale. Ai fini l autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali, ristrutturazione e ampliamento le strutture esistenti, secondo quanto previsto dall art. 7 la legge regionale 22/02, il parere di conformità alla programmazione regionale è rilasciato dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, previa acquisizione visto di congruità da parte la Azienda ULSS competente. L autorizzazione all esercizio è rilasciata dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali in conformità all art. 8 la L.R. 22/02. In attesa l approvazione degli atti e dei provvedimenti previsti dalla L.R. 22/02 si provvede secondo la normativa vigente. I posti dedicati alla residenzialità territoriale devono essere realizzati secondo gli standard strutturali ed organizzativi in relazione alla tipologia di servizio e sono fruibili per le seguenti funzioni: a. Accoglienza di lungo periodo di persone anziane non autosufficienti per interventi assistenziali di intensità di primo e/o secondo livello, anche in relazione ai livelli assistenziali desumibili dai profili S.Va.M.A.; in fase di programmazione il numero dei posti letto definito al II livello non può superare il 25% di quelli di primo livello per ogni ambito territoriale;

pag. 13/13 b. Accoglienza per interventi assistenziali finalizzati alla realizzazione servizio SAPA; c. Accoglienza per interventi assistenziali finalizzati alla realizzazione servizi SVP; d. Accoglienza temporanea per interventi di sollievo alle famiglie e per situazioni di emergenza sociale. I singoli Centri di Servizio provvedono con propri atti alla qualificazione dei posti disponibili secondo la tipologia funzionale sopra definita nel rispetto dei bisogni espressi dalla programmazione locale. La qualificazione dei posti disponibili secondo la suddetta tipologia funzionale deve essere indicata nel provvedimento di autorizzazione all esercizio. Sono esclusi dalla qualificazione dei posti sopra individuati quelli destinati alla realizzazione dei servizi di Hospice, per i quali si provvederà con specifico atto la Giunta Regionale. Con apposito provvedimento la Giunta Regionale provvederà a rivedere gli indirizzi operativi e le modalità di accesso ai servizi SAPA e SVP. I posti relativi a SVP e Hospice dovranno comunque essere aggiuntivi alla dotazione di posti di residenzialità territoriale. I posti di HRSA di cui alla DGR 1729 2003 vengono aboliti, diventano posti di NRSA e rientrano nella dotazione complessiva come posti di residenzialità territoriale che possono essere fruiti secondo le modalità indicate al precedente punto a). Le variazioni nella qualificazione dei posti autorizzati sono autorizzate dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, su proposta la Azienda ULSS competente per territorio, nei limiti dei posti preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci. Religiosi Le strutture dedicate in via esclusiva alla assistenza di religiosi non rientrano nel sistema di offerta la residenzialità. La Giunta Regionale determina con proprio atto l entità di impegnative da riconoscere alle strutture che assistono religiosi sulla base dei seguenti criteri: a) posti letto effettivamente disponibili e in possesso dei requisiti di autorizzazione all esercizio (allo stato: al funzionamento) ; b) andamento la domanda di residenzialità. Nell ambito Piano Locale la non autosufficienza possono essere previste sperimentazioni che rendano possibile l utilizzo di tali posti di residenzialità da parte di persone non religiose entro il limite le impegnative assegnate alla Azienda ULSS. H. Centri Diurni socio-sanitari La Deliberazione la Giunta Regionale n. 3072 16 novembre 2001, Centro Diurno Socio-Sanitario per anziani: linee guida per il funzionamento, ha definito le forme di accoglienza a carattere diurno con funzioni di natura assistenziale e riabilitativa. L assistenza semiresidenziale

pag. 14/14 diurna svolge un ruolo importante e strategico nella integrazione le politiche territoriali a favore degli anziani poiché concorre a mantenere la persona nel proprio ambiente familiare e sociale, in quanto capace di adattarsi alle necessità degli utenti fornendo servizi coordinati e differenziati in funzione dei bisogni espressi. Ai fini la programmazione inserita nel Piano Locale per la non autosufficienza, il Centro Diurno socio-sanitario, costituisce uno dei servizi più importanti di supporto alla famiglia per l assistenza alle persone non autosufficienti e di raccordo tra il sistema la residenzialità e la domiciliarità. A tale scopo il fabbisogno le Aziende ULSS è determinato nella misura 10% fabbisogno di posti di residenzialità calcolati secondo i criteri di cui al punto G presente documento. Ai fini l accesso le Aziende ULSS rilasciano le impegnative di semi-residenzialtià secondo i criteri e modalità di cui al precedente punto C, e nell ambito le disposizioni regionali. Con apposito provvedimento la Giunta Regionale provvederà a rivedere gli indirizzi gestionali e le modalità di accesso ai Centro Diurni socio-sanitari. I. La determinazione le voci componenti la retta media e la relativa articolazione per percentuali proporzionali La retta costituisce il corrispettivo economico reso all Ente Gestore per l accoglienza la persona non autosufficiente in una struttura residenziale autorizzata, in relazione alla tipologia servizio offerto ed in relazione ai suoi bisogni assistenziali. Ai fini la LR 22 16 agosto 2002 Autorizzazione e accreditamento le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, l autorizzazione all esercizio è condizione indispensabile per il successivo accreditamento istituzionale, e le strutture autorizzate dovranno essere in possesso dei requisiti di autorizzazione all esercizio e di accreditamento istituzionale nei termini e nei tempi fissati dalla normativa regionale di attuazione la suddetta legge. Dalle rilevazioni svolte presso i Centri Servizi e dalle attività di ricerca e di approfondimento, realizzate anche in collaborazione con l Università di Padova ed con gli Enti Gestori le strutture residenziali, si è evidenziata la notevole differenziazione nel territorio regionale di importi ed entità le rette praticate sia in relazione alle diverse tipologie di servizio offerto, sia in relazione alle diversa dislocazione territoriale le strutture. Si ritiene opportuno pertanto proporre una metodologia uniforme per il calcolo la retta giornaliera, parametrata sulla base degli standard organizzativi e la tipologia di servizio offerto. Dall analisi le singole voci che vengono considerate ai fini la determinazione la retta si rileva che le aree entro cui possono essere catalogate le specifiche voci di costo sono: spese per il personale, spese di amministrazione, spese generali, oneri finanziari ed ammortamenti, oneri straordinari, attività sociali, accantonamenti.

pag. 15/15 La retta giornaliera per l accoglienza le persone non autosufficienti nelle strutture residenziali la Regione viene definita sulla base le voci di costo che concorrono alla formazione la retta e sulla base la loro incidenza percentuale massima. Con apposito atto la Giunta Regionale provvede alla definizione la percentuale per singola voce di costo nell ambito la retta giornaliera.. Gli enti gestori di servizi residenziali trasmettono annualmente alla Direzione Regionale competente il prospetto riassuntivo di determinazione le rette, con evidenziazione degli elementi quantitativi che hanno portato alla quantificazione le rette annuali. La Direzione Regionale competente provvede ad aggiornare le modalità di rendicontazione annuale da parte le strutture residenziali.

pag. 16/16 Linee di indirizzo generali Integrazione allargata La strategia assistenziale prevalente rivolta alle persone non autosufficienti considera prioritario lo sviluppo dei processi assistenziali nel proprio domicilio. Il sistema assistenziale integrato costituito dai percorsi la domiciliarità e la residenzialità opera per assicurare condizioni di salute e di cura alla persona nel contesto la rete le relazioni affettive e sociali. In tale prospettiva il Piano Locale per la non autosufficienza deve necessariamente integrare tutte le risorse disponibili sul territorio promuovendo lo sviluppo ed il coordinamento di azioni assistenziali composite. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti integrati, i centri residenziali possono assumere un ruolo specifico di referenti dei processi assistenziali le persone non autosufficienti trasformandosi in agenzie territoriali per la gestione la domiciliarità e la residenzialità. Articolazione temporale la programmazione Le Aziende ULSS provvedono ad attivare processi per la formulazione primo Piano Locale per la non autosufficienza secondo le finalità e i criteri esposti sopra, entro 90 giorni dall approvazione le Linee Guida. In particolare le Aziende ULSS possono procedere alla qualificazione dei posti di residenzialità prevedendo anche programmi di riconversione per l'accoglienza temporanea e per la trasformazione di posti in centri diurni e favorendo inclusione dei centri di servizio nei processi di assistenza domiciliare integrata. Il Piano Locale deve essere presentato alla Regione entro il mese di ottobre l'anno precedente all'esercizio di riferimento utilizzando, per esigenze di uniformità, la modulistica predisposta dalla Direzione regionale per i servizi sociali. Annualmente la Regione attribuisce a ciascuna Aziende ULSS una dotazione finanziaria determinata in base ai dati espressi nel Piano Locale per la non autosufficienza e dalla programmazione regionale. Ogni Piano Locale per la non autosufficienza contiene una sezione relativa ai rendiconti gestionali e finanziari sulla attività svolta e sui livelli organizzativi e assistenziali conseguiti, in relazione alla programmazione regionale e locale.

pag. 17/17 SOMMARIO A. I ruoli...3 Regione...3 Comuni...3 Aziende ULSS...3 Centri di Servizi...4 Altre soggettività pubbliche e private...5 B. La libera scelta cittadino e sistema la residenzialità...5 C. Le impegnative di residenzialità...5 D. Le modalità di accesso ai Centri di Servizio da parte dei cittadini...6 E. I profili di non autosufficienza quale strumento per definire il livello soggettivo di bisogno assistenziale...7 F. L'integrazione tra i percorsi di residenzialità e i percorsi la domiciliarità (Piano Locale la non autosufficienza)...8 Il Piano Locale per la non autosufficienza....9 G. La programmazione la dotazione dei posti letto....10 Indirizzi per qualificazione dei posti...12 Religiosi...13 H. Centri Diurni socio-sanitari...13 I. La determinazione le voci componenti la retta media e la relativa articolazione per percentuali proporzionali...14 Linee di indirizzo generali...16 Integrazione allargata...16 Articolazione temporale la programmazione...16