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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell anno 2013 proveniente dalla sezione distaccata di Airola già soppressa e vertente TRA Del Tufo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Ugo Campese ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla Via Filippo Raguzzini n. 10, in virtù di mandato a margine dell atto di citazione; ATTRICE E Luigi Del Tufo, Elisabetta Cinque, Aniello Del Tufo, Laura del Tufo, Giuseppe Del Tufo, Lucia Truppi, e Immobiliare Caudina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall avv. Ugo Campese ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla Via Filippo Raguzzini n. 10, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione; TERZI CHIAMATI IN CAUSA E 1

Banco di Napoli s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Francesco Criscoli, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla Via Cardinal di Rende n. 8, giusta procura in calce alla copia notificata dell atto di citazione; CONVENUTA OGGETTO: nullità contrattuale e accertamento negativo del credito CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione- ritualmente notificato- la Del Tufo Costruzioni s.r.l., premesso di aver intrattenuto con il Banco di Napoli S.p.a. rapporto bancario consistente in contratto di conto corrente di corrispondenza n. 27000812, con affidamenti, ma, che nell ambito di tale rapporto, la banca aveva applicato e percepito interessi passivi calcolati mediante capitalizzazione per periodi trimestrali, commissioni di massimo scoperto indeterminate e capitalizzata trimestralmente, nonché calcolato giorni di valuta non corrispondenti a quelli di reale svolgimento delle operazioni a debito ovvero a credito del cliente, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il Banco di Napoli s.p.a dinanzi al Tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola al fine di sentir dichiarare la nullità delle clausole previste nei contratti bancari per i motivi meglio indicati in premessa, e rideterminare i rapporti di dare ed avere tra le parti, con vittoria di spese e competenze di giustizia. All udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la convenuta la quale insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato, la decadenza dall esercizio del diritto di restituzione degli interessi non avendo parte attrice provveduto a contestare tempestivamente gli estratti conto ritualmente inviati e ricevuti, e la legittimità dell operato complessivo della banca. Spiegava, quindi, in via riconvenzionale domanda di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi garanti Luigi Del Tufo, Elisabetta Cinque, Aniello Del Tufo, Laura del Tufo, 2

Giuseppe Del Tufo, Lucia Truppi, Immobiliare Caudina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e domanda di condanna di costoro e della società attrice al pagamento della somma risultante dal saldo negativo dell estratto conto e da nn. 2 fatture anticipate s.b.f pari all importo complessivo di 107056,81. Si costituivano, quindi, in giudizio i terzi chiamati i quali riportandosi, sostanzialmente, alle difese di parte attrice insistevano per il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale nei loro confronti. Ammessa ed espletata CTU, all udienza del 28.11.2017 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata a sentenza con l assegnazione dei termini di cui all art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere esaminata l eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca resistente in virtù di clausole del rapporto di conto corrente da considerarsi nulle per violazione del divieto di anatocismo quale tempestivamente sollevata dalla convenuta. Sul punto la Suprema Corte con la sentenza n. 24418/2010 ha affermato che occorre operare un distinguo tra pagamenti solutori- ossia avvenuti in ipotesi di conto corrente non oggetto di affidamento e per scoperto del medesimo, o in presenza di superamento dell affido concesso, e per i quali la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo pagamento e pagamenti ripristinatori, tesi a reintegrare la provvista per i quali la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto. Fatta questa necessaria premessa va evidenziato che la giurisprudenza costante, cui questo giudicante ritiene di dover aderire, afferma che è onere della banca la quale sollevi l eccezione di prescrizione, provare il fatto costitutivo della stessa, ossia nella specie la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista (Corte di Appello di Lecce 19.02.2013, Corte di Appello di Milano 20.02.2013 e Tribunale Prato 01.03.2013) e la mancanza di qualsivoglia affido concesso dalla banca sia pure in assenza di un formale contratto di apertura di credito, di tal chè l eccezione proprio perché formulata in modo generico deve essere disattesa. Nel merito, al fine di verificare la fondatezza delle doglianze prospettate da parte attrice è stata espletata CTU contabile a firma del dott. Conte, il quale nel verificare le modalità di 3

esplicazione del rapporto sulla base della documentazione in atti, ha potuto stabilire che nell ambito del predetto rapporto l istituto bancario aveva provveduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e che successivamente alla entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 vi era stato il mancato rispetto di fatto delle condizioni in essa previste per la capitalizzazione, mediante l applicazione di interessi creditori talmente bassi da risultare pari a 0, per altro senza prova dell avvenuta pubblicazione in gazzetta ufficiale delle modifiche al rapporto, nonché l addebito di spese non pattuite, e commissioni di massimo scoperto pattuite solo in misura percentuale e non con la indicazione del metodo di calcolo, quindi nulle, formulando diverse ipotesi di calcolo. Il perito ha, inoltre, verificato che non vi era stato in nessun caso il superamento del tasso soglia antiusura. Questo giudicante ritiene di dover condividere la conclusioni cui è giunto il CTU trattandosi di conclusioni in linea con l orientamento consolidato della Suprema Corte, in particolare per quanto concerne l illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non corrispondente ad alcun uso normativo. Il CTU ha anche verificato l illegittimità della commissione di massimo scoperto non risultando indicato in contratto né il criterio di calcolo adottato né il criterio di capitalizzazione convenuto. Afferma, infatti il perito che non è possibile individuare con certezza tale somma e stabilire se tale percentuale deve essere applicata alla parte di fido utilizzata, all intero ammontare del fido comunque messo a disposizione della banca o alla generica maggior somma relativa allo scoperto di conto corrente. Appare giusto, pertanto, accedere alla prima ipotesi di calcolo formulata dal CTU, così determinandosi un saldo a debito del correntista di 4206,62, in luogo di quello richiesto dalla banca di 60980,42 alla data del 30.09.2013, cui va aggiunto l importo delle due fatture anticipate dall istituto di credito per 50073,34, mai contestate né dall attore né dai terzi chiamati in causa. La domanda deve, pertanto, essere accolta nei termini innanzi indicati. Si impone per quanto detto la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente inter partes nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista e commissioni di massimo scoperto non determinabili ne determinabili nel quantum, con rideterminazione del quantum dovuto in favore della banca, 4

comprensivo anche dei due anticipi fattura allegati in atti, di 54279,96, ed accoglimento della domanda riconvenzionale limitatamente a detto importo. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2. PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta da Del Tufo Costruzioni s.r.l.., Luigi Del Tufo, Elisabetta Cinque, Aniello Del Tufo, Laura del Tufo, Giuseppe Del Tufo, Lucia Truppi, Immobiliare Caudina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l effetto, dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente inter partes nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, e commissioni di massimo scoperto e ridetermina complessivamente in 4206,62 il saldo attivo in favore del Banco di Napoli s.p.a.; accoglie la domanda avanzata in via riconvenzionale dal Banco di Napoli s.p.a. e condanna Luigi Del Tufo, Elisabetta Cinque, Aniello Del Tufo, Laura del Tufo, Giuseppe Del Tufo, Lucia Truppi, Immobiliare Caudina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Del Tufo Costruzioni s.r.l. al pagamento in favore del convenuto dell importo di 54279,96, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo; condanna il Banco di napoli s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di Luigi Del Tufo, Elisabetta Cinque, Aniello Del Tufo, Laura del Tufo, Giuseppe Del Tufo, Lucia Truppi, Immobiliare Caudina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di 1/2 delle spese di lite liquidate per intero in 100,00 per spese, 6800,00 per onorari, oltre IVA e c.p.a., con attribuzione all avv. Ugo Campese dichiaratosi antistatario. condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di Del Tufo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di 1/2 delle spese di lite liquidate per intero in 490,00 per spese, 6800,00 per onorari, oltre IVA e c.p.a., con attribuzione all avv. Ugo Campese dichiaratosi antistatario. 5

Pone le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte convenuta. Così deciso in Benevento, il 01.03.2018 Il Giudice Dott.ssa Vincenzina Andricciola 6