N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Nuovo cammino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Anna Mannone, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo Tar in Palermo, via Butera, n. 6; contro Assessorato regionale dell istruzione e della formazione professionale, in persona dell Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge; nei confronti di I.Svi.Re (Istituto sviluppo regionale), non costituito in giudizio; per l annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell avviso pubblico n. 8 del 2016, approvato con D.D.G. n. 2895 del 13 giugno
2016 finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento della occupabilità in Sicilia Programma operativo della Sicilia FSE 2014/204, nella parte in cui per i criteri A1 e A2 non ha espressamente previsto alcuna forma di pesatura e graduazione del punteggio, nonché la valorizzazione degli indici di valutazione previsti dal comitato di sorveglianza nella seduta del 10 giugno 2015; - del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 169 del 23 gennaio 2017, pubblicato sulla GURS del 27 gennaio 2017, parte prima, con il quale è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria delle istanze di concessione dei contributi relativi all'avviso pubblico n. 8/2016 approvato con D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016 per la Realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell occupabilità in Sicilia - Programma operativo della Regione siciliana Fondo sociale europeo 2014/2020, nelle parti d interesse; - del silenzio rigetto formatosi avverso le osservazioni alla graduatoria provvisoria presentate in data 24 ottobre 2016, ai sensi dell art. 8, comma 4, dell avviso n. 8/2016; - del verbale della Commissione di valutazione n. 11 del 31 agosto 2016; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso con i precedenti. quanto al (primo) ricorso per motivi aggiunti: - del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell istruzione e della formazione professionale n. 3003 del 17 maggio 2017, avente ad oggetto Modifica e rettifica del DDG 169 del 23 gennaio 2017 di approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle istanze di concessione dei contributi a valere sull avviso pubblico n. 8/2016 per la Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014 2020, nelle parti d interesse;
- del DDG n. 4194 del 20 giugno 2017 di rettifica al DDG 3003 del 17 maggio 2017 per le parti d interesse; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso con i precedenti; quanto al (secondo) ricorso per motivi aggiunti: - del D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, pubblicato sul sito web il 16 agosto 2017 e sulla GURS il 18 agosto 2017, con cui, in esecuzione dell ordinanza del CGA n. 550/2017 del 2 agosto 2017, è stata approvata una nuova graduatoria; - del DDG n. 7205 del 4 ottobre 2017 con cui, in esecuzione dell ordinanza del CGA n. 597 del 14 settembre 2017, è stata disposta l ammissione con riserva di tutte le proposte progettuali presentate dall ente Terservice; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso con i precedenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Avvocatura dello Stato per l Assessorato regionale dell istruzione e della formazione professionale; Vista l ordinanza cautelare n. 628 del 5 maggio 2017; Visto il (primo) ricorso per motivi aggiunti; Vista l ordinanza collegiale n. 1802 del 7 luglio 2017; Vista l ordinanza cautelare n. 1093 del 14 settembre 2017; Visto il (secondo) ricorso per motivi aggiunti; Vista la domanda di sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Visto l art. 55 c.p.a.; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - con ordinanza n. 628 del 5 maggio 2017: è stata accolta l istanza cautelare
avanzata con il ricorso introduttivo limitatamente ai criteri A1 e A2 (riferiti al numero di corsi realizzati rispetto a quelli finanziati e al tasso di formazione degli allievi rispetto a quelli iscritti) ed è stato dichiarato l obbligo dell Amministrazione regionale di riconsiderare le modalità di attribuzione dei relativi punteggi alla stregua di un più ragionevole criterio valutativo (esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall avviso impugnato); non sono state esaminate le censure relative ai singoli punteggi, in quanto dedotte in via subordinata; - con ordinanza n. 1802 del 7 luglio 2017, è stata rinviata la trattazione della causa alla camera di consiglio del 14 settembre 2017 ed autorizzata, occorrendo, l integrazione del contraddittorio; - con ordinanza n. 1093 del 14 settembre 2017, è stata rigettata l istanza cautelare avanzata con il primo ricorso per motivi aggiunti; Considerato che, fatto salvo ogni approfondimento in sede di merito, le censure oggetto dei secondi motivi aggiunti non appaiono implausibili (in tutto o in parte) e che la richiesta misura cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell udienza pubblica di trattazione ai sensi dell art. 55, comma 10, c.p.a.; Ritenuto, pertanto: - di fissare per la trattazione del merito del ricorso l udienza pubblica dell 8 novembre 2018, ore di rito; - di ordinare, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva impugnata; - di disporre che parte ricorrente valuti l opportunità di procedere: 1) alla notifica mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell Assessorato regionale dell istruzione e della formazione, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest ultima e di un sunto del ricorso come integrato dai motivi aggiunti; b)
indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile; 2) al deposito della prova dell avvenuta notifica nel successivo termine di giorni 5; - di compensare le spese della fase cautelare in ragione della complessità delle questioni dedotte. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), fissa per la trattazione del merito della controversia l udienza pubblica dell 8 novembre 2018, ore di rito e autorizza l integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere, Estensore Roberto Valenti, Consigliere L'ESTENSORE Aurora Lento IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi IL SEGRETARIO