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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) SANTONI (MI) STELLA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) BENAZZO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) DE VITIS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore STELLA GIOVANNI Nella seduta del 28/02/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel presente procedimento il ricorrente lamenta il ritardo da parte dell intermediario convenuto nella surroga del mutuo e chiede il risarcimento del danno subito. Il ricorso è stato presentato contro il finanziatore originario. In particolare, con ricorso del 17.01.2016 la parte ricorrente ha esposto quanto segue: - in data 06.06.2015 il ricorrente riceveva dalla banca subentrante la documentazione necessaria al perfezionamento della surroga del mutuo intrattenuto con l intermediario convenuto. La richiesta di avvio del colloquio interbancario veniva sottoscritta il 12.06.2015 e trasmessa alla subentrante con corriere il 16.06.2015. - In data 08.07.2015 la banca subentrante chiedeva della documentazione aggiuntiva che veniva inoltrata in pari data. Il successivo 02.10.2015 comunicava l esito positivo dell analisi creditizia chiedendo ulteriore documentazione inviata il giorno stesso. - Il mutuo veniva deliberato il 26.10.2015 e il 23.11.2015 veniva stipulato l atto notarile. Pag. 2/6

- Con reclamo del 17.12.2015 il ricorrente lamentava il ritardo nel perfezionamento della surroga, avvenuta in 164 giorni, e chiedeva il risarcimento di 5.369,24, pari all 1% del capitale residuo per il numero di mesi o frazioni di mese di ritardo. - Con riscontro del 31.12.2015 l intermediario (finanziatore originario) dichiarava di aver operato correttamente e con tempestività: la prima richiesta interbancaria era stata inoltrata dalla banca subentrante il 06.11.2015 e ricevuta solo il 12.11.2015. La convenuta inoltre aveva rilevato la presenza di alcuni errori e solo il 17.11.2015 la subentrante inviava una nuova istanza. - Insoddisfatto, il ricorrente reiterava le proprie doglianze con il ricorso all ABF. Ciò esposto, il ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nella surroga del mutuo quantificato in 5.369,24, pari all 1% del capitale residuo per il numero di mesi o frazioni di mese di ritardo. Con controdeduzioni presentate in data 04.02.2016 l intermediario resistente ha eccepito che: - il ricorrente e la cointestataria avevano sottoscritto il mutuo ipotecario il 07.05.2014; - il 12.11.2015 riceveva via email la richiesta di avvio del colloquio interbancario da parte della subentrante; - il 13.11.2015 segnalava la presenza di alcuni errori alla subentrante che in pari data inseriva una nuova richiesta, ricevuta solo il 17.11.2015; - il 23.11.2015 avveniva la stipula dell atto di surroga. Quanto al lamentato ritardo, la resistente sottolineava che la prima richiesta di avvio di colloquio interbancario era stata inoltrata dalla subentrante il 06.11.2015 e ricevuta il 12.11.2015 e riportava, erroneamente, il solo nominativo del ricorrente e non anche del cointestatario del mutuo. La nuova istanza corretta perveniva il 17.11.2015 e solo 6 giorni dopo - di cui 4 lavorativi - l atto veniva stipulato nella data unilateralmente scelta dalla banca subentrante. Pertanto il ricorrente faceva erroneamente decorrere il termine per il perfezionamento della surroga dalla data di sottoscrizione del modulo - il 12.06.2015 - invece che dalla data di avvio del colloquio interbancario. Il ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, non aveva fornito alcuna prova di contatti antecedenti tra le banche. Inoltre l originaria domanda non era munita del dovuto corredo documentale tanto da rendersi necessaria un integrazione e la data ivi indicata per la formalizzazione della surroga era il 31.07.2015, termine palesemente contraddittorio con la volontà di computare il dies a quo dal 12.06.2015. Nelle conclusioni l intermediario convenuto ha chiesto al Collegio di respingere l istanza e, nella denegata ipotesi di accoglimento, di accertare, ai fini dell esercizio del diritto di rivalsa, la responsabilità del ritardo in capo alla banca subentrante essendosi la stessa occupata, in via del tutto autonoma, dell istruttoria della pratica e non avendo tempestivamente attivato la procedura di colloquio interbancario. Il ricorrente con nota di repliche trasmessa il 18.02.2016 ha osservato che: - il testo dell art. 120 quater dispone che il perfezionamento della surroga doveva avvenire entro 30 giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l esatto importo del proprio debito residuo. La formalizzazione della richiesta avveniva il 12.06.2015. - Non era giustificata né rilevante la richiesta di fornire ulteriore documentazione circa la data del primo contatto tra le due banche. - Le decisioni ABF richiamate dall intermediario riguardavano fatti avvenuti prima della modifica legislativa. - L asserita responsabilità del ricorrente sui tempi di gestione della pratica era smentita dalla circostanza che la documentazione aggiuntiva era stata inviata entro Pag. 3/6

poche ore dalla richiesta. Inoltre la differenza di 4 giorni, di cui solo 2 lavorativi, tra la data di sottoscrizione del modulo e la data di invio non sortivano nessun effetto nel computo del risarcimento. - Quanto alla data di formalizzazione della surroga indicata nel modulo, lo stesso recitava Indicazione della data [ ] non dando quindi un carattere imperativo alla stessa. A sua volta l intermediario in data 02.03.2016 ha replicato ulteriormente che: - era lo stesso ricorrente a citare sentenze riferite a fatti antecedenti alla novella legislativa. - Nell art. 120 quater era altresì presente l inciso per cause dovute al finanziatore originario che escludeva un regime di responsabilità oggettiva tale da sollevare il cliente da qualsiasi onere: il finanziatore originario poteva essere chiamato a rispondere del ritardo solo se quest ultimo fosse allo stesso imputabile. - Lo stesso intermediario non aveva sottolineato un inerzia del ricorrente nel fornire le integrazioni richieste, ma piuttosto l incompletezza originaria dell istanza. - Quanto alla data di formalizzazione indicata nel modulo, la stessa era in contraddizione con il dies a quo individuato dal ricorrente in quanto superiore a 30 giorni e manifestava, pertanto, un disinteresse al rispetto del medesimo. DIRITTO È pacifico tra le parti che la surroga in oggetto si sia perfezionata il 23.11.2015 (cfr. all. 8 al ricorso), è invece controverso il dies a quo per il calcolo del termine di 30 giorni previsto dall art. 120 quater, comma 7, del TUB. Secondo il ricorrente il termine di 30 giorni decorrerebbe dal 12.06.2015, data in cui lo stesso ha sottoscritto la richiesta di avvio del colloquio interbancario inoltrata poi alla banca subentrante, per cui la surroga si sarebbe perfezionata dopo 164 giorni. Secondo l intermediario, invece, il dies a quo per il calcolo dei 30 giorni sarebbe il 12.11.2015, giorno di primo contatto tra le banche e di avvio della procedura di collaborazione interbancaria, con la conseguenza che la surroga si sarebbe perfezionata dopo 11 giorni. A supporto delle proprie argomentazioni il ricorrente produce lo scambio di email con la banca subentrante, intercorso nel periodo dal 06.06.2015 al 26.10.2015. Tra queste e-mail è presente la richiesta di avvio del colloquio interbancario sottoscritta dal ricorrente il 12.06.2015 (cfr. all. 2 al ricorso) e ricevuta tramite corriere dalla subentrante il 17.06.2015 (cfr. mail di conferma ricezione da parte della subentrante - all. 4 al ricorso). Il modulo risulta intestato al solo ricorrente, e non anche al cointestatario del mutuo, ma è sottoscritto da entrambi e reca come indicazione della data di formalizzazione dell operazione il 31.7.2015. Il modulo indica anche che la «Banca Subentrante» si impegna ad avviare la procedura di colloquio interbancario entro un giorno dalla data della presente richiesta. Non è noto se la banca subentrante abbia o meno avviato il colloquio interbancario entro un giorno dalla data della [ ] richiesta come espressamente previsto all art. 1 del suddetto modulo. A sua volta l intermediario produce e-mail del 12.11.2015, avente ad oggetto richiesta conteggio estintivo surroga, con la quale la banca subentrante comunica di aver provveduto a formalizzare la surroga in data odierna (cfr. all. 2 alle controdeduzioni). Sono, altresì, in atti le successive e-mail con le quali la resistente rileva un errore nella richiesta e la subentrante conferma il nuovo inserimento della stessa (cfr. all.ti 3 e 4 alle controdeduzioni). Pag. 4/6

La convenuta ha poi prodotto 2 prospetti riepilogativi delle richieste di surroga al 06.11.2015 e al 17.11.2015 e fa coincidere tali date rispettivamente con l invio della prima richiesta errata da parte della subentrante e la ricezione della nuova richiesta corretta (cfr. all.ti 5 e 10 alle controdeduzioni). Ciò premesso, il Collegio osserva che al fine di risolvere la questione prospettata risulta essenziale verificare quanto dispone l art. 120-quater TUB sul profilo in esame, avendo presente che la norma è stata nel tempo soggetta a varie modifiche. Orbene, tenuto conto che le vicende oggetto del presente procedimento si sono svolte nel corso del 2015, l art. 120-quater sulla surrogazione nei contratti di finanziamento, nella formulazione applicabile ratione temporis (che è poi quella attualmente in vigore) stabilisce al comma 7 (comma sostituito prima dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, e, successivamente, dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) che La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all 1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. Da un lato l art.120-quater, nella formulazione attuale, prevede chiaramente che La surrogazione.deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l esatto importo del proprio debito residuo. Dall altro lato, però, la stessa norma prevede testualmente che il finanziatore originario è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del cliente nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario. In altri termini, la banca finanziatrice originaria (la vecchia banca, per così dire) risponde verso il cliente non già del danno derivante dal ritardo, oggettivamente inteso, ma solo del ritardo dipendente da cause ad essa imputabili. In conseguenza di tale assorbente dato normativo deve escludersi che la vecchia banca possa essere chiamata a rispondere del ritardo altrui (segnatamente del ritardo addebitabile alla nuova banca subentrante). E vero che, ad una prima lettura dell art. 120-quater, comma 7, non appare del tutto coerente con la disposizione sulla responsabilità da ritardo del finanziatore originario per cause ad esso imputabili l incisivo successivo della norma secondo cui Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. La norma può però interpretarsi nel senso che, se il ritardo risulta dipendere almeno in parte da cause imputabili alla vecchia banca, questa corrisponde al cliente l intera penale e può rivalersi pro quota sulla nuova banca nel caso in cui il ritardo sia almeno in parte addebitabile a quest ultima. E invece da escludere, si ribadisce, che la vecchia banca possa essere condannata al pagamento della penale anche quando risulti che il ritardo è dipeso interamente da cause addebitabili alla nuova banca. In definitiva, la legge ha contemplato una ipotesi di responsabilità esclusiva o solidale della vecchia banca: esclusiva se il danno è ad essa interamente ascrivibile; solidale se, almeno in parte, abbia concorso a provocarlo. Ma si tratta pur sempre di una responsabilità ordinaria (non oggettiva), sicché ove il ritardo non sia ad essa imputabile, neppure in Pag. 5/6

parte, la vecchia banca non potrà essere condannata al pagamento della penale (in senso conforme, Coll. Milano, n. 9250/16). Si osserva, fra l altro, pur dando atto del carattere dibattuto della questione all interno della stessa giurisprudenza ABF, che il richiamo fatto dal ricorrente a decisioni di questo Collegio (n. 667 del 2011 e n. 838 del 2012) nelle quali si è pronunciata la responsabilità del finanziatore originario a prescindere della imputabilità ad esso del ritardo, non risulta più attuale, perché all epoca in qui si sono svolte le vicende oggetto di quelle decisioni il tenore della norma in esame non conteneva l inciso relativo a un ritardo per cause dovute allo stesso finanziatore originario (come detto introdotto solo con l ultima modifica dell art. 120-quater TUB). Ciò premesso, su un piano generale, si osserva che nel caso di specie la banca originaria ha dimostrato di avere ricevuto via e-mail solo in data 12.11.2015 la richiesta di avvio del colloquio interbancario da parte della subentrante e il 23.11.2015 è avvenuta la stipula dell atto di surroga. Il lasso di tempo intercorso fra la data della richiesta - da parte del cliente - di avvio del colloquio interbancario (richiesta, come detto, trasmessa alla banca subentrante il 16.06.2015) e la data in cui è avvenuta la stipula dell atto di surroga (23.11.2015) non pare, quindi, in alcun modo imputabile alla banca originaria. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre a carico della banca convenuta l obbligo al risarcimento del danno previsto dall art. 120-quater, comma 7, TUB per il ritardo nella surrogazione. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6